Espropri
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Gazz. Uff., 16 agosto 2001, n. 189 - Suppl. Ord. n. 211/L)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitĂ
Titolo I
Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico
Articolo 1
(L) Oggetto
1. Il presente testo unico disciplina lâespropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per lâesecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilitĂ . (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilitĂ anche la realizzazione degli interventi necessari per lâutilizzazione da parte della collettivitĂ di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
[3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)]
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Articolo 2
(L) Principio di legalitĂ dellâazione amministrativa
1. Lâespropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui allâarticolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicitĂ , di efficacia, di efficienza, di pubblicitĂ e di semplificazione dellâazione amministrativa. (L)
Articolo 3
(L) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per âespropriatoâ, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per âautoritĂ esproprianteâ, si intende, lâautoritĂ amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per âbeneficiario dellâespropriazioneâ, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per âpromotore dellâespropriazioneâ, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede lâespropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che lâautoritĂ espropriante non abbia tempestiva notizia dellâeventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dellâindennitĂ provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare lâindennitĂ ai sensi dellâ articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piĂš proprietario è tenuto di comunicarlo allâamministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresĂŹ, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dellâimmobile. (L)
Articolo 4
(L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione dâuso, fatte salve le ipotesi in cui lâopera pubblica o di pubblica utilitĂ sia compatibile con lâesercizio dellâuso civico[, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico].
1 -ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con lâesercizio dellâuso civico gli elettrodotti di cui allâarticolo 52 -quinquies, comma 1, fatta salva la possibilitĂ che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nellâambito del procedimento autorizzativo per lâadozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilitĂ dellâinfrastruttura.
1 -quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con lâesercizio dellâuso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, giĂ esistenti, di cui allâarticolo 52 -quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purchĂŠ siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea giĂ esistente o nelle sue immediate adiacenze.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L)
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autoritĂ ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con lâUnione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con lâUnione delle ComunitĂ ebraiche italiane, se destinati allâesercizio pubblico del culto ebraico:
e) con lâUnione cristiana evangelica battista dâItalia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con lâorgano responsabile della comunitĂ interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sullâespropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui lâItalia aderisce. (L)
Articolo 5
(L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestĂ legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonchĂŠ dei principi generali dellâordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonchĂŠ le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestĂ legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilitĂ nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piĂš ampie rispetto a quelle giĂ attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestĂ legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dellâ articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
4. Nellâambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilitĂ e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
Articolo 6
(L) Regole generali sulla competenza
1. LâautoritĂ competente alla realizzazione di unâopera pubblica o di pubblica utilità è anche competente allâemanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano lâufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio giĂ esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in unâaltra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. Allâufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piĂš elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dellâausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dellâufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se lâopera pubblica o di pubblica utilitĂ va realizzata da un concessionario o contraente generale, lâamministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, lâesercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente lâambito della delega nella concessione o nellâatto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di societĂ controllata. I soggetti privati possono altresĂŹ avvalersi di societĂ di servizi ai fini delle attivitĂ preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, lâautoritĂ espropriante è lâEnte che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilitĂ . (L)
9-bis. LâautoritĂ espropriante, nel caso di opere di minore entitĂ e nei casi di cui allâarticolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente lâesercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente lâambito della delega nellâatto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di societĂ controllate nonchĂŠ di societĂ di servizi ai fini delle attivitĂ preparatorie.
Articolo 7
(L) Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune può espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dellâapprovazione del piano regolatore generale, per consentirne lâordinata attuazione nelle zone di espansione;
b) lâimmobile al quale va incorporata unâarea inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dellâufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nellâatto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)
Titolo II
Disposizioni generali
Capo I
Identificazione delle fasi che precedono il decreto dâesproprio
Articolo 8
(L) Le fasi del procedimento espropriativi
1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) lâopera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato allâesproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilitĂ :
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, lâindennitĂ di esproprio.
Capo II
La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato allâesproprio
Articolo 9
(L) Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato allâesproprio quando diventa efficace lâatto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilitĂ . (L)
2. Il vincolo preordinato allâesproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilitĂ dellâopera. (L)
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilitĂ dellâopera, il vincolo preordinato allâesproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dallâarticolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (L)
4. Il vincolo preordinato allâesproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato allâesproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilitĂ diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o lâente da questa delegato allâapprovazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone lâefficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
Articolo 10
(L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
1. Se la realizzazione di unâopera pubblica o di pubblica utilitĂ non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato allâesproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dellâinteressato ai sensi dellâ articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dellâamministrazione competente allâapprovazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo può essere altresĂŹ disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dellâinteressato, con le modalitĂ e secondo le procedure di cui allâ articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia giĂ intervenuto, in conformitĂ alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)
Articolo 11
(L) La partecipazione degli interessati
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato allâesproprio, va inviato lâavviso dellâavvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dallâ articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dellâemanazione dellâatto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celeritĂ del procedimento. (L)
2. Lâavviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. AllorchĂŠ il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere allâalbo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonchĂŠ su uno o piĂš quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. Lâavviso deve precisare dove e con quali modalitĂ può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dallâautoritĂ espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dellâapprovazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dellâ articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dellâavviso dellâavvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalitĂ di partecipazione del proprietario dellâarea e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L).
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] CosĂŹ rettificato in Gazz. Uff., 14 settembre 2001, n. 214.
[3] Per la riduzione a sette giorni del termine di cui alla presente lettera vedi lâarticolo 4, comma 6, dellâO.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696.
[4] Per la riduzione a sette giorni del termine di cui alla presente lettera vedi lâarticolo 4, comma 6, dellâO.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696.
Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilitĂ
Sezione I
Disposizioni sul procedimento
Articolo 12
(L) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilitĂ
1. La dichiarazione di pubblica utilitĂ si intende disposta:
a) quando lâautoritĂ espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dellâopera pubblica o di pubblica utilitĂ , ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilitĂ lâapprovazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dellâaccordo di programma o di altro atto di cui allâarticolo 10, nonchĂŠ le successive varianti in corso dâopera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonchĂŠ ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dallâautoritĂ espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilitĂ e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato allâesproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato allâesproprio la dichiarazione di pubblica utilitĂ diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
Articolo 13
(L) Contenuto ed effetti dellâatto che comporta la dichiarazione di pubblica utilitĂ
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilitĂ dellâopera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato allâesproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilitĂ si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilitĂ dellâopera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L)
4. Se manca lâespressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace lâatto che dichiara la pubblica utilitĂ dellâopera. (L)
5. LâautoritĂ che ha dichiarato la pubblica utilitĂ dellâopera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche dâufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina lâinefficacia della dichiarazione di pubblica utilitĂ . (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono lâesecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato allâesproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilitĂ ha luogo mediante lâadozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dellâimmobile vincolato, con cui sono indicate le finalitĂ dellâintervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonchĂŠ i relativi costi previsti. (L)
Articolo 14
(L) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilitĂ
1. LâautoritĂ che emana uno degli atti previsti dallâ articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti allâaggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilitĂ ovvero con cui è disposta lâespropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autoritĂ esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. LâautoritĂ espropriante comunica allâufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento dâesproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilitĂ ;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto dâesproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, lâatto che dichiara la pubblica utilitĂ dellâopera o il decreto di esproprio. (L)
Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dellâopera
Articolo 15
(L) Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonchĂŠ per lâattuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilitĂ , i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nellâarea interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonchĂŠ al suo possessore, se risulti conosciuto. LâautoritĂ espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietĂ . (L)
3. Lâautorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nellâaltrui proprietĂ ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dellâinizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. Lâautorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo allâavvio delle opere (L)
Articolo 16
(L) Le modalitĂ che precedono lâapprovazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di unâopera pubblica o di pubblica utilitĂ , può promuovere lâadozione dellâatto che dichiara la pubblica utilitĂ dellâopera. A tale fine, egli deposita pressa lâufficio per le espropriazioni il progetto dellâopera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonchĂŠ agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dellâatto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista lâespropriazione, con lâindicazione dellâestensione e dei confini, nonchĂŠ, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi dellâ articolo 15 consente anche lâeffettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dellâarea ove è prevista la realizzazione dellâopera è inviato lâavviso dellâavvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con lâindicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)
5. AllorchĂŠ il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui allâ articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dellâapprovazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, lâavviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalitĂ di cui allâ articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi allâalbo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o piĂš quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. LâautoritĂ espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dellâavviso. (L)
11. Nei casi previsti dallâ articolo 12, comma 1, il proprietario dellâarea, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che lâespropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)
12. LâautoritĂ espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se lâaccoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dellâopera, lâautoritĂ espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessitĂ o lâopportunitĂ di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli giĂ espropriati, con atto motivato autoritĂ espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilitĂ . Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)
Articolo 17
(L) (Lâapprovazione del progetto definitivo).
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilitĂ , indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato allâesproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace lâatto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltĂ di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire allâarea ai fini della liquidazione della indennitĂ di esproprio. (L)
Sezione III
Disposizioni sullâapprovazione di un progetto di unâopera non conforme alle previsioni urbanistiche.
Articolo 18
(L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilitĂ non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
Articolo 19
(L) Lâapprovazione del progetto
1. Quando lâopera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui allâ articolo 10, comma 1, ovvero con le modalitĂ di cui ai commi seguenti. (L)
2. Lâapprovazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se lâopera non è di competenza comunale, lâatto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autoritĂ competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre lâadozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o lâente da questa delegato allâapprovazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone lâefficacia. (L)
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302.
Capo IV
La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I
Del modo di determinare lâindennitĂ di espropriazione
Articolo 20
(L) La determinazione provvisoria dellâindennitĂ di espropriazione
1. Divenuto efficace lâatto che dichiara la pubblica utilitĂ , entro i successivi trenta giorni il promotore dellâespropriazione compila lâelenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. Lâelenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celeritĂ del procedimento, lâautoritĂ espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dellâespropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire allâarea ai fini della determinazione della indennitĂ di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, lâautoritĂ espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dellâufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dallâ articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dellâarea e determina in via provvisoria la misura della indennitĂ di espropriazione. (L)
4. Lâatto che determina in via provvisoria la misura della indennitĂ di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dellâesproprio, se diverso dallâautoritĂ procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare allâautoritĂ espropriante che condivide la determinazione della indennitĂ di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dellâindennitĂ di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire allâautoritĂ espropriante che ne faccia richiesta lâimmissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dellâ80 per cento dellâindennitĂ , previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietĂ del bene. Dalla data dellâimmissione in possesso il proprietario ha altresĂŹ diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennitĂ , sino al momento del pagamento dellâeventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione allâimmissione in possesso lâautoritĂ espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)
7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dellâapplicazione dellâ articolo 21, comma 2. (L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennitĂ di espropriazione e abbia dichiarato lâassenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietĂ del bene. In tal caso lâintera indennitĂ , ovvero il saldo di quella giĂ corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dellâesproprio ed il proprietario stipulano lâatto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennitĂ di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietĂ del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare lâatto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalitĂ il decreto di esproprio, che dĂ atto di tali circostanze, e può esservi lâimmissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dellâingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. Lâatto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso lâufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dellâacquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto lâimporto concordato, lâautoritĂ espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dellâespropriazione, alla emissione e allâesecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. LâautoritĂ espropriante, anche su richiesta del promotore dellâespropriazione, può altresĂŹ emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dellâindennitĂ condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennitĂ senza dichiarare lâassenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso lâindennitĂ offerta spetta lâimporto di cui allâ articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui lâautoritĂ espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 10 e 12. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dellâindennitĂ di espropriazione. LâautoritĂ espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui allâarticolo 45. Effettuato il deposito, lâautoritĂ espropriante può emettere ed eseguire il decreto dâesproprio (L).
15. Qualora lâefficacia della pubblica utilitĂ derivi dallâapprovazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)
Articolo 21
(L) Procedimento di determinazione definitiva dellâindennitĂ di espropriazione
1. LâautoritĂ espropriante forma lâelenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennitĂ di espropriazione. (L)
2. Se manca lâaccordo sulla determinazione dellâindennitĂ di espropriazione, lâautoritĂ espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dellâindennitĂ , del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, lâautoritĂ espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente giĂ designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltĂ . (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nellâalbo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dallâautoritĂ espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metĂ tra il beneficiario dellâesproprio e lâespropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dellâesproprio. (L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e lâora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
9. Lâopposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici è depositata presso lâautoritĂ espropriante, che ne dĂ notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)
12. Ove lâinteressato accetti in modo espresso lâindennitĂ risultante dalla relazione, lâautoritĂ espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennitĂ non depositata; il proprietario incassa la indennitĂ depositata a norma dellâ articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, lâautoritĂ espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dellâeventuale maggior importo della indennitĂ . (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, lâautoritĂ espropriante chiede la determinazione dellâindennitĂ alla commissione prevista dallâ articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)
Articolo 22
(L) Determinazione urgente dellâindennitĂ provvisoria
1. Qualora lâavvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire lâapplicazione delle disposizioni dellâ articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennitĂ di espropriazione, senza particolari indagini o formalitĂ . Nel decreto si dĂ atto della determinazione urgente dellâindennitĂ e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio può altresÏ essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità , nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorchĂŠ il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dallâespropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilitĂ del bene, lâautoritĂ espropriante dispone il pagamento dellâindennitĂ di espropriazione nel termine di sessanta giorni, [ senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui allâ articolo 37, comma 1]. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale (L).
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennitĂ di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 lâespropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dellâ articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre lâopposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, lâautoritĂ espropriante chiede la determinazione dellâindennitĂ alla commissione provinciale prevista dallâ articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dĂ comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1 del D.LGS. del 27 dicembre 2002, n. 302.
[2] Comma modificato dallâarticolo 2, comma 89, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha soppresso le parole ora poste tra parentesi quadre.
Articolo 22 bis
(L) Occupazione dâurgenza preordinata allâespropriazione.
1. Qualora lâavvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, lâapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dellâ articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalitĂ , decreto motivato che determina in via provvisoria lâindennitĂ di espropriazione, e che dispone anche lâoccupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene lâelenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina lâindennitĂ da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalitĂ di cui al comma 4 e seguenti dellâ articolo 20 con lâavvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida lâindennitĂ offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresÏ essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità , nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorchĂŠ il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dellâindennità è riconosciuto lâacconto dellâ80% con le modalitĂ di cui al comma 6, dellâ articolo 20. (L)
4. Lâesecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dellâimmissione in possesso, è effettuata con le medesime modalitĂ di cui allâ articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dellâindennitĂ di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per lâatto di cessione volontaria è dovuta lâindennitĂ di occupazione, da computare ai sensi dellâarticolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone lâoccupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui allâ articolo 13. (L)
Sezione II
Del decreto di esproprio
Articolo 23
(L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dellâefficacia della dichiarazione di pubblica utilitĂ ;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato allâesproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dellâopera;
c) indica quale sia lâindennitĂ determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
d) dĂ atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva lâindennitĂ di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) dĂ atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dallâarticolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennitĂ provvisoria;
e-bis) dĂ atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dellâarticolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
f) dispone il passaggio del diritto di proprietĂ , o del diritto oggetto dellâespropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente lâindicazione del luogo, del giorno e dellâora in cui è prevista lâesecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante lâimmissione in possesso del beneficiario dellâesproprio, con la redazione del verbale di cui allâarticolo 24. (L)
2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso lâufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia lâopposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dĂ atto dellâopposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dellâesproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. Lâopposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dellâestratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo lâindennitĂ resta fissata nella somma depositata. (L)
Articolo 24
(L-R) Esecuzione del decreto di esproprio
1. Lâesecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dellâautoritĂ espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con lâespropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dellâespropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata lâimmissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilitĂ . (L)
5. LâautoritĂ espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta lâimmissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale allâufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. LâautoritĂ che ha eseguito il decreto di esproprio ne dĂ comunicazione allâufficio istituito ai sensi dellâarticolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità . (L)
Articolo 25
(L) Effetti dellâespropriazione per i terzi
1. Lâespropriazione del diritto di proprietĂ comporta lâestinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui lâespropriazione è preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sullâindennitĂ . (L)
4. A seguito dellâesecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalitĂ tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalitĂ tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)
Capo V
Il pagamento dellâindennitĂ di esproprio
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 26
(R) Pagamento o deposito dellâindennitĂ provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dellâatto determinativo dellâindennitĂ provvisoria, lâautoritĂ espropriante ordina che il promotore dellâespropriazione effettui il pagamento delle indennitĂ che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennitĂ presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
1-bis. LâautoritĂ espropriante ordina il pagamento diretto dellâindennitĂ al proprietario nei casi di cui allâ articolo 20, comma 8 . (R)
2. LâautoritĂ espropriante può ordinare altresĂŹ il pagamento diretto dellâindennitĂ al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilitĂ in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine allâuopo stabilito. (R)
3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta lâindennitĂ previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennitĂ , in assenza di accordo sulle modalitĂ della sua riscossione, il beneficiario dellâespropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, lâeffettivo pagamento ha luogo in conformitĂ alla pronuncia dellâautoritĂ giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale lâimporto effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennitĂ di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilitĂ in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dellâautoritĂ espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalitĂ , se non è proposta dai terzi lâopposizione per lâammontare dellâindennitĂ o per la garanzia. (R)
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, lâautoritĂ espropriante dispone il deposito delle indennitĂ accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dellâespropriazione esegue il pagamento dellâindennitĂ accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, lâopposizione alla stima definitiva della indennitĂ . (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dellâespropriazione, degli atti comprovanti lâeseguito deposito o pagamento dellâindennitĂ di espropriazione, lâautoritĂ espropriante emette senzâaltro il decreto di esproprio. (R)
Articolo 27
(R) Pagamento o deposito definitivo dellâindennitĂ a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso lâufficio per le espropriazioni. LâautoritĂ espropriante dĂ notizia dellâavvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltĂ di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, lâautoritĂ espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dellâindennitĂ , ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dellâespropriazione, degli arti comprovanti lâeseguito deposito o pagamento dellâindennitĂ di espropriazione, lâautoritĂ espropriante emette senzâaltro il decreto di esproprio. (R)
Articolo 28
(R) Pagamento definitivo della indennitĂ
1. LâautoritĂ espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dellâindennitĂ di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata lâopposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate lâaccordo per la distribuzione dellâindennitĂ . (R)
2. Lâautorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente allâistanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dellâespropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
Articolo 29
(L) Pagamento dellâindennitĂ a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennitĂ agli aventi diritto è disposto dallâautoritĂ giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione II
Pagamento dellâindennitĂ a incapaci a enti e associazioni
Articolo 30
(R) Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltĂ di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)
Articolo 31
(R) Disposizioni sulla indennitĂ
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nellâarticolo precedente devono chiedere lâapprovazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per lâaccettazione dellâindennitĂ offerta dal promotore dellâespropriazione, ovvero per la conclusione dellâaccordo di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennitĂ di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltĂ di alienare immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalitĂ prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare lâindennitĂ determinata dai tecnici ai sensi dellâarticolo 21 o per la conversione delle indennitĂ in titoli del debito pubblico. (R)
Capo VI
DellâentitĂ dellâindennitĂ di espropriazione
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 32
(L) Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, lâindennitĂ di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dellâaccordo di cessione o alla data dellâemanazione del decreto di esproprio, valutando lâincidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato allâesproprio e quelli connessi alla realizzazione dellâeventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietĂ o di imposizione di una servitĂš. (L)
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennitĂ . Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennitĂ , le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dellâavvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dellâopera da realizzare. (L)
Articolo 33
(L) Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dallâesecuzione dellâopera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto lâimporto corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennitĂ dovuta ed il proprietario abbandoni lâintero bene. Lâespropriante può non accettare lâabbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dellâindennitĂ dovuta. In ogni caso lâindennitĂ dovuta dallâespropriante non può essere inferiore alla metĂ di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
Articolo 34
(L) Soggetti aventi titolo allâindennitĂ
1. LâindennitĂ di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero allâenfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dellâatto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sullâindennitĂ . (L)
3. Lâespropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e lâenfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dellâindennitĂ . (L)
4. Salvo quanto previsto dallâarticolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennitĂ aggiuntiva, può far valere il suo diritto sullâindennitĂ di esproprio e può proporre lâopposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Articolo 35
(L) Regime fiscale (A)
1. Si applica lâarticolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennitĂ di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata unâopera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana allâinterno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalitĂ di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze. (L)
5. Si applica lâarticolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e lâindennitĂ di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
Sezione II
Opere private di pubblica utilitĂ
Articolo 36
(L) Determinazione dellâindennitĂ nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dellâedilizia residenziale pubblica.
1. Se lâespropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilitĂ , che non rientrino nellâambito dellâedilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonchĂŠ nellâambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, lâindennitĂ di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
1-bis. Ă fatto salvo il disposto dellâ articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
Sezione III
Determinazione dellâindennitĂ nel caso di esproprio di unâarea edificabile o legittimamente edificata.
Articolo 37
(L) Determinazione dellâindennitĂ nel caso di esproprio di unâarea edificabile
1. LâindennitĂ di espropriazione di unâarea edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando lâespropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, lâindennità è ridotta del venticinque per cento (L).
2. Nei casi in cui è stato concluso lâaccordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile allâespropriato ovvero perchĂŠ a questi è stata offerta unâindennitĂ provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, lâindennità è aumentata del dieci per cento (L).
3. Ai soli fini dellâapplicabilitĂ delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilitĂ legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dellâemanazione del decreto di esproprio o dellâaccordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dellâarticolo 32, comma 1, non sussistono le possibilitĂ legali di edificazione quando lâarea è sottoposta ad un vincolo di inedificabilitĂ assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalitĂ di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare lâedificabilitĂ di fatto dellâarea sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilitĂ effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dellâarea. (L)
7. Lâindennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nellâultima dichiarazione o denuncia presentata dallâespropriato ai fini dellâimposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dellâindennitĂ nei modi stabiliti dallâart. 20, comma 3, e dallâart. 22, comma 1, e dellâart. 22- bis qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore allâindennitĂ di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dallâespropriato o dal suo dante causa unâimposta in misura maggiore dellâimposta da pagare sullâindennitĂ , la differenza è corrisposta dallâespropriante allâespropriato. (L)
9. Qualora lâarea edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennitĂ pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennitĂ spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
Articolo 38
(L) Determinazione dellâindennitĂ nel caso di esproprio di unâarea legittimamente edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, lâindennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformitĂ , lâindennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base allâarticolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L)
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, lâautoritĂ espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilitĂ ai soli fini della corresponsione delle indennitĂ . (L)
Articolo 39
(L-R) IndennitĂ dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato allâesproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennitĂ , commisurata allâentitĂ del danno effettivamente prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dellâindennitĂ negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, lâautoritĂ che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare lâindennitĂ , entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte dâappello nel cui distretto si trova lâarea, il proprietario può impugnare la stima effettuata dallâautoritĂ . Lâopposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dellâatto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte dâappello di determinare lâindennitĂ . (L)
5. DellâindennitĂ liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se lâarea è successivamente espropriata. (L)
Sezione IV
Determinazione dellâindennitĂ nel caso di esproprio di un area non edificabile
Articolo 40
(L) Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di unâarea non edificabile, lâindennitĂ definitiva ĂŠ determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione allâesercizio dellâazienda agricola, senza valutare la possibile o lâeffettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
2. Se lâarea non è effettivamente coltivata, lâindennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
3. Per lâofferta da formulare ai sensi dellâ articolo 20, comma 1, e per la determinazione dellâindennitĂ provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui allâ articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nellâarea da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta unâindennitĂ aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, lâindennità è aumentata delle somme pagate dallâespropriato per qualsiasi imposta relativa allâultimo trasferimento dellâimmobile. (L)
Articolo 41
(L-R) Commissione competente alla determinazione dellâindennitĂ definitiva
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dallâingegnere capo dellâufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c) dallâingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dellâIstituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso lâufficio tecnico erariale. Il dirigente dellâUfficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e lâassegnazione del personale necessario. (R)
4. Nellâambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo lâultima pubblicazione ufficiale dellâIstituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)
Articolo 42
(L) IndennitĂ aggiuntive
1. Spetta una indennitĂ aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte lâarea direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilitĂ . (L)
2. LâindennitĂ aggiuntiva è determinata ai sensi dellâ articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dellâinteressato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Articolo 42 bis
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, lâautoritĂ che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitĂ , può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, questâultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato lâatto da cui sia sorto il vincolo preordinato allâesproprio, lâatto che abbia dichiarato la pubblica utilitĂ di unâopera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per lâannullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se lâamministrazione che ha adottato lâatto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente giĂ erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dellâinteresse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, lâindennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilitĂ e, se lâoccupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dellâarticolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entitĂ del danno, lâinteresse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante lâindicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dellâarea e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano lâemanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando lâassenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nellâatto è liquidato lâindennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. Lâatto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietĂ sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dellâarticolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dellâamministrazione procedente ed è trasmesso in copia allâufficio istituito ai sensi dellâarticolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalitĂ di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalitĂ di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dellâautoritĂ che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dellâindennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitĂš e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso lâautoritĂ amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere allâeventuale acquisizione del diritto di servitĂš al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. LâautoritĂ che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nĂŠ dĂ comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresĂŹ applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è giĂ stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualitĂ e prevalenza dellâinteresse pubblico a disporre lâacquisizione; in tal caso, le somme giĂ erogate al proprietario, maggiorate dellâinteresse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
Articolo aggiunto dallâ articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98
Capo VII
Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.
Articolo 43
(L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, lâautoritĂ che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitĂ , può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)
2. Lâatto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato lâatto da cui sia sorto il vincolo preordinato allâesproprio, lâatto che abbia dichiarato la pubblica utilitĂ di unâopera o il decreto di esproprio;
b) dĂ atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dellâarea, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per lâeventuale azione giĂ proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietĂ ;
f) è trascritto senza indugio presso lâufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso allâufficio istituito ai sensi dellâarticolo 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, lâamministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, lâautoritĂ che ha disposto lâoccupazione dellâarea emana lâatto di acquisizione, dando atto dellâavvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autoritĂ . (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalitĂ di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonchĂŠ quando sia imposta una servitĂš di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilitĂ e, se lâoccupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dellâarticolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dellâ articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, lâautoritĂ espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, lâeventuale acquisizione del diritto di servitĂš al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)
Capo VIII
IndennitĂ dovuta al titolare del bene non espropriato
Articolo 44
(L) IndennitĂ per lâimposizione di servitĂš
1. Ă dovuta una indennitĂ al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dellâopera pubblica o di pubblica utilitĂ , sia gravato da una servitĂš o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilitĂ di esercizio del diritto di proprietĂ . (L)
2. Lâindennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilitĂ economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. Lâindennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietĂ sia avvenuto per effetto dellâaccordo di cessione o nei casi previsti dallâarticolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitĂš disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non è dovuta alcuna indennitĂ se la servitĂš può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso lâespropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. LâindennitĂ può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dellâopera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)
Capo IX
La cessione volontaria
Articolo 45
(L) Disposizioni generali
1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilitĂ dellâopera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dellâespropriazione lâatto di cessione del bene o della sua quota di proprietĂ . (L)
2. Il corrispettivo dellâatto di cessione:
a) se riguarda unâarea edificabile, è calcolato ai sensi dellâarticolo 37, con lâaumento del dieci per cento di cui al comma 2 dellâarticolo 37;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dellâ articolo 38;
c) se riguarda unâarea non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento lâimporto dovuto ai sensi dellâarticolo 40, comma 3;
d) se riguarda unâarea non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre lâimporto dovuto ai sensi dellâarticolo 40, comma 3. In tale caso non compete lâindennitĂ aggiuntiva di cui allâarticolo 40, comma 4 (L).
3. Lâaccordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se lâacquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Capo X
La retrocessione
Articolo 46
(L) La retrocessione totale
1. Se lâopera pubblica o di pubblica utilitĂ non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore lâimpossibilitĂ della sua esecuzione, lâespropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilitĂ e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennitĂ . (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino allâinizio dei lavori decorre il termine di validitĂ di cinque anni previsto dallâ articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dellâautorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, lâautorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)
Articolo 47
(L-R) La retrocessione parziale
1. Quando è stata realizzata lâopera pubblica o di pubblica utilitĂ , lâespropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, giĂ di sua proprietĂ , che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono allâesecuzione dellâopera pubblica o di pubblica utilitĂ e che possono essere ritrasferiti, nonchĂŠ il relativo corrispettivo. (L)
2. Entro i tre mesi successivi, lâespropriato invia copia della sua originaria istanza allâautoritĂ che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi è lâindicazione dei beni, lâespropriato può chiedere allâautoritĂ che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve piĂš per la realizzazione dellâopera pubblica o di pubblica utilitĂ . (L)
Articolo 48
(L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dallâufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dallâarticolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dellâindennitĂ di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte dâappello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilitĂ , il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato lâaccordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dellâarea e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dellâatto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosĂŹ acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)
Capo XI
Lâoccupazione temporanea
Articolo 49
(L-R) Lâoccupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. LâautoritĂ espropriante può disporre lâoccupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dellâarticolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente lâindicazione del luogo, del giorno e dellâora in cui è prevista lâesecuzione dellâordinanza che dispone lâoccupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilitĂ . (L)
Articolo 50
(L-R) IndennitĂ per lâoccupazione
1. Nel caso di occupazione di unâarea, è dovuta al proprietario una indennitĂ per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dellâarea e, per ogni mese o frazione di mese, una indennitĂ pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca lâaccordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dallâarticolo 41 determina lâindennitĂ e ne dĂ comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile lâopposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 54 in quanto compatibili. (L)
Titolo III
Disposizioni particolari
Capo I
Lâespropriazione per opere militari e di beni culturali
Capo aggiunto dallâarticolo 1 del D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.
Articolo 51
(L-R) Lâespropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilitĂ delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. Lâelenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennitĂ da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitÚ militari. (L)
Articolo 52
(L) Lâespropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
Capo II
Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche
Articolo 52 bis
(Lâespropriazione per infrastrutture lineari energetiche)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali allâesercizio degli stessi, le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, nonchĂŠ i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicitĂ , di efficacia, di efficienza, di pubblicitĂ , di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dellâ articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dellâ articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dellâ articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dellâ articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonchĂŠ le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dellâautorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dellâenergia sono considerate di pubblica utilitĂ .
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.Âť.
7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestĂ legislativa in materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.
Articolo 52 ter
(Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicitĂ degli atti del procedimento)
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante lâiter per lâapposizione del vincolo preordinato allâesproprio o la dichiarazione di pubblica utilitĂ dellâopera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere allâalbo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonchĂŠ su uno o piĂš quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dallâopera. Lâavviso deve precisare dove e con quali modalitĂ può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dallâautoritĂ espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilitĂ o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi allâalbo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o piĂš quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Articolo aggiunto dallâarticolo 1 del D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.
Articolo 52 quater
(Disposizioni generali in materia di conformitĂ urbanistica, apposizione del vincolo preordinato allâesproprio e pubblica utilitĂ )
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, lâaccertamento della conformitĂ urbanistica delle opere, lâapposizione del vincolo preordinato allâesproprio e la dichiarazione di pubblica utilitĂ , di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nellâambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dallâ articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato allâesproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonchĂŠ da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e allâesercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche lâapprovazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui allâ articolo 16, comma 2, e determina lâinizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilitĂ consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dellâespropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dellâistanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato allâesproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dellâespropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilitĂ .
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonchĂŠ le successive varianti in corso dâopera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dallâautoritĂ espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato allâesproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui allâ articolo 17, comma 2.
Articolo 52 quinquies
(Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali)
1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dellâenergia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui allâ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed allâ articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui allâ articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dallâ articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonchĂŠ le disposizioni di cui al comma 6 e allâ articolo 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dallâAutoritĂ competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui allâ articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dallâestero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, lâautorizzazione alla costruzione ed allâesercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilitĂ dellâopera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, lâapposizione del vincolo preordinato allâesproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. Lâautorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonchĂŠ paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivitĂ previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dellâautorizzazione, ai fini della verifica della conformitĂ urbanistica dellâopera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dallâestero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalitĂ di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalitĂ non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente lâautorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalitĂ di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche lâapprovazione del progetto definitivo e determina lâinizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
2.1. Fermo restando quanto previsto allâarticolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, lâautoritĂ espropriante, nei casi in cui lâavvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente lâesercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza lâambito della delega nellâatto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle societĂ controllate nonchĂŠ di societĂ di servizi ai fini delle attivitĂ preparatorie.
2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nellâambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dellâinteresse archeologico disciplinata dallâarticolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per lâespletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare [o in concomitanza con lâapertura del cantiere o della relativa pista] e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dellâarticolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con lâapprovazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attivitĂ svolte in attuazione del piano. [Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui allâarticolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dellâinizio dei lavori.].
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attivitĂ i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonchĂŠ le relative dismissioni dei tratti esistenti. [Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresĂŹ realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attivitĂ anche i rifacimenti di metanodotti che, restando allâinterno della relativa fascia di servitĂš, si discostino dal tracciato esistente.].
3. Qualora lâavvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresĂŹ essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennitĂ di espropriazione, senza particolari indagini o formalitĂ , con le modalitĂ di cui allâarticolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilitĂ . Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dellâistanza del beneficiario dellâespropriazione.
4. Lâautorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonchĂŠ il termine entro il quale lâinfrastruttura lineare energetica è realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, lâatto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato dâintesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
6. In caso di mancata definizione dellâintesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dellâautorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietĂ e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito dâintesa tra il Ministro delle attivitĂ produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dellâopera e dellâeventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, lâopera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attivitĂ produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dellâ articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.
Articolo 52 sexies
(Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali)
1. Fatto salvo quanto disposto dallâ articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui allâ articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dallâordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietĂ e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
Articolo 52 septies
(Disposizioni sulla redazione del progetto).
1. Fatte salve le disposizioni di cui allâ articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni allâalbo pretorio dei Comuni interessati, dellâautorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nellâaltrui proprietĂ . Tale pubblicazione allâalbo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste allâ articolo 15, commi 2 e 3.
Articolo 52 octies
(Decreto di imposizione di servitĂš)
1. Il decreto di imposizione di servitĂš relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dallâ articolo 23, dispone lâoccupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitĂš, indica lâammontare delle relative indennitĂ , e ha esecuzione secondo le disposizioni dellâ articolo 24.
Articolo 52 nonies 9
(Determinazione dellâindennitĂ di espropriazione)
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, lâautoritĂ espropriante per la determinazione dellâindennitĂ provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui allâarticolo20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.
Titolo IV
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale
Articolo 53
(L) Disposizioni processuali
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennitĂ in conseguenza dellâadozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).
Articolo 54
(L) Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dallâarticolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dellâespropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi allâautoritĂ giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dellâindennitĂ , la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dellâindennitĂ . Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dallâarticolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
[2. Lâopposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se questâultima sia successiva al decreto di esproprio.]
[3. Lâopposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato allâautoritĂ espropriante, al promotore dellâespropriazione e, se del caso, al beneficiario dellâespropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato allâautoritĂ espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dellâespropriazione.]
[4. Lâatto di citazione va notificato anche al concessionario dellâopera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dellâindennitĂ .]
5. Trascorso il termine per la proposizione dellâopposizione alla stima, lâindennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L).
Titolo V
Norme finali e transitorie
Articolo 55
(L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità , in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)
Articolo 56
(L) Disposizioni sulla determinazione dellâindennitĂ di espropriazione
1. Il soggetto giĂ espropriato alla data dellâentrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare lâindennitĂ provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui allâarticolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dellâindennitĂ di esproprio. (L)
Articolo 57
(L) Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autoritĂ diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
Articolo 57 bis
(Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche).
1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilitĂ ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dellâespropriazione o il proponente dellâopera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per lâapplicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse .
Articolo 58
(L) Abrogazione di norme
1. Con lâentrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogatiâ, fatto salvo quanto previsto dallâ articolo 57, comma 1 e dallâarticolo 57-bis :
(omissis)
Articolo 59
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.
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