TFUE
Trattato UE 25 marzo 1957, n. 3
(Gazz. Uff. 9 maggio 2008, n. 115
Parte I
Principi
Articolo 1
1. Il presente trattato organizza il funzionamento dellâUnione e determina i settori, la delimitazione e le modalitĂ dâesercizio delle sue competenze.
2. Il presente trattato e il trattato sullâUnione europea costituiscono i trattati su cui è fondata lâUnione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati âi trattatiâ.
Titolo I
Categorie e settori di competenza dellâunione
Articolo 2
1. Quando i trattati attribuiscono allâUnione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo lâUnione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dallâUnione oppure per dare attuazione agli atti dellâUnione.
2. Quando i trattati attribuiscono allâUnione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, lâUnione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui lâUnione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui lâUnione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalitĂ previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dellâUnione.
4. LâUnione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sullâUnione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, lâUnione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare lâazione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dellâUnione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare unâarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. La portata e le modalitĂ dâesercizio delle competenze dellâUnione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.
Articolo 3
1. LâUnione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è lâeuro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. LâUnione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorchĂŠ tale conclusione è prevista in un atto legislativo dellâUnione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
Articolo 4
1. LâUnione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. LâUnione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanitĂ pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, lâUnione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e lâattuazione di programmi, senza che lâesercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dellâaiuto umanitario, lâUnione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che lâesercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo 5
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nellâambito dellâUnione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
Agli Stati membri la cui moneta è lâeuro si applicano disposizioni specifiche.
2. LâUnione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.
3. LâUnione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.
Articolo 6
LâUnione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare lâazione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalitĂ europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, formazione professionale, gioventĂš e sport,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
Titolo II
Disposizioni di applicazione generale
Articolo 7
LâUnione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dellâinsieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.
Articolo 8
(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE)
Nelle sue azioni lâUnione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonchĂŠ a promuovere la paritĂ , tra uomini e donne.
Articolo 9
Nella definizione e nellâattuazione delle sue politiche e azioni, lâUnione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di unâadeguata protezione sociale, la lotta contro lâesclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Articolo 10
Nella definizione e nellâattuazione delle sue politiche e azioni, lâUnione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o lâorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilitĂ , lâetĂ o lâorientamento sessuale.
Articolo 11
(ex articolo 6 del TCE)
Le esigenze connesse con la tutela dellâambiente devono essere integrate nella definizione e nellâattuazione delle politiche e azioni dellâUnione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo 12
(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)
Nella definizione e nellâattuazione di altre politiche o attivitĂ dellâUnione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
Articolo 13
Nella formulazione e nellâattuazione delle politiche dellâUnione nei settori dellâagricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, lâUnione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)
Fatti salvi lâarticolo 4 del trattato sullâUnione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dellâimportanza dei servizi di interesse economico generale nellâambito dei valori comuni dellâUnione, nonchĂŠ del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, lâUnione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nellâambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinchĂŠ tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
Articolo 15
(ex articolo 255 del TCE)
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della societĂ civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dellâUnione operano nel modo piĂš trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, cosĂŹ come il Consiglio allorchĂŠ delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dellâUnione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dellâUnione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.
I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti lâaccesso ai propri documenti, in conformitĂ dei regolamenti di cui al secondo comma.
La Corte di giustizia dellâUnione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorchĂŠ esercitano funzioni amministrative.
Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicitĂ dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.
Articolo 16
(ex articolo 286 del TCE)
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dellâUnione, nonchĂŠ da parte degli Stati membri nellâesercizio di attivitĂ che rientrano nel campo di applicazione del diritto dellâUnione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autoritĂ indipendenti.
Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui allâarticolo 39 del trattato sullâUnione europea.
Articolo 17
1. LâUnione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunitĂ religiose godono negli Stati membri in virtĂš del diritto nazionale.
2. LâUnione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtĂš del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone lâidentitĂ e il contributo specifico, lâUnione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.
parte II
Non discriminazione e cittadinanza dellâunione
Articolo 18
(ex articolo 12 del TCE)
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità .
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
Articolo 19
(ex articolo 13 del TCE)
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nellâambito delle competenze da essi conferite allâUnione, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o lâorigine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilitĂ , lâetĂ o lâorientamento sessuale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dellâUnione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Articolo 20
(ex articolo 17 del TCE)
1. Ă istituita una cittadinanza dellâUnione. Ă cittadino dellâUnione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dellâUnione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce questâultima.
2. I cittadini dellâUnione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra lâaltro:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilitĂ alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dellâUnione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.
Articolo 21
(ex articolo 18 del TCE)
1. Ogni cittadino dellâUnione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
2. Quando unâazione dellâUnione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare lâesercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.
3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 22
(ex articolo 19 del TCE)
1. Ogni cittadino dellâUnione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilitĂ alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarĂ esercitato con riserva delle modalitĂ che il Consiglio adotta, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalitĂ possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dellâarticolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di questâultimo, ogni cittadino dellâUnione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilitĂ alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarĂ esercitato con riserva delle modalitĂ che il Consiglio adotta, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalitĂ possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Articolo 23
(ex articolo 20 del TCE)
Ogni cittadino dellâUnione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autoritĂ diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.
Articolo 24
(ex articolo 21 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di unâiniziativa dei cittadini ai sensi dellâarticolo 11 del trattato sullâUnione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.
Ogni cittadino dellâUnione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente allâarticolo 227.
Ogni cittadino dellâUnione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente allâarticolo 228.
Ogni cittadino dellâUnione può scrivere alle istituzioni, agli organi o agli organismi di cui al presente articolo o allâarticolo 13 del trattato sullâUnione europea in una delle lingue menzionate allâarticolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 25
(ex articolo 22 del TCE)
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito allâapplicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dellâUnione.
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati allâarticolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
parte III
Politiche dellâunione e azioni interne
Titolo I
Mercato interno
Articolo 26
(ex articolo 14 del TCE)
1. LâUnione adotta le misure destinate allâinstaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nellâinsieme dei settori considerati.
Articolo 27
(ex articolo 15 del TCE)
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dellâarticolo 26, la Commissione tiene conto dellâampiezza dello sforzo che dovrĂ essere sopportato, per lâinstaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.
Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.
Titolo II
Libera circolazione delle merci
Articolo 28
(ex articolo 23 del TCE)
1. LâUnione comprende unâunione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali allâimportazione e allâesportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure lâadozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dellâarticolo 30 e del capo 32 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Articolo 29
(ex articolo 24 del TCE)
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalitĂ di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
Capo 1
Unione doganale
Articolo 30
(ex articolo 25 del TCE)
I dazi doganali allâimportazione o allâesportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 31
(ex articolo 26 del TCE)
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.
Articolo 32
(ex articolo 27 del TCE)
Nellâadempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione sâispira:
a) alla necessitĂ di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
b) allâevoluzione delle condizioni di concorrenza allâinterno dellâUnione, nella misura in cui tale evoluzione avrĂ per effetto di accrescere la capacitĂ di concorrenza delle imprese;
c) alla necessitĂ di approvvigionamento dellâUnione in materie prime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;
d) alla necessitĂ di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nellâUnione.
Capo 2
Cooperazione doganale
Articolo 33
(ex articolo 135 del TCE)
Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Capo 3
Divieto delle restrizioni quantitative tra gli stati membri
Articolo 34
(ex articolo 28 del TCE)
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative allâimportazione nonchĂŠ qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 35
(ex articolo 29 del TCE)
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative allâesportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 36
(ex articolo 30 del TCE)
Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni allâimportazione, allâesportazione e al transito giustificati da motivi di moralitĂ pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietĂ industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nĂŠ una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 37
(ex articolo 31 del TCE)
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative allâapprovvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresĂŹ ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nellâapplicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per lâoccupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.
Titolo III
Agricoltura e pesca
Articolo 38
(ex articolo 32 del TCE)
1. LâUnione definisce e attua una politica comune dellâagricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende lâagricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dellâallevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o allâagricoltura e lâuso del termine âagricoloâ si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per lâinstaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nellâelenco che costituisce lâallegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dallâinstaurazione di una politica agricola comune.
Articolo 39
(ex articolo 33 del TCE)
1. Le finalitĂ della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttivitĂ dellâagricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
b) assicurare cosĂŹ un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nellâagricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nellâelaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrĂ considerare:
a) il carattere particolare dellâattivitĂ agricola che deriva dalla struttura sociale dellâagricoltura e dalle disparitĂ strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;
b) la necessitĂ di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
c) il fatto che, negli Stati membri, lâagricoltura costituisce un settore intimamente connesso allâinsieme dellâeconomia.
Articolo 40
(ex articolo 34 del TCE)
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dallâarticolo 39 è creata unâorganizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza;
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;
c) unâorganizzazione europea del mercato.
2. Lâorganizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti allâarticolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione allâimportazione o allâesportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nellâarticolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dellâUnione.
Unâeventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
3. Per consentire allâorganizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piĂš fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Articolo 41
(ex articolo 35 del TCE)
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dallâarticolo 39 può essere in particolare previsto nellâambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dellâagronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Articolo 42
(ex articolo 36 del TCE)
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui allâarticolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nellâarticolo 39.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Articolo 43
(ex articolo 37 del TCE)
1. La Commissione presenta delle proposte in merito allâelaborazione e allâattuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dallâarticolo 40, paragrafo 1, come pure lâattuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dellâinterdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono lâorganizzazione comune dei mercati agricoli prevista allâarticolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dellâagricoltura e della pesca.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonchĂŠ alla fissazione e ripartizione delle possibilitĂ di pesca.
4. Lâorganizzazione comune prevista dallâarticolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 1:
a) quando lâorganizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di unâorganizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per lâoccupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi allâinterno dellâUnione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora unâorganizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista unâorganizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati allâesportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dallâesterno dellâUnione.
Articolo 44
(ex articolo 38 del TCE)
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da unâorganizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista lâorganizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione allâentrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione allâesportazione.
La Commissione fissa lâammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire lâequilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalitĂ .
Titolo IV
Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1
I lavoratori
Articolo 45
(ex articolo 39 del TCE)
1. La libera circolazione dei lavoratori allâinterno dellâUnione è assicurata.
2. Essa implica lâabolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalitĂ , tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda lâimpiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanitĂ pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi unâattivitĂ di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano lâoccupazione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno lâoggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Articolo 46
(ex articolo 40 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dallâarticolo 45, in particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per lâaccesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne lâequilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dellâoccupazione nelle diverse regioni e industrie.
Articolo 47
(ex articolo 41 del TCE)
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Articolo 48
(ex articolo 42 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per lâinstaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera lâequilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure
b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso lâatto inizialmente proposto si considera non adottato.
Capo 2
Il diritto di stabilimento
Articolo 49
(ex articolo 43 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertĂ di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresĂŹ alle restrizioni relative allâapertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertĂ di stabilimento importa lâaccesso alle attivitĂ autonome e al loro esercizio, nonchĂŠ la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societĂ ai sensi dellâarticolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Articolo 50
(ex articolo 44 del TCE)
1. Per realizzare la libertĂ di stabilimento in una determinata attivitĂ , il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtĂš delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attivitĂ per le quali la libertĂ di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile allâincremento della produzione e degli scambi;
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari allâinterno dellâUnione delle diverse attivitĂ interessate;
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertĂ di stabilimento;
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere unâattivitĂ autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere allâattivitĂ di cui trattasi;
e) rendendo possibile lâacquisto e lo sfruttamento di proprietĂ fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dallâarticolo 39, paragrafo 2;
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertĂ di stabilimento in ogni ramo di attivitĂ considerato, da una parte alle condizioni per lâapertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dallâaltra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societĂ a mente dellâarticolo 54, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
Articolo 51
(ex articolo 45 del TCE)
Sono escluse dallâapplicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attivitĂ che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, allâesercizio dei pubblici poteri.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attivitĂ dallâapplicazione delle disposizioni del presente capo.
Articolo 52
(ex articolo 46 del TCE)
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtĂš di queste ultime lasciano impregiudicata lâapplicabilitĂ delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanitĂ pubblica.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
Articolo 53
(ex articolo 47 del TCE)
1. Al fine di agevolare lâaccesso alle attivitĂ autonome e lâesercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative allâaccesso alle attivitĂ autonome e allâesercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Articolo 54
(ex articolo 48 del TCE)
Le societĂ costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, lâamministrazione centrale o il centro di attivitĂ principale allâinterno dellâUnione, sono equiparate, ai fini dellâapplicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per societĂ si intendono le societĂ di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societĂ cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societĂ che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo 55
(ex articolo 294 del TCE)
Fatta salva lâapplicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle societĂ a mente dellâarticolo 54.
Capo 3
I servizi
Articolo 56
(ex articolo 49 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi allâinterno dellâUnione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti allâinterno dellâUnione.
Articolo 57
(ex articolo 50 del TCE)
Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attivitĂ di carattere industriale;
b) attivitĂ di carattere commerciale;
c) attivitĂ artigiane;
d) attivitĂ delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per lâesecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivitĂ nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
Articolo 58
(ex articolo 51 del TCE)
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo 59
(ex articolo 52 del TCE)
1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive.
2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con prioritĂ i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Articolo 60
(ex articolo 53 del TCE)
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtĂš delle direttive stabilite in applicazione dellâarticolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo 61
(ex articolo 54 del TCE)
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalitĂ o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dallâarticolo 56, primo comma.
Articolo 62
(ex articolo 55 del TCE)
Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
Capo 4
Capitali e pagamenti
Articolo 63
(ex articolo 56 del TCE)
1. Nellâambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchĂŠ tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nellâambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchĂŠ tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 64
(ex articolo 57 del TCE)
1. Le disposizioni di cui allâarticolo 63 lasciano impregiudicata lâapplicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtĂš delle legislazioni nazionali o della legislazione dellâUnione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietĂ immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o lâammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformitĂ con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2. Nellâambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi dei trattati, lâobiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietĂ immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o lâammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, allâunanimitĂ e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dellâUnione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.
Articolo 65
(ex articolo 58 del TCE)
1. Le disposizioni dellâarticolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano lâapplicabilitĂ di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nĂŠ una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui allâarticolo 63.
4. In assenza di misure in applicazione dellâarticolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o piĂš paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dellâUnione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 66
(ex articolo 59 del TCE)
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltĂ gravi per il funzionamento dellâUnione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.
Titolo V
Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 67
(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)
1. LâUnione realizza uno spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonchĂŠ dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietĂ tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. LâUnione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalitĂ , il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autoritĂ giudiziarie e altre autoritĂ competenti, nonchĂŠ tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. LâUnione facilita lâaccesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
Articolo 68
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia.
Articolo 69
Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietĂ conformemente al protocollo sullâapplicazione dei principi di sussidiarietĂ e di proporzionalitĂ .
Articolo 70
Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalitĂ secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dellâattuazione, da parte delle autoritĂ degli Stati membri, delle politiche dellâUnione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
Articolo 71
(ex articolo 36 del TUE)
Ă istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare allâinterno dellâUnione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo lâarticolo 240, esso favorisce il coordinamento dellâazione delle autoritĂ competenti degli Stati membri.
I rappresentanti degli organi e organismi interessati dellâUnione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.
Articolo 72
(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)
Il presente titolo non osta allâesercizio delle responsabilitĂ incombenti agli Stati membri per il mantenimento dellâordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo 73
Gli Stati membri hanno la facoltĂ di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilitĂ forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
Articolo 74
(ex articolo 66 del TCE)
Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo lâarticolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 75
(ex articolo 60 del TCE)
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attivitĂ connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entitĂ non statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare lâinsieme di misure di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Articolo 76
Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui allâarticolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
Capo 2
Politiche relative ai controlli alle frontiere, allâasilo e allâimmigrazione
Articolo 77
(ex articolo 62 del TCE)
1. LâUnione sviluppa una politica volta a:
a) garantire lâassenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalitĂ , allâatto dellâattraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dellâattraversamento delle frontiere esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nellâUnione per un breve periodo;
d) qualsiasi misura necessaria per lâistituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
e) lâassenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalitĂ , allâatto dellâattraversamento delle frontiere interne.
3. Se unâazione dellâUnione risulta necessaria per facilitare lâesercizio del diritto, di cui allâarticolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte dâidentitĂ , ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.
Articolo 78
(ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)
1. LâUnione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.
Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta lâUnione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dellâasilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per lâottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lâesame di una domanda dâasilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o piÚ Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 79
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)
1. LâUnione sviluppa una politica comune dellâimmigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, lâequo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dellâimmigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertĂ di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi lâallontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. LâUnione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano piĂš le condizioni per lâingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere lâazione degli Stati membri al fine di favorire lâintegrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 80
Le politiche dellâUnione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietĂ e di equa ripartizione della responsabilitĂ tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dellâUnione adottati in virtĂš del presente capo contengono misure appropriate ai fini dellâapplicazione di tale principio.
Capo 2
Cooperazione giudiziaria in materia civile
Articolo 81
(ex articolo 65 del TCE)
1. LâUnione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere lâadozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c) la compatibilitĂ delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
d) la cooperazione nellâassunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) lâeliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilitĂ delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.
Capo 4
Cooperazione giudiziaria in materia penale
Articolo 82
(ex articolo 31 del TUE)
1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nellâUnione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e allâarticolo 83.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta lâUnione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autoritĂ giudiziarie o autoritĂ omologhe degli Stati membri in relazione allâazione penale e allâesecuzione delle decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse riguardano:
a) lâammissibilitĂ reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b) i diritti della persona nella procedura penale;
c) i diritti delle vittime della criminalitĂ ;
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa approvazione del Parlamento europeo.
Lâadozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello piĂš elevato di tutela delle persone.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso lâautorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui allâarticolo 20, paragrafo 2 del trattato sullâUnione europea e allâarticolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Articolo 83
(ex articolo 31 del TUE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalitĂ particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessitĂ di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalitĂ sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalitĂ informatica e criminalitĂ organizzata.
In funzione dellâevoluzione della criminalitĂ , il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalitĂ che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera allâunanimitĂ previa approvazione del Parlamento europeo.
2. AllorchĂŠ il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire lâattuazione efficace di una politica dellâUnione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per lâadozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo lâarticolo 76.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso lâautorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui allâarticolo 20, paragrafo 2 del trattato sullâUnione europea e allâarticolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Articolo 84
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere lâazione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalitĂ , ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 85
(ex articolo 31 del TUE)
1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autoritĂ nazionali responsabili delle indagini e dellâazione penale contro la criminalitĂ grave che interessa due o piĂš Stati membri o che richiede unâazione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autoritĂ degli Stati membri e da Europol.
In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera dâazione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a) lâavvio di indagini penali, nonchĂŠ la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autoritĂ nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dellâUnione;
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.
Tali regolamenti fissano inoltre le modalitĂ per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attivitĂ di Eurojust.
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo lâarticolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.
Articolo 86
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dellâUnione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ , previa approvazione del Parlamento europeo.
In mancanza di unanimità , un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso lâautorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui allâarticolo 20, paragrafo 2 del trattato sullâUnione europea e allâarticolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dellâUnione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita lâazione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attivitĂ e allâammissibilitĂ delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nellâesercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalitĂ grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in piĂš Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera allâunanimitĂ previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.
Capo 5
Cooperazione di polizia
Articolo 87
(ex articolo 30 del TUE)
1. LâUnione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autoritĂ competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dellâapplicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dellâindividuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, lâarchiviazione, il trattamento, lâanalisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c) le tecniche investigative comuni ai fini dellâindividuazione di forme gravi di criminalitĂ organizzata.
3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autoritĂ di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
In mancanza di unanimità , un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso lâautorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui allâarticolo 20, paragrafo 2 del trattato sullâUnione europea e allâarticolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dellâacquis di Schengen.
Articolo 88
(ex articolo 30 del TUE)
1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare lâazione delle autoritĂ di polizia e degli altri servizi incaricati dellâapplicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalitĂ grave che interessa due o piĂš Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalitĂ che ledono un interesse comune oggetto di una politica dellâUnione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera dâazione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
a) la raccolta, lâarchiviazione, il trattamento, lâanalisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autoritĂ degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
b) il coordinamento, lâorganizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autoritĂ competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.
Tali regolamenti fissano inoltre le modalitĂ di controllo delle attivitĂ di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.
3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e dâintesa con le autoritĂ dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. Lâapplicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autoritĂ nazionali.
Articolo 89
(ex articolo 32 del TUE)
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autoritĂ competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e dâintesa con le autoritĂ di questâultimo. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
Titolo VI
Trasporti
Articolo 90
(ex articolo 70 del TCE)
Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
Articolo 91
(ex articolo 71 del TCE)
1. Ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piĂš Stati membri;
b) le condizioni per lâammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra utile disposizione.
2. Allâatto dellâadozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e lâoccupazione in talune regioni, come pure lâuso delle attrezzature relative ai trasporti.
Articolo 92
(ex articolo 72 del TCE)
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui allâarticolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti allâunanimitĂ una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
Articolo 93
(ex articolo 73 del TCE)
Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessitĂ del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitĂš inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo 94
(ex articolo 74 del TCE)
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nellâambito dei trattati, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo 95
(ex articolo 75 del TCE)
1. Nel traffico interno dellâUnione sono vietate le discriminazioni consistenti nellâapplicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre misure in applicazione dellâarticolo 91, paragrafo 1.
3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire lâattuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dellâUnione di controllare lâosservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne lâintero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Articolo 96
(ex articolo 76 del TCE)
1. Ă fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati allâinterno dellâUnione lâapplicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nellâinteresse di una o piĂš imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessitĂ delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e dâaltra parte allâincidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Articolo 97
(ex articolo 77 del TCE)
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dellâapplicazione del presente articolo.
Articolo 98
(ex articolo 78 del TCE)
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania allâeconomia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo lâentrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.
Articolo 99
(ex articolo 79 del TCE)
Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.
Articolo 100
(ex articolo 80 del TCE)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Titolo VII
Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalitĂ e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 1
Regole di concorrenza sezione 1 regole applicabili alle imprese
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza allâinterno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi dâacquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosĂŹ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti allâaccettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con lâoggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtĂš del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: 1
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dellâutile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilitĂ di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 102
(ex articolo 82 del TCE)
Ă incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piĂš imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nellâimporre direttamente od indirettamente prezzi dâacquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nellâapplicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosĂŹ per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti allâaccettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con lâoggetto dei contratti stessi.
Articolo 103
(ex articolo 83 del TCE)
1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dellâapplicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire lâosservanza dei divieti di cui allâarticolo 101, paragrafo 1, e allâarticolo 102, comminando ammende e penalitĂ di mora;
b) determinare le modalitĂ di applicazione dellâarticolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessitĂ di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 101 e 102;
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dellâUnione europea nellâapplicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonchĂŠ quelle adottate in applicazione del presente articolo, dallâaltra.
Articolo 104
(ex articolo 84 del TCE)
Fino al momento dellâentrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dellâarticolo 103, le autoritĂ degli Stati membri decidono in merito allâammissibilitĂ di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformitĂ del diritto nazionale interno e delle disposizioni dellâarticolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dellâarticolo 102.
Articolo 105
(ex articolo 85 del TCE)
1. Senza pregiudizio dellâarticolo 104, la Commissione vigila perchĂŠ siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o dâufficio e in collegamento con le autoritĂ competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati lâesistenza di unâinfrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata lâinfrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalitĂ , per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente allâarticolo 103, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 106
(ex articolo 86 del TCE)
1. Gli Stati membri non emanano nĂŠ mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui lâapplicazione di tali norme non osti allâadempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dellâUnione.
3. La Commissione vigila sullâapplicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
Sezione 2
Aiuti concessi dagli stati
Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dallâorigine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamitĂ naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi allâeconomia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo lâentrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonchĂŠ quello delle regioni di cui allâarticolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dellâeconomia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivitĂ o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nellâUnione in misura contraria allâinteresse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri allâesame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dellâarticolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dellâUnione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ , può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dellâarticolo 107 o ai regolamenti di cui allâarticolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrĂ per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchĂŠ presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dellâarticolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente allâarticolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 109
(ex articolo 89 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dellâapplicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per lâapplicazione dellâarticolo 108, paragrafo 3, nonchĂŠ le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
Capo 2
Disposizioni fiscali
Articolo 110
(ex articolo 90 del TCE)
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Articolo 111
(ex articolo 91 del TCE)
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Articolo 112
(ex articolo 92 del TCE)
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra dâaffari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi allâesportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.
Articolo 113
(ex articolo 93 del TCE)
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano lâarmonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra dâaffari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare lâinstaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.
Capo 3
Ravvicinamento delle legislazioni
Articolo 114
(ex articolo 95 del TCE)
1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dellâarticolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto lâinstaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanitĂ , sicurezza, protezione dellâambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nellâambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. AllorchĂŠ, dopo lâadozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui allâarticolo 36 o relative alla protezione dellâambiente o dellâambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorchĂŠ, dopo lâadozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dellâambiente o dellâambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo lâadozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dellâintroduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente lâopportunitĂ di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanitĂ in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente lâopportunitĂ di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dellâUnione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o piĂš dei motivi di carattere non economico di cui allâarticolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dellâUnione.
Articolo 115
(ex articolo 94 del TCE)
Fatto salvo lâarticolo 114, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano unâincidenza diretta sullâinstaurazione o sul funzionamento del mercato interno.
Articolo 116
(ex articolo 96 del TCE)
Qualora la Commissione constati che una disparitĂ esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le direttive allâuopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.
Articolo 117
(ex articolo 97 del TCE)
1. Quando vi sia motivo di temere che lâemanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dellâarticolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrĂ richiedere agli altri Stati membri, nellâapplicazione dellâarticolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dellâarticolo 116.
Articolo 118
Nellâambito dellâinstaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietĂ intellettuale nellâUnione e per lâistituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo.
Titolo VIII
Politica economica e monetaria
Articolo 119
(ex articolo 4 del TCE)
1. Ai fini enunciati allâarticolo 3 del trattato sullâUnione europea, lâazione degli Stati membri e dellâUnione comprende, alle condizioni previste dai trattati, lâadozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di unâeconomia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, lâeuro, nonchĂŠ la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano lâobiettivo principale di mantenere la stabilitĂ dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nellâUnione conformemente al principio di unâeconomia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e dellâUnione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonchĂŠ bilancia dei pagamenti sostenibile.
Capo 1
Politica economica
Articolo 120
(ex articolo 98 del TCE)
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dellâUnione definiti allâarticolo 3 del trattato sullâUnione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui allâarticolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e lâUnione agiscono nel rispetto dei principi di unâeconomia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo unâefficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui allâarticolo 119.
Articolo 121
(ex articolo 99 del TCE)
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nellâambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dellâarticolo 120.
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dellâUnione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dellâUnione.
Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di garantire un piĂš stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia lâevoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nellâUnione, nonchĂŠ la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nellâambito della loro politica economica, nonchĂŠ tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dellâunione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalitĂ della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 122
(ex articolo 100 del TCE)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietĂ tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltĂ nellâapprovvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dellâenergia.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltĂ o sia seriamente minacciato da gravi difficoltĂ a causa di calamitĂ naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni unâassistenza finanziaria dellâUnione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.
Articolo 123
(ex articolo 101 del TCE)
1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate âbanche centrali nazionaliâ), a istituzioni, organi od organismi dellâUnione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, cosĂŹ come lâacquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietĂ pubblica che, nel contesto dellâofferta di liquiditĂ da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 124
(ex articolo 102 del TCE)
Ă vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dellâUnione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
Articolo 125
(ex articolo 103 del TCE)
1. LâUnione non risponde nĂŠ si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili nĂŠ subentrano agli impegni dellâamministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per lâapplicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.
Articolo 126
(ex articolo 104 del TCE)
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia lâevoluzione della situazione di bilancio e dellâentitĂ del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformitĂ alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,
- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dellâeventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, questâultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. FintantochÊ uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o piÚ delle seguenti misure:
- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dellâemissione di obbligazioni o altri titoli,
- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso lâUnione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
- infliggere ammende di entitĂ adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste piĂš un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
13. Nellâadottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.
Nellâadottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
14. Ulteriori disposizioni concernenti lâattuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalitĂ e le definizioni per lâapplicazione delle disposizioni di detto protocollo.
Capo 2
Politica monetaria
Articolo 127
(ex articolo 105 del TCE)
1. Lâobiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato âSEBCâ, è il mantenimento della stabilitĂ dei prezzi. Fatto salvo lâobiettivo della stabilitĂ dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nellâUnione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dellâUnione definiti nellâarticolo 3 del trattato sullâUnione europea. Il SEBC agisce in conformitĂ del principio di unâeconomia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui allâarticolo 119.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
- definire e attuare la politica monetaria dellâUnione,
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dellâarticolo 219,
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea viene consultata:
- in merito a qualsiasi proposta di atto dellâUnione che rientri nelle sue competenze,
- dalle autoritĂ nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui allâarticolo 129, paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dellâUnione competenti o alle autoritĂ nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autoritĂ per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilitĂ del sistema finanziario.
6. Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
Articolo 128
(ex articolo 106 del TCE)
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare lâemissione di banconote in euro allâinterno dellâUnione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nellâUnione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con lâapprovazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nellâUnione.
Articolo 129
(ex articolo 107 del TCE)
1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso denominato âstatuto del SEBC e della BCEâ, è definito nel protocollo allegato ai trattati.
3. Lâarticolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, lâarticolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, lâarticolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, lâarticolo 33, paragrafo 1, lettera a) e lâarticolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea o deliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.
Articolo 130
(ex articolo 108 del TCE)
Nellâesercizio dei poteri e nellâassolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, nĂŠ la Banca centrale europea nĂŠ una banca centrale nazionale nĂŠ un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dellâUnione, dai governi degli Stati membri nĂŠ da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dellâUnione nonchĂŠ i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nellâassolvimento dei loro compiti.
Articolo 131
(ex articolo 109 del TCE)
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarĂ compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.
Articolo 132
(ex articolo 110 del TCE)
1. Per lâassolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformitĂ delle disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE:
- stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nellâarticolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e della BCE e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui allâarticolo 129, paragrafo 4,
- prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtĂš dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE,
- formula raccomandazioni o pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformitĂ della procedura di cui allâarticolo 129, paragrafo 4, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalitĂ di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 133
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per lâutilizzo dellâeuro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.
Capo 3
Disposizioni istituzionali
Articolo 134
(ex articolo 114 del TCE)
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:
- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,
- seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dellâUnione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali,
- fatto salvo lâarticolo 240, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e 6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 129, paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e 3, e 219, nonchĂŠ svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,
- esaminare, almeno una volta allâanno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertĂ dei pagamenti, quali risultano dallâapplicazione dei trattati e dei provvedimenti presi dal Consiglio; lâesame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non piĂš di due membri del comitato.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantochĂŠ sussistono Stati membri con deroga di cui allâarticolo 139, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonchĂŠ il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 135
(ex articolo 115 del TCE)
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato il paragrafo 14, 138, 140, paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e 219, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
Capo 4
Disposizioni specifiche agli stati membri la cui moneta è lâeuro
Articolo 136
1. Per contribuire al buon funzionamento dellâunione economica e monetaria e in conformitĂ delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con lâeccezione della procedura di cui allâarticolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è lâeuro, al fine di:
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinchĂŠ siano compatibili con quelli adottati per lâinsieme dellâUnione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è lâeuro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata di detti membri sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
3. Gli Stati membri la cui moneta è lâeuro possono istituire un meccanismo di stabilitĂ da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilitĂ della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nellâambito del meccanismo sarĂ soggetta a una rigorosa condizionalitĂ .
Articolo 137
Le modalitĂ per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è lâeuro sono stabilite dal protocollo sullâEurogruppo.
Articolo 138
(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)
1. Per garantire la posizione dellâeuro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per lâunione economica e monetaria nellâambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nellâambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è lâeuro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per maggioranza qualificata di detti membri sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Capo 5
Disposizioni transitorie
Articolo 139
1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per lâadozione dellâeuro sono in appresso denominati âStati membri con derogaâ.
2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 121, paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11),
c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d) emissione dellâeuro (articolo 128),
e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),
f) misure relative allâutilizzo dellâeuro (articolo 133),
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283, paragrafo 2),
i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per lâunione economica e monetaria nellâambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1), j) misure per garantire una rappresentanza unificata nellâambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2).
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per âStati membriâ si intendono gli Stati membri la cui moneta è lâeuro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dellâadozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è lâeuro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilitĂ e gli avvertimenti (articolo 121, paragrafo 4);
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è lâeuro (articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Articolo 140
(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase e 123, paragrafo 5, del TCE)
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nellâadempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dellâUnione economica e monetaria.
Dette relazioni comprendono un esame della compatibilitĂ tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 nonchĂŠ lo statuto del SEBC e della BCE, dallâaltro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
- il raggiungimento di un alto grado di stabilitĂ dei prezzi; questo risulterĂ da un tasso dâinflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilitĂ dei prezzi,
- la sostenibilitĂ della situazione della finanza pubblica; questa risulterĂ dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui allâarticolo 126, paragrafo 6,
- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dellâeuro,
- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilitĂ della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dellâintegrazione dei mercati, della situazione e dellâevoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dellâevoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è lâeuro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.
Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ degli Stati membri la cui moneta è lâeuro e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, fissa irrevocabilmente il tasso al quale lâeuro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per lâintroduzione dellâeuro come moneta unica nello Stato membro interessato.
Articolo 141
(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)
1. Se e fintantochĂŠ vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo lâarticolo 129, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui allâarticolo 44 dello statuto del SEBC e della BCE sarĂ costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantochĂŠ vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
- rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilitĂ dei prezzi,
- sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio,
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilitĂ degli istituti e dei mercati finanziari,
- esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dallâIstituto monetario europeo.
Articolo 142
(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)
Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nellâambito del meccanismo di cambio.
Articolo 143
(ex articolo 119 del TCE)
1. In caso di difficoltĂ o di grave minaccia di difficoltĂ nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o lâattuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dellâazione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda lâadozione da parte dello Stato interessato.
Se lâazione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltĂ o minacce di difficoltĂ incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità . Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) unâazione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltĂ mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltĂ ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalitĂ .
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.
Articolo 144
(ex articolo 120 del TCE)
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dellâarticolo 143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltĂ improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al piĂš tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dellâarticolo 143.
3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
Titolo IX
Occupazione
Articolo 145
(ex articolo 125 del TCE)
Gli Stati membri e lâUnione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dellâoccupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui allâarticolo 3 del trattato sullâUnione europea.
Articolo 146
(ex articolo 126 del TCE)
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui allâarticolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dellâUnione adottati a norma dellâarticolo 121, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilitĂ delle parti sociali, considerano la promozione dellâoccupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dellâarticolo 148.
Articolo 147
(ex articolo 127 del TCE)
1. LâUnione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonchĂŠ sostenendone e, se necessario, integrandone lâazione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nellâattuazione delle politiche e delle attivitĂ dellâUnione si tiene conto dellâobiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo 148
(ex articolo 128 del TCE)
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dellâoccupazione nellâUnione e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per lâoccupazione di cui allâarticolo 150, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dellâarticolo 121, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per lâattuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per lâoccupazione, procede annualmente ad un esame dellâattuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dellâoccupazione nellâUnione e allâattuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 149
(ex articolo 129 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dellâoccupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonchĂŠ a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano lâarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 150
(ex articolo 130 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per lâoccupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
Il comitato è incaricato di:
- seguire la situazione dellâoccupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nellâUnione,
- fatto salvo lâarticolo 240, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui allâarticolo 148.
Nellâesercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo 151
(ex articolo 136 del TCE)
LâUnione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dellâoccupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro lâemarginazione.
A tal fine, lâUnione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversitĂ delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessitĂ di mantenere la competitivitĂ dellâeconomia dellâUnione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterĂ sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirĂ lâarmonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Articolo 152
LâUnione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversitĂ dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e lâoccupazione contribuisce al dialogo sociale.
Articolo 153
(ex articolo 137 del TCE)
1. Per conseguire gli obiettivi previsti allâarticolo 151, lâUnione sostiene e completa lâazione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dellâambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dellâUnione;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo lâarticolo 166;
i) paritĂ tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunitĂ sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
j) lotta contro lâesclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:
a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, allâunanimitĂ , previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ , su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente allâarticolo 155.
In tal caso esso si assicura che, al piĂš tardi alla data in cui una direttiva o una decisione devono essere attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva o detta decisione.
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
- non compromettono la facoltĂ riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sullâequilibrio finanziario dello stesso,
- non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero nĂŠ al diritto di serrata.
Articolo 154
(ex articolo 138 del TCE)
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dellâUnione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di unâazione dellâUnione.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna unâazione dellâUnione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontĂ di avviare il processo previsto dallâarticolo 155. La durata di tale processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 155
(ex articolo 139 del TCE)
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dellâUnione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello dellâUnione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nellâambito dei settori contemplati dallâarticolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.
Il Consiglio delibera allâunanimitĂ allorchĂŠ lâaccordo in questione contiene una o piĂš disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta lâunanimitĂ a norma dellâarticolo 153, paragrafo 2.
Articolo 156
(ex articolo 140 del TCE)
Per conseguire gli obiettivi dellâarticolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
- lâoccupazione,
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- lâigiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, allâorganizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Articolo 157
(ex articolo 141 del TCE)
1. Ciascuno Stato membro assicura lâapplicazione del principio della paritĂ di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dellâimpiego di questâultimo.
La paritĂ di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unitĂ di misura;
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino lâapplicazione del principio delle pari opportunitĂ e della paritĂ di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della paritĂ delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare lâeffettiva e completa paritĂ tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della paritĂ di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare lâesercizio di unâattivitĂ professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 158
(ex articolo 142 del TCE)
Gli Stati membri si adoperano a mantenere lâequivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo 159
(ex articolo 143 del TCE)
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dellâarticolo 151, compresa la situazione demografica nellâUnione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Articolo 160
(ex articolo 144 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:
- di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nellâUnione,
- di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione,
- fatto salvo lâarticolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attivitĂ nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nellâesercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo 161
(ex articolo 145 del TCE)
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale allâevoluzione della situazione sociale nellâUnione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
Articolo 162
(ex articolo 146 del TCE)
Per migliorare le possibilitĂ di occupazione dei lavoratori nellâambito del mercato interno e contribuire cosĂŹ al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha lâobiettivo di promuovere allâinterno dellâUnione le possibilitĂ di occupazione e la mobilitĂ geografica e professionale dei lavoratori, nonchĂŠ di facilitare lâadeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
Articolo 163
(ex articolo 147 del TCE)
Lâamministrazione del Fondo spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 164
(ex articolo 148 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo.
Titolo XII
Istruzione, formazione professionale, gioventĂš e sport
Articolo 165
(ex articolo 149 del TCE)
1. LâUnione contribuisce allo sviluppo di unâistruzione di qualitĂ incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilitĂ degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dellâinsegnamento e lâorganizzazione del sistema di istruzione, nonchĂŠ delle loro diversitĂ culturali e linguistiche.
LâUnione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificitĂ , delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
2. Lâazione dellâUnione è intesa:
- a sviluppare la dimensione europea dellâistruzione, segnatamente con lâapprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,
- a favorire la mobilitĂ degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra lâaltro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio,
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri,
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attivitĂ socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dellâEuropa,
- a incoraggiare lo sviluppo dellâistruzione a distanza.
- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo lâequitĂ e lâapertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo lâintegritĂ fisica e morale degli sportivi, in particolare dei piĂš giovani tra di essi.
3. LâUnione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio dâEuropa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformitĂ della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Articolo 166
(ex articolo 150 del TCE)
1. LâUnione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilitĂ di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e lâorganizzazione della formazione professionale.
2. Lâazione dellâUnione è intesa:
- a facilitare lâadeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
- a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare lâinserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
- a facilitare lâaccesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilitĂ degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,
- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. LâUnione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Titolo XIII
Cultura
Articolo 167
(ex articolo 151 del TCE)
1. LâUnione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversitĂ nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. Lâazione dellâUnione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare lâazione di questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali non commerciali,
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. LâUnione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio dâEuropa.
4. LâUnione tiene conto degli aspetti culturali nellâazione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversitĂ delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Titolo XIV
SanitĂ pubblica
Articolo 168
(ex articolo 152 del TCE)
1. Nella definizione e nellâattuazione di tutte le politiche ed attivitĂ dellâUnione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Lâazione dellâUnione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanitĂ pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e allâeliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonchĂŠ lâinformazione e lâeducazione in materia sanitaria, nonchĂŠ la sorveglianza, lâallarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
LâUnione completa lâazione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dallâuso di stupefacenti, comprese lâinformazione e la prevenzione.
2. LâUnione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietĂ dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, allâorganizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. LâUnione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanitĂ pubblica.
4. In deroga allâarticolo 2, paragrafo 5, e allâarticolo 6, lettera a), e in conformitĂ dellâarticolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualitĂ e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive piĂš rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanitĂ pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualitĂ e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, lâallarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanitĂ pubblica in relazione al tabacco e allâabuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresÏ adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
7. Lâazione dellâUnione rispetta le responsabilitĂ degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per lâorganizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilitĂ degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dellâassistenza medica e lâassegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e lâimpiego medico di organi e sangue.
Titolo XV
Protezione dei consumatori
Articolo 169
(ex articolo 153 del TCE)
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, lâUnione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonchĂŠ a promuovere il loro diritto allâinformazione, allâeducazione e allâorganizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. LâUnione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dellâarticolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione piĂš rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.
Titolo XVI
Reti transeuropee
Articolo 170
(ex articolo 154 del TCE)
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire ai cittadini dellâUnione, agli operatori economici e alle collettivitĂ regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dallâinstaurazione di uno spazio senza frontiere interne, lâUnione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dellâenergia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, lâazione dellâUnione mira a favorire lâinterconnessione e lâinteroperabilitĂ delle reti nazionali, nonchĂŠ lâaccesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessitĂ di collegare alle regioni centrali dellâUnione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 171
(ex articolo 155 del TCE)
1. Per conseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 170, lâUnione:
- stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le prioritĂ e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune,
- intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire lâinteroperabilitĂ delle reti, in particolare nel campo dellâarmonizzazione delle norme tecniche,
- può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nellâambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilitĂ , garanzie di prestito o abbuoni di interesse; lâUnione può altresĂŹ contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente allâarticolo 177, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
Lâazione dellâUnione tiene conto della potenziale validitĂ economica dei progetti.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui allâarticolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
3. LâUnione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire lâinteroperabilitĂ delle reti.
Articolo 172
(ex articolo 156 del TCE)
Gli orientamenti e le altre misure di cui allâarticolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono lâapprovazione dello Stato membro interessato.
Titolo XVII
Industria
Articolo 173
(ex articolo 157 del TCE)
1. LâUnione e gli Stati membri provvedono affinchĂŠ siano assicurate le condizioni necessarie alla competitivitĂ dellâindustria dellâUnione.
A tal fine, nellâambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
- ad accelerare lâadattamento dellâindustria alle trasformazioni strutturali,
- a promuovere un ambiente favorevole allâiniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta lâUnione, segnatamente delle piccole e medie imprese,
- a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,
- a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche dâinnovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, allâorganizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. LâUnione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Il presente titolo non costituisce una base per lâintroduzione da parte dellâUnione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
Articolo 174
(ex articolo 158 del TCE)
Per promuovere uno sviluppo armonioso dellâinsieme dellâUnione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare lâUnione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, unâattenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni piĂš settentrionali con bassissima densitĂ demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
Articolo 175
(ex articolo 159 del TCE)
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dellâarticolo 174. Lâelaborazione e lâattuazione delle politiche e azioni dellâUnione, nonchĂŠ lâattuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dellâarticolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. LâUnione appoggia questa realizzazione anche con lâazione che essa svolge attraverso fondi a finalitĂ strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione âorientamentoâ, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nellâambito delle altre politiche dellâUnione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo 176
(ex articolo 160 del TCE)
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nellâUnione, partecipando allo sviluppo e allâadeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonchĂŠ alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Articolo 177
(ex articolo 161 del TCE)
Fatto salvo lâarticolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e lâorganizzazione dei fondi a finalitĂ strutturale, elemento questâultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonchĂŠ le disposizioni necessarie per garantire lâefficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per lâerogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
Articolo 178
(ex articolo 162 del TCE)
I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione âorientamentoâ, ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.
Titolo XIX
Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
Articolo 179
(ex articolo 163 del TCE)
1. LâUnione si propone lâobiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitivitĂ , inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.
2. A tal fine essa incoraggia nellâinsieme dellâUnione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le universitĂ nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualitĂ ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialitĂ del mercato interno grazie, in particolare, allâapertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed allâeliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dellâUnione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 180
(ex articolo 164 del TCE)
Nel perseguire tali obiettivi, lâUnione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le universitĂ ;
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dellâUnione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attivitĂ in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dellâUnione;
d) impulso alla formazione e alla mobilitĂ dei ricercatori dellâUnione.
Articolo 181
(ex articolo 165 del TCE)
1. LâUnione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dellâUnione.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, allâorganizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Articolo 182
(ex articolo 166 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale che comprende lâinsieme delle azioni dellâUnione.
Il programma quadro:
- fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dallâarticolo 180 e le relative prioritĂ ,
- indica le grandi linee di dette azioni,
- stabilisce lâimporto globale massimo e le modalitĂ della partecipazione finanziaria dellâUnione al programma quadro, nonchĂŠ le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dellâevoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nellâambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalitĂ di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare lâimporto globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.
5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie allâattuazione dello spazio europeo della ricerca.
Articolo 183
(ex articolo 167 del TCE)
Per lâattuazione del programma quadro pluriennale, lâUnione:
- fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle universitĂ ,
- fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo 184
(ex articolo 168 del TCE)
Nellâattuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva unâeventuale partecipazione dellâUnione.
LâUnione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo 185
(ex articolo 169 del TCE)
Nellâattuazione del programma quadro pluriennale lâUnione può prevedere, dâintesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da piĂš Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per lâesecuzione di detti programmi.
Articolo 186
(ex articolo 170 del TCE)
Nellâattuazione del programma quadro pluriennale lâUnione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dellâUnione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le modalitĂ di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra lâUnione e i terzi interessati.
Articolo 187
(ex articolo 171 del TCE)
LâUnione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dellâUnione.
Articolo 188
(ex articolo 172 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui allâarticolo 187.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184 e 185. Lâadozione dei programmi complementari richiede lâaccordo degli Stati membri interessati.
Articolo 189
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitivitĂ industriale e lâattuazione delle sue politiche, lâUnione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per lâesplorazione e lâutilizzo dello spazio.
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3. LâUnione instaura tutti i collegamenti utili con lâAgenzia spaziale europea.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.
Articolo 190
(ex articolo 173 del TCE)
Allâinizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attivitĂ svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante lâanno precedente nonchĂŠ sul programma di lavoro dellâanno in corso.
Titolo XX
Ambiente
Articolo 191
(ex articolo 174 del TCE)
1. La politica dellâUnione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualitĂ dellâambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dellâambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dellâUnione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversitĂ delle situazioni nelle varie regioni dellâUnione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dellâazione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati allâambiente, nonchĂŠ sul principio âchi inquina pagaâ.
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dellâambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dellâUnione.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale lâUnione tiene conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dellâambiente nelle varie regioni dellâUnione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dallâazione o dallâassenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dellâUnione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nellâambito delle rispettive competenze, lâUnione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalitĂ della cooperazione dellâUnione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 192
(ex articolo 175 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dallâUnione per realizzare gli obiettivi dellâarticolo 191.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo lâarticolo 114, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
- sullâassetto territoriale,
- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilitĂ delle stesse,
- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dellâapprovvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali dâazione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.
Le misure necessarie allâattuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.
4. Fatte salve talune misure adottate dallâUnione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e allâesecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio âchi inquina pagaâ, qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autoritĂ di uno Stato membro, tale misura prevede disposizioni appropriate in forma di
- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformitĂ dellâarticolo 177.
Articolo 193
(ex articolo 176 del TCE)
I provvedimenti di protezione adottati in virtĂš dellâarticolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.
Titolo XXI
Energia
Articolo 194
1. Nel quadro dellâinstaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dellâesigenza di preservare e migliorare lâambiente, la politica dellâUnione nel settore dellâenergia è intesa, in uno spirito di solidarietĂ tra Stati membri, a:
a) garantire il funzionamento del mercato dellâenergia,
b) garantire la sicurezza dellâapprovvigionamento energetico nellâUnione,
c) promuovere il risparmio energetico, lâefficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
d) promuovere lâinterconnessione delle reti energetiche.
2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo lâarticolo 192, paragrafo 2, lettera c).
3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, allâunanimitĂ e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.
Titolo XXII
Turismo
Articolo 195
1. LâUnione completa lâazione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitivitĂ delle imprese dellâUnione in tale settore.
A tal fine lâazione dellâUnione è intesa a:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Titolo XXIII
Protezione civile
Articolo 196
1. LâUnione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare lâefficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamitĂ naturali o provocate dallâuomo.
Lâazione dellâUnione è intesa a:
a) sostenere e completare lâazione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e lâintervento in caso di calamitĂ naturali o provocate dallâuomo allâinterno dellâUnione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace allâinterno dellâUnione tra i servizi di protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Titolo XXIV
Cooperazione amministrativa
Articolo 197
1. Lâattuazione effettiva del diritto dellâUnione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dellâUnione, è considerata una questione di interesse comune.
2. LâUnione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacitĂ amministrativa di attuare il diritto dellâUnione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3. Il presente articolo non pregiudica lâobbligo degli Stati membri di attuare il diritto dellâUnione nĂŠ le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e lâUnione.
parte IV
Associazione dei paesi e territori dâoltremare
Articolo 198
(ex articolo 182 del TCE)
Gli Stati membri convengono di associare allâUnione i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nellâelenco che costituisce lâallegato II.
Scopo dellâassociazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e lâinstaurazione di strette relazioni economiche tra essi e lâUnione nel suo insieme.
Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, lâassociazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperitĂ , in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Articolo 199
(ex articolo 183 del TCE)
Lâassociazione persegue gli obiettivi seguenti:
1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtĂš dei trattati.
2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4) Per gli investimenti finanziati dallâUnione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a paritĂ di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtĂš dellâarticolo 203.
Articolo 200
(ex articolo 184 del TCE)
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei trattati.
2. Allâentrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dellâarticolo 30.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessitĂ del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. Lâintroduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo 201
(ex articolo 185 del TCE)
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dellâarticolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo 202
(ex articolo 186 del TCE)
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanitĂ , la pubblica sicurezza e lâordine pubblico, la libertĂ di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati a norma dellâarticolo 203.
Articolo 203
(ex articolo 187 del TCE)
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nellâambito dellâassociazione tra i paesi e territori e lâUnione, e basandosi sui principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalitĂ e alla procedura dellâassociazione tra i paesi e territori e lâUnione. AllorchĂŠ adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera allâunanimitĂ su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo 204
(ex articolo 188 del TCE)
Gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato ai trattati.
parte V
Azione esterna dellâunione
Titolo I
Disposizioni generali sullâazione esterna dellâunione
Articolo 205
Lâazione dellâUnione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformitĂ delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sullâUnione europea.
Titolo II
Politica commerciale comune
Articolo 206
(ex articolo 131 del TCE)
LâUnione, tramite lâistituzione di unâunione doganale in conformitĂ degli articoli da 28 a 32, contribuisce nellâinteresse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
Articolo 207
(ex articolo 133 del TCE)
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietĂ intellettuale, gli investimenti esteri diretti, lâuniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dellâazione esterna dellâUnione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o piĂš paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica lâarticolo 218, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che lâautorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinchĂŠ gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dellâUnione.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.
4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietĂ intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera allâunanimitĂ qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta lâunanimitĂ per lâadozione di norme interne.
Il Consiglio delibera allâunanimitĂ anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversitĂ culturale e linguistica dellâUnione;
b) nel settore degli scambi di servizi nellâambito sociale, dellâistruzione e della sanitĂ , qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente lâorganizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte terza e allâarticolo 218.
6. Lâesercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra lâUnione e gli Stati membri e non comporta unâarmonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.
Titolo III
Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Capo 1
Cooperazione allo sviluppo
Articolo 208
(ex articolo 177 del TCE)
1. La politica dellâUnione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dellâazione esterna dellâUnione. La politica di cooperazione allo sviluppo dellâUnione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
Lâobiettivo principale della politica dellâUnione in questo settore è la riduzione e, a termine, lâeliminazione della povertĂ . LâUnione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nellâattuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
2. LâUnione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 209
(ex articolo 179 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per lâattuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.
2. LâUnione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui allâarticolo 21 del trattato sullâUnione europea e allâarticolo 208 del presente trattato.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, allâattuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
Articolo 210
(ex articolo 180 del TCE)
1. Per favorire la complementaritĂ e lâefficacia delle azioni, lâUnione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, allâattuazione dei programmi di aiuto dellâUnione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo 211
(ex articolo 181 del TCE)
Nellâambito delle rispettive competenze, lâUnione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
Capo 2
Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 212
(ex articolo 181 A del TCE)
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, lâUnione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dellâUnione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dellâazione esterna. Le azioni dellâUnione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per lâattuazione del paragrafo 1.
3. Nellâambito delle rispettive competenze, lâUnione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalitĂ della cooperazione dellâUnione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 213
AllorchĂŠ la situazione in un paese terzo esige unâassistenza finanziaria urgente da parte dellâUnione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.
Capo 3
Aiuto umanitario
Articolo 214
1. Le azioni dellâUnione nel settore dellâaiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dellâazione esterna dellâUnione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamitĂ naturali o provocate dallâuomo, per far fronte alle necessitĂ umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dellâUnione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialitĂ , neutralitĂ e non discriminazione.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dellâUnione.
4. LâUnione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e allâarticolo 21 del trattato sullâUnione europea.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
5. Ă istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dellâUnione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalitĂ di funzionamento.
6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dellâUnione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare lâefficacia e la complementaritĂ dei dispositivi dellâUnione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7. LâUnione provvede affinchĂŠ le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nellâambito del sistema delle Nazioni Unite.
Titolo IV
Misure restrittive
Articolo 215
(ex articolo 301 del TCE)
1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sullâUnione europea prevede lâinterruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o piĂš paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sullâUnione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entitĂ non statali.
3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Titolo V
Accordi internazionali
Articolo 216
1. LâUnione può concludere un accordo con uno o piĂš paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nellâambito delle politiche dellâUnione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dellâUnione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi dallâUnione vincolano le istituzioni dellâUnione e gli Stati membri.
Articolo 217
(ex articolo 310 del TCE)
LâUnione può concludere con uno o piĂš paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono unâassociazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Articolo 218
(ex articolo 300 del TCE)
1. Fatte salve le disposizioni particolari dellâarticolo 207, gli accordi tra lâUnione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
2. Il Consiglio autorizza lâavvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.
3. La Commissione, o lâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando lâaccordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza lâavvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dellâaccordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dellâUnione.
4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dellâaccordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dellâentrata in vigore.
6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dellâaccordo.
Tranne quando lâaccordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dellâaccordo:
a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
i) accordi di associazione;
ii) accordo sullâadesione dellâUnione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali;
iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per lâUnione;
v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria lâapprovazione del Parlamento europeo.
In caso dâurgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per lâapprovazione;
b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dellâurgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
7. Allâatto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dellâUnione le modifiche dellâaccordo se questâultimo ne prevede lâadozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dallâaccordo stesso.
Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
8. Nel corso dellâintera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia esso delibera allâunanimitĂ quando lâaccordo riguarda un settore per il quale è richiesta lâunanimitĂ per lâadozione di un atto dellâUnione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui allâarticolo 212 con gli Stati candidati allâadesione. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ anche per lâaccordo sullâadesione dellâUnione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dellâapplicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dellâUnione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dellâaccordo.
10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.
11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilitĂ di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, lâaccordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.
Articolo 219
(ex articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5, del TCE)
1. In deroga allâarticolo 218 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nellâintento di pervenire a un consenso compatibile con lâobiettivo della stabilitĂ dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dellâeuro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nellâintento di pervenire ad un consenso coerente con lâobiettivo della stabilitĂ dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dellâeuro allâinterno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dellâadozione, dellâadeguamento o dellâabbandono dei tassi centrali dellâeuro.
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o piĂš valute di Stati terzi, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano lâobiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilitĂ dei prezzi.
3. In deroga allâarticolo 218, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dallâUnione con uno o piĂš Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalitĂ per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalitĂ devono assicurare che lâUnione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
4. Senza pregiudizio della competenza dellâUnione e degli accordi dellâUnione relativi allâUnione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.
Titolo VI
Relazioni dellâunione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dellâunione
Articolo 220
(ex articoli da 302 a 304 del TCE)
1. LâUnione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio dâEuropa, lâOrganizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e lâOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
LâUnione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
2. Lâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dellâattuazione del presente articolo.
Articolo 221
1. Le delegazioni dellâUnione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dellâUnione.
2. Le delegazioni dellâUnione sono poste sotto lâautoritĂ dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
Titolo VII
Clausola di solidarietĂ
Articolo 222
1. LâUnione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietĂ qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamitĂ naturale o provocata dallâuomo. LâUnione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autoritĂ politiche, in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autoritĂ politiche, in caso di calamitĂ naturale o provocata dallâuomo.
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamitĂ naturale o provocata dallâuomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autoritĂ politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
3. Le modalitĂ di attuazione della presente clausola di solidarietĂ da parte dellâUnione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente allâarticolo 31, paragrafo 1 del trattato sullâUnione europea. Il Parlamento europeo è informato.
Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo lâarticolo 240, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nellâambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui allâarticolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.
4. Per consentire allâUnione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata lâUnione.
PARTE VI
Disposizioni istituzionali e finanziarie
Titolo I
Disposizioni istituzionali
Capo 1
Le istituzioni sezione 1 il parlamento europeo
Articolo 223
(ex articolo 190, paragrafi 4 e 5 del TCE)
1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere lâelezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2. Previo parere della Commissione e con lâapprovazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per lâesercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta lâunanimitĂ in sede di Consiglio.
Articolo 224
(ex articolo 191, secondo comma, del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui allâarticolo 10, paragrafo 4 del trattato sullâUnione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Articolo 225
(ex articolo 192, secondo comma, del TCE)
A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria lâelaborazione di un atto dellâUnione ai fini dellâattuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo
Articolo 226
(ex articolo 193 del TCE)
Nellâambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea dâinchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nellâapplicazione del diritto dellâUnione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino allâespletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea dâinchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalitĂ per lâesercizio del diritto dâinchiesta.
Articolo 227
(ex articolo 194 del TCE)
Qualsiasi cittadino dellâUnione, nonchĂŠ ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attivitĂ dellâUnione e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo 228
(ex articolo 195 del TCE)
1. Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dellâUnione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nellâazione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dellâUnione, salvo la Corte di giustizia dellâUnione europea nellâesercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.
Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe lâistituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e allâistituzione, allâorgano o allâorganismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dellâindagine.
Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda piĂš alle condizioni necessarie allâesercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nellâadempimento dei suoi doveri, egli non sollecita nĂŠ accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attivitĂ professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con lâapprovazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa lo statuto e le condizioni generali per lâesercizio delle funzioni del Mediatore.
Articolo 229
(ex articolo 196 del TCE)
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedĂŹ del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.
Articolo 230
(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalitĂ previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
Articolo 231
(ex articolo 198 del TCE)
Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo 232
(ex articolo 199 del TCE)
Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.
Articolo 233
(ex articolo 200 del TCE)
Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede allâesame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo 234
(ex articolo 201 del TCE)
Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sullâoperato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e lâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente allâarticolo 17 del trattato sullâUnione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.
Sezione 2
Il consiglio europeo
Articolo 235
1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Lâarticolo 16, paragrafo 4 del trattato sullâUnione europea e lâarticolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorchĂŠ delibera a maggioranza qualificata. AllorchĂŠ il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
Lâastensione di membri presenti o rappresentati non osta allâadozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta lâunanimitĂ .
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per lâadozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Articolo 236
Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:
a) una decisione che stabilisce lâelenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella âAffari generaliâ e quella âAffari esteriâ, conformemente allâarticolo 16, paragrafo 6 del trattato sullâUnione europea;
b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella âAffari esteriâ, conformemente allâarticolo 16, paragrafo 9 del trattato sullâUnione europea.
Sezione 3
Il consiglio
Articolo 237
(ex articolo 204 del TCE)
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Articolo 238
(ex articolo 205, paragrafi 1 e 2, del TCE)
1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
2. In deroga allâarticolo 16, paragrafo 4 del trattato sullâUnione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dellâUnione.
3. A decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:
a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piĂš un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano allâadozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta lâunanimitĂ .
Articolo 239
(ex articolo 206 del TCE)
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Articolo 240
(ex articolo 207 del TCE)
1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dellâesecuzione dei compiti che questâultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito allâorganizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per lâadozione del suo regolamento interno.
Articolo 241
(ex articolo 208 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
Articolo 242
(ex articolo 209 del TCE)
Il Consiglio deliberando a maggioranza semplice, stabilisce, previa consultazione della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dai trattati.
Articolo 243
(ex articolo 210 del TCE)
Il Consiglio fissa gli stipendi, indennitĂ e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dellâUnione europea, nonchĂŠ del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresĂŹ tutte le indennitĂ sostitutive di retribuzione.
Sezione 4
La commissione
Articolo 244
A norma dellâarticolo 17, paragrafo 5 del trattato sullâUnione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito allâunanimitĂ dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta paritĂ per quanto concerne la determinazione dellâavvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.
Articolo 245
(ex articolo 213 del TCE)
I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nellâadempimento dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcunâaltra attivitĂ professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono lâimpegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestĂ e delicatezza per quanto riguarda lâaccettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni dâufficio alle condizioni previste dallâarticolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dellâinteressato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo 246
(ex articolo 215 del TCE)
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o dâufficio.
Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o dâufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalitĂ , nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformitĂ dei criteri di cui allâarticolo 17, paragrafo 3, secondo comma del trattato sullâUnione europea.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni dâufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dallâarticolo 17, paragrafo 7, primo comma del trattato sullâUnione europea.
In caso di dimissioni volontarie o dâufficio o di decesso, lâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformitĂ dellâarticolo 18, paragrafo 1 del trattato sullâUnione europea.
In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformitĂ dellâarticolo 17 del trattato sullâUnione europea.
Articolo 247
(ex articolo 216 del TCE)
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piĂš alle condizioni necessarie allâesercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
Articolo 248
(ex articolo 217, paragrafo 2, del TCE)
Fatto salvo lâarticolo 18, paragrafo 4 del trattato sullâUnione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformitĂ dellâarticolo 17, paragrafo 6 di detto trattato. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autoritĂ .
Articolo 249
(ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE)
1. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dellâapertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sullâattivitĂ dellâUnione.
Articolo 250
(ex articolo 219 del TCE)
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Sezione 5
La corte di giustizia dellâunione europea
Articolo 251
(ex articolo 221 del TCE)
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea.
Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.
Articolo 252
(ex articolo 222 del TCE)
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ , può aumentare il numero degli avvocati generali.
Lâavvocato generale ha lâufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialitĂ e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea, richiedono il suo intervento.
Articolo 253
(ex articolo 223 del TCE)
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalitĂ che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per lâesercizio, nei rispettivi paesi, delle piĂš alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui allâarticolo 255.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto allâapprovazione del Consiglio.
Articolo 254
(ex articolo 224 del TCE)
Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea.
Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacitĂ per lâesercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui allâarticolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto allâapprovazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.
Articolo 255
Ă istituito un comitato con lâincarico di fornire un parere sullâadeguatezza dei candidati allâesercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformitĂ degli articoli 253 e 224.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
Articolo 256
(ex articolo 225 del TCE)
1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dellâarticolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che lâunitĂ o la coerenza del diritto dellâUnione siano compromesse.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dellâarticolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere lâunitĂ o la coerenza del diritto dellâUnione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinchĂŠ si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che lâunitĂ o la coerenza del diritto dellâUnione siano compromesse.
Articolo 257
(ex articolo 225 A del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
Il regolamento sullâistituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento sullâistituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale.
I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacitĂ per lâesercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera allâunanimitĂ .
I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto allâapprovazione del Consiglio.
Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sullâistituzione del tribunale specializzato, le disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia dellâUnione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e lâarticolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.
Articolo 258
(ex articolo 226 del TCE)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtĂš dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dellâUnione europea.
Articolo 259
(ex articolo 227 del TCE)
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dellâUnione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtĂš dei trattati.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a questâultimo incombono in virtĂš dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltĂ di ricorso alla Corte.
Articolo 260
(ex articolo 228 del TCE)
1. Quando la Corte di giustizia dellâUnione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtĂš dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che lâesecuzione della sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che lâesecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa lâimporto della somma forfettaria o della penalitĂ , da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.
La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità .
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dellâarticolo 259.
3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtĂš dellâarticolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto allâobbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare lâimporto della somma forfettaria o della penalitĂ da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.
Se la Corte constata lâinadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalitĂ entro i limiti dellâimporto indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
Articolo 261
(ex articolo 229 del TCE)
I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtĂš delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dellâUnione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Articolo 262
(ex articolo 229 A del TCE)
Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dellâUnione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con lâapplicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietĂ intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 263
(ex articolo 230 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea esercita un controllo di legittimitĂ sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonchĂŠ sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimitĂ sugli atti degli organi o organismi dellâUnione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura dâesecuzione.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dellâUnione possono prevedere condizioni e modalitĂ specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dellâatto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo 264
(ex articolo 231 del TCE)
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dellâUnione europea dichiara nullo e non avvenuto lâatto impugnato.
Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dellâatto annullato che devono essere considerati definitivi.
Articolo 265
(ex articolo 232 del TCE)
Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dellâUnione possono adire la Corte di giustizia dellâUnione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dellâUnione che si astengano dal pronunciarsi.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando lâistituzione, lâorgano o lâorganismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, lâistituzione, lâorgano o lâorganismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dellâUnione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Articolo 266
(ex articolo 233 del TCE)
Lâistituzione, lâorgano o lâorganismo da cui emana lâatto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che lâesecuzione della sentenza della Corte di giustizia dellâUnione europea comporta.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dallâapplicazione dellâarticolo 340.
Articolo 267
(ex articolo 234 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sullâinterpretazione dei trattati;
b) sulla validitĂ e lâinterpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dellâUnione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il piÚ rapidamente possibile.
Articolo 268
(ex articolo 235 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui allâarticolo 340, secondo e terzo comma.
Articolo 269
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimitĂ di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dellâarticolo 7 del trattato sullâUnione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.
La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.
Articolo 270
(ex articolo 236 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra lâUnione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dellâUnione e dal regime applicabile agli altri agenti dellâUnione.
Articolo 271
(ex articolo 237 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dallâarticolo 258;
b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dallâarticolo 263;
c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dallâarticolo 263, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui allâarticolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dallâarticolo 258 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtĂš dei trattati, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che lâesecuzione della sentenza della Corte comporta.
Articolo 272
(ex articolo 238 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea è competente a giudicare in virtĂš di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dallâUnione o per conto di questa.
Articolo 273
(ex articolo 239 del TCE)
La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con lâoggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtĂš di un compromesso.
Articolo 274
(ex articolo 240 del TCE)
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dellâUnione europea dai trattati, le controversie nelle quali lâUnione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Articolo 275
La Corte di giustizia dellâUnione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, nĂŠ per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.
Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dellâarticolo 40 del trattato sullâUnione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui allâarticolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimitĂ delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sullâUnione europea.
Articolo 276
Nellâesercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dellâUnione europea non è competente a esaminare la validitĂ o la proporzionalitĂ di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dellâapplicazione della legge di uno Stato membro o lâesercizio delle responsabilitĂ incombenti agli Stati membri per il mantenimento dellâordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo 277
(ex articolo 241 del TCE)
NellâeventualitĂ di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da unâistituzione, organo o organismo dellâUnione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto allâarticolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti allâarticolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dellâUnione europea lâinapplicabilitĂ dellâatto stesso.
Articolo 278
(ex articolo 242 del TCE)
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dellâUnione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dellâesecuzione dellâatto impugnato.
Articolo 279
(ex articolo 243 del TCE)
La Corte di giustizia dellâUnione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Articolo 280
(ex articolo 244 del TCE)
Le sentenze della Corte di giustizia dellâUnione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dallâarticolo 299.
Articolo 281
(ex articolo 245 del TCE)
Lo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea è stabilito con un protocollo separato.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dellâarticolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
Sezione 6
La banca centrale europea
Articolo 282
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è lâeuro, che costituiscono lâEurosistema, conducono la politica monetaria dellâUnione.
2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. Lâobiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilitĂ dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nellâUnione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di questâultima.
3. La Banca centrale europea ha personalitĂ giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare lâemissione dellâeuro. Ă indipendente nellâesercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dellâUnione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie allâassolvimento dei suoi compiti in conformitĂ degli articoli da 127 a 133, dellâarticolo 138 e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformitĂ di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è lâeuro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dellâUnione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
Articolo 283
(ex articolo 112 del TCE)
1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonchĂŠ i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è lâeuro.
2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Articolo 284
(ex articolo 113 del TCE)
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando questâultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.
3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonchĂŠ al Consiglio europeo, una relazione annuale sullâattivitĂ del SEBC e sulla politica monetaria dellâanno precedente e dellâanno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.
Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
Sezione 7
La corte dei conti
Articolo 285
(ex articolo 246 del TCE)
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dellâUnione.
Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nellâinteresse generale dellâUnione.
Articolo 286
(ex articolo 247 del TCE)
1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalitĂ che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie dâindipendenza.
2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta lâelenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.
3. Nellâadempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei Conti non sollecitano nĂŠ accettano istruzioni da alcun governo nĂŠ da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcunâaltra attivitĂ professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono lâimpegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestĂ e delicatezza per quanto riguarda lâaccettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni dâufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.
Lâinteressato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni dâufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono piĂš in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano piĂš agli obblighi derivanti dalla loro carica.
7. Il Consiglio fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennitĂ e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresĂŹ tutte le indennitĂ sostitutive di retribuzione.
8. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunitĂ dellâUnione europea applicabili ai giudici della Corte di giustizia dellâUnione europea sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.
Articolo 287
(ex articolo 248 del TCE)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dellâUnione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dallâUnione, nella misura in cui lâatto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta lâaffidabilitĂ dei conti e la legittimitĂ e la regolaritĂ delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dellâattivitĂ dellâUnione.
2. La Corte dei conti controlla la legittimitĂ e la regolaritĂ delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nellâesercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolaritĂ .
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate allâUnione.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dellâesercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessitĂ , sul posto, presso le altre istituzioni dellâUnione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dellâUnione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le altre istituzioni dellâUnione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dellâUnione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari allâespletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda lâattivitĂ della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dellâUnione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dellâUnione gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni dellâUnione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra lâaltro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dellâUnione.
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilitĂ di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nellâesercizio della loro funzione di controllo dellâesecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto allâapprovazione del Consiglio.
Capo 2
Atti giuridici dellâunione, procedure di adozione e altre disposizioni sezione 1 atti giuridici dellâunione
Articolo 288
(ex articolo 249 del TCE)
Per esercitare le competenze dellâUnione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Articolo 289
1. La procedura legislativa ordinaria consiste nellâadozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita allâarticolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, lâadozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di questâultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
Articolo 290
1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dellâatto legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati allâatto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
b) lâatto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dallâatto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. Lâaggettivo âdelegatoâ o âdelegataâ è inserito nel titolo degli atti delegati.
Articolo 291
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per lâattuazione degli atti giuridicamente vincolanti dellâUnione.
2. AllorchĂŠ sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dellâUnione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sullâUnione europea, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalitĂ di controllo da parte degli Stati membri dellâesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
4. I termini âdi esecuzioneâ sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.
Articolo 292
Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera allâunanimitĂ nei settori nei quali è richiesta lâunanimitĂ per lâadozione di un atto dellâUnione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.
Sezione 2
Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni
Articolo 293
(ex articolo 250 del TCE)
1. Quando, in virtĂš dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando allâunanimitĂ , salvo nei casi di cui allâarticolo 294, paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e allâarticolo 315, secondo comma.
2. FintantochĂŠ il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano allâadozione di un atto dellâUnione.
Articolo 294
(ex articolo 251 del TCE)
1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per lâadozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima lettura
3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, lâatto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che lâhanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Seconda lettura
7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, lâatto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, lâatto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo cosÏ emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
a) approva tutti gli emendamenti, lâatto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, dâintesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera allâunanimitĂ sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.
Conciliazione
10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, lâatto in questione si considera non adottato.
Terza lettura
13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dallâapprovazione per adottare lâatto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, lâatto in questione si considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Disposizioni particolari
15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.
In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresÏ formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.
Articolo 295
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalitĂ della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
Articolo 296
(ex articolo 253 del TCE)
Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalitĂ .
Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.
In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dallâadottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.
Articolo 297
(ex articolo 254 del TCE)
1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dellâistituzione che li ha adottati.
Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dellâistituzione che li ha adottati.
I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtĂš di tale notificazione.
Articolo 298
1. Nellâassolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dellâUnione si basano su unâamministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dellâarticolo 336.
Articolo 299
(ex articolo 256 del TCE)
Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
Lâesecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dellâautenticitĂ del titolo, dallâautoritĂ nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerĂ a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dellâUnione europea.
Assolte tali formalitĂ a richiesta dellâinteressato, questâultimo può ottenere lâesecuzione forzata richiedendola direttamente allâorgano competente, secondo la legislazione nazionale.
Lâesecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtĂš di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolaritĂ dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
Capo 3
Gli organi consultivi dellâunione
Articolo 300
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettivitĂ regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nellâambito di una collettivitĂ regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad unâassemblea eletta.
4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nellâinteresse generale dellâUnione.
5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dellâevoluzione economica, sociale e demografica nellâUnione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.
Articolo 301
(ex articolo 258 del TCE)
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.
Il Consiglio fissa le indennitĂ dei membri del Comitato.
Articolo 302
(ex articolo 259 del TCE)
1. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta lâelenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.
2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della societĂ civile interessati dallâattivitĂ dellâUnione.
Articolo 303
(ex articolo 260 del TCE)
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e lâufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresÏ riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 304
(ex articolo 262 del TCE)
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato nei casi previsti dai trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dellâassenza di parere.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Sezione 2
Il comitato delle regioni
Articolo 305
(ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.
I membri del Comitato nonchĂŠ un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta lâelenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui allâarticolo 300, paragrafo 3 in virtĂš del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
Articolo 306
(ex articolo 264 del TCE)
Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e lâufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresÏ riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 307
(ex articolo 265 del TCE)
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dellâassenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dellâarticolo 304, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere.
Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.
Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Capo 4
La banca europea per gli investimenti
Articolo 308
(ex articolo 266 del TCE)
La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce lâoggetto di un protocollo allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ secondo una procedura legislativa speciale su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.
Articolo 309
(ex articolo 267 del TCE)
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nellâinteresse dellâUnione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dellâeconomia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti contemplanti lâammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attivitĂ indotte dallâinstaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti di interesse comune per piĂš Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dellâUnione.
Titolo II
Disposizioni finanziarie
Articolo 310
(ex articolo 268 del TCE)
1. Tutte le entrate e le spese dellâUnione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Il bilancio annuale dellâUnione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente allâarticolo 314.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dellâesercizio finanziario annuale in conformitĂ del regolamento di cui allâarticolo 322.
3. Lâesecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede lâadozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dellâUnione che dĂ fondamento giuridico alla sua azione e allâesecuzione della spesa corrispondente in conformitĂ del regolamento di cui allâarticolo 322, fatte salve le eccezioni previste da questâultimo.
4. Per mantenere la disciplina di bilancio, lâUnione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dellâUnione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui allâarticolo 312.
5. Il bilancio è eseguito in conformitĂ del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e lâUnione cooperano affinchĂŠ gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
6. LâUnione e gli Stati membri, conformemente allâarticolo 325, combattono la frode e le altre attivitĂ illegali che ledono gli interessi finanziari dellâUnione.
Capo 1
Risorse proprie dellâunione
Articolo 311
(ex articolo 269 del TCE)
LâUnione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, allâunanimitĂ e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dellâUnione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dellâUnione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
Capo 2
Quadro finanziario pluriennale
Articolo 312
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare lâordinato andamento delle spese dellâUnione entro i limiti delle sue risorse proprie.
Ă stabilito per un periodo di almeno cinque anni.
Il bilancio annuale dellâUnione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.
2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera allâunanimitĂ previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
Il Consiglio europeo può adottare allâunanimitĂ una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.
3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attivitĂ dellâUnione.
Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nellâultimo anno coperto sono prorogati fino allâadozione di detto atto.
5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare lâadozione stessa.
Capo 3
Bilancio annuale dellâunione
Articolo 313
(ex articolo 272, paragrafo 1, del TCE)
Lâesercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Articolo 314
(ex articolo 272, paragrafi da 2 a 10, del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dellâUnione in conformitĂ delle disposizioni in appresso.
1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese per lâesercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.
2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1° settembre dellâanno che precede quello dellâesecuzione del bilancio.
La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dellâanno che precede quello dellâesecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che lâhanno indotto a adottare tale posizione.
4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;
b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;
c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, dâintesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.
Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.
5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.
7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre lâaltra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformitĂ del progetto comune, o
b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre lâaltra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.
8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.
9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dellâUnione e di equilibrio delle entrate e delle spese.
Articolo 315
(ex articolo 273 del TCE)
Se, allâinizio dellâesercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dellâarticolo 322, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio dellâesercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dellâarticolo 322. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo.
La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dellâapplicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui allâarticolo 311.
Essa entra in vigore trenta giorni dopo lâadozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.
Articolo 316
(ex articolo 271 del TCE)
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dellâarticolo 322, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dellâesercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati allâesercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti in conformitĂ del regolamento stabilito in esecuzione dellâarticolo 322.
Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia dellâUnione europea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Capo 4
Esecuzione del bilancio e scarico
Articolo 317
(ex articolo 274 del TCE)
La Commissione dĂ esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dellâarticolo 322, sotto la propria responsabilitĂ e nei limiti dei crediti stanziati, in conformitĂ del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.
Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nellâesecuzione del bilancio e le responsabilitĂ che ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilitĂ e le modalitĂ particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa allâesecuzione delle proprie spese.
Allâinterno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dellâarticolo 322, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 318
(ex articolo 275 del TCE)
Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dellâesercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone lâattivo e il passivo dellâUnione.
La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dellâUnione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dellâarticolo 319.
Articolo 319
(ex articolo 276 del TCE)
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dĂ atto alla Commissione dellâesecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui allâarticolo 318, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilitĂ di cui allâarticolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonchĂŠ le pertinenti relazioni speciali della Corte.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dellâesercizio delle attribuzioni di questâultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sullâesecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di questâultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti lâesecuzione delle spese, nonchĂŠ alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dellâesecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresĂŹ alla Corte dei conti.
Capo 5
Disposizioni comuni
Articolo 320
(ex articolo 277 del TCE)
Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.
Articolo 321
(ex articolo 278 del TCE)
La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dai trattati. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dellâautoritĂ da essi designata. Nellâesecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.
Articolo 322
(ex articolo 279 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:
a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalitĂ relative alla formazione e allâesecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
b) le regole che organizzano il controllo della responsabilitĂ degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalitĂ e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dellâUnione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.
Articolo 323
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilitĂ dei mezzi finanziari necessari a consentire allâUnione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.
Articolo 324
Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nellâambito delle procedure di bilancio di cui al presente titolo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare lâattuazione del presente titolo.
Capo 6
Lotta contro la frode
Articolo 325
(ex articolo 280 del TCE)
1. LâUnione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attivitĂ illegali che ledono gli interessi finanziari dellâUnione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dellâUnione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dellâUnione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano lâazione diretta a tutelare gli interessi finanziari dellâUnione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autoritĂ competenti.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dellâUnione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dellâUnione.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dellâattuazione del presente articolo.
Titolo III
Cooperazioni rafforzate
Articolo 326
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dellâUnione.
Esse non possono recare pregiudizio nĂŠ al mercato interno nĂŠ alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo nĂŠ una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, nĂŠ possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
Articolo 327
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano lâattuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.
Articolo 328
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti giĂ adottati in tale ambito.
La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
2. La Commissione e, allâoccorrenza, lâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.
Articolo 329
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo dâapplicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
Lâautorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa allâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dellâUnione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dellâUnione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.
Lâautorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera allâunanimitĂ .
Articolo 330
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
Lâunanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3.
Articolo 331
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui allâarticolo 329, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.
La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per lâapplicazione degli atti giĂ adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformitĂ della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente allâarticolo 330. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.
2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, allâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.
Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dellâalto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per lâapplicazione degli atti giĂ adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera allâunanimitĂ e conformemente allâarticolo 330.
Articolo 332
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Le spese derivanti dallâattuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
Articolo 333
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi allâunanimitĂ , il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ conformemente alle modalitĂ di cui allâarticolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererĂ a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ conformemente alle modalitĂ di cui allâarticolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererĂ secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo 334
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)
Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dellâUnione, e cooperano a tale scopo.
PARTE VII
Disposizioni generali e finali
Articolo 335
(ex articolo 282 del TCE)
In ciascuno degli Stati membri, lâUnione ha la piĂš ampia capacitĂ giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, lâUnione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.
Articolo 336
(ex articolo 283 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono lo statuto dei funzionari dellâUnione europea e il regime applicabile agli altri agenti dellâUnione.
Articolo 337
(ex articolo 284 del TCE)
Per lâesecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati.
Articolo 338
(ex articolo 285 del TCE)
1. Fatto salvo lâarticolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per lâelaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attivitĂ dellâUnione.
2. Lâelaborazione delle statistiche dellâUnione presenta i caratteri dellâimparzialitĂ , dellâaffidabilitĂ , dellâobiettivitĂ , dellâindipendenza scientifica, dellâefficienza economica e della riservatezza statistica;
essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 339
(ex articolo 287 del TCE)
I membri delle istituzioni dellâUnione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dellâUnione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Articolo 340
(ex articolo 288 del TCE)
La responsabilitĂ contrattuale dellâUnione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilitĂ extracontrattuale, lâUnione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nellâesercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nellâesercizio delle loro funzioni.
La responsabilitĂ personale degli agenti nei confronti dellâUnione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Articolo 341
(ex articolo 289 del TCE)
La sede delle istituzioni dellâUnione è fissata dâintesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo 342
(ex articolo 290 del TCE)
Il regime linguistico delle istituzioni dellâUnione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dellâUnione europea, dal Consiglio, che delibera allâunanimitĂ mediante regolamenti.
Articolo 343
(ex articolo 291 del TCE)
LâUnione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunitĂ e dei privilegi necessari allâassolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dellâ8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunitĂ dellâUnione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.
Articolo 344
(ex articolo 292 del TCE)
Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa allâinterpretazione o allâapplicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.
Articolo 345
(ex articolo 295 del TCE)
I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietĂ esistente negli Stati membri.
Articolo 346
(ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta della Commissione, può apportare modificazioni allâelenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
Articolo 347
(ex articolo 297 del TCE)
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nellâeventualitĂ di gravi agitazioni interne che turbino lâordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 348
(ex articolo 298 del TCE)
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 346 e 347 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dai trattati.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 346 e 347. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
Articolo 349
(ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte della Riunione, [di Saint BarthĂŠlemy ], di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dallâinsularitĂ , dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. AllorchĂŠ adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresĂŹ su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo1.
Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dellâUnione.
Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere lâintegritĂ e la coerenza dellâordinamento giuridico dellâUnione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.
[1] Comma modificato dallâarticolo 2 della Decisione del Consiglio Europeo n. 718 del 29 ottobre 2010 e dallâarticolo 2 della Decisione del Consiglio Europeo n. 419 dellâ11 luglio 2012.
Articolo 350
(ex articolo 306 del TCE)
Le disposizioni dei trattati non ostano allâesistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione dei trattati.
Articolo 351
(ex articolo 307 del TCE)
Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o piĂš Stati membri da una parte e uno o piĂš Stati terzi dallâaltra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilitĂ constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nellâapplicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dellâinstaurazione dellâUnione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, allâattribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 352
(ex articolo 308 del TCE)
1. Se unâazione dellâUnione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando allâunanimitĂ su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. AllorchĂŠ adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresĂŹ allâunanimitĂ su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietĂ di cui allâarticolo 5, paragrafo 3 del trattato sullâUnione europea, richiama lâattenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare unâarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nellâarticolo 40, secondo comma, del trattato sullâUnione europea.
Articolo 353
Lâarticolo 48, paragrafo 7, del trattato sullâUnione europea non si applica agli articoli seguenti:
- articolo 311, terzo e quarto comma,
- articolo 312, paragrafo 2, primo comma
- articolo 352 e
- articolo 354.
Articolo 354
(ex articolo 309 del TCE)
Ai fini dellâarticolo 7 del trattato sullâUnione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dallâappartenenza allâUnione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione.
Lâastensione di membri presenti o rappresentati non osta allâadozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.
Per lâadozione delle decisioni di cui allâarticolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sullâUnione europea, per maggioranza qualificata sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dellâarticolo 7, paragrafo 3 del trattato sullâUnione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata sâintende quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dellâalto rappresentante dellâUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente allâarticolo 238, paragrafo 3, lettera a).
Ai fini dellâarticolo 7 del trattato sullâUnione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.
Articolo 355
(ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, del TCE)
Oltre alle disposizioni dellâarticolo 52 del trattato sullâUnione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:
1. Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte alla Riunione,[ a Saint BarthĂŠlemy], a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente allâarticolo 3491.
2. I paesi e i territori dâoltremare, il cui elenco figura nellâallegato II, costituiscono lâoggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte.
I trattati non si applicano ai paesi e territori dâoltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nellâelenco precitato.
3. Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con lâestero.
4. Le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Ă
land conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dellâatto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica dâAustria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
5. In deroga allâarticolo 52 del trattato sullâUnione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:
a) i trattati non si applicano alle FaerĂśer;
b) i trattati non si applicano alle zone di sovranitĂ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare lâattuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranitĂ del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato allâatto relativo alle condizioni di adesione allâUnione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;
c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanne ed allâisola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare lâapplicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo allâadesione di nuovi Stati membri alla ComunitĂ economica europea e alla ComunitĂ europea dellâenergia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.
6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dellâUnione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera allâunanimitĂ previa consultazione della Commissione.
[1] Comma modificato dallâarticolo 2 della Decisione del Consiglio Europeo n. 718 del 29 ottobre 2010 e dallâarticolo 2 della Decisione del Consiglio Europeo n. 419 dellâ11 luglio 2012
Articolo 356
(ex articolo 312 del TCE)
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo 357
(ex articolo 313 del TCE)
Il presente trattato sarĂ ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente trattato entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allâavvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederĂ per ultimo a tale formalitĂ . Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dellâinizio del mese seguente, lâentrata in vigore del trattato sarĂ rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
Articolo 358
Le disposizioni dellâarticolo 55 del trattato sullâUnione europea si applicano al presente trattato.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
(elenco dei firmatari non riprodotto)






