Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Gazz. Uff., 26 giugno 1940, n. 149 suppl. Ord.)
Titolo I
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE .
§ 1
Delle autoritĂ di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni.
Art. 1
LâautoritĂ di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autoritĂ provinciali il Prefetto ed il Questore.
Ă autoritĂ Iocale, in ciascun comune, il funzionario preposto allâufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autoritĂ locale il PodestĂ o chi ne fa le veci.
Art. 2
Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.
Art. 3
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e dâordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.
Art. 4
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza esercita nellâambito della circoscrizione del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sullâandamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con lâassenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei PodestĂ relativamente ai servizi di polizia.
Art. 4-bis.
In deroga a quanto previsto dallâarticolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dellâinterno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede allâattribuzione della qualitĂ di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui allâarticolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati allâesecuzione ed allâosservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subĂŹto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per lâaccesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualitĂ di agente di pubblica sicurezza.
Allâatto dellâattribuzione della qualitĂ di agente di pubblica sicurezza, lâinteressato è tenuto a prestare giuramento, in deroga allâarticolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: âGiuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con lâunico intento di perseguire il pubblico interesseâ.
Lâattribuzione della qualitĂ di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dellâinteressato è adottato un provvedimento restrittivo della libertĂ personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono allâautoritĂ amministrativa il riconoscimento della qualitĂ di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.
§ 2
Della composizione dei privati dissidi.
Art. 5
Per la composizione dei privati dissidi di cui allâart. 1 della legge, lâautoritĂ di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.
Art. 6
LâautoritĂ di pubblica sicurezza chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dellâautoritĂ giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equitĂ che valga a prevenire eventuali incidenti.
Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.
Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.
§ 3
Dei rilievi segnaletici.
Art. 7
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identitĂ , giusta lâart. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.
La carta dâidentitĂ da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso lâufficio comunale e lâufficio provinciale di pubblica sicurezza.
§ 4
Dellâesecuzione dei provvedimenti di polizia
Art. 8
I provvedimenti dellâautoritĂ di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui allâart. 5 della legge.
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal PodestĂ sulle materie di cui allâart. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui allâart. 55 stesso.
Art. 9
I provvedimenti dellâautoritĂ di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.
La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dallâagente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dellâatto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia delIâatto o del provvedimento.
Art. 10
Il Ministro dellâinterno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullitĂ degli atti e dei provvedimenti delle autoritĂ di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.
§ 5
Delle autorizzazioni di polizia.
Art. 11
Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilitĂ civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nellâesercizio concreto della loro attivitĂ .
In deroga a quanto previsto dallâarticolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia giĂ stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivitĂ da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attivitĂ di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali lâautorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano lâesercizio dellâattivitĂ alla verifica di idoneitĂ , comunque definita, dei locali medesimi.
Art. 12
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e lâadempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
Ă fatta salva la facoltĂ dellâamministrazione di verificare dâufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dellâattivitĂ e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nellâesercizio di unâattivitĂ autorizzata, la domanda dellâinteressato deve contenere il consenso scritto dellâeventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
Art. 12-bis.
Nel caso di morte del titolare, lâerede, ovvero, se si tratta del titolare di unâimpresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando lâattivitĂ nei tre mesi successivi alla data della morte. LâautoritĂ di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dellâattivitĂ se lâinteressato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui allâarticolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivitĂ ricettive, dallâarticolo 17-ter della legge.
Art. 13
La domanda è presentata allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.
Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.
La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.
La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.
Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sullâatto originario.
Sullo stesso atto può apporsi lâapprovazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.
Art. 14
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dallâautoritĂ nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata allâesercizio di tale attivitĂ e con ogni altra modalitĂ prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilitĂ pubblica.
Art. 15
Quando la legge prescrive, per determinati atti, lâobbligo dellâavviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
LâautoritĂ competente rilascia lâesemplare in bollo alla parte con lâannotazione del provvedimento, e conserva lâaltro negli atti di ufficio.
Art. 16
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per lâesercizio di determinate attivitĂ soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dallâautoritĂ di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nellâultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalitĂ informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalitĂ tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dellâobbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.
Art. 17
Lâobbligo, imposto dalla legge a chi richiede lâacquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identitĂ personale, mediante lâesibizione della carta di identitĂ , riguarda le operazioni che si svolgono con lâintervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autoritĂ di pubblica sicurezza dei luoghi donde e partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.
Art. 18
Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.
Ă consentito anche lâuso di lingue straniere, purchĂŠ alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri piĂš appariscenti.
Lâinosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dellâautorizzazione.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLâORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITĂ PUBBLICA.
§ 6
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.
Art. 19
Fermo il disposto dellâart. 15, lâavviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nellâart. 18 della legge, deve contenere lâindicazione del giorno, dellâora, del luogo e dellâoggetto della riunione; le generalitĂ di coloro che sono designati a prendere la parola nonchĂŠ le generalitĂ e la firma dei promotori .
Lâavviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
Art. 20
Insieme con lâavviso può essere richiesto il consenso scritto per lâoccupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dellâautoritĂ competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.
Ă vietato lâuso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.
Art. 21
Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralitĂ o di sanitĂ pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dellâart. 18 della legge, ne dĂ notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Lâavvenuta comunicazione dovrĂ risultare da processo verbale.
Art. 22
LâautoritĂ di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
Art. 23
Lâufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
Art. 24
Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi lâuniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.
Lâufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.
Lâinvito a sciogliersi e le intimazioni si fanno âin nome della leggeâ.
Art. 25
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalitĂ di cui allâart. 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.
Art. 26
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dellâart. 24 della legge, non si può adoperare la forza prima che lâufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.
Art. 27
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, lâufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei CC. RR. preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dellâordine.
Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, allâautoritĂ giudiziaria per lâesercizio dellâazione penale.
Art. 28
Quando sia omesso lâavviso di cui allâart. 18 della legge, lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilitĂ , o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.
§ 7
Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.
Art. 29
Lâavviso di cui è parola nellâart. 25 della legge, deve esser dato nei modi prescritti dallâart. 15 del presente regolamento e deve contenere:
a) le generalitĂ e la firma dei promotori;
b) lâindicazione del giorno e dellâora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) lâindicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) lâindicazione dellâitinerario della processione e della localitĂ in cui le funzioni si compiono.
Lâavviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.
Art. 30
Insieme con lâavviso, può essere richiesto il consenso scritto dellâautoritĂ competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 31
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nellâart. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli artt. 21 a 28 del presente regolamento.
Art. 32
Per lâesercizio della facoltĂ attribuita al Questore dal secondo comma dellâart. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dellâart. 21 del presente regolamento.
§ 8
Delle armi e delle munizioni da guerra.
Art. 33
Sono âarmi da guerraâ, ai sensi dellâarticolo 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per lâarmamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi âtipo guerraâ quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono âmunizioni da guerraâ le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.
Art. 34
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dellâinterno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dallâart. 28 della legge, oltre alle generalitĂ complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) allâubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che sâintende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di questâarticolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 35
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dellâinterno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
Art. 36
Ă in facoltĂ del Ministero per lâinterno di determinare la specie e la quantitĂ dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali giĂ fabbricati o in corso di fabbricazione.
Art. 37
La domanda per lâautorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalitĂ e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantitĂ delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per lâinterno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.
Art. 38
La domanda per lâautorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalitĂ e alla firma del richiedente deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalitĂ e la residenza del destinatario, nonchĂŠ il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantitĂ dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di questâarticolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 39
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalitĂ del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantitĂ dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di questâarticolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 40
Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 41
La licenza per lâesportazione, per lâimportazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
§ 9
Delle passeggiate in forma militare.
Art. 42
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui allâart. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
Art. 43
Ă considerata passeggiata in forma militare con armi lâadunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonchĂŠ lâintervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
§ 10
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.
Art. 44
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dellâart. 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o piĂš canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purchĂŠ non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purchĂŠ non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate âda bersaglio da salaâ e quelle ad aria compressa, sia lunghe che corte.
Art. 45
Per gli effetti dellâart. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e lâoffesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire allâoffesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Art. 46
Le domande dirette ad ottenere lâautorizzazione per fabbricare, introdurre dallâestero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dellâart. 34, per lâintroduzione dallâestero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dellâart. 38; per lâesportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dellâart. 39; per il transito, quelle di cui allâart. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
Art. 47
Le domande per lâautorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalitĂ e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantitĂ delle armi, nonchĂŠ ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando lâinteressato non intenda avvalersi della facoltĂ di detenere lâarma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui allâarticolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche lâindicazione dellâepoca a cui risalgono le armi.
La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche lâindicazione dellâepoca a cui risalgono le armi.
Art. 48
La licenza di cui allâart. 31 della legge, per la introduzione di armi dallâestero o per lâesportazione, è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da questâarticolo si applica il disposto dellâart. 41 del presente regolamento.
Art. 49
Ă vietata lâintroduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che lâintroduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dellâultimo comma dellâart. 31 della legge.
Art. 50
Lâavviso per il trasporto delle armi nellâinterno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dellâart. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sullâavviso.
Lâavviso col visto deve accompagnare le armi.
Art. 51
La dichiarazione di chi esercita lâindustria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) lâesatta ubicazione dellâofficina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui lâofficina è attrezzata.
Oltre allâeventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.
Art. 52
I commercianti di armi e coloro che esercitano lâindustria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e vidimata dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.
Art. 53
LâautoritĂ di pubblica sicurezza ha facoltĂ di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.
Art. 54
Nel registro di cui allâart. 35 della legge, si prende nota della data dellâoperazione, della persona o della ditta con la quale lâoperazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantitĂ delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale lâacquirente ha dimostrato la propria identitĂ personale.
Ă permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto dâarmi.
Art. 55
La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualitĂ e la quantitĂ delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto dâarmi, a portare armi per uso personale.
Art. 56
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dellâart. 37 della legge è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.
Art. 57
Lâobbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui allâart. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, allâintroduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto dâarmi sono tenute alla denuncia.
Art. 58
La denuncia è fatta nelle forme indicate dallâart. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantitĂ .
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una localitĂ allâaltra del Regno, salvo lâobbligo di cui allâart. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui allâart. 38 della legge, nella localitĂ dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia unâarma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.
Art. 59
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con lâindicazione delle generalitĂ e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo lâasta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa allâautoritĂ di pubblica sicurezza competente per territorio.
Art. 60
Lâordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui allâart. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, allâautoritĂ di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dellâautoritĂ di pubblica sicurezza o dellâautoritĂ militare, che rilascia ricevuta.
Art. 61
La licenza pel porto dâarmi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dellâUnione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonchĂŠ la indicazione delle generalitĂ e dei connotati;
b) da uno o piĂš fogli della carta bollata istituita dallâart. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dellâarma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dellâeffettivo bisogno di portare lâarma.
Art. 62
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autoritĂ di pubblica sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede lâautoritĂ di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per lâimporto delle relative tasse di concessione e di bollo, nonchĂŠ, quando occorra, del prezzo della copertina.Il vaglia deve portare lâindicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dellâinteressato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia devâessere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante lâadempimento delle condizioni di cui allâart. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
Art. 63
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto dâarmi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti lâavvenuta emancipazione.
Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto dâarma lunga da fuoco, a termini dellâultimo comma dellâart. 44 della legge, deve esibire anche un certificato della societĂ di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla societĂ stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del PodestĂ , il quale dichiarare altresĂŹ che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza pel porto dellâarma lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino allâanno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero lâattestazione del PodestĂ , come al comma precedente.
Art. 64
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, lâattestazione dellâadempimento richiesto dallâart. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identitĂ sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
Art. 65
LâautoritĂ di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia allâautoritĂ stessa il foglio bollato per la licenza.
Art. 66
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dellâart. 608 del codice di procedura penale, e che produca lâincapacitĂ ad ottenere la licenza, lâautoritĂ di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dellâinteressato, a termini dellâart. 606 dello stesso codice.
Art. 67
Lâinteressato, allâatto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al PodestĂ .
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
Art. 68
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dellâautoritĂ competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
Art. 69
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto dâarme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che lâautoritĂ competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto dâarme di diversa specie, non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto dâarme deve essere corredata dellâatto di consenso di cui allâart. 44 della legge.
Art. 70
Ai fini della revoca della licenza di porto dâarmi, lâautoritĂ di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dellâart. 606 del codice di procedura penale.
Art. 71
Il libretto personale per le licenze di porto dâarmi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme allâannesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalitĂ e dei connotati del richiedente, nonchĂŠ quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o piĂš fogli, conformi allâannesso modello, da rinnovarsi annualmente.
Art. 72
LâautoritĂ di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dellâarticolo precedente e il vaglia per lâimporto della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla autoritĂ di pubblica sicurezza.
Art. 73
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o allâufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui allâart. 42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dellâart. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
Art. 74
Fuori dei casi indicati nellâarticolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nellâinteresse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dellâamministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge.
Lâautorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui allâart. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
Art. 75
Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della M.V.S.N. possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli artt 11 e 43 della legge.
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano lâabito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dellâufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.
Art. 76
I componenti delle societĂ di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare lâarme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purchĂŠ siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societĂ e vidimata dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltĂ di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso dâintervento in corpo di una societĂ di tiro a segno a termini dellâart. 29 della legge.
Art. 77
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare lâarme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
Art. 78
Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
Art. 79
Per la concessione, a titolo di reciprocitĂ , dei permessi gratuiti di porto dâarme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 80
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dellâart. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dellâart. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchĂŠ il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in piĂš per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.
§ 11
Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.
Art. 81
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresĂŹ soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nellâallegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.
Art. 82
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1° polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2° dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3° detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4° artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5° munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
La categoria 5) âmunizioni di sicurezza e giocattoli piriciâ di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C
1) giocattoli pirici;
Gruppo D
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonchĂŠ quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati allâattivazione di apparecchiature per lâestinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nellâallegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita
Art. 83
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dellâarticolo 53 della legge, nonchĂŠ i prodotti esplodenti muniti dellâattestato di esame âCE del tipo e della valutazione di conformitĂ di cui allâallegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli âOrganismi notificatiâ sono indicati nellâallegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti dâufficio nellâallegato A al presente regolamento, ai soli fini dellâapplicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nellâattivitĂ di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nellâallegato B al presente regolamento.
Lâallegato B contiene le norme per lâimpianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonchĂŠ le norme per lâimpianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
Lâallegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalitĂ per il rilascio delle relative licenze.
Lâallegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministero dellâinterno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltĂ di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.
Art. 84
La commissione di cui allâarticolo precedente è nominata dal Ministero dellâinterno, e si compone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dellâamministrazione dellâinterno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei allâamministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dellâinterno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per lâaeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; lâaltro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione.
Art. 85
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o dâimpedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o dâimpedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.
Art. 86
La commissione dĂ parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialitĂ delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumitĂ pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e lâuso delle materie infiammabili ed esplosive.
Art. 87
Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dellâufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dellâart. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire 30.
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennitĂ a norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 88
La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dellâinterno, disciplina lâesercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.
Art. 89
La commissione tecnica provinciale, di cui allâart. 49 della legge, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dellâufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonchĂŠ di un funzionario di pubblica sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, lâingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennitĂ spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dellâart. 87 del presente regolamento.
Art. 90
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nellâallegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Art. 91
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o lâimpianto di cantieri di cui allâart. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalitĂ complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che sâintendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dellâallegato B al presente regolamento.
Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per lâinterno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione dâartiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dellâinterno munite del proprio parere. Il Ministero dellâinterno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 92
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalitĂ complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dellâambiente nel quale sâintende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
Art. 93
Alle domande e alle licenze per lâautorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 94
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce allâavviso di spedizione.
Art. 95
Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dellâinterno e quelle del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.
Art. 96
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta lâart. 47 della legge, sâintendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.
Art. 97
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantitĂ non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantitĂ non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso lâimballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonchĂŠ duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonchĂŠ detenuti senza obbligo della denuncia di cui allâarticolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantitĂ illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nellâallegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantitĂ superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.
Agli effetti dellâart. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantitĂ non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
Art. 98
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dellâallegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dellâallegato B al presente regolamento. Per le relative attivitĂ di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dellâallegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dellâallegato B al presente regolamento. Per le relative attivitĂ di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui allâarticolo 47 della legge ed al capitolo VI dellâallegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purchĂŠ contenuti nelle loro confezioni originali.
Art. 99
Ă in facoltĂ del Ministro per lâinterno di accordare, sotto lâosservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui allâart. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o lâimpiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonchĂŠ di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.
Art. 100
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, lâimpianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con lâosservanza delle prescrizioni stabilite nellâallegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantitĂ di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori delIâabitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
Art. 101
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi dâartificio deve ottenere un certificato di idoneitĂ rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dallâart. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e lâaltro in medicina.
Lâaspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dellâaccensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneitĂ rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dellâAmministrazione dellâinterno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, allâatto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dellâerario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.
Art. 102
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneitĂ nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dellâarticolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, IâidoneitĂ del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dellâautoritĂ di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.
Art. 103
Il titolare delle licenze contemplate dalIâart. 52 della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, lâassicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.
Art. 104
Gli esplosivi della 2° e 3° categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autoritĂ , o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nellâesercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantitĂ e qualitĂ delle materie vendute o consegnate nellâapposito registro.
Art. 105
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte. Ă in facoltĂ del Ministero dellâinterno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui allâart. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalitĂ determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dellâallegato B ai sensi dellâart. 3 ultimo comma ;
2) non impiegare fuoco o lume nellâinterno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili; Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situale allâesterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata allâesterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge.
Art. 106
La licenza per il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con lâaccompagnamento di una o piĂš guardie particolari giurate, oppure di uno o piĂš agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.
Art. 107
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dallâentrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autoritĂ di pubblica sicurezza del porto.
Art. 108
Nel registro prescritto dallâart. 55 della legge si prende nota della data dellâoperazione, della persona e della ditta con la quale lâoperazione è compiuta, della specie e quantitĂ dellâesplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lâacquirente ha dimostrato la propria identitĂ personale.
Ă permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto dâarmi.
Art. 109
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia allâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.
Art. 110
Ă soggetta alla licenza contemplata dallâart. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festivitĂ civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacitĂ tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dallâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
Ă obbligatoria lâassistenza della forza pubblica.
§ 12
Dei portieri e dei custodi
Art. 111
Lâobbligo dellâiscrizione nellâapposito registro, di cui allâart. 62 della legge, incombe:
a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonchĂŠ di qualsiasi negozio, anche durante lâeventuale periodo di chiusura;
c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante lâeventuale periodo di chiusura;
d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.
Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.
Art. 112
I documenti da prodursi a corredo della domanda per lâiscrizione nel registro di portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dellâart. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.
Art. 113
LâautoritĂ di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneitĂ morale e politica dellâaspirante, ed, in particolare, accerta se, per etĂ , condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere e tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autoritĂ di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.
Art. 114
Il registro per lâiscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza, accertata la identitĂ del richiedente e la sua idoneitĂ ai sensi dellâarticolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.
§ 13
Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.
Art. 115
Qualora, per lâesecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 della legge, occorra una visita sopralluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal PodestĂ , secondo la rispettiva competenza.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.
§ 14
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.
Art. 116
Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere lâindicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietĂ , nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, numero 1946.
Art. 117
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato allâaccertamento della capacitĂ tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed allâaccertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio dâincendio possa essere prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilitĂ dâincendio e ad assicurare nella eventualitĂ la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dellâinterno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 118
La licenza di cui allâart. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto dâinvito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui allâart. 68 della legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia una volta ottenuta la licenza di cui allâart. 6 della legge, possono esercitare la loro attivitĂ in base a semplice visto dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, che potrĂ imporre speciali modalitĂ per lo spettacolo.
Art. 119
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire lâincolumitĂ degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, Iâapposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dallâautoritĂ di pubblica sicurezza, compresi in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da societĂ debitamente costituite o autorizzate.
Art. 120
Per le gare di velocitĂ di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che lâautoritĂ di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dellâordine pubblico e della pubblica incolumitĂ .
Art. 121
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato allâautoritĂ di pubblica sicurezza lâapposito regolamento del giuoco.
Art. 122
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
Art. 123
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalitĂ di lucro o di speculazione, deve darne avviso allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dallâarticolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.
Art. 124
Ă richiesta la licenza dellâautoritĂ di pubblica sicurezza, a termine dellâart. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o allâaperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dallâart. 86 della legge.
Art. 125
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza nel concedere la licenza di cui è parola nellâarticolo 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dellâaltrui credulitĂ e che sia esclusa ogni possibilitĂ di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Lâavviso di cui è parola nellâart. 75 della legge devâessere dato al Questore nei modi prescritti dallâart. 15 del presente regolamento, e deve contenere:
a) le generalitĂ e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) lâindicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonchĂŠ, in questâultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.
Art. 131
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con lâindicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate, in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dellâarticolo precedente non si applicano allâIstituto nazionale Luce e allâEnte nazionale acquisti importazioni pellicole estere.
Art. 132
Art. 133
Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare.
Art. 134
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha lâobbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.
Art. 135
Chiunque dĂ rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresĂŹ presentare tali nulla osta allâautoritĂ di pubblica di sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica.
Art. 136
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo lâordine.
Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo lâeventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
Art. 137
Il titolare della licenza è responsabile dellâesecuzione dellâordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.
Lâinosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.
Art. 138
Art. 139
LâautoritĂ di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dellâosservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.
Art. 140
Qualora non siano osservate le disposizioni del
§ 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui allâart. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa allâaltro coniuge, nĂŠ ai figli, nĂŠ ai genitori del titolare della licenza revocata.
Art. 141
Per lâapplicazione dellâarticolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di soliditĂ , di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nellâinteresse dellâigiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformitĂ alle disposizioni vigenti e la visibilitĂ delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per lâincolumitĂ pubblica;
d) accertare, ai sensi dellâarticolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nellâelenco di cui allâarticolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo allâautoritĂ competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nellâalbo degli ingegneri o nellâalbo degli architetti o nellâalbo dei periti industriali o nellâalbo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dellâimpianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dellâinterno .
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per lâesercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui allâarticolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui allâarticolo 141-bis, nello stesso comune, abbia giĂ concesso lâagibilitĂ in data non anteriore a due anni.
Art. 141-bis.
Salvo quanto previsto dallâarticolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dellâorgano sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dellâufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piĂš esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresĂŹ far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dellâimpianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piĂš supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con lâintervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per lâesercizio del controllo di cui allâarticolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dellâorgano sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art. 142
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dellâarticolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dellâorgano sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dellâorganismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piĂš esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresĂŹ far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente possono essere previsti uno o piĂš supplenti, anche al fine di istituire, allâoccorrenza, due o piĂš sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltĂ di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente allâufficio o comando di polizia competente per territorio e lâingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dellâufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con lâintervento di tutti i componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dellâarticolo 141-bis.
Per lâesercizio del controllo di cui allâarticolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dallâottavo comma dellâarticolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui allâarticolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con lâintegrazione di cui allâarticolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro della sanitĂ .
Art. 143
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per lâapprovazione.
Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.
Art. 144
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dallâautoritĂ o dallâinteressato
Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dellâarticolo 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.
Art. 145
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso lâesterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
Art. 146
Il Prefetto ha diritto ad un palco.
Il palco da assegnarsi, a termini dellâart. 81 della legge allâautoritĂ di pubblica sicurezza deve essere in prima fila e prossimo alIâingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche lâufficiale dei Carabinieri reali di servizio.
Deve altresÏ essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327.
In mancanza di palchi, il Prefetto, lâautoritĂ di pubblica sicurezza o lâufficiale dei carabinieri reali di servizio, nonchĂŠ i su cennati funzionari del Ministero della cultura popolare, hanno diritto ad un posto distinto.
Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonchĂŠ i funzionari del Ministero della cultura popolare, appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.
Art. 147
Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono comandati di servizio e i membri della commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonchĂŠ i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.
Art. 148
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, lâosservanza della disposizione contenuta nellâart. 145, nonchĂŠ di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui allâart. 84 della legge e dalla licenza.
Art. 149
Per gli effetti di cui allâart. 83 della legge, è richiesto il consenso dellâufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che lâimpresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.
Art. 150
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza può rifiutare il rilascio della licenza, di cui alIâart. 113 della legge, per lâaffissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.
Ogni mutamento nello spettacolo giĂ annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto allâapprovazione dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Sono soggetti allâobbligo della licenza di cui allâart. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.
Per lâaffissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, IâautoritĂ competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.
LâautoritĂ stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltĂ anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.
Art. 151
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui allâart. 85 della legge per lâuso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonchĂŠ lâobbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dallâautoritĂ di pubblica sicurezza.
§ 15
Degli esercizi pubblici
Art. 152
Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati allâart. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e allâubicazione dellâesercizio e allâinsegna.
Per le attivitĂ ricomprese fra quelle indicate dallâarticolo 86 della legge o dallâarticolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con lâosservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonchĂŠ di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.
Art. 153
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
Art. 154
Art. 155
Per lâesercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dellâautoritĂ sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dallâart. 86 della legge.
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dellâautoritĂ sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dellâautoritĂ sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata allâaccertamento delle condizioni di soliditĂ e di sicurezza dellâedificio, da farsi, a spese dellâinteressato, da persona tecnica incaricata dallâautoritĂ di pubblica sicurezza, salvo lâaccertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dallâautoritĂ sanitaria competente.
Art. 156
Lâesercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dallâautoritĂ di pubblica sicurezza di concerto con lâautoritĂ sanitaria.
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dellâart. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.
Lâautorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualitĂ .
Art. 160
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dellâart. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dellâarrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.
Art. 161
La licenza per lâesercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui allâart. 88 della legge, è subordinata allâapprovazione da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorchÊ dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.
Art. 162
Per ottenere lâautorizzazione speciale del Prefetto prescritta dallâart. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere giĂ munito della licenza di esercizio.
Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.
Art. 163
La commissione provinciale, di cui allâart. 91 della legge, è composta:
a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
b) di un consigliere di prefettura;
c) di un membro designato dal consiglio provinciale delle corporazioni;
d) di un membro designato dal consiglio provinciale di sanitĂ ;
e) del medico provinciale;
f) di un rappresentante degli esercenti designato dai sindacati locali riconosciuti;
g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
h) di un rappresentante dellâente provinciale per il turismo.
Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della commissione.
Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purchĂŠ nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a piĂš della metĂ delle sedute non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
Per la legalitĂ dellâadunanza è necessario lâintervento di almeno tre membri, dei quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal consiglio provinciale di sanitĂ .
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di paritĂ di voti, prevale quello del presidente.
Art. 164
La commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessitĂ .
In ogni caso la commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.
Art. 165
Per lâesecuzione dellâart. 95 della legge la commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun comune od in ciascuna frazione, secondo lâultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dellâarticolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in piĂš del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.
Nel procedere a tale computo, la commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500 che eventualmente residui.
Nei comuni o nelle frazioni di comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata lâapertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.
Il Questore deve comunicare alla commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, lâelenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni comune o frazione di comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.
Art. 166
Nei comuni o nelle frazioni di comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dellâart. 95 della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.
Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare lâesercizio.
Art. 167
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, è necessario lâassenso del Questore; nel caso che lâesercente sia altresĂŹ munito dellâautorizzazione stabilita dallâart. 89 della legge, lâassenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della commissione provinciale contro lâalcolismo.
Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dellâesercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.
Lâassenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dellâufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dellâalcolismo.
LâautoritĂ competente ha facoltĂ di sospendere o revocare la licenza o lâautorizzazione, ove lo esercente senza lâassenso ovvero contro il divieto dellâautoritĂ stessa, trasferisca o trasformi i locali dellâesercizio, restando salva, in ogni caso, lâapplicazione delle pene incorse.
Art. 168
A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.
Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purchÊ si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.
Art. 169
Non sono compresi nel rapporto di cui allâart. 9 della legge:
a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;
b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purchĂŠ non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dallâinterno e durante lo spettacolo e purchĂŠ rimanga esclusa la vendita al lâesterno. Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;
c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dallâinterno;
d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dallo abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla commissione provinciale;
e) i pubblici esercizi temporanei indicati nelIâart. 10 della legge.
Art. 170
Nellâesprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la commissione deve tener conto della natura dellâesercizio, del genere della clientela che potrĂ frequentarlo, del grado di diffusione dellâalcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel comune, nella frazione o nel quartiere della cittĂ in cui lâesercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.
Art. 171
Per lâesecuzione dellâart. 98 della legge, la commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.
La commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.
Art. 172
La domanda per ottenere lâautorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.
Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dellâanticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui allâart. 89 della legge.
Art. 173
Nellâinteresse pubblico, lâautoritĂ competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltĂ di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dellâorario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.
Durante il prolungamento dellâorario non è consentito lâesercizio dei giuochi, ancorchĂŠ sia stata conseguita la relativa licenza.
Art. 174
Agli effetti degli artt. 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.
Art. 175
In tutti i casi in cui la commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.
Di regola, i sopralluoghi sono eseguiti da un membro della commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.
Art. 176
Agli effetti dellâart. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchĂŠ la quantitĂ contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui alIâart. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre .
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
Art. 177
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione e miscela allâatto della vendita al minuto.
Art. 178
Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui allâart. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchĂŠ le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nĂŠ alle farmacie, purchĂŠ la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sullâesercizio delle farmacie.
Art. 179
Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui allâart. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare allâesterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: âcontiene alcole in quantitĂ superiore al 21 per cento del volumeâ.
Art. 180
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dellâesercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e lâautorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure lâobbligo di tenere in luogo visibile al pubblico lâelenco delle bevande alcoliche indicate nellâart. 89 della legge che trovansi in vendita nellâesercizio, nonchĂŠ la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.
Art. 181
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, ne farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
Art. 182
Le autoritĂ di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, hanno sempre facoltĂ di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate allâautoritĂ richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per lâaccertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dellâanalisi dei vini e lâaltra è conservata ad eventuale disposizione dellâautoritĂ giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono allâesercente.
Art. 183
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando lâaccertamento delle contravvenzioni lo richieda, o lâesercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
Art. 184
La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dellâapertura, insieme con lâelenco delle essenze che sâintende di fabbricare o di tenere in deposito.
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare allâelenco.
Art. 185
Gli esercenti hanno lâobbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dellâesercizio, dallâimbrunire alla chiusura.
Art. 186
Con la chiusura dei pubblici esercizi allâora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
Art. 187
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Art. 188
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale delIâesercizio.
Art. 189
Lâavviso di cui allâart. 99 della legge deve contenere lâindicazione del periodo di tempo in cui lâesercizio rimarrĂ chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dellâesercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dallâinteressato.
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dellâart. 99 della legge; lâelenco degli esercizi pei quali fu presentato lâavviso di chiusura temporanea, con lâindicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi allâepoca dellâannuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.
Art. 190
Art. 191
Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purchĂŠ presenti preventivamente allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) lâestensione dei medesimi;
c) la quantitĂ media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.
Art. 192
Art. 193
La disposizione dellâart. 109 della legge circa lâobbligo della esibizione della carta dâidentitĂ non si applica alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica allâautoritĂ di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.
Sâintendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.
Art. 194
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.
Art. 195
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dallâart. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nellâesercizio.
In deroga a quanto previsto dallâarticolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli dâazzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dellâinterno.
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.
Art. 196
§ 16
Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.
Art. 197
Art. 198
Art. 199
Art. 200
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nellâart. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.
Art. 201
Per lâesecuzione dellâart. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sullâaltro da conservarsi in ufficio.
Art. 202
Per amministrazioni pubbliche, a termine dellâart. 113 della legge, sâintendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali, e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dellâautoritĂ giudiziaria o di unâamministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicitĂ di cui allâart. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 203
La licenza di cui allâart. 113 della legge è richiesta per tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorchĂŠ il richiedente sia giĂ munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.
Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in piĂš comuni è sufficiente la licenza dellâautoritĂ di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, lâavviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dellâautorizzazione dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato alla autoritĂ di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattrâore prima dellâaffissione o della distribuzione.
Ă in facoltĂ dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dalla autoritĂ di pubblica sicurezza predetta, di vietarne lâaffissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.
§ 17
Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari
Art. 204
La domanda di licenza per aprire od esercitare unâagenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dellâart. 115 della legge, deve contenere lâindicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dellâesercizio e dellâinsegna, o lâindicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato allâosservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per lâesercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dellâart. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sullâordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che lâagente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonchĂŠ lâorario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dellâart. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire lâIspettorato per la difesa del risparmio e per lâesercizio del credito.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.
Art. 205
Sotto la denominazione di âagenzie pubbliche o uffici pubblici di affariâ usata dallâarticolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nellâassunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicitĂ , e simili.
Art. 206
Non sono soggetti alla disciplina dellâarticolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autoritĂ diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Art. 207
Non può essere concessa licenza per lâesercizio della mediazione per le professioni liberali.
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui allâarticolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicitĂ o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
Art. 209
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.
Art. 210
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nellâinteresse dellâigiene e della sanitĂ pubblica.
Art. 211
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attivitĂ previste dellâart. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza alla autoritĂ locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltĂ di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
Art. 212
LâautoritĂ di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dellâinteresse e degli eventuali diritti accessori in ragione dâanno che lâagente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dellâagenzia, a termini dellâart. 120 della legge.
Art. 213
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti allâasta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dallâagente e approvato dallâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Art. 214
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per unâoperazione di pegno sia di provenienza furtiva, lâagente è tenuto a darne subito avviso allâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati allâautoritĂ medesima.
Art. 215
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
Ă vietato di accettare pegni da persone di etĂ minore o in stato di ebrietĂ , e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.
Ă altresĂŹ vietata ogni operazione di soppegno.
Art. 216
Lâagente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, allâautoritĂ di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.
Art. 217
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dellâagente contro i rischi dellâincendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite allâatto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
Art. 218
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dellâart. 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dĂ il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il valore di stimo degli oggetti suddetti;
e) lâimporto e la durata del prestito;
f) lâinteresse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata allâinteressato e portare la firma dellâagente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.
Art. 219
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione il premio pattuito, esatto o dovuto e lâesito della operazione.
Art. 220
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dallâesercente per un quinquennio a disposizione dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Art. 221
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta dâinformazioni a scopo di divulgazione devono presentare allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
Art. 222
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.
Art. 223
Sono esonerate dallâosservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dellâufficio provinciale delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
Allâuopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.
§ 18
Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.
Art. 224
Art. 225
Art. 226
Art. 227
Art. 228
Art. 229
Art. 230
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.
Ogni successiva variante allâuniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
Ă in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
Art. 231
Sotto la denominazione di âmestiere di ciarlatanoâ, ai fini dellâapplicazione dellâart. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attivitĂ diretta a speculare sullâaltrui credulitĂ , o a sfruttare od alimentare lâaltrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtĂš straordinarie o miracolose.
Art. 232
Art. 233
Art. 234
Art. 235
Art. 236
Art. 237
Art. 238
Art. 239
Art. 240
Art. 241
Art. 242
La dichiarazione allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere lâindicazione della sede dellâesercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso del lâazienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nellâesercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.
Art. 243
Lâobbligo di munirsi della licenza stabilita dallâart. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente .
Non ricorre lâobbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternitĂ e la qualifica dellâinstitore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.
Art. 244
Devono munirsi della licenza prescritta dallâart. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di penne stilografiche nelle quali lâimpiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
Art. 245
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorchÊ siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dellâart. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dellâesercizio per la quale è rilasciata.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dellâesercizio.
Art. 246
La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.
La licenza è le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.
Art. 247
Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dellâart. 18 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dellâoperazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti dâarte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonchĂŠ al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
§ 19
Dei prestatori dâopera e dei direttori di stabilimenti.
Art. 248
Titolo IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA.
§ 20
Delle guardie particolari
Art. 249
Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto indicando le generalitĂ dei guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dellâente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dallâart. 138 della legge.
Per ottenere lâautorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche lâatto scritto, da cui risultino le generalitĂ e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonchĂŠ le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sullâatto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1952.
Art. 250
Constatato il possesso dei requisiti prescritti dallâart. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.
Ottenuta lâapprovazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula:
âGiuro che sarò fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserverò lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignitĂ dellâimpiego.
âGiuro che non appartengo nĂŠ apparterrò ad associazioni o partiti la cui attivitĂ non si concili con i doveri dei mio ufficioâ.
Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.
La guardia particolare è ammessa allâesercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.
Art. 251
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di piÚ proprietà appartenenti a persona od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
Art. 252
Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia.
Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.
Art. 253
Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
Art. 254
Le guardie particolari giurate vestono lâuniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, lâuna e lâaltro, dal Prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione.
Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dellâart. 230 del presente regolamento.
Art. 255
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.
Art. 256
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dallâarticolo 42 della legge e dallâart. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto dâarmi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane fa qualitĂ di guardia particolare giurata.
§ 21
Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.
Art. 257
La domanda per ottenere la licenza prescritta dallâart. 134 della legge deve contenere lâindicazione del Comune o dei Comuni in cui lâistituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per lâabbonamento, dellâorganico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dellâorario e di tutte le modalitĂ con cui il servizio deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante lâassicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per lâinvaliditĂ e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni allâesercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneitĂ .
Lâatto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e lâapprovazione delle tariffe, dellâorganico, delle mercedi, dellâorario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.
Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dellâistituto deve essere autorizzata dal Prefetto.
Art. 258
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dellâart. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dallâart. 134 della legge stessa.
Art. 259
Salvo quanto dispone il regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui allâart. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresĂŹ essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietĂ , facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
Art. 260
Nel registro di cui allâart. 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalitĂ delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dellâaffare o della operazione;
c) Iâonorario convenuto e lâesito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identitĂ personale.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro lâavvenuta vendita, le generalitĂ dellâacquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identitĂ , e lâonorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Titolo V
DEGLI STRANIERI
§ 22
Del soggiorno degli stranieri nel Regno .
Art. 261
La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nellâart. 142 della legge, devâessere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme allâannesso modello, munita della firma del dichiarante.
In essa lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalitĂ complete e quelle dei congiunti di etĂ non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;
b) la nazionalitĂ e il luogo di sua provenienza;
c) la data e il valico dâingresso nel Regno;
d) lo scopo della sua venuta in Italia;
e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterĂ ;
f) il luogo dove ha preso abitazione;
g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;
h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare, nel Regno, in nome proprio, o in societĂ con altri o per conto altrui;
i) la religione professata e la razza cui appartiene.
Art. 262
Art. 263
Art. 264
Art. 265
Ă parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire allâautoritĂ di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi lâassista.
Art. 266
§ 23
Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.
Art. 267
Art. 268
Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni dellâart. 151 della legge.
Art. 269
Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per lâespulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dellâinterno.
Art. 270
In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, IâautoritĂ di pubblica sicurezza ne dĂ subito notizia al Prefetto che ne riferisce al Ministero dellâinterno.
Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.
In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto lâosservanza delle condizioni che lâautoritĂ di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.
Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, alla autoritĂ giudiziaria.
Art. 271
Devono, in ogni caso essere respinti dal confine, in applicazione dellâart. 152 della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti lâozio, o il vagabondaggio o la questua.
Titolo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETĂ.
§ 24
Dei malati di mente e degli intossicati.
Art. 272
Sotto la denominazione di âinfermiâ, usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.
Art. 273
La denuncia di cui allâart. 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.
Nella denuncia sono indicati:
a) il nome e cognome, la condizione, lâetĂ , lâabitazione e la provenienza dellâinfermo;
b) la diagnosi della malattia;
c) il luogo dove lâinfermo è curato e le misure adottate per lâassistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario lâinternamento dellâammalato in un istituto di cura pubblico o privato;
d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Della eseguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.
Art. 274
Il rilascio del certificato per lâinternamento dellâinferno in un manicomio non dispensa dallâosservanza dellâadempimento di cui allâarticolo precedente.
Art. 275
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perchĂŠ lâinfermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sĂŠ o per gli altri, ne informa lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza e formula le eventuali proposte.
Art. 276
Ove risulti che lâinfermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, IâautoritĂ locale di pubblica sicurezza ne avverte lâautoritĂ di pubblica sicurezza del luogo ove lâinfermo intenda dirigersi o siasi giĂ diretto.
§ 25
Degli inabili al lavoro.
Art. 277
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermitĂ cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.
Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e lâassistenza della maternitĂ e dellâinfanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.
Art. 278
Ai fini di constatare la inabilitĂ a qualsiasi lavoro proficuo, lâautoritĂ di pubblica sicurezza provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dallâufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire allâautoritĂ stessa la sua relazione.
Il termine può essere prorogato.
Art. 279
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dallâautoritĂ di pubblica sicurezza, proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformitĂ degli statuti propri degli enti.
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, lâautoritĂ di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e alIâesattore dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dellâinabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che lâinabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per lâinterno.
Nel frattempo lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per lâurgenza, potessero essere richiesti.
Art. 280
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza cura lâesecuzione dellâordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e allâistituto interessato, e provvede allâaccompagnamento dellâinabile.
Il Prefetto trasmette copia dellâordinanza alIâintendente di finanza.
Art. 281
Non si provvede al ricovero quando una o piĂš persone assumano per iscritto, in confronto dellâautoritĂ di pubblica sicurezza, lâobbligo di provvedere allâassistenza dellâinabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.
Se la persona, a favore della quale lâobbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita allâautoritĂ giudiziaria, ed, espiata la pena viene inviata in un istituto di ricovero.
Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dellâistituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.
Art. 282
Qualora lâinabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nellâistituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.
Art. 283
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa lâordinanza di ricovero.
Revocata lâordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarĂ provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.
Art. 284
La disposizione dellâart. 155 della legge, si applica anche nel caso in cui lâinabile al lavoro o i congiunti di lui possono provvedere solo parzialmente alla spesa per mantenimento.
Copia dellâatto di diffida e trasmessa al procuratore del Re nel caso previsto dal secondo comma dellâart. 155 della legge.
§ 26
Delle questue o collette.
Art. 285
Art. 286
§ 27
Delle persone sospette.
Art. 287
Con la locuzione âfuori del proprio comuneâ usata dallâart. 157 della legge, sâintende il Comune di domicilio o della dimora abituale.
§ 28
Della carta di identitĂ
Art. 288
La carta di identitĂ costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.
Chi la richiede e tenuto soltanto a dimostrare la propria identitĂ personale.
Art. 289
La carta dâidentità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformitĂ del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle dâAosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni .
I comuni corrispondono lâimporto delle carte dâidentitĂ alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle dâAosta, che provvedono ai sensi dellâart. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 .
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sullâutilizzazione dei documenti, nonchĂŠ un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso .
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dellâinterno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalitĂ e dei connotati e i contrassegni salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilitĂ del podestĂ .
La carta dâidentitĂ deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identitĂ della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.
Ă vietato di apporre sulla carta di identitĂ indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.
Lâapposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa.
Art. 290
Insieme colla carta dâidentitĂ , Iâufficio comunale compila, sia allâatto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi allâannesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.
Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e lâaltro è trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per lâordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto è trasmesso al Ministero dellâinterno.
Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identitĂ hanno la validitĂ di tre anni, a norma dellâart. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono carte di identitĂ scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.
Art. 291
La carta dâidentità è esente da tassa di bollo.
Allâatto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui allâallegato n. 5 del regolamento per lâesecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nellâelenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta dâidentità è soggetto al pagamento di doppio diritto.
Art. 292
Nei casi in cui la legge consente che lâidentitĂ personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identitĂ , è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; Ie tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto dâarmi e i passaporti per lâestero.
LâidentitĂ dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con lâesibizione del libretto ferroviario.
Ă considerata titolo equipollente alla carta di identitĂ anche la tessera comprovante lâiscrizione al partito nazionale fascista.
Art. 293
Le tessere per lâuso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identitĂ , quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dellâidentitĂ personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carte di identitĂ le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando lâidentitĂ del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dellâamministrazione dello Stato.
Art. 294
La carta dâidentitĂ od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degIi agenti di pubblica sicurezza.
§ 29
Del rimpatrio obbligatorio.
Art. 295
Il rimpatrio obbligatorio, di cui allâarticolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi dâordine, di sicurezza e di moralitĂ .
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.
Art. 296
Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertĂ vigilata o ad altre misure di sicurezza o allâammonizione, e vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinare il rimpatrio per traduzione.
Art. 297
LâautoritĂ di pubblica sicurezza che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel Comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dallâautoritĂ stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa lâautoritĂ di pubblica sicurezza del luogo ove il rimpatriando è diretto.
Lâautorizzazione per tornare nel Comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dellâautoritĂ di pubblica sicurezza del luogo dove egli si trova.
Questa ne informa lâautoritĂ cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.
§ 30
Del rimpatrio degli indigenti.
Art. 298
I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nellâinterno del regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.
Fuori dei casi accennati nellâart. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dallâestero con trasporto pagato dai regi consoli o da societĂ di beneficienza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, autoritĂ di pubblica sicurezza deve richiedere lâautorizzazione al Ministero dellâinterno.
Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.
§ 31
Dei liberati dal carcere.
Art. 299
Lâavviso di liberazione dei condannati di cui allâart. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per lâinterno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, lâindicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale lâiscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.
Art. 300
LâautoritĂ di pubblica sicurezza è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo dâaccordo con le societĂ di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.
§ 32
Del Bollettino delle ricerche
Art. 301
Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dellâinterno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito bollettino periodico, che è inviato agli uffici di pubblica sicurezza ai comandi dei carabinieri reali ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.
§ 33
Della cartella biografica e del registro dei pregiudicati.
Art. 302
In ogni ufficio di pubblica sicurezza sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dellâinterno.
Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato.
In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.
Art. 303
Lâobbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertĂ divenute esecutive, al Questore del domicilio o dellâultima dimora del condannato, a termine dellâart. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.
Art. 304
Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.
Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza e conserva lâestratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.
§ 34
Della diffida.
Art. 305
La diffida, di cui allâultimo capoverso dellâart. 164 della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato.
La persona da diffidare è invitata a presentarsi al Questore e, qualora non ottemperi allâinvito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.
Il Questore o un ufficiale di pubblica sicurezza da lui delegato, contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarĂ denunciato senzâaltro, per lâammonizione, a termini di legge.
Della seguita diffida si stende processo verbale.
§ 35
Dellâammonizione.
Art. 306
La denuncia per lâammonizione è fatta dal Questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dellâarma dei Carabinieri reali.
Art. 307
Lâintimazione dellâatto di comparizione di cui allâart. 167 della legge è fatta a mezzo di un agente di pubblica sicurezza allâuopo incaricato, che consegna copia personalmente allâinteressato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.
In caso di irreperibilitĂ del denunciato, lâintimazione è fatta mediante affissione dellâatto di comparizione allâalbo del Comune di ultima residenza del denunciato e, ove tale Comune sia diverso da quello dove ha sede la commissione, anche di questâultimo. Lâaffissione durerĂ fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della commissione.
La commissione, nel caso pronunci ordinanza di ammonizione del denunciato irreperibile, fissa, con lâordinanza, il termine entro il quale egli dovrĂ presentarsi allâautoritĂ di pubblica sicurezza per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.
La notifica dellâordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dellâordinanza stessa deve essere tenuta affissa allâalbo del comune o dei comuni, di cui al primo capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla commissione.
Art. 308
La commissione per lâammonizione pronuncia le sue decisioni con lâintervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Funziona da segretario un funzionario di pubblica sicurezza.
I verbali della commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Art. 309
Lâordinanza di ammonizione è comunicata al Questore, e da questi allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza e allâarma dei Carabinieri reali.
Art. 310
In caso di comprovata necessitĂ , lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza può concedere allâammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dallâordinanza di ammonizione, informandone lâarma dei Carabinieri reali.
Qualora lâammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi, e ad attenderne lâautorizzazione scritta.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza può munire lâammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il Questore, lâarma dei Carabinieri reali e lâautoritĂ di pubblica sicurezza del luogo ove lâammonito è diretto.
Art. 311
Il servizio militare non interrompe il biennio di validitĂ dellâordinanza di ammonizione.
Qualora, allâatto del congedamento, il biennio non sia ancora trascorso, lâammonito ha lâobbligo di presentarsi subito allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dellâammonizione.
Tale obbligo incombe anche allâammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.
§ 36
Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.
Art. 312
La denuncia del minore di anni diciotto che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dellâart. 177 della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dellâarma dei Carabinieri reali.
Copia della denuncia e dellâeventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai comitati di patronato per la protezione e lâassistenza della maternitĂ e dellâinfanzia.
Art. 313
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.
I minorenni riconosciuti affetti da infermitĂ fisiche e psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la protezione e lâassistenza della maternitĂ e dellâinfanzia, per i provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316, e del relativo regolamento.
Art. 314
I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di pubblica sicurezza sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dellâart. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, o dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione allâopera nazionale per la protezione e lâassistenza della maternitĂ e dellâinfanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.
§ 37
Dellâassegnazione al confino di polizia.
Art. 315
Le persone contemplate nellâart. 181 della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per lâassegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolositĂ del prevenuto per la sicurezza pubblica o per lâordine nazionale.
La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto, informativo dellâarma dei Carabinieri reali e da un certificato medico attestante se il prevenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.
Art. 316
Non possono essere proposti per lâassegnazione al confino i minori degli anni 18.
Art. 317
Quando la Commissione non ordini lâimmediato arresto della persona proposta per lâassegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli artt. 167, 168 e 169 della legge.
Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con lâindicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nĂŠ maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarĂ tradotto dinanzi alla Commissione stessa per lâinterrogatorio.
Della notificazione devâessere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dellâeseguito adempimento da parte dellâagente incaricato, è allegata agli atti del procedimento.
Art. 318
Quando, nel complesso dei fatti denunciati, la commissione non ravvisi gli estremi per lâassegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dellâammonizione o rinviare gli atti al Questore perchĂŠ si faccia luogo alla diffida, a termine dellâart. 164 della legge.
Art. 319
Emessa lâordinanza di assegnazione al confino, la commissione dispone lâimmediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia giĂ provveduto ai sensi dellâart. 182 della legge.
Copia dellâordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro ventiquattro ore, al confinato, con lâavvertenza della facoltĂ che gli compete, di ricorrere alla commissione di appello, nel termine di giorni dieci. Dal giorno dellâarresto decorre il periodo dellâassegnazione al confino.
Art. 320
Si applicano per le notifiche dellâatto di comparizione e dellâordinanza di assegnazione al confino le disposizioni di cui allâart. 307 del presente regolamento.
Art. 321
Le ordinanze della commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dellâinterno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) situazione di famiglia;
c) cartella biografica;
d) dichiarazione del casellario giudiziario;
e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino;
g) verbale di notifica dellâordinanza;
h) rapporti informativi della questura e dellâarma dei Carabinieri reali;
i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.
Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.
Art. 322
La commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con lâintervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per lâinterno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
I verbali della commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorietĂ del Ministro per lâinterno.
Art. 323
La commissione di appello ha facoltĂ di ridurre il pericolo di assegnazione al confino e di ordinare che, in luogo del confino, siano inflitte lâammonizione o la diffida.
Art. 324
Le decisioni della commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per lâesecuzione e per la notifica allâinteressato.
Art. 325
LâautoritĂ preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.
Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.
Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.
§ 38
Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino.
Art. 326
Ă in facoltĂ del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.
Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purchĂŠ dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse lâalloggio ed i mezzi di sussistenza.
Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.
Art. 327
I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.
Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali allâuopo predisposti e percepiscono, dal giorno dellâarrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per lâinterno.
Art. 328
I cameroni pel ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dallâigiene.
Di notte devono essere sufficientemente illuminati.
Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacitĂ dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.
Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.
Le modalitĂ per lâimpianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto.
In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi lâacqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantitĂ di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale, o di altro sanitario incaricato dal Prefetto.
Art. 329
A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:
a) una branda di ferro con materasso uso militare;
b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;
c) due coperte di lana, tipo militare;
d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;
e) un attaccapanni tipo militare;
f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;
g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;
h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.
Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta allâanno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.
Art. 330
Ai confinati bisognosi deve essere assicurata lâassistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.
Art. 331
Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonchĂŠ di un locale per lâisolamento degli infermi affetti da malattie infettive.
Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.
Il medico della colonia ha lâobbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche e suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi.
Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.
Art. 332
Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, lâapprovvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, in opportuno calmieramento.
Art. 333
Oltre a quanto è prescritto negli articoli 185 e 186 della legge, è vietato ai confinati, salva lâapplicazione delle leggi penali:
a) di giuocare dâazzardo;
b) di dare danaro ad usura;
c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dallâamministrazione;
d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;
e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;
f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dallâamministrazione;
g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto;
h) di andare in barca, per diporto.
In caso di denuncia allâautoritĂ giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.
Art. 334
Lâorario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:
dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;
dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
dal 1° maggio al 31 agosto dalle 6 alle 21. à in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.
Art. 335
Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei parchi.
Ă vietato al confinato di tenere presso di sĂŠ somme di denaro, che a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.
Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od allâufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.
Art. 336
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dellâart. 189 della legge, sono puniti con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dellâassegno giornaliero.
Art. 337
Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di piĂš gravi provvedimenti.
Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.
Art. 338
Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.
Per mancanza alla disciplina di qualche entità , al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà ; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra a due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.
Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estraneo.
La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in localitĂ allâaperto.
Art. 339
Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.
Sono autorizzate trattenute sullâammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.
Art. 340
Le disposizioni degli artt. 336, 337 e 338 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dellâart. 181, nn. 1 e 2, della legge.
Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dellâart. 189 della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.
§ 39
Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati.
Art. 341
La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nellâart. 187 della legge, è ordinata dal Ministro per lâinterno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata lâordinanza di assegnazione al confino.
Art. 342
Il confinato liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nellâordinanza di assegnazione, è munito di foglio di via obbligatorio, per recarsi nel Comune ove intende fissare la sua dimora. Quivi, IâautoritĂ di pubblica sicurezza lo diffida a tenere buona condotta, con avvertenza che, in caso diverso, sarĂ rinviato al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertĂ condizionale.
Della diffida si stende processo verbale.
Art. 343
Trascorso il periodo del confino, lâautoritĂ di pubblica sicurezza dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto che ne informa il Ministro per lâinterno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.
Art. 344
Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del codice penale.
Titolo VII
DEL MERETRICIO.
§ 40
Delle dichiarazioni di locale di meretricio.
Art. 345
Art. 346
Art. 347
Art. 348
Art. 349
Art. 350
Art. 351
Art. 352
§ 41
Della vigilanza sul meretricio.
Art. 353
Art. 354
Art. 355
Art. 356
Art. 357
Art. 358
Art. 359
Art. 360
§ 42
Dellâufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Art. 361
Presso il Ministero dellâinterno, direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito lâufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Tale ufficio ha per compito:
a) di raccogliere tutte le notizie relative allâarruolamento di persone a scopo di prostituzione;
b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conclusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel R.D.L. 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardano stranieri;
c) di vegliare affinchĂŠ le autoritĂ e gli agenti di P.S. esercitino specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autoritĂ estere;
d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identitĂ e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarĂ provveduto ai sensi dellâart. 271 del presente regolamento;
e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dellâeventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;
f) di disporre perchĂŠ siano rinviate ai paesi di origine le persone su indicate che richiedano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestĂ o tutela, o, comunque, autoritĂ o vigilanza legale;
g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupano del collocamento di donne;
h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.
Titolo VIII
DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI.
§ 43
Della confisca dei beni
Art. 362
Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.
Art. 363
I beni confiscati passano in proprietĂ dello Stato.
I beni mobili sono venduti allâasta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del tesoro.
Ă in facoltĂ del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e lâassistenza della maternitĂ e dellâinfanzia.
Art. 364
I beni immobili sono assunti in consistenza dallâamministrazione finanziaria dello Stato.
A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni allâintendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza.
Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui allâarticolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per lâinterno, non appena decretato lo scioglimento dellâassociazione.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Art. 365
Lâapprovazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dallâart. 138 della legge.
Ă, tuttavia, in facoltĂ del Prefetto di rinnovare lâapprovazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dallâart. 82, n. 3 del citato regolamento.
Art. 366
Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 135 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarĂ riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per lâinterno.
I modelli contenuti nellâallegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per lâinterno.






