Il Direttore generale della Banca dâItalia e il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione finalizzato ad accelerare i tempi per il pagamento da parte dello Stato degli indennizzi ai cittadini lesi dallâeccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto). Lâaccordo è finalizzato ad agevolare lo smaltimento del notevole arretrato nella liquidazione che ammonta a circa 450 milioni di euro.
A seguire il testo dellâaccordo.
1. Oggetto dellâAccordo
Il presente Accordo disciplina le modalitĂ attraverso le quali la Banca dâItalia presta collaborazione temporanea al Ministero della Giustizia nelle attivitĂ preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dalle competenti corti dâappello a titolo di indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 e delle relative spese processuali. Tale collaborazione consiste nella compilazione delle minute dei titoli di spesa da sottoporre alla firma del competente dirigente del Ministero della giustizia con le modalitĂ indicate negli articoli seguenti e con lâaccordo esplicito che il Ministero non potrĂ mai addebitare alla Banca dâItalia errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi.
2. Referente per lâesecuzione dellâAccordo
Il Ministero si impegna a nominare un referente responsabile al quale la Banca dâItalia potrĂ rivolgersi senza formalitĂ , al fine di una sollecita definizione delle problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento di tutte le attivitĂ disciplinate dal presente Accordo, ivi comprese quelle necessarie per dare attuazione allo stesso.
3. Registrazione dei decreti di corte dâappello in apposito database
I decreti di corte dâappello sono annotati, a cura del Ministero della giustizia, in un apposito database informatico, contrassegnati da un numero dâordine assegnato in base alla data di notifica, con i seguenti dati:
- corte dâappello che ha emesso il decreto;
- estremi completi del decreto;
- nominativo del creditore;
- â¨data di notifica del decreto in forma esecutiva e data di scadenza del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; e) data di decorrenza degli interessi.
4. Abilitazioni allâaccesso alle procedure informatiche
Il Ministero della giustizia abilita la Banca dâItalia ad operare, da remoto, sul database indicato nellâarticolo precedente, che diviene cosĂŹ condiviso; la Banca dâItalia implementa il database con i dati relativi alle attivitĂ compiute tempo per tempo a norma del presente Accordo.
Il Ministero abilita altresĂŹ la Banca dâItalia allâaccesso al sistema informativo per la gestione integrata della contabilitĂ economica e finanziaria, SICOGE, ai fini della predisposizione delle minute dei mandati di pagamento da sottoporre alla firma del competente dirigente del Ministero della giustizia.
5. Consegna dei decreti di corte dâappello
Con cadenza settimanale, il Ministero della giustizia consegna alla Banca dâItalia â Succursale di Roma, con sede in via dei Mille, 52, le copie notificate dei decreti di corte dâappello pervenuti nel corso della settimana precedente (in originale se notificati con modalitĂ tradizionale, in copia non conforme s e notificati a mezzo pos ta elettronica certificata), unitamente ad una distinta di accompagnamento che indica il numero complessivo dei decreti e il numero dâordine assegnato nel database.
La Banca dâItalia riceve i decreti e restituisce una copia della distinta sottoscritta.
6. Trattamento dei decreti da parte della Banca dâItalia
La Banca dâItalia â Succursale di Roma:
- apre un fascicolo cartaceo per ciascun decreto ricevuto;
- richiede al legale del creditore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in base a un â¨mode l l o f orni to da l Mi ni s te ro de l l a g i us ti zi a , l e i nf orma zi oni ne c e s s a ri e pe r l a â¨compilazione del mandato informatico;
- effettua il calcolo dellâimporto da corrispondere per ciascun decreto sulla base di uno â¨s c he ma di l i qui da zi one pre di s pos to da l Mi ni s te ro de l l a g i us ti zi a c he e vi de nzi a , distintamente, per lâequo indennizzo: sorte liquidata dalla corte dâappello, misura del tasso degli interessi e importo dovuto a tale titolo; per le spese processuali: compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, esborsi e, in caso di distrazione delle spese al legale, ritenuta dâacconto;
- provvede â accedendo alla procedura SICOGE â a redigere le minute dei mandati di pagamento, da sottoporre ai controlli di competenza del Ministero e alla firma del competente dirigente dello stesso.
Gli interessi sono conteggiati con decorrenza dalla data indicata nel database ed evidenziata con un tratto rosso dal Ministero sul provvedimento della corte dâappello.
La Banca svolge le attivitĂ indicate nei commi precedenti seguendo esclusivamente lâordine registrato nel database.
I fascicoli cartacei relativi ai decreti di corte dâappello per i quali si è concluso lâiter delineato negli articoli precedenti sono restituiti, con cadenza settimanale, al Ministero della giustizia, che ne rilascia ricevuta.
7. ResponsabilitĂ delle parti
Il pres ente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilitĂ che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera lo stesso dallâonere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalitĂ previste dal presente Accordo.
La Banca dâItalia non assume, nĂŠ nei confronti del Ministero nĂŠ nei confronti di terzi, responsabilitĂ per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, nĂŠ responsabilitĂ connesse con la detenzione dei decreti di corte dâappello e non ha alcun obbligo di cons ervazione o archiviazione della documentazione ricevuta dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
8. Durata e modifiche
Il presente Accordo diviene efficace con la nomina del referente indicato nellâart. 2 ed ha la durata di due anni da tale data.
La Banca dâItalia e il Ministero della giustizia si riservano di rivedere i termini del presente Accordo, in base alla concreta esperienza di collaborazione, anche con scambi di corrispondenza.
Articolo tratto da: Ministero della Giustizia






