Riforma bancaria
Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
(Gazz. Uff., 3 dicembre 1990, n. 282 - Suppl. Ord.)
Titolo I
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE
Art. 1 â Fusioni, trasformazioni e conferimenti
1. Gi enti creditizi pubblici iscritti allâalbo di cui allâart. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societĂ per azioni operanti nel settore del credito .
2. Le operazioni di cui al comma precedente nonchĂŠ i conferimenti dâazienda effettuati dai medesimi enti in una o piĂš societĂ per azioni, giĂ iscritte nellâalbo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto lâattivitĂ svolta dallâente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto .
Art. 2 â Progetto
1. Gli enti di cui allâart. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca dâItalia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalitĂ e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalitĂ perseguite e quanto richiesto dal successivo art. 10, comma 1.
2. Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalitĂ giuridica può prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine , che le societĂ bancarie risultanti continuino ad esercitare le attivitĂ svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attivitĂ connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca dâItalia.
3. Il progetto è deliberato dallâorgano dellâente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validitĂ delle relative deliberazioni.
4. La Banca dâItalia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni allâoccorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le societĂ e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
5. La Banca dâItalia dĂ notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui è in corso di svolgimento lâistruttoria o lâattuazione.
Art. 3 â Approvazione del progetto
1. Il progetto è approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Lâapprovazione è subordinata allâaccertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilitĂ , dellâefficienza, della funzionalitĂ , dellâadeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche lâeconomia nel ricorso ad una pluralitĂ di soggetti giuridici. Lâapprovazione del progetto può essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali lâente delibera con le modalitĂ di cui allâart. 2, comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dellâesercizio dellâattivitĂ bancaria da parte dellâente che effettua lâoperazione.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dallâente al progetto originario.
3. Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui allâart. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca dâItalia o di altre autoritĂ . Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le societĂ e la borsa e quelli attribuiti alla Banca dâItalia ai sensi dellâart. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. I progetti ai quali partecipino enti di cui allâart. 1, comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dellâapprovazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca dâItalia ai soli fini della verifica di conformitĂ al progetto. La conformitĂ si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca dâItalia non si sia pronunciata in senso contrario.
Art. 4 â Trasformazioni
1. Gli enti di cui allâart. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa possono trasformarsi in societĂ per azioni bancarie.
2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalitĂ di cui allâart. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per lâatto costitutivo delle societĂ per azioni. Lo statuto della società è parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.
3. La deliberazione di trasformazione deve altresĂŹ contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della societĂ . In particolare:
a) il capitale sociale deve essere indicato di norma in misura non inferiore al capitale o fondo di dotazione dellâente originario, e comunque in misura non inferiore allâimporto minimo richiesto per la costituzione di societĂ per azioni bancarie;
b) il residuo del patrimonio netto è imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dellâente originario, ivi comprese quelle derivanti dallâapplicazione di norme tributarie. Il complesso del capitale e delle riserve indisponibili per legge e per statuto non può essere diminuito salvo che per la quota eventualmente utilizzata a fronte di minusvalenze accertate in sede di trasformazione.
4. La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una societĂ di revisione quando lâente abbia emesso titoli quotati.
5. Lâesistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti allâalbo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dellâart. 64 del codice di procedura civile. Non si applica lâart. 2343 del codice civile.
6. Entro trenta giorni dallâaccertamento di conformitĂ di cui allâart. 3, comma 5, la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente alla relazione di stima di cui al comma precedente, è depositata, a cura del notaio o degli amministratori dellâente, per lâiscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330-bis del codice civile.
Art. 5 â Fusioni
1. Gli enti di cui allâart. 1, comma 1, con fondo di dotazione a composizione associativa possono effettuare, tra loro ovvero con societĂ bancarie, fusioni dalle quali â sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti â risultino societĂ per azioni bancarie.
2. La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli enti con le modalitĂ di cui allâart. 2, comma 3, e dalle societĂ bancarie secondo la disciplina generale delle societĂ per azioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Lo statuto della societĂ risultante dalla fusione si considera parte integrante di ciascuna deliberazione e deve essere a queste allegato.
3. La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, e determinare il patrimonio netto iniziale della societĂ risultante dalla fusione a norma dellâart. 4, commi 3, 4 e 5.
4. Entro trenta giorni dallâaccertamento di conformitĂ di cui allâart. 3, comma 5, le deliberazioni sono depositate per lâiscrizione nel registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dellâart. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile, nonchĂŠ quelle degli articoli 2503 e 2504 del codice civile. Lâatto di fusione deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dallâultimo dei decreti con cui il tribunale ordina lâiscrizione delle delibere nel registro delle imprese.
5. Per le operazioni ricomprese nel progetto approvato ai sensi dellâart. 3 il termine di cui allâart. 2503, comma 1, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
Art. 6 â Conferimenti
1. Per lâattuazione delle operazioni di cui allâart. 1, i conferimenti dellâazienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o piĂš enti di cui allâart. 1, comma 1, in societĂ per azioni, di nuova costituzione o giĂ esistenti, bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti devono essere deliberati con le modalitĂ di cui allâart. 2, comma 3. In caso di conferimento a societĂ di nuova costituzione, lo statuto di questâultima si considera parte integrante della deliberazione e deve essere ad essa allegato.
2. La costituzione di societĂ per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle societĂ per azioni e di quanto previsto dal presente decreto. In tal caso alla deliberazione di conferimento si applicano le disposizioni di cui allâart. 4, commi 3, 4 e 5.
3. Negli altri casi, la stima deve essere redatta ai sensi dellâart. 2343, comma 1, del codice civile da un collegio di tre esperti in materia bancaria nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti allâalbo dei dottori commercialisti.
4. In caso di conferimenti da parte di piĂš enti ad una medesima societĂ ovvero di conferimenti da parte di un ente a piĂš societĂ ovvero di conferimenti da parte di piĂš enti a medesime societĂ , il tribunale nomina un unico collegio. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del capoluogo di regione; quando concorrano competenze territoriali di tribunali di piĂš regioni provvede il presidente del tribunale di Roma. Agli esperti si applicano le disposizioni dellâart. 64 del codice di procedura civile.
5. Lâatto costitutivo della societĂ conferitaria, ovvero la delibera di aumento di capitale in caso di conferimento a societĂ giĂ esistente, deve comunque contenere la determinazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dallâart. 4, comma 3, e la relazione del collegio di cui al comma precedente che attesta lâesistenza di tale patrimonio netto. Non si applica lâart. 2343, commi 3 e 4, del codice civile.
6. Entro trenta giorni dallâaccertamento di conformitĂ di cui allâart. 3, comma 5, lâatto costitutivo ovvero la deliberazione di aumento di capitale della societĂ conferitaria sono depositati a cura del notaio o degli amministratori per lâiscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della societĂ conferitaria, insieme alla deliberazione dellâente conferente con i relativi allegati. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330-bis del codice civile e, in caso di conferimento in societĂ giĂ esistenti, le disposizioni dellâart. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile.
7. In caso di conferimenti tra loro collegati ai sensi del comma 4, la competenza ad ordinare lâiscrizione nel registro delle imprese spetta al tribunale il cui presidente ha nominato gli esperti. Il tribunale può ordinare lâiscrizione con unico decreto.
Art. 7 â Costituzione di piĂš societĂ con un medesimo atto
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una societĂ per azioni controllante e una o piĂš societĂ per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle societĂ controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. Allâente che effettua le operazioni con le modalitĂ previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della societĂ controllante, la quale si considera societĂ conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dellâart. 6.
Titolo II
CONVERSIONE DEI TITOLI
Art. 8 â ModalitĂ
1. I titoli di partecipazione al capitale emessi dagli enti di cui allâart. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono essere convertiti, nel rispetto della paritĂ di condizioni tra soci, in azioni di una o piĂš societĂ per azioni risultanti dalle operazioni di cui al medesimo art. 1 secondo quanto previsto dai progetti di cui allâart. 2.
2. Le quote di partecipazione sono convertite in azioni ordinarie; le quote di risparmio in azioni di risparmio; le quote di risparmio partecipativo in azioni ordinarie, salva la facoltĂ degli interessati di optare per la conversione, anche parziale, in azioni di risparmio.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai titoli di partecipazione al capitale degli enti con fondo di dotazione a composizione associativa limitatamente alle quote di risparmio.
Art. 9 â Azioni di risparmio
1. Ai fini della conversione le societĂ bancarie e le societĂ finanziarie capogruppo del gruppo creditizio, risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1, ancorchĂŠ non quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio anche in deroga ai limiti indicati dallâart. 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 . Una successiva conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio risultanti può essere deliberata dallâassemblea straordinaria delle societĂ . Le societĂ non potranno successivamente emettere altre azioni di risparmio in deroga al suddetto art. 14.
Art. 10 â Approvazione del concambio
1. Il progetto di cui allâart. 2 deve indicare i termini e le condizioni dellâoperazione di conversione ovvero le modalitĂ per stabilirli.
2. Una societĂ di revisione iscritta allâalbo di cui allâart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dellâart. 4, comma 2, del suddetto decreto, la congruitĂ del rapporto di cambio.
3. I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca dâItalia e la Commissione nazionale per le societĂ e la borsa.
Titolo III
ENTI PUBBLICI CONFERENTI
Art. 11 â Norme applicabili
Art. 12 â Statuti
Art. 13 â Partecipazioni
Art. 14 â Vigilanza
Art. 15 â Estinzione degli enti
Titolo IV
SOCIETĂ BANCARIE
Art. 16 â Rapporti giuridici preesistenti
1. Le societĂ bancarie risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.
2. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validitĂ e il loro grado a favore delle societĂ bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalitĂ o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle società bancarie può contenere la denominazione degli enti originari.
Art. 17 â AttivitĂ
1. Alle societĂ bancarie risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1 non si applicano le norme che disciplinano lâorganizzazione degli enti originari.
2. Tali societĂ possono continuare ad esercitare, in conformitĂ del progetto approvato ai sensi dellâart. 3, le attivitĂ che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformitĂ della relativa disciplina. Le attivitĂ che ciascuna societĂ bancaria può esercitare devono essere indicate negli statuti.
Art. 18 â SocietĂ bancarie operanti a medio e lungo termine
Titolo V
DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO
Art. 19 â Permanenza del controllo
1. Nelle societĂ bancarie risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nellâassemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o a societĂ finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nellâassemblea ordinaria appartenga ad uno o piĂš enti pubblici.
2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dellâart. 20.
3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di societĂ bancarie risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1, nonchĂŠ delle azioni delle altre societĂ finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. Lâoperazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.
4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca dâItalia, può impugnare a norma dellâart. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.
Art. 20 â Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica
1. Lâobbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui allâart. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle societĂ bancarie risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1 nonchĂŠ delle societĂ finanziarie o bancarie indicate nellâart. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nellâassemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metĂ piĂš uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena di nullitĂ , a norma dellâart. 19, comma 3.
3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a societĂ finanziarie o bancarie di cui allâart. 19, comma 1; quando lâaumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullitĂ , allâautorizzazione di cui allâart. 19, comma 3.
4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con lâiscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Lâiscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dellâautorizzazione.
Art. 21 â Autorizzazione del Consiglio dei Ministri
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca dâItalia che provvede allâistruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nellâassemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societĂ bancarie risultanti dalle operazioni di cui allâart. 1.
2. Lâautorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi:
a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;
b) rafforzamento della sua presenza internazionale;
c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale;
d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacitĂ competitiva;
e) altre finalitĂ di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
3. Per le finalitĂ indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nellâassemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societĂ bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalitĂ . In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca dâItalia che ne verifica la conformitĂ alle direttive del Ministro del tesoro nonchĂŠ il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dallâart. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.
Art. 22 â Clausole statutarie
Titolo VI
ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO
Art. 23 â Nomina dei soci
Titolo VII
DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO
Sezione I
NOZIONE E VIGILANZA.
Art. 24 â Gruppo creditizio
1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo creditizio è composto alternativamente:
1) dallâente creditizio, iscritto allâalbo di cui allâart. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle societĂ e enti da questo controllati esercenti attivitĂ bancaria, attivitĂ finanziaria nonchĂŠ, in via esclusiva o principale, attivitĂ strumentale allâattivitĂ delle societĂ e enti del gruppo;
2) dalla societĂ finanziaria e dalle societĂ e enti da questa controllati esercenti attivitĂ bancaria, attivitĂ finanziaria nonchĂŠ, in via esclusiva o principale, attivitĂ strumentale allâattivitĂ delle societĂ e enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengano complessivamente allâultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca dâItalia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore allâ1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle societĂ e enti da essi controllati rappresenti almeno la metĂ dellâattivo del gruppo secondo i dati dellâultimo bilancio approvato.
Art. 25 â Capogruppo
1. Capogruppo è la societĂ finanziaria o lâente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle societĂ e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da unâaltra societĂ finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La societĂ finanziaria è considerata capogruppo quando, nellâinsieme delle societĂ e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca dâItalia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quelli esercenti attivitĂ bancaria, finanziaria e strumentale.
3. Ferma restando la specifica disciplina dellâattivitĂ bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformitĂ delle disposizioni del presente titolo e il suo statuto è soggetto allâapprovazione della Banca dâItalia.
4. La capogruppo, nellâesercizio dellâattivitĂ di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per lâesecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca dâItalia nellâinteresse della stabilitĂ del gruppo. Gli amministratori delle societĂ del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per lâemanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
Art. 26 â Nozione di controllo
1. Ai fini della presente disciplina il controllo ricorre nelle ipotesi di cui allâart. 2359, comma 1, del codice civile, anche se la partecipazione è posseduta attraverso societĂ fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.
2. Lâesistenza del controllo nella forma dellâinfluenza dominante è presunta, salvo prova contraria, allorchĂŠ ricorra una delle seguenti situazioni:
1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dellâimpresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) lâattribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) lâattribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base allâassetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.
Art. 27 â AttivitĂ finanziaria e strumentale
1. Ai fini della presente disciplina si considerano attivitĂ finanziarie:
a) lâassunzione di partecipazioni;
b) lâerogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;
c) la concessione di crediti al consumo;
d) lâacquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
f) il rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali;
g) lâofferta e la gestione di mezzi di pagamento;
h) la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;
i) la custodia, la gestione, lâintermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;
l) la negoziazione in cambi e le operazioni in valuta per conto proprio o di terzi;
m) lâattivitĂ di consulenza e di informazione finanziaria;
n) ogni altra attivitĂ individuata nellâelenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle ComunitĂ europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtĂš delle misure di adattamento assunte dalle autoritĂ comunitarie.
2. Ai medesimi fini, si considerano strumentali le attivitĂ che hanno carattere ausiliario dellâattivitĂ delle societĂ e enti del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
Art. 28 â Albo dei gruppi creditizi
1. Il gruppo creditizio è iscritto in apposito albo tenuto dalla Banca dâItalia.
2. La capogruppo è tenuta a fornire alla Banca dâItalia comunicazione dellâesistenza del gruppo creditizio e della sua composizione aggiornata.
3. La Banca dâItalia può procedere dâufficio allâaccertamento dellâesistenza di un gruppo creditizio e alla sua iscrizione allâalbo e può determinare la composizione del gruppo creditizio anche in difformitĂ da quanto comunicato dalla capogruppo ai sensi del comma precedente.
4. Le societĂ e enti appartenenti al gruppo sono tenuti ad indicare negli atti e nella corrispondenza lâiscrizione allâalbo a partire da trenta giorni dalla stessa.
5. La Banca dâItalia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e allâaggiornamento dellâalbo.
Art. 29 â Vigilanza informativa sul gruppo creditizio. Modifica della legge 17 aprile 1986, n. 114
1. I commi 1 e 2 dellâart. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, sono sostituiti dai seguenti: â1. Fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchĂŠ dallâart. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca dâItalia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati agli enti creditizi o alle societĂ esercenti attivitĂ finanziaria che siano capogruppo di un gruppo creditizio iscritto allâalbo tenuto dalla Banca dâItalia, relativamente alle societĂ e agli enti componenti il gruppo stesso. La Banca dâItalia richiede inoltre la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le societĂ e gli enti esercenti attivitĂ creditizia o finanziaria al cui capitale la capogruppo e le societĂ e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipino, anche attraverso societĂ fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento. La Banca dâItalia ha facoltĂ di richiedere la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le societĂ e gli enti esercenti attivitĂ creditizie o finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio. Nei casi considerati nel presente articolo il controllo e lâesercizio di attivitĂ finanziaria ricorrono nelle ipotesi previste dalla normativa delegata in attuazione dellâart. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1990, n. 218. Le modalitĂ e i termini per la trasmissione delle suddette informazioni sono determinati dalla Banca dâItaliaâ. â2. Le societĂ e gli enti con sede in Italia che, ai sensi del comma 1, sono componenti il gruppo creditizio ovvero sono da esso partecipati ovvero non sono compresi in un gruppo creditizio ma sono controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio devono fornire alla capogruppo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, al singolo ente creditizio le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autoritĂ competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidataâ.
Art. 30 â Vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio e ispezioni
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca dâItalia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltĂ di impartire, con provvedimenti di carattere generale o particolare, alla capogruppo istruzioni, concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto le relative situazioni e attivitĂ , con riguardo allâadeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili nonchĂŠ al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, anche con riferimento allâorganizzazione amministrativo-contabile, ai controlli interni e alle cautele per evitare gli aggravamenti del rischio stesso derivanti dal cumulo dei fidi ovunque concessi.
2. Nel calcolo della adeguatezza patrimoniale e ai fini del contenimento dei rischi del gruppo creditizio ovvero di un singolo ente creditizio, la Banca dâItalia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può tener conto della situazione e delle attivitĂ , soggette a consolidamento:
1) degli enti creditizi e delle societĂ finanziarie al cui capitale la capogruppo e le societĂ e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipano anche attraverso societĂ fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento;
2) degli enti creditizi e delle societĂ finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo del gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio.
3. La Banca dâItalia può effettuare ispezioni presso la capogruppo e richiedere ad essa lâesibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti necessari nonchĂŠ la trasmissione anche periodica di dati e notizie.
4. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del presente decreto sono tutelati dal segreto dâufficio ai sensi dellâart. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nei confronti delle singole societĂ ed enti componenti il gruppo creditizio resta ferma lâapplicazione di eventuali norme speciali in tema di controlli.
Art. 31 â Requisiti di esperienza e di onorabilitĂ
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societĂ finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza e di onorabilitĂ previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.
2. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societĂ finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio si applicano le disposizioni in materia di onorabilitĂ previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.
Sezione II
DISCIPLINA DELLE CRISI DEI GRUPPI CREDITIZI
Art. 32 â Amministrazione straordinaria della capogruppo
1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca dâItalia, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi della capogruppo e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria:
a) qualora risultino gravi irregolaritĂ nellâamministrazione o gravi inadempienze nellâesercizio dellâattivitĂ di direzione di cui allâart. 25, comma 4, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano lâattivitĂ , oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca dâItalia;
b) nel caso in cui risultino gravi perdite del suo patrimonio;
c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi;
d) qualora ad una societĂ del gruppo sia stata applicata una delle procedure previste dai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, dallâart. 2409, comma 3, del codice civile, ovvero altra analoga procedura prevista da leggi speciali, e possa essere alterato in modo grave lâequilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
2. Lâamministrazione straordinaria è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per un periodo massimo di un anno, quando un termine piĂš breve non sia prescritto dal decreto di cui al comma 1. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad un altro anno.
4. I commissari straordinari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca dâItalia, possono revocare e sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societĂ e enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dellâamministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e, comunque, per un massimo di sei mesi.
5. I commissari possono richiedere lâaccertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societĂ e enti appartenenti al gruppo secondo le disposizioni degli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. I commissari possono richiedere alle societĂ e enti del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltĂ finanziarie i commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca dâItalia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dallâart. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalitĂ di altri sei mesi.
8. Il bilancio e il conto profitti e perdite previsti dallâart. 64, comma 3, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentati alla Banca dâItalia per lâapprovazione entro quattro mesi dalla cessazione dellâamministrazione straordinaria. La Banca dâItalia può prescrivere che sia data notizia dellâavvenuto deposito mediante speciali forme di pubblicitĂ . Lâesercizio cui si riferisce il bilancio costituisce un unico periodo dâimposta. Entro un mese dallâapprovazione della Banca dâItalia gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativi a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
9. Alla capogruppo non si applicano lâamministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e lâart. 2409 del codice civile.
Art. 33 â Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca dâItalia, può disporsi la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo:
a) quando le irregolaritĂ nellâamministrazione o le inadempienze nellâesercizio dellâattivitĂ di direzione di cui allâart. 25, comma 4, o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dallâart. 32, comma 1, siano di eccezionale gravitĂ ;
b) su istanza di chi può richiedere lo scioglimento degli organi amministrativi.
2. La capogruppo non è soggetta al fallimento. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dallâart. 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal presente decreto.
3. I commissari depositano annualmente presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha sede legale una relazione sulla situazione contabile e sullâandamento della liquidazione, corredata da notizie sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societĂ e enti del gruppo nonchĂŠ sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca dâItalia può prescrivere speciali forme di pubblicitĂ per rendere noto lâavvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dellâart. 32.
5. Quando sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari esperire lâazione revocatoria di cui allâart. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di altre societĂ e enti del gruppo, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
Art. 34 â Amministrazione straordinaria di societĂ e enti
1. Qualora la capogruppo sia sottoposta ad una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, le societĂ e enti del gruppo sono soggetti, ricorrendone i presupposti, allâamministrazione straordinaria regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dellâamministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dellâart. 2409 del codice civile. Lâamministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca dâItalia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Qualora presso societĂ e enti del gruppo sia in corso lâamministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o sia stato nominato lâamministratore giudiziario di cui allâart. 2409, comma 3, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche dâufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societĂ o ente è soggetto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca dâItalia. Gli organi della cessata procedura e quelli dellâamministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicitĂ stabilite dalla Banca dâItalia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Qualora le societĂ da sottoporre alle procedure di cui al comma 1 siano soggette a vigilanza, i relativi provvedimenti sono adottati sentita lâautoritĂ che esercita la vigilanza stessa, alla quale in caso di urgenza potrĂ essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dellâamministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dellâart. 32, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltĂ finanziarie i commissari, dâintesa con i commissari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca dâItalia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dallâart. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalitĂ di altri sei mesi.
Art. 35 â Liquidazione coatta amministrativa delle societĂ e enti del gruppo
1. Qualora la capogruppo sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33, alle societĂ e enti del gruppo si applica, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento. Resta ferma la disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per le societĂ ed enti ai quali essa è applicabile. La richiesta di liquidazione può essere avanzata alla Banca dâItalia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in corso si convertono nella liquidazione di cui al presente articolo. Fermo restando lâaccertamento dello stato di insolvenza giĂ operato, il tribunale competente, anche dâufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societĂ o ente è soggetto alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca dâItalia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicitĂ stabilite dalla Banca dâItalia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari sono attribuiti i poteri di cui allâart. 33, comma 5.
Art. 36 â Gruppi, societĂ ed enti non iscritti allâalbo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi, delle societĂ e degli enti per i quali, pur non essendo intervenuta lâiscrizione, ricorrano le condizioni per lâinserimento nellâalbo di cui allâart. 28.
Art. 37 â Procedure proprie delle societĂ e enti del gruppo
1. Qualora la capogruppo non sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33 le societĂ e enti del gruppo sono soggetti alle procedure previste dalle norme di legge ad essi applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca dâItalia a cura dellâautoritĂ che li ha emessi. Le autoritĂ che vigilano sulle procedure informano la Banca dâItalia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo creditizio.
Art. 38 â Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 58 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, le medesime persone possono essere nominate negli organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta di società e enti appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della societĂ o ente, a cagione della propria qualitĂ di commissario di altra societĂ o ente del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonchĂŠ al comitato di sorveglianza e alla Banca dâItalia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito allâoperazione, dellâinosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltĂ di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca dâItalia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennitĂ spettanti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza ai sensi degli articoli 58, ultimo comma, e 67, ultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite tenendo conto della dimensione delle aziende, dellâimpegno richiesto e delle difficoltĂ incontrate, dei risultati conseguiti, in una valutazione complessiva delle prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art. 39 â Competenze giurisdizionali
1. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per lâazione revocatoria di cui allâart. 33, comma 5, nonchĂŠ per tutte le controversie fra le societĂ o enti del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta della capogruppo e delle società o enti del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
Art. 40 â Rapporti con le autoritĂ di Stati esteri
1. In deroga alle previsioni dellâart. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, a condizioni di reciprocitĂ , le autoritĂ creditizie collaborano con le competenti autoritĂ degli Stati esteri al fine di coordinare lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 con le procedure di risanamento o di liquidazione di societĂ e enti del medesimo gruppo con sede legale negli Stati esteri stessi.
2. Sono salve le disposizioni in materia di svolgimento delle procedure che siano stabilite in attuazione di norme comunitarie ovvero di convenzioni internazionali.
Sezione III
ASSETTI PROPRIETARI E SANZIONI
Art. 41 â Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
1. Alle capogruppo individuate ai sensi dellâart. 25 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre societĂ appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti al capitale delle stesse vengono attribuiti alla Banca dâItalia i poteri di cui allâart. 10 della medesima legge. Per le omissioni delle comunicazioni si applica lâart. 11 della medesima legge.
Art. 42 â Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi
1. Agli esponenti delle societĂ e degli enti con sede in Italia, ivi compresa la capogruppo, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dellâart. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, si applicano gli articoli 3, comma 1, e 4 della medesima legge.
Art. 43 â Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo
1. Per la violazione degli articoli 28, commi 2 e 4, e 30, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui allâart. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per lâinosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali o particolari che la Banca dâItalia ha facoltĂ di impartire in base allâart. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui allâart. 87, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti, nonchĂŠ per la violazione delle norme della sezione II del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






