L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un comunicato indirizzato ai comuni di Vicenza, Torino, Reggio Emilia, Teramo, Modena, Firenze e Parma ed al Presidente dell’ANCI – Associazione Italiana Comuni Italiani – ha formulato alcune osservazioni in merito a determinate ordinanze comunali atte a regolare l’accesso e il transito nelle cosiddette “Zone a Traffico Limitato” o, più brevemente, ZTL.
L’Autorità ha osservato come, se da un lato è fondata l’esigenza di una regolamentazione comunale circa le aree identificate come zone a traffico limitato, in virtù di esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della salute umana, d’altro lato non è possibile operare una discriminazione tra vari operatori economici, in particolare con riferimento a quelli operanti nell’ambito dei servizi postali liberalizzati, solo alcuni dei quali risulterebbero soggetti alle restrizioni sul traffico, così ostacolando il confronto competitivo.
Sono state infatti riscontrate ordinanze che prevedono:
1) l’accesso esclusivo alle zone ZTL a favore di Poste Italiane per lo svolgimento dei servizi postali;
2) deroghe poco chiare che comportano dubbi interpretativi su quali siano i servizi pubblici per i quali Poste Italiane beneficia del diverso trattamento rispetto ai concorrenti;
3) modalità e condizioni di accesso privilegiate all’operatore ex monopolista.
L’Autorità pertanto, onde evitare l’affermarsi e il perdurare di condizioni discriminatorie, quantomeno per quei servizi che operano in libera concorrenza, ha inteso segnalare ai singoli comuni e all’ANCI il fatto che la regolamentazione delle zone a traffico limitato dovrebbe tener conto della normativa preposta alla tutela della concorrenza, prevedendo condizioni d’accesso e di transito uniformi per tutti gli operatori concorrenti di Poste Italiane, attivi nei servizi postali ad oggi liberalizzati.
In particolare è stato auspicato un chiaro riferimento ai limiti entro i quali sono possibili eventuali deroghe in favore dell’ex monopolista, oggi Poste Italiane spa, specificando che queste ultime si applicano esclusivamente per l’esercizio dei c.d. servizi universali ancora oggi riservati a Poste Italiane.
In attesa del recepimento della terza direttiva e di conseguenza del completamento del processo di liberalizzazione anche nel nostro Paese, va ricordato che la normativa nazionale, in particolare il D.lgs n. 384 del 23 dicembre 2003, riserva tutt’ora all’operatore universale Poste Italiane l’attività di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di corrispondenza interna e transfrontaliera in entrata, che non superi i 50 grammi di peso.
Sono invece liberalizzati tutti gli altri servizi e l’Autorità è anche intervenuta per assicurare uno sviluppo competitivo in tali mercati, esercitando i propri poteri di cui alla legge n. 287/904.
È quindi evidente che condizioni discriminatorie tra l’ex monopolista e i nuovi e/o potenziali concorrenti, che possano comportare limitazioni d’accesso – come vincoli d’ingresso, la determinazione di specifiche fasce orarie d’accesso o l’imposizione di oneri aggiuntivi come il pagamento di un corrispettivo – contrastino con la tutela della concorrenza per l’esercizio di quelle attività postali ad oggi liberalizzate e che, in quanto tali, operano o dovrebbero operare in contesti competitivi.
Articolo tratto da: AGCM Autorità Garante Concorrenza e Mercato






