Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di StabilitĂ
(Gazz. Uff., 28 luglio 2012, n. 175 Suppl. Ord. n. 160)
Trattato che istituisce il MES Meccanismo Europeo di StabilitĂ â European Stability Mechanism EMS
TRATTATO
Che istituisce il meccanismo europeo di stabilitĂ tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale Di Germania la Repubblica Di Estonia, lâIrlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno Di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, La Repubblica Di Cipro, Il Granducato Di Lussemburgo, Malta, il Regno Dei Paesi Bassi, la Repubblica Dâaustria, la Repubblica Portoghese, la Repubblica Di Slovenia, la Repubblica Slovacca e la Repubblica Di Finlandia
Le parti contraenti, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, lâIrlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica dâAustria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, âgli Stati membri della zona euroâ o âi membri del MESâ),
Determinate a garantire la stabilitĂ finanziaria della zona euro,
Rammentando le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative allâistituzione di un meccanismo europeo di stabilitĂ ,
Considerando quanto segue:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessitĂ per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilitĂ . Il presente meccanismo europeo di stabilitĂ (MES) assumerĂ il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilitĂ finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, lâassistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica lâarticolo 136 del trattato sul funzionamento dellâUnione europea relativamente a un meccanismo di stabilitĂ per gli Stati membri la cui moneta è lâeuro (1); a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo allâarticolo 136: âGli Stati membri la cui moneta è lâeuro possono istituire un meccanismo di stabilitĂ da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilitĂ dellâintera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nellâambito del meccanismo sarĂ soggetta a una rigorosa condizionalitĂ .â.
(3) Nellâottica di migliorare lâefficacia dellâassistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è lâeuro hanno convenuto di âaccrescere la flessibilitĂ (del MES) legata a unâadeguata condizionalitĂ â.
(4) Il rigoroso rispetto del quadro dellâUnione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilitĂ e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dellâUnione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilitĂ della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è lâeuro hanno deciso di procedere verso unâunione economica piĂš forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilitĂ , sul coordinamento e sulla governance nellâunione economica e monetaria (âTSCGâ). Il TSCG aiuterĂ a sviluppare un coordinamento piĂš stretto allâinterno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilitĂ finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilitĂ e la solidarietĂ di bilancio allâinterno dellâUnione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dellâassistenza finanziaria nellâambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarĂ subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6) Considerate le forti interrelazioni allâinterno della zona euro, gravi minacce alla stabilitĂ finanziaria degli Stati membri la cui moneta è lâeuro possono mettere a rischio la stabilitĂ finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilitĂ sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilitĂ finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacitĂ massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilitĂ del FESF. Lâadeguatezza del volume della capacitĂ massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarĂ , tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dellâentrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarĂ aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dellâarticolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dellâadesione alla zona euro, lo Stato membro dellâUnione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES coopererĂ strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilitĂ . La partecipazione attiva del FMI sarĂ prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederĂ lâassistenza finanziaria dal MES rivolgerĂ , ove possibile, richiesta analoga al FMI.
(9) Gli Stati membri dellâUnione europea la cui moneta non è lâeuro (âStati membri non facenti parte della zona euroâ) che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a unâoperazione di sostegno alla stabilitĂ prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualitĂ di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilitĂ e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dellâUnione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 lâEurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquiditĂ dei mercati, saranno inserite nelle modalitĂ e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole dâazione collettiva (âCACsâ) identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina lâinserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.
(12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilitĂ sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.
(13) Parimenti al FMI, il MES fornirĂ un sostegno alla stabilitĂ ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrĂ i suoi effetti a decorrere dallâentrata in vigore del presente trattato. Nel caso di unâassistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirĂ della stessa prioritĂ di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dellâassistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno lâequivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui allâarticolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, lâIrlanda e la Banca centrale dâIrlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dallâaltro.
(16) Conformemente allâarticolo 273 del trattato sul funzionamento dellâUnione europea (TFUE), la Corte di giustizia dellâUnione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con lâinterpretazione e lâapplicazione del presente trattato.
(17) La sorveglianza post-programma sarĂ effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dellâUnione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,
Hanno convenuto quanto segue:
Capo 1
Membri e finalitĂ
Articolo 1
Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro unâistituzione finanziaria internazionale denominata il âmeccanismo europeo di stabilitĂ â (âMESâ).
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
Articolo 2
Nuovi membri
1. Lâadesione al MES è aperta agli altri Stati membri dellâUnione europea a decorrere dallâentrata in vigore della decisione del Consiglio dellâUnione europea, adottata ai sensi dellâarticolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare lâeuro.
2. Ai sensi dellâarticolo 44, lâammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalitĂ e condizioni applicate ai membri giĂ effettivi.
3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverĂ quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui allâarticolo 11.
Articolo 3
Obiettivo
Lâobiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilitĂ , secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che giĂ si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilitĂ finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con lâemissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
Capo 2
Governance
Articolo 4
Struttura e regole di voto
1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonchĂŠ di un direttore generale e dellâaltro personale ritenuto necessario.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. Lâadozione di una decisione di comune accordo richiede lâunanimitĂ dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano allâadozione di una decisione di comune accordo.
4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione dâurgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o lâattuazione di unâassistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilitĂ economica e finanziaria della zona euro. Lâadozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui allâarticolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura dâurgenza richiede una maggioranza qualificata dellâ85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura dâurgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura dâurgenza. Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
5. Lâadozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede lâ80% dei voti espressi.
6. Lâadozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di questâultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente allâallegato II.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dellâimporto da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dellâassistenza finanziaria concessa ai sensi dellâarticolo 16 o 17, detto membro del MES non potrĂ esercitare i propri diritti di voto per lâintera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.
Articolo 5
Consiglio dei governatori
1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di questâultimo.
2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dellâEurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sullâEurogruppo allegato al trattato sullâUnione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita piĂš la funzione necessaria per la nomina a governatore.
3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonchĂŠ il presidente dellâEurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualitĂ di osservatori.
4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a unâoperazione di sostegno alla stabilitĂ prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualitĂ di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilitĂ e la relativa sorveglianza.
5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dellâarticolo 4, paragrafo 4;
b) lâemissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dellâarticolo 8, paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi dellâarticolo 9, paragrafo 1;
d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacitĂ massima di finanziamento del MES ai sensi dellâarticolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dellâopportunitĂ di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dellâarticolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare allâallegato I ai sensi dellâarticolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilitĂ da parte del MES, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo dâintesa di cui allâarticolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonchĂŠ delle modalitĂ finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18;
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi dellâarticolo 13, paragrafo 3;
h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per lâassistenza finanziaria ai sensi dellâarticolo 20;
i) la modifica dellâelenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dellâarticolo 19;
j) la determinazione delle modalitĂ per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dellâarticolo 40;
k) lâapprovazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dellâarticolo 44;
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dallâadesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dallâadesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dellâarticolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.
7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
a) fissa le modalitĂ tecniche dettagliate per lâadesione di un nuovo membro al MES ai sensi dellâarticolo 44;
b) decide di essere presieduto dal presidente dellâEurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;
d) compila lâelenco delle attivitĂ incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dellâarticolo 6, paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dellâarticolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi dellâarticolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare lâimporto dovuto da un membro del MES ai sensi dellâarticolo 25, paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dellâarticolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dellâarticolo 30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dellâarticolo 29;
k) revoca lâimmunitĂ del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dellâarticolo 35, paragrafo 2;
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dellâarticolo 36, paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dellâarticolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.
9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES,
Articolo 6
Consiglio di amministrazione
1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Lâamministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dellâamministratore in caso di assenza di questâultimo.
2. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a unâoperazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono altresĂŹ invitati a partecipare, in qualitĂ di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui allâarticolo 5, paragrafi 6 e 7.
6. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite allâarticolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformitĂ al presente trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei governatori.
7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attivitĂ sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di amministrazione.
Articolo 7
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, nÊ di governatore supplente o amministratore supplente.
2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
4. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dellâorganizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformitĂ allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.
Capo 3
Capitale
Articolo 8
Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformitĂ al modello di contribuzione iniziale di cui allâarticolo 11 e calcolato nellâallegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui allâarticolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformitĂ al modello di contribuzione di cui allâallegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalitĂ stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilitĂ di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtĂš della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. Lâobbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformitĂ al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
Articolo 9
Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove questâultimo, per effetto dellâassorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito allâarticolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui allâarticolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata unâeventuale carenza di fondi nelle disponibilitĂ del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalitĂ dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalitĂ particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.
Articolo 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacitĂ massima erogabile e lâadeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza lâarticolo 8 e lâallegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario lâavvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformitĂ al modello di contribuzione di cui allâarticolo 11 e allâallegato I.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalitĂ particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.
3. Nel caso in cui uno Stato membro dellâUnione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti in detto momento per il rapporto, nellâambito del modello di contribuzione aggiornato di cui allâarticolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.
Articolo 11
Modello di contribuzione
1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dellâarticolo 29 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo âstatuto del SEBCâ) allegato al trattato sullâUnione europea e al TFUE.
2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato nellâallegato I.
3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è adeguato:
a) quando uno Stato membro dellâUnione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dellâarticolo 10, paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dellâarticolo 42.
4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dellâarticolo 10, paragrafo 1.
5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.
6. Lâallegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.
7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per lâapplicazione del presente articolo.
Capo 4
Operazioni
Articolo 12
Principi
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità , sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
2. Fatto salvo lâarticolo 19, il sostegno alla stabilitĂ del MES può essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.
3. A partire dal 1 ° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole dâazione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.
Articolo 13
Procedura per la concessione del sostegno alla stabilitĂ
1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare lâesistenza di un rischio per la stabilitĂ finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia giĂ presentato unâanalisi a norma dellâarticolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilitĂ del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrĂ essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea â di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme allâFMI â il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo dâintesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo dâintesa riflette la gravitĂ delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalitĂ finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrĂ essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo dâintesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dellâUnione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
4. La Commissione europea firma il protocollo dâintesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva lâaccordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilitĂ da fornire e, se del caso, le modalitĂ di corresponsione della prima rata dellâassistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nellâambito del sostegno alla stabilitĂ .
7. La Commissione europea â di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI â ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.
Articolo 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere lâassistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dellâarticolo 12, paragrafo 1.
2. Le condizioni associate allâassistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo dâintesa, conformemente allâarticolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalitĂ e le condizioni finanziarie dellâassistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalitĂ di applicazione dellâassistenza finanziaria precauzionale del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea a norma dellâarticolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo in merito al mantenimento della linea di credito.
6. Dopo che un membro del MES abbia giĂ ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune accordo su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia necessaria unâaltra forma di assistenza finanziaria.
Articolo 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con lâobiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.
2. Le condizioni associate allâassistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo dâintesa, conformemente allâarticolo 13, paragrafo 3.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalitĂ e le condizioni finanziarie dellâassistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalitĂ di applicazione dellâassistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES.
5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente allâarticolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dellâassistenza finanziaria successive alla prima.
Articolo 16
Prestiti del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dellâarticolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo dâintesa, conformemente allâarticolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalitĂ e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalitĂ di applicazione dei prestiti del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente allâarticolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dellâassistenza finanziaria successive alla prima.
Articolo 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
1. Al fine di ottimizzare lâefficienza in termini di costi dellâassistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per lâacquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dellâarticolo 12.
2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo dâintesa, conformemente allâarticolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalitĂ e le condizioni finanziarie per lâacquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalitĂ di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente allâarticolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dellâassistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.
Articolo 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente allâarticolo 12, paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a unâanalisi della BCE che riconosca lâesistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilitĂ finanziaria.
3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo dâintesa, conformemente allâarticolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalitĂ e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalitĂ di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide lâavvio di operazioni sul mercato secondario di comune accordo.
Articolo 19
Revisione dellâelenco degli strumenti di assistenza finanziaria
Il consiglio dei governatori può rivedere lâelenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.
Articolo 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
1. Nel concedere un sostegno alla stabilitĂ , il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.
Articolo 21
Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalitĂ delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.
Capo 5
Gestione finanziaria
Articolo 22
Politica di investimento
1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.
Articolo 23
Politica in materia di dividendi
1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove lâammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacitĂ di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dellâinvestimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione lâeventualitĂ di pagamento accelerato di cui allâarticolo 41, paragrafo 3.
2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dallâinvestimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la capacitĂ di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
Articolo 24
Riserva e altri fondi
1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo lâarticolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nellâambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per lâistituzione, lâamministrazione e lâutilizzo di altri fondi.
Articolo 25
Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dellâarticolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nellâambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dellâarticolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva lâimporto totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sullâimporto dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.
Articolo 26
Bilancio di previsione
Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.
Articolo 27
Conti annuali
1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.
2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
Articolo 28
Revisione interna
Ă istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.
Articolo 29
Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.
Articolo 30
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonchÊ un membro della Corte dei conti europea.
2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono nĂŠ accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolaritĂ dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per lâespletamento delle sue funzioni.
4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio dâamministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.
Capo 6
Disposizioni generali
Articolo 31
Sede
1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
Articolo 32
Status giuridico, privilegi e immunitĂ
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunitĂ definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunitĂ negli altri territori in cui opera o detiene attivitĂ .
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunitĂ siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilitĂ e le proprietĂ del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dellâimmunitĂ da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunitĂ in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilitĂ e le proprietĂ del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunitĂ riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attivitĂ previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilitĂ e le proprietĂ del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
Articolo 33
Personale del MES
Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.
Articolo 34
Segreto professionale
I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
Articolo 35
ImmunitĂ delle persone
1. Nellâinteresse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonchĂŠ il direttore generale e gli altri membri del personale godono dellâimmunitĂ di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nellâesercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dellâinviolabilitĂ per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare lâimmunitĂ di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.
Articolo 36
Esenzione fiscale
1. Nellâambito delle sue attivitĂ istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonchĂŠ le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare lâimporto delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità .
4. I beni importati dal MES necessari allâassolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta allâimportazione e da ogni divieto e restrizione allâimportazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di questâultimo, allâapplicazione di unâimposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dallâimposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se lâunico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o lâubicazione di un ufficio o di un luogo di attivitĂ del MES.
Articolo 37
Interpretazione e composizione delle controversie
1. Qualsiasi questione connessa allâinterpretazione o allâapplicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione allâinterpretazione e allâapplicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilitĂ delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per lâadozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dellâUnione europea. La sentenza della Corte di giustizia dellâUnione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
Articolo 38
Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nellâambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entitĂ internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.
Capo 7
Disposizioni transitorie
Articolo 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra lâentrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacitĂ di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500 000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dellâadeguata capacitĂ dellâammontare massimo di cui allâarticolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacitĂ dâimpegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.
Articolo 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
1. In deroga allâarticolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate.
2. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nellâambito di crediti esistenti.
3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
Articolo 41
Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dellâimporto totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote, in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e lâimporto in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacitĂ minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.
Articolo 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione
1. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello di contribuzione descritto nellâallegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dellâeuro da parte del membro considerato del MES.
2. Se, nellâanno immediatamente precedente lâadesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato in euro, nellâanno immediatamente precedente lâadesione di un nuovo membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dellâUnione europea, a prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dellâarticolo 10, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dellâarticolo 29 dello statuto del SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES riferita allâanno immediatamente precedente la sua adesione al MES.
Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al piĂš vicino multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dellâeuro da parte del membro del MES in questione.
4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dellâarticolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.
Articolo 43
Prime nomine
1. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due settimane dallâentrata in vigore del presente trattato.
2. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dallâentrata in vigore del presente trattato.
Capo 8
Disposizioni finali
Articolo 44
Adesione
Il presente trattato è aperto allâadesione di altri Stati membri dellâUnione europea ai sensi dellâarticolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dellâUnione europea successivamente allâadozione, da parte del Consiglio dellâUnione europea, della decisione che sussume lâabrogazione della deroga allâadesione allâeuro come previsto dallâarticolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonchĂŠ le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dellâadesione. Una volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, lâadesione di nuovi membri del MES è effettiva a seguito dellâavvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne dĂ notifica agli altri membri del MES.
Articolo 45
Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:
1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e
2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.
Articolo 46
Deposito
II presente trattato è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dellâUnione europea (âil depositarioâ), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
Articolo 47
Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
Articolo 48
Entrata in vigore
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui allâallegato II. Se del caso, lâelenco dei membri del MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui allâallegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui allâarticolo 8, paragrafo 1, e di cui allâallegato II, nonchĂŠ il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui allâarticolo 8, paragrafo 2.
2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dellâarticolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addĂŹ due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarĂ depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterĂ copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.
Modello di contribuzione del MES
|  Membro MES | Contributo al MES in % |
|---|---|
| Regno del Belgio | 3,4771 |
| Repubblica federale di Germania | 27,1464 |
| Repubblica di Estonia | 0,186 |
| Irlanda | 1,5922 |
| Repubblica ellenica | 2,8167 |
| Regno di Spagna | 11,9037 |
| Repubblica francese | 20,3859 |
| Repubblica italiana | 17,9137 |
| Repubblica di Cipro | 0,1962 |
| Granducato di Lussemburgo | 0,2504 |
| Malta | 0,0731 |
| Regno dei Paesi Bassi | 5,717 |
| Repubblica dâAustria | 2,7834 |
| Repubblica portoghese | 2,5092 |
| Repubblica di Slovenia | 0,4276 |
| Repubblica slovacca | 0,824 |
| Repubblica di Finlandia | 1,7974 |
| Totale | 100 |
Sottoscrizioni del capitale autorizzato
| Â Membro MES | Numero di quote | Sottoscrizione di capitale | Regno del Belgio | 243.397 | 24.339.700.000 |
|---|---|---|
| Repubblica federale di Germania | 1.900.248 | 190.024.800.000 |
| Repubblica di Estonia | 13.020 | 1.302.000.000 |
| Irlanda | 111.454 | 11.145.400.000 |
| Repubblica ellenica | 197.169 | 19.716.900.000 |
| Regno di Spagna | 833.259 | 83.325.900.000 |
| Repubblica francese | 1.427.013 | 142.701.300.000 |
| Repubblica italiana | 1.253.959 | 125.395.900.000 |
| Repubblica di Cipro | 13.734 | 1.373.400.000 |
| Granducato di Lussemburgo | 17.528 | 511.700.000 |
| Malta | 5.117 | 511.700.000 |
| Regno dei Paesi Bassi | 400.190 | 40.019.000.000 |
| Repubblica dâAustria | 194.838 | 19.483.800.000 |
| Repubblica portoghese | 175.644 | 17 564 400 000 |
| Repubblica di Slovenia | 29.932 | 2 993 200 000 |
| Repubblica slovacca | 57.680 | 5 768 000 000 |
| Repubblica di Finlandia | 125.818 | 12 581 800 000 |
| Totale | 7 000 000 | 700 000 000 000 |






