Con decreto ministeriale del Ministero della Giustizia datato 17 dicembre 2008 sono stati aggiornamenti, incrementandoli, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da Euro 22 a Euro 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 23 a Euro 92.
Ove era prevista la sanzione da Euro 35 a Euro 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 37 a Euro 150.
Ove era prevista la sanzione da Euro 36 a Euro 148 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 38 a Euro 155.
Ove era prevista la sanzione da Euro 45 a Euro 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 47 a Euro 92.
Ove era prevista la sanzione da Euro 67 a Euro 271 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 70 a Euro 285.
Ove era prevista la sanzione da Euro 70 a Euro 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 74 a Euro 299.
Ove era prevista la sanzione da Euro 73 a Euro 290 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 77 a Euro 305.
Ove era prevista la sanzione da Euro 74 a Euro 296 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 78 a Euro 311.
Ove era prevista la sanzione da Euro 88 a Euro 178 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 92 a Euro 187.
Ove era prevista la sanzione da Euro 111 a Euro 222 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 117 a Euro 233.
Ove era prevista la sanzione da Euro 136 a Euro 543 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 143 a Euro 570.
Ove era prevista la sanzione da Euro 137 a Euro 549 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 144 a Euro 576.
Ove era prevista la sanzione da Euro 143 a Euro 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 150 a Euro 599.
Ove era prevista la sanzione da Euro 148 a Euro 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 155 a Euro 624.
Ove era prevista la sanzione da Euro 250 a Euro 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 263 a Euro 1.050.
Ove era prevista la sanzione da Euro 259 a Euro 1.036 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 272 a Euro 1.088.
Ove era prevista la sanzione da Euro 281 a Euro 1.123 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 295 a Euro 1.179.
Ove era prevista la sanzione da Euro 292 a Euro 1.169 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 307 a Euro 1.227.
Ove era prevista la sanzione da Euro 311 a Euro 1.555 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 327 a Euro 1.633.
Ove era prevista la sanzione da Euro 339 a Euro 1.358 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 356 a Euro 1.426.
Ove era prevista la sanzione da Euro 355 a Euro 1.427 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 373 a Euro 1.498.
Ove era prevista la sanzione da Euro 370 a Euro 1.485 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 389 a Euro 1.559.
Ove era prevista la sanzione da Euro 516 a Euro 2.065 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 542 a Euro 2.168.
Ove era prevista la sanzione da Euro 584 a Euro 2.338 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 613 a Euro 2.455.
Ove era prevista la sanzione da Euro 622 a Euro 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 653 a Euro 3.267.
Ove era prevista la sanzione da Euro 675 a Euro 2.714 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 709 a Euro 2.850.
Ove era prevista la sanzione da Euro 680 a Euro 2.723 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 714 a Euro 2.859.
Ove era prevista la sanzione da Euro 681 a Euro 2.749 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 715 a Euro 2.886.
Ove era prevista la sanzione da Euro 708 a Euro 2.834 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 743 a Euro 2.976.
Ove era prevista la sanzione da Euro 713 a Euro 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 749 a Euro 2.996.
Ove era prevista la sanzione da Euro 742 a Euro 2.970 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 779 a Euro 3.119.
Ove era prevista la sanzione da Euro 829 a Euro 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 870 a Euro 3.481.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.036 a Euro 10.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.088 a Euro 10.878.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.169 a Euro 4.678 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.227 a Euro 4.912.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.554 a Euro 6.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.632 a Euro 6.527.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.605 a Euro 6.420 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.685 a Euro 6.741.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.685 a Euro 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.769 a Euro 7.078.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.754 a Euro 7.018 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.842 a Euro 7.369.
Ove era prevista la sanzione da Euro 2.338 a Euro 9.357 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.455 a Euro 9.825.
Ove era prevista la sanzione da Euro 4.144 a Euro 16.576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 4.351 a Euro 17.405.






