Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 191
È costituzionalmente illegittimo l’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti « i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati» , non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
La Corte costituzionale era stata investita della questione con due ordinanze emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa: fenomeno che si verifica quando il fondo, occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, abbia subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell’opera di pubblica utilità senza che sia, tuttavia, intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà; fenomeno che viene contrapposto a quello c.d. di occupazione usurpativa, caratterizzato dall’apprensione materiale del fondo altrui in carenza di titolo.
Il Giudice delle leggi ha richiamato la propria sentenza n. 204 del 2004, con la quale, investito della questione di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei relative ai servizi pubblici ed all’edilizia ed urbanistica, ed altresì del potere di giudicare di azioni risarcitorie, riconosciutogli come attributo della giurisdizione esclusiva, da un lato, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 33, commi 1 e 2, e dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituiti dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevedevano la devoluzione a detta giurisdizione esclusiva anche delle controversie nelle quali risultasse assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità; dall’altro, aveva statuito che il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce, sotto alcun profilo, una nuova materia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico, demolitorio e/o conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della p.a. Con la conseguenza che è da escludere che, sol perché la domanda proposta abbia ad oggetto solo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario.
In sostanza, al precedente sistema, che attribuiva al giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi, il legislatore, con l’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, ha contrapposto un sistema che riconosce al solo giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e, quindi, anche il potere di risarcire il danno sofferto per l’illegittimo esercizio della funzione, a prescindere dalla circostanza che la pretesa risarcitoria abbia, oppur no, intrinseca natura di diritto soggettivo.
Corte Costituzionale, 11 maggio 2006, n. 191



