Regolamento UE del consiglio del 11 febbraio 2026 n. 382

(Gazz. Uff. UE 18 febbraio 2026)

Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia

Articolo 1
Il capo V del titolo II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è soppresso.

Articolo 2
A decorrere dal 1o luglio 2026 fino al 1o luglio 2028, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR si applica un dazio doganale di 3 EUR per articolo, anziché la franchigia eliminata ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, se:
a)l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE; oppure
b)le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3
1.Entro il 1o ottobre 2026 e successivamente ogni mese, la Commissione valuta se si verifica una deviazione dei flussi commerciali. Qualora dovesse determinare che si verifica una deviazione dei flussi commerciali, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di misura transitoria di cui all’articolo 2 per tutte le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 EUR.
2.Entro il 1o dicembre 2027 la Commissione valuta se un’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza sarà realisticamente operativa entro il 1o luglio 2028. Qualora dovesse ritenere che non sarà operativa entro tale data, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di proroga della misura transitoria di cui all’articolo 2.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2026.