Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 25 novembre 2015, n. 2283
(Gazz. Uff. UE 11 dicembre 2015 n. 327)
Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 25 novembre 2015 n. 2283 relativo ai nuovi alimenti
Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 25 novembre 2015 n. 2283 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLâUNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dellâUnione europea, in particolare lâarticolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini nonchĂŠ ai loro interessi sociali ed economici. Le disparitĂ tra le legislazioni nazionali concernenti la valutazione della sicurezza e lâautorizzazione dei nuovi alimenti ostacolano la libera circolazione degli alimenti, creando incertezza giuridica e condizioni di concorrenza sleale.
(2) Nel portare avanti le politiche alimentari dellâUnione, è necessario garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e lâefficace funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo la trasparenza. Un elevato livello di tutela e il miglioramento della qualitĂ dellâambiente figurano tra gli obiettivi dellâUnione quali sanciti nel trattato sullâUnione europea (TUE). Ă importante che tutta la pertinente legislazione dellâUnione, ivi incluso il presente regolamento, tenga conto di tali obiettivi.
(3) La legislazione dellâUnione applicabile agli alimenti si applica anche ai nuovi alimenti immessi sul mercato dellâUnione, compresi i nuovi alimenti importati dai paesi terzi.
(4) Le norme dellâUnione in materia di nuovi alimenti sono stabilite nel regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione. Occorre aggiornare tali norme per semplificare le attuali procedure di autorizzazione e per tenere conto degli ultimi sviluppi del diritto dellâUnione e dei progressi tecnologici. I regolamenti (CE) n. 258/97 e (CE) n. 1852/2001 dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento.
(5) Gli alimenti destinati ad usi tecnologici o geneticamente modificati giĂ disciplinati da altri atti dellâUnione non dovrebbero rientrare nellâambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, è opportuno escludere dallâambito di applicazione del presente regolamento gli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio; gli enzimi alimentari, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; gli alimenti utilizzati esclusivamente come additivi, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; gli aromi alimentari, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; e i solventi di estrazione, che rientrano nellâambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6) Lâattuale definizione di nuovo alimento di cui al regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbe essere chiarita e aggiornata con un riferimento alla definizione generale di alimento di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7) Per assicurare la continuitĂ con le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 258/97, uno dei criteri perchĂŠ un alimento sia considerato un nuovo alimento dovrebbe continuare a essere lâassenza dellâuso in misura significativa per il consumo umano nellâUnione prima dellâentrata in vigore di tale regolamento, precisamente il 15 maggio 1997. Lâuso nellâUnione dovrebbe anche riferirsi allâuso negli Stati membri, a prescindere dalla data della loro adesione.
(8) Lâambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe in linea di principio restare lo stesso del regolamento (CE) n. 258/97. Tuttavia, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti. Dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, nonchĂŠ per gli alimenti da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e per gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale. Dovrebbe inoltre essere prevista una categoria che comprenda gli alimenti di origine vegetale ottenuti con pratiche non tradizionali di riproduzione, qualora tali pratiche comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dellâalimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili. La definizione di nuovo alimento potrebbe altresĂŹ includere gli alimenti costituiti da micelle o liposomi.
(9) Le tecnologie emergenti nellâambito dei processi di produzione alimentare possono avere un impatto sugli alimenti e quindi sulla sicurezza alimentare. Pertanto il presente regolamento dovrebbe precisare altresĂŹ che un alimento sia considerato un nuovo alimento laddove sia ottenuto mediante un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare allâinterno dellâUnione prima del 15 maggio 1997 che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dellâalimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.
(10) Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, gli alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati dovrebbero altresÏ essere considerati un nuovo alimento ai sensi del presente regolamento. Il termine nanomateriali ingegnerizzati è attualmente definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di uniformità e coerenza, è importante garantire una definizione unica di nanomateriale ingegnerizzato nella legislazione alimentare. Il presente regolamento costituisce il quadro legislativo adeguato per includere tale definizione. Conseguentemente, la definizione di nanomateriale ingegnerizzato, analogamente al pertinente conferimento di poteri delegati alla Commissione, dovrebbe essere soppressa dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e sostituita da un riferimento alla definizione riportata nel presente regolamento. à inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca che la Commissione dovrebbe, mediante atti delegati, adeguare e adattare la definizione di nanomateriale ingegnerizzato riportata nel presente regolamento ai progressi scientifici e tecnologici o alle definizioni stabilite a livello internazionale.
(11) Le vitamine, i minerali e altre sostanze destinate allâuso in integratori alimentari conformemente alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio o nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dellâintera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a norma del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero inoltre essere valutati in conformitĂ delle norme stabilite nel presente regolamento, quando essi rientrano nella definizione di nuovo alimento quivi stabilito.
(12) Se le vitamine, i minerali o altre sostanze usati in conformitĂ della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013 sono ottenuti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare allâinterno dellâUnione prima del 15 maggio 1997 che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dellâalimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili, oppure se tali vitamine, minerali o altre sostanze contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, dovrebbero anchâessi essere considerati un nuovo alimento a norma del presente regolamento ed essere sottoposti a una rivalutazione conformemente, in primo luogo, al presente regolamento e, successivamente, alle pertinenti norme specifiche.
(13) Un alimento utilizzato prima del 15 maggio 1997 esclusivamente come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare, come definito nella direttiva 2002/46/CE, dovrebbe poter essere immesso sul mercato dellâUnione dopo tale data per lo stesso uso, dal momento che non dovrebbe essere considerato un nuovo alimento a norma del presente regolamento. Tuttavia, tale uso come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare non va considerato nel valutare se lâalimento sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nellâUnione prima del 15 maggio 1997. Pertanto, gli usi dellâalimento in questione diversi da quelli come integratore alimentare o come ingrediente di integratore alimentare dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
(14) Gli alimenti derivanti da animali clonati sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 258/97. Ă essenziale che non emerga alcuna ambiguitĂ giuridica per quanto riguarda lâimmissione sul mercato di alimenti derivanti da animali clonati durante il periodo di transizione successivo alla fine dellâapplicazione del regolamento (CE) n. 258/97. Pertanto, finchĂŠ non siano entrate in vigore normative specifiche sugli alimenti derivati da animali clonati, è opportuno che tali alimenti rientrino nellâambito di applicazione del presente regolamento come alimenti ottenuti mediante pratiche non tradizionali di riproduzione e che siano provvisti di unâetichettatura adeguata per il consumatore finale conformemente alla legislazione dellâUnione in vigore.
(15) Lâimmissione sul mercato dellâUnione di alimenti tradizionali da paesi terzi dovrebbe essere agevolata, in presenza di una storia di uso sicuro come alimento. Tali alimenti dovrebbero essere stati consumati in almeno un paese terzo per almeno 25 anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone. Tale storia di uso sicuro come alimento non dovrebbe comprendere gli usi non alimentari o gli usi non collegati a una dieta normale.
(16) Gli alimenti provenienti da paesi terzi considerati nuovi alimenti nellâUnione dovrebbero essere considerati alimenti tradizionali da paesi terzi solo se derivati dalla produzione primaria, come definita nel regolamento (CE) n. 178/2002, a prescindere che essi siano trasformati o non trasformati.
(17) Gli alimenti ottenuti esclusivamente a partire da ingredienti alimentari che non rientrano nellâambito di applicazione del presente regolamento, in particolare perchĂŠ sono modificati gli ingredienti o la quantitĂ degli stessi, non dovrebbero essere considerati nuovi alimenti. Tuttavia, le modifiche di un ingrediente alimentare non ancora utilizzato in misura significativa per il consumo umano nellâUnione dovrebbero rientrare nellâambito di applicazione del presente regolamento.
(18) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applica nei casi in cui un prodotto, tenuto conto dellâinsieme delle sue caratteristiche, può rientrare sia nella definizione di ÂŤmedicinaleÂť, stabilita in tale direttiva, che nella definizione di prodotto disciplinato dal presente regolamento. Al riguardo, se uno Stato membro stabilisce in conformitĂ della direttiva 2001/83/CE che un prodotto è un medicinale, esso può limitarne lâimmissione sul mercato conformemente al diritto dellâUnione. I medicinali non rientrano inoltre nella definizione di alimento stabilita nel regolamento (CE) n. 178/2002, nĂŠ pertanto nellâambito di applicazione del presente regolamento.
(19) Per stabilire se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nellâUnione prima del 15 maggio 1997, è opportuno basarsi sulle informazioni presentate dagli operatori del settore alimentare e, se del caso, corredate di altre informazioni disponibili negli Stati membri. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero consultare gli Stati membri nel caso in cui non siano sicuri dello status dellâalimento che intendono immettere sul mercato. Qualora non vi siano informazioni disponibili sul consumo umano prima del 15 maggio 1997, o tali informazioni siano insufficienti, è opportuno stabilire una procedura semplice e trasparente con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri e degli operatori del settore alimentare, per la raccolta di tali informazioni.
(20) I nuovi alimenti dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispettano i criteri stabiliti nel presente regolamento. I nuovi alimenti dovrebbero essere sicuri e, se la loro sicurezza non può essere valutata e persiste lâincertezza scientifica, è possibile applicare il principio di precauzione. Il loro uso non dovrebbe indurre in errore il consumatore. Pertanto, nel caso in cui un nuovo alimento sia destinato a sostituire un altro alimento, esso non dovrebbe differire da questâultimo in maniera tale da risultare svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
(21) I nuovi alimenti non dovrebbero essere immessi sul mercato od utilizzati negli alimenti destinati al consumo umano, a meno che essi non siano inseriti in un elenco dellâUnione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dellâUnione (ÂŤlâelenco dellâUnioneÂť). Pertanto è opportuno istituire, mediante atto di esecuzione, lâelenco dellâUnione, inserendo in tale elenco i nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97, comprese le eventuali condizioni di autorizzazione. Tale elenco dovrebbe essere trasparente e facilmente accessibile.
(22) Ă opportuno autorizzare un nuovo alimento aggiornando lâelenco dellâUnione in base ai criteri e alle procedure di cui al presente regolamento. Dovrebbe essere attuata una procedura efficiente, di durata limitata e trasparente. Per quanto riguarda gli alimenti tradizionali da paesi terzi con esperienza di uso sicuro degli alimenti, i richiedenti dovrebbero poter scegliere una procedura semplificata e piĂš rapida per aggiornare lâelenco dellâUnione in assenza di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza.
(23) Ă opportuno altresĂŹ definire e stabilire chiaramente i criteri per la valutazione del rischio in materia di sicurezza derivanti dai nuovi alimenti. Al fine di garantire la valutazione scientifica armonizzata dei nuovi alimenti, è opportuno che tale valutazione sia effettuata dallâAutoritĂ europea per la sicurezza alimentare (ÂŤlâAutoritĂ Âť). Nellâambito della procedura di autorizzazione di un nuovo alimento e di aggiornamento dellâelenco dellâUnione, allâAutoritĂ dovrebbe essere richiesto di fornire il proprio parere se lâaggiornamento è suscettibile di avere un effetto sulla salute umana. Nel proprio parere lâAutoritĂ dovrebbe valutare, tra lâaltro, tutte le caratteristiche del nuovo alimento che possono costituire un rischio in materia di sicurezza per la salute umana e considerare le possibili conseguenze sui gruppi vulnerabili della popolazione. LâAutoritĂ dovrebbe verificare in particolare che, in caso di nuovi alimenti che consistono di nanomateriali ingegnerizzati, siano utilizzate le metodologie di analisi piĂš aggiornate per valutare la sicurezza di tali prodotti.
(24) La Commissione e lâAutoritĂ dovrebbero essere tenute a rispettare scadenze allo scopo di garantire un trattamento agevole delle domande. Tuttavia, in taluni casi, la Commissione e lâAutoritĂ dovrebbero avere il diritto di prorogare tali termini.
(25) LâAutoritĂ o la Commissione può sollecitare il richiedente a fornire informazioni aggiuntive a fini, rispettivamente, della valutazione o della gestione del rischio. Qualora il richiedente trascuri di fornire informazioni aggiuntive, come richiesto, entro il periodo fissato dallâAutoritĂ o dalla Commissione previa consultazione del richiedente, la mancanza di tali informazioni può influire sul parere dellâAutoritĂ o sullâeventuale autorizzazione e aggiornamento dellâelenco dellâUnione.
(26) Per quanto riguarda il possibile impiego di nanomateriali ad uso alimentare, nel parere del 6 aprile 2011 intitolato Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain (Guida per la valutazione del rischio derivante dallâapplicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nellâambito della catena degli alimenti e dei mangimi), lâAutoritĂ ha dichiarato che sono disponibili scarse informazioni in campi come la tossicocinetica e la tossicologia dei nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali tecniche di analisi tossicologica potrebbero necessitare di modifiche procedurali. La raccomandazione del Consiglio dellâOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 19 settembre 2013, sui metodi di analisi per la sicurezza e sulla valutazione dei nanomateriali prodotti, conclude che gli approcci per testare e valutare le sostanze chimiche tradizionali sono, in linea generale, adeguati a valutare la sicurezza dei nanomateriali, pur potendosi rivelare necessario un adattamento alle specificitĂ dei nanomateriali. Ai fini di una migliore valutazione della sicurezza dei nanomateriali ad uso alimentare e del trattamento delle attuali lacune nelle conoscenze tossicologiche e nelle metodologie di misurazione, possono essere necessarie metodologie di analisi, comprese metodologie alternative alla sperimentazione animale, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati.
(27) AllorchĂŠ le metodologie di analisi sono applicate ai nanomateriali, il richiedente dovrebbe fornire una spiegazione dellâidoneitĂ scientifica per i nanomateriali e, se del caso, degli adattamenti o adeguamenti tecnici che sono stati apportati per tener conto delle caratteristiche specifiche di tali materiali.
(28) Quando un nuovo alimento è autorizzato e iscritto nellâelenco dellâUnione, la Commissione dovrebbe poter introdurre obblighi in materia di monitoraggio successivo allâimmissione sul mercato per monitorare lâutilizzo del nuovo alimento autorizzato assicurando che rientri nei limiti di sicurezza stabiliti nella valutazione del rischio effettuato dallâAutoritĂ . Obblighi in materia di monitoraggio successivo allâimmissione sul mercato possono pertanto essere motivati dalla necessitĂ di raccogliere informazioni sullâeffettiva immissione sul mercato dellâalimento. In ogni caso, gli operatori del settore alimentare dovrebbero comunicare alla Commissione ogni nuova informazione pertinente riguardante la sicurezza degli alimenti che hanno immesso sul mercato.
(29) Ă opportuno promuovere le nuove tecnologie e le innovazioni nella produzione alimentare poichĂŠ ciò potrebbe ridurre lâimpatto ambientale della produzione alimentare, migliorare la sicurezza alimentare e apportare benefici ai consumatori, a condizione che sia garantito il livello elevato di tutela del consumatore.
(30) In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi lâinnovazione, nel settore agroalimentare, è opportuno tutelare gli investimenti effettuati dai richiedenti nella raccolta delle informazioni e dei dati forniti a sostegno di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento a norma del presente regolamento. Ă opportuno tutelare le nuove prove scientifiche e i nuovi dati protetti da proprietĂ industriale forniti a sostegno di una domanda per lâinserimento di un nuovo alimento nellâelenco dellâUnione. Tali dati e informazioni, per un periodo di tempo limitato, non dovrebbero essere utilizzati a vantaggio di un successivo richiedente senza il consenso del richiedente iniziale. La tutela dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe impedire ad altri richiedenti di domandare lâinserimento di un nuovo alimento nellâelenco dellâUnione sulla base dei propri dati scientifici o facendo riferimento ai dati tutelati con lâaccordo del richiedente iniziale. Tuttavia, il periodo complessivo di cinque anni concesso al richiedente iniziale per la tutela dei dati non dovrebbe essere prorogato se viene accettata una domanda di tutela dei dati presentata da richiedenti successivi.
(31) Se un richiedente chiede la tutela dei dati scientifici riguardo allo stesso alimento in conformitĂ del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere possibile che i rispettivi periodi di tutela dei dati coincidano. Pertanto dovrebbero essere previste disposizioni, su richiesta del richiedente, per sospendere la procedura di autorizzazione di un nuovo alimento.
(32) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le sperimentazioni sugli animali dovrebbero essere sostituite, ridotte o ridefinite. Pertanto, nellâambito di applicazione del presente regolamento, la duplicazione delle sperimentazioni sugli animali dovrebbe essere evitata, ove possibile. Il perseguimento di tale obiettivo potrebbe ridurre le possibili preoccupazioni sul benessere degli animali e di natura etica relative alle domande di nuovi alimenti.
(33) I nuovi alimenti sono soggetti ai requisiti di etichettatura stabiliti nel regolamento (UE) n. 1169/2011, nonchĂŠ ad altri requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti dalla legislazione alimentare. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire informazioni aggiuntive di etichettatura, in particolare per quanto riguarda la descrizione dellâalimento, la sua origine, la sua composizione o le sue condizioni dâuso previsto per garantire che i consumatori siano sufficientemente informati sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili della popolazione.
(34) I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i nuovi alimenti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle misure specifiche adottate in base al medesimo.
(35) In linea con la politica della Commissione in materia di legiferare meglio, questâultima dovrebbe effettuare valutazioni ex post dellâattuazione del presente regolamento e trattare in particolare le nuove procedure relative agli alimenti tradizionali dai paesi terzi.
(36) Per le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 258/97 e per le quali non è stata adottata una decisione definitiva prima della data di applicazione del presente regolamento, le procedure di valutazione del rischio e di autorizzazione dovrebbero essere completate conformemente al presente regolamento. Inoltre, un alimento non rientrante nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, che è stato legalmente immesso sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento e che rientra nellâambito di applicazione del medesimo, dovrebbe in linea di principio poter continuare ad essere immesso sul mercato fino al completamento delle procedure di valutazione del rischio e di autorizzazione a norma del presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno stabilire disposizioni transitorie per garantire unâagevole transizione verso le norme del presente regolamento.
(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea.
(38) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne lâattuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(39) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente allâarticolo 290 del trattato sul funzionamento dellâUnione europea riguardo allâadeguamento e allâadattamento della definizione di nanomateriale ingegnerizzato ai progressi scientifici e tecnologici e alle definizioni stabilite a livello internazionale. Ă di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nellâelaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(40) Al fine di garantire condizioni uniformi per lâattuazione del presente regolamento per quanto riguarda lâaggiornamento dellâelenco dellâUnione con lâaggiunta di un prodotto alimentare tradizionale proveniente da un paese terzo nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni motivate relative alla sicurezza, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione.
(41) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per lâadozione dellâatto di esecuzione che istituisce lâelenco iniziale dellâUnione poichĂŠ interesserĂ soltanto i nuovi alimenti che sono giĂ stati valutati sotto il profilo della sicurezza, che sono stati legalmente prodotti e commercializzati nellâUnione e in passato non hanno sollevato preoccupazioni dal punto di vista della salute. Ă opportuno ricorrere alla procedura dâesame per lâadozione degli atti di esecuzione in tutti gli altri casi.
(42) PoichĂŠ gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire, in particolare, la fissazione di norme per lâimmissione di nuovi alimenti sul mercato dellâUnione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere realizzati meglio a livello dellâUnione, questâultima può intervenire in base al principio di sussidiarietĂ sancito dallâarticolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalitĂ enunciato nello stesso articolo, hanno adottato il presente regolamento:
Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e finalitĂ
1. Il presente regolamento stabilisce norme per lâimmissione di nuovi alimenti sul mercato dellâUnione.
2. La finalitĂ del presente regolamento è garantire lâefficace funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica allâimmissione di nuovi alimenti sul mercato dellâUnione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:
i) enzimi alimentari, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;
ii) additivi alimentari, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;
iii) aromi alimentari, che rientrano nellâambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;
iv) solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingredienti alimentari, che rientrano nellâambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) ÂŤnuovo alimentoÂť: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nellâUnione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione allâUnione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nellâUnione prima del 15 maggio 1997;
ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nellâUnione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietĂ della stessa specie ottenuta mediante:
â pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nellâUnione prima del 15 maggio 1997, oppure
â pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nellâUnione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dellâalimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nellâUnione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nellâUnione;
vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nellâUnione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dellâalimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
viii) gli alimenti costituiti da ÂŤnanomateriali ingegnerizzatiÂť, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;
ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformitĂ della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013:
â risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nellâUnione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo, oppure
â contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;
x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nellâUnione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti allâarticolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;
b) ÂŤstoria di uso sicuro come alimento in un paese terzoÂť: la sicurezza dellâalimento in questione è attestata dai dati relativi alla sua composizione e dallâesperienza dellâuso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese terzo, prima della notifica di cui allâarticolo 14;
c) ÂŤalimento tradizionale da un paese terzoÂť: un nuovo alimento quale definito alla lettera a) del presente paragrafo, diverso dai nuovi alimenti di cui ai punti i), iii), vii), viii), ix) e x) della stessa lettera, derivato dalla produzione primaria quale definita allâarticolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo;
d) ÂŤil richiedenteÂť: lo Stato membro, il paese terzo o la parte interessata, che può rappresentare piĂš parti interessate e ha presentato una domanda alla Commissione a norma dellâarticolo 10 o dellâarticolo 16 o una notifica a norma dellâarticolo 14;
e) ÂŤvalidoÂť riferito a una domanda o a una notifica: una domanda o una notifica rientrante nellâambito di applicazione del presente regolamento e contenente le informazioni richieste per la valutazione del rischio e la procedura di autorizzazione;
f) ÂŤnanomateriale ingegnerizzatoÂť: qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o piĂš dimensioni dellâordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o piĂš dimensioni dellâordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori allâordine di 100 nm, ma che presentano proprietĂ caratteristiche della scala nanometrica.
Le proprietĂ caratteristiche della scala nanometrica comprendono:
i) le proprietĂ connesse allâelevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o
ii) le specifiche proprietĂ fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale non in forma nano.
Articolo 4
Procedura di determinazione dello status di nuovo alimento
1. Gli operatori del settore alimentare verificano se lâalimento che intendono immettere sul mercato dellâUnione rientra nellâambito di applicazione del presente regolamento.
2. Nel caso in cui non siano sicuri che lâalimento che intendono immettere sul mercato dellâUnione rientri nellâambito di applicazione del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare consultano lo Stato membro in cui intendono immettere sul mercato per la prima volta il nuovo alimento. Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni necessarie allo Stato membro per consentire a questâultimo di determinare se un alimento rientri o meno nellâambito di applicazione del presente regolamento.
3. Al fine di determinare se un alimento rientri nellâambito di applicazione del presente regolamento, uno Stato membro può consultare gli altri Stati membri e la Commissione.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, precisa le fasi procedurali del processo di consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, compresi i termini e le modalitĂ per rendere lo status disponibile al pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
Articolo 5
Competenza di esecuzione concernente la definizione di nuovo alimento
La Commissione può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, mediante atti di esecuzione, se uno specifico alimento rientra nella definizione di nuovo alimento di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
Capo II
Requisiti per lâimmissione di nuovi alimenti sul mercato dellâunione
Articolo 6
Elenco dellâUnione dei nuovi alimenti autorizzati
1. La Commissione istituisce e aggiorna un elenco dellâUnione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dellâUnione a norma degli articoli 7, 8 e 9 (ÂŤlâelenco dellâUnioneÂť).
2. Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nellâelenco dellâUnione possono essere immessi sul mercato dellâUnione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni dâuso e ai requisiti di etichettatura ivi specificati.
Articolo 7
Condizioni generali per lâinserimento di nuovi alimenti nellâelenco dellâUnione
La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nellâelenco dellâUnione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:
a) in base alle prove scientifiche disponibili, lâalimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
b) lâuso previsto dellâalimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui lâalimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
c) se lâalimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
Articolo 8
Compilazione iniziale dellâelenco dellâUnioneÂ
Entro il 1° gennaio 2018, mediante atto di esecuzione, la Commissione istituisce lâelenco dellâUnione, inserendovi i nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) n. 258/97, comprese le esistenti condizioni di autorizzazione.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui allâarticolo 30, paragrafo 2.
Articolo 9
Contenuto e aggiornamento dellâelenco dellâUnione
1. La Commissione autorizza un nuovo alimento e aggiorna lâelenco dellâUnione in conformitĂ delle norme stabilite:
a) agli articoli 10, 11 e 12 e, se del caso, allâarticolo 27; oppure
b) agli articoli da 14 a 19.
2. Lâautorizzazione di un nuovo alimento e lâaggiornamento dellâelenco dellâUnione di cui al paragrafo 1 consistono in una delle seguenti opzioni:
a) aggiunta di un nuovo alimento allâelenco dellâUnione;
b) eliminazione di un nuovo alimento dallâelenco dellâUnione;
c) aggiunta, eliminazione o modifica delle specifiche, delle condizioni dâuso, dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o degli obblighi di monitoraggio successivi allâimmissione sul mercato associati allâinserimento di un nuovo alimento nellâelenco dellâUnione.
3. Lâinserimento di un nuovo alimento nellâelenco dellâUnione di cui al paragrafo 2 include le specifiche del nuovo alimento e ove pertinenti:
a) le condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato compreso, in particolare, ogni eventuale obbligo necessario a evitare, principalmente, possibili effetti nocivi per particolari gruppi della popolazione, il superamento di livelli massimi di assunzione e i rischi in caso di consumo eccessivo;
b) requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura, destinati ad informare i consumatori finali su qualsiasi specifica caratteristica o proprietĂ dellâalimento, quali la composizione, il valore o gli effetti nutritivi e lâuso previsto dellâalimento, che rende un nuovo alimento non piĂš equivalente a un alimento esistente; oppure ad informarli sulle implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione;
c) obblighi di monitoraggio successivi allâimmissione sul mercato, a norma dellâarticolo 24.
Capo III
Procedure di autorizzazione di un nuovo alimento
Sezione I
Norme generali
Articolo 10
Procedura per autorizzare lâimmissione sul mercato dellâUnione di un nuovo alimento e per aggiornare lâelenco dellâUnione
1. La procedura per autorizzare lâimmissione sul mercato dellâUnione di un nuovo alimento e per aggiornare lâelenco dellâUnione di cui allâarticolo 9 del presente regolamento è avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata alla Commissione da un richiedente, nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dellâarticolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione mette immediatamente tale domanda a disposizione degli Stati membri. La Commissione rende pubblica una sintesi della domanda sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) ed e)(1).
2. La domanda di autorizzazione contiene:
a) il nome e il domicilio del richiedente;
b) il nome e la descrizione del nuovo alimento;
c) la descrizione del/i processo/i di produzione;
d) la composizione dettagliata del nuovo alimento;
e) prove scientifiche attestanti che il nuovo alimento non presenta rischi associati alla sicurezza per la salute umana;
f) se del caso, il/i metodo/i di analisi;
g) una proposta relativa alle condizioni dâuso previsto e ai requisiti specifici di etichettatura per non indurre in errore i consumatori o una motivazione verificabile che illustri le ragioni per cui tali elementi non sono necessari.
3. Se la Commissione richiede un parere allâAutoritĂ europea per la sicurezza alimentare (âAutoritĂ â), lâAutoritĂ rende pubblica la domanda in conformitĂ dellâarticolo 23 e fornisce il suo parere sulla questione se lâaggiornamento possa avere un effetto sulla salute umana(2).
4. Quando ai nanomateriali ingegnerizzati menzionati allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), sono applicate metodologie di analisi, il richiedente fornisce una spiegazione dellâidoneitĂ scientifica di queste ultime per i nanomateriali e, se del caso, degli adattamenti o adeguamenti tecnici che sono stati apportati per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei materiali in questione.
5. La procedura per autorizzare lâimmissione sul mercato dellâUnione di un nuovo prodotto alimentare e per aggiornare lâelenco dellâUnione di cui allâarticolo 9 si conclude con lâadozione di un atto di esecuzione a norma dellâarticolo 12.
6. In deroga al paragrafo 5, la Commissione può porre termine alla procedura in qualsiasi momento e decidere di non procedere allâaggiornamento se lo considera ingiustificato.
In tal caso, la Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri degli Stati membri e dellâAutoritĂ , nonchĂŠ di ogni altro fattore legittimo pertinente allâaggiornamento in esame.
La Commissione informa direttamente il richiedente e ciascuno degli Stati membri in merito alle ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento. La Commissione rende disponibile al pubblico lâelenco di tali domande.
7. Il richiedente può ritirare la sua domanda in qualsiasi momento, interrompendo in tal modo la procedura.
[1] Paragrafo sostituito dallâarticolo 8 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, n. 1381, la cui applicabilitĂ ha effetto a decorrere dal 27 marzo 2021.
[2] Paragrafo sostituito dallâarticolo 8 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, n. 1381, la cui applicabilitĂ ha effetto a decorrere dal 27 marzo 2021.
Articolo 11
Parere dellâAutoritĂ
1. Laddove chieda un parere allâAutoritĂ , la Commissione trasmette a questâultima la domanda valida senza indugio ed entro un mese dalla verifica della validitĂ della domanda. LâAutoritĂ adotta il proprio parere entro nove mesi dalla data di ricezione di una domanda valida.
2. Nel valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, lâAutoritĂ , se opportuno, considera se:
a) la sicurezza del nuovo alimento in esame è pari a quella degli alimenti che rientrano in una categoria comparabile giĂ presente sul mercato dellâUnione;
b) la composizione del nuovo alimento e le condizioni dâuso non presentano un rischio di sicurezza per la salute umana nellâUnione;
c) se un nuovo alimento destinato a sostituirne un altro non ne differisca in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
3. LâAutoritĂ trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente.
4. Il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora lâAutoritĂ domandi al richiedente informazioni aggiuntive.
LâAutoritĂ precisa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale è necessario fornire tali informazioni aggiuntive e ne informa la Commissione.
Se la Commissione non solleva obiezioni alla proroga entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dellâinformazione da parte dellâAutoritĂ , il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga.
5. Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non sono fornite allâAutoritĂ entro il termine prorogato di cui al medesimo paragrafo, lâAutoritĂ elabora il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili.
6. Quando un richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni aggiuntive, trasmette tali informazioni allâAutoritĂ .
In tal caso lâAutoritĂ emette il proprio parere entro il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1.
7. LâAutoritĂ mette a disposizione della Commissione e degli Stati membri le informazioni aggiuntive fornite a norma dei paragrafi 4 e 6.
Articolo 12
Autorizzazione di un nuovo alimento e aggiornamenti dellâelenco dellâUnione
1. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione del parere dellâAutoritĂ , la Commissione presenta al comitato di cui allâarticolo 30, paragrafo 1, una proposta di atto di esecuzione che autorizza lâimmissione sul mercato dellâUnione di un nuovo alimento e aggiorna lâelenco dellâUnione, tenendo conto di quanto segue:
a) delle condizioni di cui allâarticolo 7, lettere a) e b) e, se del caso, lettera c);
b) delle disposizioni pertinenti del diritto dellâUnione, compreso il principio di precauzione di cui allâarticolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) del parere dellâAutoritĂ ;
d) di eventuali altri fattori legittimi pertinenti alla domanda in esame.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
2. Laddove la Commissione non abbia chiesto un parere dellâAutoritĂ a norma dellâarticolo 10, paragrafo 2, il termine di sette mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha inizio alla data in cui una domanda valida è ricevuta dalla Commissione a norma dellâarticolo 10, paragrafo 1.
Articolo 13
Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per le domande
Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
a) al contenuto, alla redazione e alla presentazione della domanda di cui allâarticolo 10, paragrafo 1;
b) alle modalitĂ di verifica tempestiva della validitĂ di tali domande;
c) alla natura delle informazioni da includere nel parere dellâAutoritĂ di cui allâarticolo 11.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
Sezione II
Norme specifiche per gli alimenti tradizionali da paesi terzi
Articolo 14
Notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo
AnzichĂŠ seguire la procedura di cui allâarticolo 10, un richiedente che intenda immettere sul mercato dellâUnione un alimento tradizionale da un paese terzo può scegliere di presentare una notifica di tale intenzione alla Commissione.
Tale notifica contiene le seguenti informazioni:
a) il nome e il domicilio del richiedente;
b) il nome e la descrizione dellâalimento tradizionale;
c) la composizione dettagliata dellâalimento tradizionale;
d) il paese o i paesi dâorigine dellâalimento tradizionale;
e) la documentazione relativa alla storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo;
f) una proposta relativa alle condizioni dâuso previsto e ai requisiti specifici di etichettatura che non inducano in errore i consumatori o una motivazione verificabile che illustri le ragioni per cui tali elementi non sono necessari.
Articolo 15
Procedura di notifica dellâimmissione sul mercato dellâUnione di un alimento tradizionale da un paese terzo
1. La Commissione inoltra agli Stati membri e allâAutoritĂ la notifica valida di cui allâarticolo 14 senza indugio ed entro un mese dalla verifica della validitĂ della notifica.
2. Entro quattro mesi dalla data in cui la notifica valida è inoltrata dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro o lâAutoritĂ possono presentare alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza allâimmissione sul mercato dellâUnione dellâalimento tradizionale in esame. Se lâAutoritĂ presenta obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza, rende pubblica senza indugio la notifica, a norma dellâarticolo 23, che si applica mutatis mutandis(1).
3. La Commissione informa il richiedente di eventuali obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza non appena vengono presentate. Gli Stati membri, lâAutoritĂ e il richiedente sono informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 2.
4. In assenza di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza sollevate a norma del paragrafo 2 entro il termine di cui allo stesso paragrafo, la Commissione autorizza lâimmissione sul mercato dellâUnione dellâalimento tradizionale in esame e aggiorna senza indugio lâelenco dellâUnione.
Nellâinserire il prodotto nellâelenco dellâUnione, è precisato che si tratta di un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo.
Se del caso, sono specificate alcune condizioni dâuso e sono precisati i requisiti specifici di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi allâimmissione sul mercato.
5. In caso di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza presentate alla Commissione a norma del paragrafo 2, la Commissione non autorizza lâimmissione sul mercato dellâUnione dellâalimento tradizionale in esame, nĂŠ aggiorna lâelenco dellâUnione.
In tal caso, il richiedente può presentare una domanda alla Commissione a norma dellâarticolo 16.
Articolo 16
Domanda di autorizzazione per un alimento tradizionale da un paese terzo
Laddove la Commissione, a norma dellâarticolo 15, paragrafo 5, non autorizzi lâimmissione sul mercato dellâUnione di un alimento tradizionale di un paese terzo, nĂŠ aggiorna lâelenco dellâUnione, il richiedente può presentare una domanda che includa, oltre alle informazioni giĂ fornite a norma dellâarticolo 14, dati documentati relativi alle obiezioni motivate sulla sicurezza sollevate a norma dellâarticolo 15, paragrafo 2. La domanda è presentata nei formati standard di dati, se esistenti, a norma dellâarticolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002(1).
La Commissione trasmette senza ritardo allâAutoritĂ la domanda valida e la mette a disposizione degli Stati membri. LâAutoritĂ rende pubbliche la domanda, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente in conformitĂ dellâarticolo 23(2).
Articolo 17
Parere dellâAutoritĂ in merito ad un alimento tradizionale da un paese terzo
1. LâAutoritĂ adotta il proprio parere entro sei mesi dalla data di ricezione di una domanda valida.
2. Nel valutare la sicurezza di un alimento tradizionale da un paese terzo, lâAutoritĂ considera i seguenti fattori:
a) se la storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo sia attestato da dati attendibili presentati dal richiedente a norma degli articoli 14 e 16;
b) se la composizione dellâalimento e le condizioni dâuso, non presentino un rischio di sicurezza per la salute umana nellâUnione;
c) se, laddove un alimento tradizionale da un paese terzo sia destinato a sostituirne un altro, non differisca da questâultimo in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
3. LâAutoritĂ trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente.
4. Il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora lâAutoritĂ domandi al richiedente informazioni aggiuntive.
LâAutoritĂ precisa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale è necessario fornire tali informazioni aggiuntive e ne informa la Commissione.
Se la Commissione non solleva obiezioni alla proroga entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dellâinformazione da parte dellâAutoritĂ , il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga.
5. Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non sono fornite allâAutoritĂ entro il termine prorogato di cui al medesimo paragrafo, lâAutoritĂ redige il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili.
6. Quando un richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni aggiuntive, trasmette dette informazioni allâAutoritĂ .
In tal caso lâAutoritĂ emette il proprio parere entro il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1.
7. LâAutoritĂ mette le informazioni aggiuntive fornite a norma dei paragrafi 4 e 6 a disposizione della Commissione e degli Stati membri.
Articolo 18
Autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo e aggiornamenti dellâelenco dellâUnione
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del parere dellâAutoritĂ , la Commissione presenta al comitato di cui allâarticolo 30, paragrafo 1, una proposta di atto di esecuzione che autorizza lâimmissione sul mercato dellâUnione di un alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorna lâelenco dellâUnione, tenendo conto:
a) delle condizioni di cui allâarticolo 7, lettere a) e b) e, se del caso, lettera c);
b) delle disposizioni pertinenti del diritto dellâUnione, compreso il principio di precauzione di cui allâarticolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) del parere dellâAutoritĂ ;
d) di eventuali altri fattori legittimi pertinenti alla domanda in esame.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può porre termine alla procedura in qualsiasi momento e decidere di non procedere allâaggiornamento se lo considera ingiustificato.
In tal caso, la Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri degli Stati membri e dellâAutoritĂ , nonchĂŠ di ogni altro fattore legittimo pertinente allâaggiornamento in esame.
La Commissione informa direttamente il richiedente e ciascuno degli Stati membri in merito alle ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
3. Il richiedente può ritirare la sua domanda di cui allâarticolo 16 in qualsiasi momento, interrompendo in tal modo la procedura.
Articolo 19
Aggiornamenti dellâelenco dellâUnione concernenti alimenti tradizionali autorizzati da paesi terzi
Si applicano gli articoli da 10 a 13 per eliminare un alimento tradizionale da un paese terzo dallâelenco dellâUnione o per aggiungere, eliminare o modificare le specifiche, le condizioni dâuso, i requisiti specifici aggiuntive in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi allâimmissione sul mercato associati allâinserimento di un alimento tradizionale da un paese terzo nellâelenco dellâUnione.
Articolo 20
Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi
Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
a) al contenuto, alla compilazione e alla presentazione delle notifiche di cui allâarticolo 14 e delle domande di cui allâarticolo 16;
b) alle modalitĂ di verifica tempestiva della validitĂ di tali notifiche e domande;
c) agli accordi in merito allo scambio di informazioni con gli Stati membri e con lâAutoritĂ per la presentazione di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza, di cui allâarticolo 15, paragrafo 2;
d) alla natura delle informazioni da includere nel parere dellâAutoritĂ di cui allâarticolo 17.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
Capo IV
Ulteriori norme procedurali e altri requisiti
Articolo 21
Informazioni aggiuntive relative alla gestione del rischio
1. Quando sollecita ad un richiedente informazioni aggiuntive su aspetti relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa, dâintesa con il richiedente, un termine entro cui fornire tali informazioni.
In questo caso, il termine di cui allâarticolo 12, paragrafi 1 o 2, o allâarticolo 18, paragrafo 1, può essere prorogato di conseguenza. La Commissione informa gli Stati membri di tale proroga e mette a loro disposizione le informazioni aggiuntive non appena pervenute.
2. Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 non pervengono entro lâulteriore termine di cui al medesimo paragrafo, la Commissione agisce sulla base delle informazioni disponibili.
Articolo 22
Proroga ad hoc dei termini
In circostanze straordinarie, la Commissione può prorogare i termini di cui allâarticolo 11, paragrafo 1, allâarticolo 12, paragrafi 1 o 2, allâarticolo 17, paragrafo 1 e allâarticolo 18, paragrafo 1, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta dellâAutoritĂ , laddove la natura della questione giustifichi una proroga adeguata.
La Commissione informa il richiedente e gli Stati membri della proroga e dei motivi che la giustificano.
Articolo 23
Trasparenza e riservatezza
1. Se la Commissione richiede il parere dellâAutoritĂ a norma dellâarticolo 10, paragrafo 3, e dellâarticolo 16 del presente regolamento, lâAutoritĂ rende pubblici la domanda di autorizzazione, le pertinenti informazioni a sostegno e tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente, come anche i propri pareri scientifici, in conformitĂ degli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e del presente articolo.
2. Il richiedente può chiedere che talune parti delle informazioni presentate a norma del presente regolamento siano considerate riservate, corredandole di giustificazione verificabile, quando presenta la domanda.
3. Se la Commissione ne richiede il parere a norma dellâarticolo 10, paragrafo 3, e dellâarticolo 16 del presente regolamento, lâAutoritĂ valuta la richiesta di riservatezza presentata dal richiedente in conformitĂ degli articoli da 39 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002.
4. Oltre alle informazioni di cui allâarticolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 e a norma dellâarticolo 39, paragrafo 3, lâAutoritĂ può inoltre accordare un trattamento riservato in relazione alle informazioni seguenti, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa:
a) ove applicabile, le informazioni fornite nelle descrizioni dettagliate delle sostanze e preparati di partenza e le loro modalitĂ di utilizzo per produrre il nuovo alimento soggetto ad autorizzazione, e le informazioni dettagliate sulla natura e composizione degli alimenti o delle categorie di alimenti specifici nei quali il richiedente intende usare tale nuovo alimento, ad eccezione delle informazioni pertinenti per la valutazione della sicurezza;
b) ove applicabile, informazioni analitiche dettagliate sulla variabilitĂ e la stabilitĂ dei singoli lotti di fabbricazione, ad eccezione delle informazioni pertinenti per la valutazione della sicurezza.
5. Se non richiede il parere dellâAutoritĂ a norma degli articoli 10 e 16 del presente regolamento, la Commissione valuta la richiesta di riservatezza presentata dal richiedente. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 39,39 bis e 39 quinquies del regolamento (CE) n. 178/2002 e il paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il presente articolo lascia impregiudicato lâarticolo 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Articolo 24
Obblighi di monitoraggio successivo allâimmissione sul mercato
La Commissione può, per motivi di sicurezza alimentare e tenendo conto del parere dellâAutoritĂ , prevedere obblighi di monitoraggio successivi allâimmissione sul mercato. Tali obblighi possono comprendere, a seconda dei casi, lâidentificazione dei pertinenti operatori del settore alimentare.
Articolo 25
Obblighi in materia di informazioni aggiuntive
Gli operatori del settore alimentare che hanno immesso un nuovo alimento sul mercato informano immediatamente la Commissione di qualsiasi aspetto di cui sono a conoscenza riguardante:
a) qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica in grado di influire sulla valutazione della sicurezza dellâuso del nuovo alimento;
b) qualsiasi divieto o restrizione imposti da un paese terzo in cui il nuovo alimento è immesso sul mercato. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
Capo V
Tutela dei dati
Articolo 26
Procedura di autorizzazione in caso di tutela dei dati
1. Su richiesta del richiedente, purchĂŠ suffragata da informazioni adeguate e verificabili incluse nella domanda di cui allâarticolo 10, paragrafo 1, le nuove prove o i nuovi dati scientifici a sostegno della domanda non devono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di autorizzazione del nuovo alimento senza il consenso del richiedente iniziale.
2. La tutela dei dati è concessa dalla Commissione a norma dellâarticolo 27, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le nuove prove o i nuovi dati scientifici sono stati indicati come protetti da proprietà industriale dal richiedente iniziale al momento in cui è stata presentata la prima domanda;
b) il richiedente iniziale aveva diritto esclusivo di riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale al momento in cui è stata presentata la prima domanda; e
c) il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dallâAutoritĂ e autorizzato se il richiedente iniziale non avesse presentato le prove o i dati scientifici protetti da proprietĂ industriale.
Tuttavia, il richiedente iniziale può concordare con il richiedente successivo la possibilità di utilizzare tali prove e dati scientifici.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle notifiche e alle domande relative allâimmissione sul mercato dellâUnione di alimenti tradizionali da paesi terzi.
Articolo 27
Autorizzazione di un nuovo alimento e inserimento nellâelenco dellâUnione sulla base di prove o dati scientifici protetti da proprietĂ industriale
1. Quando un nuovo alimento è autorizzato e inserito nellâelenco dellâUnione a norma degli articoli da 10 a 12 sulla base di prove scientifiche o dati scientifici protetti da proprietĂ industriale cui viene concessa la tutela dei dati a norma dellâarticolo 26, paragrafo 1, lâinserimento di tale nuovo alimento nellâelenco dellâUnione indica, oltre alle informazioni di cui allâarticolo 9, paragrafo 3:
a) la data di inserimento del nuovo alimento nellâelenco dellâUnione;
b) il fatto che tale inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietĂ industriale tutelati a norma dellâarticolo 26;
c) il nome e il domicilio del richiedente;
d) il fatto che, nel corso del periodo di tutela dei dati, lâimmissione del nuovo alimento sul mercato dellâUnione è autorizzata solo dal richiedente di cui alla lettera c) del presente paragrafo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga lâautorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove scientifiche o ai dati scientifici protetti da proprietĂ industriale conformemente allâarticolo 26 o con il consenso del richiedente iniziale;
e) la scadenza della tutela dei dati di cui allâarticolo 26.
2. Le prove scientifiche o i dati scientifici tutelati a norma dellâarticolo 26 o per i quali il periodo di tutela previsto a norma di tale articolo è scaduto non possono ottenere una nuova tutela.
Articolo 28
Procedura di autorizzazione in caso di domanda parallela di autorizzazione di unâindicazione sulla salute
1. La Commissione, su richiesta del richiedente, sospende la procedura di autorizzazione di un nuovo alimento avviata a seguito di una domanda se il richiedente ha presentato:
a) una domanda di tutela dei dati di cui allâarticolo 26; e
b) una domanda di autorizzazione di unâindicazione sulla salute riguardante lo stesso nuovo alimento in conformitĂ dellâarticolo 15 o dellâarticolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006, congiuntamente a una domanda di tutela dei dati in conformitĂ dellâarticolo 21 di tale regolamento.
La sospensione della procedura di autorizzazione non pregiudica la valutazione dellâalimento da parte dellâAutoritĂ in conformitĂ dellâarticolo 11.
2. La Commissione informa il richiedente della data di decorrenza della sospensione.
3. Durante il periodo di sospensione della procedura di autorizzazione, il termine previsto allâarticolo 12, paragrafo 1, rimane sospeso.
4. La procedura di autorizzazione riprende non appena la Commissione riceve il parere dellâAutoritĂ sullâindicazione sulla salute in conformitĂ del regolamento (CE) n. 1924/2006.
La Commissione informa il richiedente della data di ripresa della procedura di autorizzazione. A decorrere dalla data di ripresa, il termine previsto allâarticolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento comincia a decorrere ex novo.
5. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stata concessa la tutela dei dati in conformitĂ dellâarticolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il periodo di tutela dei dati concesso in conformitĂ dellâarticolo 26 del presente regolamento non supera il periodo di tutela dei dati concesso in conformitĂ dellâarticolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
6. Il richiedente può ritirare in qualsiasi momento la domanda di sospensione della procedura di autorizzazione presentata in conformità del paragrafo 1. In tal caso, la procedura di autorizzazione riprende e il paragrafo 5 non si applica.
Capo VI
Sanzioni e disposizioni generali
Articolo 29
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne lâattuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2018 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.
Articolo 30
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, istituito dallâarticolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica lâarticolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica lâarticolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica lâarticolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 31
Atti delegati
Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente allâarticolo 32, per adeguare e adattare la definizione di nanomateriali ingegnerizzati di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera f), ai progressi tecnici e scientifici o alle definizioni stabilite a livello internazionale.
Articolo 32
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Ă di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui allâarticolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al piĂš tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piĂš tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. La delega di potere di cui allâarticolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validitĂ degli atti delegati giĂ in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dĂ contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Lâatto delegato adottato ai sensi dellâarticolo 31 entra in vigore solo se nĂŠ il Parlamento europeo nĂŠ il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Capo VII
Misure transitorie e disposizioni finali
Articolo 33
Modifiche del regolamento (UE) n. 1169/2011
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 è cosÏ modificato:
1) Allâarticolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
ÂŤh) la definizione di ânanomateriali ingegnerizzatiâ di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2) Lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera t) è soppresso.
I riferimenti allâarticolo 2, paragrafo 2, lettera t) soppressa, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si intendono fatti allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento.
3) Lâarticolo 18, paragrafo 5, è soppresso.
Articolo 34
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2018. I riferimenti al regolamento (CE) n. 258/97 si intendono fatti al presente regolamento
Articolo 35
Misure transitorie
1. Qualsiasi domanda di immissione sul mercato dellâUnione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dellâarticolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del presente regolamento(1).
2. Gli alimenti che non rientrano nellâambito dâapplicazione del regolamento (CE) n. 258/97, che sono legalmente immessi sul mercato entro il 1° gennaio 2018 e che rientrano nellâambito dâapplicazione del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino allâadozione di una decisione, a norma degli articoli 10, 11 e 12 o degli articoli da 14 a 19 del presente regolamento, a seguito di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento o di una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo presentata entro la data specificata nelle norme di esecuzione adottate a norma, rispettivamente, dellâarticolo 13 o 20 del presente regolamento, ma non oltre il 2 gennaio 2020.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare misure riguardanti i requisiti di cui agli articoli 13 e 20 necessarie allâapplicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 30, paragrafo 3.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, eccetto per le disposizioni seguenti:
a) lâarticolo 4, paragrafo 4, gli articoli 8, 13, 20, lâarticolo 23, paragrafo 8, lâarticolo 30 e lâarticolo 35, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015;
b) lâarticolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui allâarticolo 4, paragrafo 4;
c) lâarticolo 5 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2015. Tuttavia gli atti di esecuzione adottati a norma dellâarticolo 5 non si applicano prima del 1° gennaio 2018;
d) gli articoli 31e 32 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015. Tuttavia gli atti delegati adottati a norma di detti articoli non si applicano prima del 1° gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.






