Delibera AGCOM n. 680/13/CONS
Allegato A
alla Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013
Regolamento in materia di tutela del diritto dâautore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Capo I
Principi generali
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) âAutoritĂ â: lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dallâarticolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e s.m.i.;
b) âLegge sul diritto dâautoreâ: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante âProtezione del diritto dâautore e di altri diritti connessi al suo esercizioâ, e s.m.i.;
c) âTesto unicoâ: il âTesto unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonicĂŹ, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) âCodiceâ: il âCodice delle comunicazioni elettronicheâ, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e s.m.i.;
e) âDecretoâ: il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante âAttuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societĂ dellâinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato internoâ;
f) âprestatore di serviziâ: il prestatore di servizi della societĂ dellâinformazione, di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, che svolge attivitĂ di mere conduit o di hosting, come definite rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del Decreto medesimo;
g) âgestore del sito internetâ: il prestatore di servizi della societĂ dellâinformazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto, che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi;
h) âgestore della pagina internetâ: il prestatore di servizi della societĂ dellâinformazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto, che, nellâambito di un sito internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi;
i) âprestatori di servizi di pagamentoâ: i soggetti che svolgono i servizi di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
l) âreti di comunicazione elettronicaâ: le reti come definite dallâarticolo 1, comma 1, lettera dd), del Codice;
m) âservizio di media audiovisivoâ: il servizio come definito dallâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico;
n) âservizio di media radiofonicoâ: il servizio come definito dallâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
o) âfornitore di servizi di mediaâ: il fornitore di servizi come definito dallâarticolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico;
p) âopera digitaleâ: unâopera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto dâautore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;
q) âprogrammaâ: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dallâarticolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico;
r) âpalinsestoâ: lâinsieme di una serie di programmi come definito dallâarticolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico;
s) âcatalogoâ: lâinsieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dallâutente;
t) âtitolare o licenziatario del dirittoâ: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto dâautore o dei diritti connessi con riferimento allâopera digitale di cui alla lettera p);
u) âsoggetto legittimatoâ: titolare o licenziatario del diritto di cui alla lettera t) o associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto di cui alla lettera t);
v) âlinkâ: collegamento ipertestuale allâopera digitale di cui alla lettera p);
z) âtorrentâ: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera p);
aa) âuploadef : ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o torrent ovvero altre forme di collegamento;
bb) âdownloadingâ : trasferimento di opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso attraverso reti di comunicazione elettronica;
cc) âstreamingâ: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o piĂš destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dellâutente;
dd) âprocedure di notice and take downâ: procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;
ee) âserverâ: sistema di elaborazione connesso alla rete che ospita risorse direttamente fruibili da altri elaboratori che ne facciano richiesta;
ff) ârimozione selettivaâ: eliminazione dalla pagina internet delle opere digitali diffuse in violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante link o torrent o in altre forme;
gg) âdisabilitazione dellâaccessoâ: disabilitazione dellâaccesso alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente identificato da uno o piĂš nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
hh) âComitatoâ: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dellâofferta legale di opere digitali di cui al Capo II;
ii) âDirezioneâ e âDirettoreâ: la Direzione servizi media dellâAutoritĂ e il Direttore della predetta Direzione;
ll) âorgano collegialeâ: la Commissione per i servizi e prodotti dellâAutoritĂ , la quale, ai sensi dellâarticolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dallâarticolo 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui allâarticolo 182-bis della Legge sul diritto dâautore e quelle di cui al Decreto.
Articolo 2 FinalitĂ e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le attivitĂ dellâAutoritĂ in materia di tutela del diritto dâautore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dellâofferta legale di opere digitali e lâeducazione alla
corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte allâaccertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto dâautore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.
2. Nello svolgimento delle attivitĂ di cui al comma 1, lâAutoritĂ opera nel rispetto dei diritti e delle libertĂ di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonchĂŠ delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto dâautore. In particolare, lâAutoritĂ tutela i diritti di libertĂ nellâuso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonchĂŠ il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea.
3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalitĂ downloading o streaming, nonchĂŠ alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.
4. LâAutoritĂ vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica lâattuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.
CAPO II
Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali
Articolo 3 Principi generali
1. LâAutoritĂ promuove lâeducazione degli utenti alla legalitĂ nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai piĂš giovani.
2. LâAutoritĂ promuove la massima diffusione dellâofferta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilitĂ dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto dâautore, nonchĂŠ lâaccesso ai servizi medesimi.
3. LâAutoritĂ promuove lâelaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della societĂ dellâinformazione di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto dâautore.
Articolo 4 Comitato per lo sviluppo e la tutela dellâofferta legale di opere digitali
1. Ă istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dellâofferta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dellâAutoritĂ o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dellâAutoritĂ :
a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della societĂ dellâinformazione di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto;
b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto dâautore presso il Ministero per i beni e le attivitĂ culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per lâinformazione e lâeditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per lâapplicazione del codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e lâeditoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietĂ industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) rappresentanti dellâAutoritĂ .
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, lettera a), con riferimento, tra lâaltro, ai seguenti temi:
a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire lâaccesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati ad hoc per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;
b) lâadozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della societĂ dellâinformazione, di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sullâanalisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi allâofferta di contenuti in violazione del diritto dâautore (c.d. follow the money).
3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:
a) la promozione di misure di educazione alla legalitĂ nella fruizione di opere digitali, anche attraverso lâadozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine internet a ciò dedicate;
b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilitĂ ;
c) il monitoraggio dello sviluppo dellâofferta legale di opere digitali;
d) il monitoraggio dellâapplicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalitĂ di esecuzione dei provvedimenti dellâAutoritĂ ;
e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione allâinnovazione tecnologica e allâevoluzione dei mercati.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita allâinterno della Direzione.
CAPO III
Procedure a tutela del diritto dâautore online ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2003, n.70
Articolo 5 ModalitĂ di intervento
1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di notice and take down, ai fini della tutela del diritto dâautore sulle reti di comunicazione elettronica lâAutoritĂ interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.
Articolo 6 Istanza allâAutoritĂ
1. Qualora ritenga che unâopera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto dâautore, un soggetto legittimato può presentare unâistanza allâAutoritĂ , chiedendone la rimozione.
2. Lâistanza allâAutoritĂ di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilitĂ , il modello reso disponibile sul sito internet dellâAutoritĂ , e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolaritĂ del diritto.
3. Il procedimento dinanzi allâAutoritĂ non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi allâAutoritĂ giudiziaria.
4. La Direzione dispone lâarchiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:
a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
b) improcedibili ai sensi del comma 3;
c) inammissibili in quanto non riconducibili allâambito di applicazione del presente regolamento;
d) manifestamente infondate;
e) ritirate prima delle decisioni dellâorgano collegiale di cui allâarticolo 8.
5. La Direzione dĂ notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) e d), e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui allâarticolo 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, lettera e). Delle suddette archiviazioni la Direzione informa periodicamente lâorgano collegiale.
6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dellâarticolo 7.
7. La Direzione dispone lâarchiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.
Articolo 7 Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione
1. La Direzione comunica lâavvio del procedimento ai prestatori di servizi allâuopo individuati, nonchĂŠ, ove rintracciabili, allâuploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene lâesatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto dâautore, lâindicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dellâesito degli accertamenti svolti, lâindicazione dellâufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonchĂŠ del termine di conclusione del procedimento.
2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa i prestatori di servizi, nonchĂŠ luploader e i gestori della pagina e del sito internet, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui allâarticolo 6, comma 1.
3. Qualora i prestatori di servizi ovvero Yuploader o i gestori della pagina o del sito internet provvedano allâadeguamento spontaneo di cui al comma 2, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone lâarchiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonchĂŠ luploader e i gestori della pagina e del sito internet trasmettono alla Direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.
5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessitĂ del caso, la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui allâarticolo 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può altresĂŹ chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili allâistruttoria, ai sensi dellâarticolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione trasmette gli atti allâorgano collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. La trasmissione degli atti allâorgano collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Qualora nel corso del procedimento adisca lâAutoritĂ giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette allâAutoritĂ giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati giĂ inviati allâorgano collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
8. La Direzione informa periodicamente lâorgano collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi dei commi 3 e 7.
Articolo 8 Provvedimenti a tutela del diritto dâautore
1. Lâorgano collegiale, esaminati gli atti, ne dispone lâarchiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi.
2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi, lâorgano collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualitĂ , di proporzionalitĂ e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui allâarticolo 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. A tale scopo, lâorgano collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica.
3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, lâorgano collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attivitĂ di hosting, di cui allâarticolo 16 del Decreto, di provvedere di norma alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime. In presenza di violazioni di carattere massivo, lâorgano collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dellâaccesso alle suddette opere digitali.
4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, lâorgano collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attivitĂ di mere conduit, di cui allâarticolo 14 del Decreto, di provvedere alla disabilitazione dellâaccesso al sito.
5. Qualora adotti le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, lâorgano collegiale ordina ai prestatori di servizi, ai sensi dellâarticolo 71, comma 2-quater, lettera a), del Codice, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalitĂ indicate dallâAutoritĂ le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi.
6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati dallâorgano collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dellâistanza di cui allâarticolo 6. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 lâAutoritĂ applica le sanzioni di cui allâarticolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dellâarticolo 182-ter della Legge sul diritto dâautore.
Articolo 9 Procedimento abbreviato
1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dellâistanza di cui allâarticolo 6 la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino unâipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di unâopera digitale ovvero unâipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono modificati come segue:
a) lâarchiviazione in via amministrativa e lâavvio del procedimento, di cui allâarticolo 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dellâistanza;
b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui allâarticolo 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dellâavvio del procedimento;
c) la trasmissione degli atti allâorgano collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) i provvedimenti di cui allâarticolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono adottati dallâorgano collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dellâistanza;
e) lâottemperanza agli ordini di cui allâarticolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ha luogo entro due giorni dalla notifica dellâordine stesso.
2. Qualora abbia luogo lâabbreviazione dei termini di cui al comma 1, non si applica la disposizione di cui allâarticolo 7, comma 5, primo periodo.
3. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la Direzione valuta, tra lâaltro, i seguenti elementi:
a) la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una precedente istanza, lâAutoritĂ abbia giĂ ritenuto sussistente la violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi ai sensi dellâarticolo 8, comma 2;
b) la significativa quantitĂ delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi;
c) i tempi di immissione sul mercato dellâopera digitale;
d) il valore economico dei diritti violati e lâentitĂ del danno causato dallâasserita violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi;
e) lâincoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto dâautore;
f) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nellâutente lâerronea convinzione che si tratti di attivitĂ lecita;
g) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalitĂ tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
h) lo scopo di lucro nellâofferta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
i) la provenienza dellâistanza di cui allâarticolo 6 da parte di una delle associazioni di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera u).
Capo IV
Disposizioni relative alla tutela del diritto dâautore sui servizi di media
Articolo 10 Disposizioni generali
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto del diritto dâautore e dei diritti connessi, nonchĂŠ dei principi di cui agli articoli 3 e 32-bis del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.
2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto del diritto dâautore e dei diritti connessi, nonchĂŠ dei principi di cui allâarticolo 3 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.
Articolo 11 Istanza allâAutoritĂ
1. Qualora ritenga che la diffusione di un programma inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia avuto luogo in violazione della Legge sul diritto dâautore e dellâarticolo 32-bis, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare unâistanza allâAutoritĂ chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso.
2. Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia avuto luogo in violazione della Legge sul diritto dâautore e dellâarticolo 32-bis, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare unâistanza allâAutoritĂ chiedendo la rimozione del programma dal catalogo.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse utilizzando e compilando in ogni loro parte, a pena di irricevibilitĂ , i modelli resi disponibili sul sito internet dellâAutoritĂ .
4. Il procedimento dinanzi allâAutoritĂ non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi allâAutoritĂ giudiziaria.
5. La Direzione dispone lâarchiviazione in via amministrativa delle istanze che risultino:
a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 o per difetto di informazioni essenziali;
b) improcedibili ai sensi del comma 4;
c) inammissibili in quanto non riconducibili allâambito di applicazione del presente regolamento;
d) manifestamente infondate;
e) ritirate prima delle decisioni dellâorgano collegiale di cui allâarticolo 13.
6. La Direzione dĂ notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, lettere a), b), c) e d), e al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, di cui allâarticolo 12, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, lettera e). Delle suddette archiviazioni la Direzione informa periodicamente lâorgano collegiale.
7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dellâarticolo 12.
8. La Direzione dispone lâarchiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.
Articolo 12 Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione
1. La Direzione comunica lâavvio del procedimento al fornitore di servizi di media. La comunicazione contiene lâesatta individuazione dei programmi che si assumono diffusi in violazione della Legge sul diritto dâautore, lâindicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dellâesito degli accertamenti svolti, lâindicazione dellâufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, nonchĂŠ del termine di conclusione del procedimento stesso.
2. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessitĂ del caso, la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui allâarticolo 11, comma 8, e al comma 1 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può altresĂŹ chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili allâistruttoria, ai sensi dellâarticolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Fatto salvo il caso di cui allâarticolo 14, la Direzione trasmette gli atti allâorgano collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di diffida o di ordine di cui allâarticolo 13, comma 2.
4. Qualora nel corso del procedimento adisca lâAutoritĂ giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette allâAutoritĂ giudiziaria medesima, anche nel caso in cui gli stessi siano stati giĂ inviati allâorgano collegiale ai sensi del comma 3, dandone notizia al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
Articolo 13 Provvedimenti a tutela del diritto dâautore
1. Lâorgano collegiale, esaminati gli atti, ne dispone lâarchiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi.
2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto dâautore o dei diritti connessi, lâorgano collegiale diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto dâautore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dellâordine, i programmi messi a disposizione in violazione della predetta Legge.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dallâorgano collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione delle istanze di cui allâarticolo 11, commi 1 e 2. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
4. In caso di inottemperanza alle diffide e agli ordini di cui al comma 2, lâAutoritĂ applica le sanzioni di cui allâarticolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dellâarticolo 182-ter della Legge sul diritto dâautore.
Articolo 14 Provvedimenti ai sensi dellâarticolo 1-ter, comma 8, del Testo unico
1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dellâarticolo 32-bis del Testo unico da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dellâarticolo 1-bis, comma 4, dello stesso Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dellâUnione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la Direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 1-ter, comma 8, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.
2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la Direzione trasmette gli atti allâorgano collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso lâadozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.
3. Lâorgano collegiale, esaminati gli atti, ne dispone lâarchiviazione ovvero adotta lâordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui allâarticolo 11, commi 1 e 2. Lâinosservanza dellâordine dĂ luogo allâirrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui allâarticolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, del Testo unico.
Capo V Disposizioni finali
Articolo 15 Comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.
Articolo 16 Termini
1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.
Articolo 17 Tutela giurisdizionale
1. Avverso i provvedimenti dellâAutoritĂ previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dellâarticolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli articoli 133, comma 1, lettera l), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 18 Clausola di rivedibilitĂ
1. LâAutoritĂ si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dellâesperienza derivante dalla sua attuazione nonchĂŠ alla luce dellâinnovazione tecnologica e dellâevoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nellâambito del Comitato di cui allâarticolo 4.
Articolo 19 Entrata in vigore 1.
Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014.





