Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Gazz. Uff., 8 gennaio 1933, n. 5)
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Articolo Unico
Ă approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, dâordine nostro, dal ministro proponente.
Titolo I
Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche
Capo I
Concessioni e riconoscimenti di utenze
Articolo 1
[Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per lâampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.
Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.
Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le inscrizioni dei corsi dâacqua negli elenchi stessi].
Articolo 2
Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.
Nel territori annessi al regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dellâentrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Articolo 3
Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nellâultimo comma dellâarticolo precedente, che non abbiano giĂ ottenuto il riconoscimento allâuso dellâacqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dellâelenco in cui lâacqua è inscritta.
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno lâobbligo di chiedere il riconoscimento dellâutenza.
Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dellâinteressato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dellâingegnere capo dellâufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dellâingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica allâinteressato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, lâinteressato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.
Articolo 4
Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto allâuso dellâacqua ai termini dellâart. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dallâart. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dallâart. 3 per i riconoscimenti e sarĂ istruita con la procedura delle concessioni
Per la proroga del termine della presentazione delle dichiarazioni di utenza al fini della formazione del catasto delle utenze, di cui al presente articolo, vedi il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 422 e lâarticolo 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dallâarticolo 2 del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300, che ha prorogato da ultimo detto termine fino al 31 dicembre 2007.
Articolo 5
In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.
Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) lâuso a cui serve lâacqua;
c) la quantitĂ dellâacqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.
Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dellâelenco in cui lâacqua è inscritta.
In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.
Articolo 5 bis 2.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dellâart. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare lâacquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui allâart. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonchĂŠ ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dellâart. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalitĂ per lâaccesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per lâinterscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonchĂŠ per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle AutoritĂ di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
Articolo 6
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 7
Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate allâufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresĂŹ trasmesse alle AutoritĂ di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilitĂ della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sullâequilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario âad actaâ che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.
Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire 10.000. Le somme cosĂŹ raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
Lâufficio del genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
Nellâavviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantitĂ di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
Lâavviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sullâammissibilitĂ delle istanze prima della loro istruttoria.
Se il ministro ritiene senzâaltro inammissibile una domanda perchĂŠ inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore del lavori pubblici.
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piĂš domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dallâavviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dĂ pubblico avviso nei modi sopra indicati.
Dopo trenta giorni dallâavviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del genio civile.
In ogni caso lâordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piĂš uffici del genio civile, lâordinanza di istruttoria è emessa dal ministro del lavori pubblici.
Nel caso di domande concorrenti lâistruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima, se invece alcune furono accettate al di lĂ dei termini relativi alla prima; per essere compatibili con questa e non con le successive, lâistruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellâavviso relativo alla prima domanda.
Articolo 8
LâUfficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualitĂ caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piĂš razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilitĂ delle opposizioni.
Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresĂŹ un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. SarĂ altresĂŹ invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.
Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nei casi previsti allâultimo comma dellâart. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita dâistruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dellâinterno.
Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dellâistruttoria.
Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo dâarmata territorialmente interessato.
Articolo 9.
1. Tra piĂš domande concorrenti, completata lâistruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piĂš razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) lâattuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate allâuso potabile;
b) le effettive possibilitĂ di migliore utilizzo delle fonti in relazione allâuso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantitĂ e la qualitĂ dellâacqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. Ă preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione dâacqua in rapporto agli obiettivi di qualitĂ dei corpi idrici. In caso di piĂš domande concorrenti per usi produttivi è altresĂŹ preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sullâadesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo..
Qualora tra piĂš domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia piĂš vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti dâinteresse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piĂš vasta utilizzazione.
Sulla preferenza da darsi allâuna od allâaltra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra piÚ concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
Articolo 10
Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di lĂ dei termini di cui allâottavo ed allâultimo comma dellâart. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande giĂ istruite, la domanda potrĂ , in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.
Articolo 11
Per la domanda prescelta lâufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metĂ di unâannata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.
La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.
Articolo 12
Per conseguire la piĂš razionale utilizzazione del corso dâacqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nellâutilizzazione per forza motrice, la restituzione dellâacqua a quota utile per lâirrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.
Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari lâobbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.
Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.
Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
Fra piĂš concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e piĂš vasta derivazione, con lâobbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalitĂ indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantitĂ indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
Articolo 12 bis
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ definiti per il corso dâacqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e lâequilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilitĂ di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilitĂ , il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresĂŹ commisurati alle possibilitĂ di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantitĂ e le caratteristiche qualitative dellâacqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito lâequilibrio tra il prelievo e la capacitĂ di ricarica dellâacquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quantâaltro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. Lâutilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilitĂ di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilitĂ , il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicalo. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.
Articolo 13
Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purchĂŠ il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nellâatto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti nĂŠ opposizione, lâautorizzazione allâinizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dallâufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 14
Le domande per derivazioni da corsi dâacqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.
Le domande per utilizzazioni su corsi dâacqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formare istruttoria.
Articolo 15
Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito lâintendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e dâintesa col Ministro per le finanze.
Articolo 16
Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.
Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietĂ dello Stato ai sensi di questa legge.
Articolo 17
1. Salvo quanto previsto dallâarticolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dellâautoritĂ competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dellâutenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuitĂ si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui allâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ă in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. LâautoritĂ competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purchĂŠ lâutilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nellâanno precedente.
Articolo 18
I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dallâavvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
Articolo 19
La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilitĂ dellâacqua.
Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi.
Articolo 20
Le utenze non possono essere cedute, nĂŠ in tutto nĂŠ in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarĂ riconosciuto come il titolare dellâutenza, se non quando abbia prodotto lâatto traslativo.
La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
Le utenze dâacqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.
Le utenze passano da un titolare allâaltro con lâonere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
Le societĂ commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dallâomologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dellâart. 96 del Codice di commercio.
Articolo 21
Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui allâarticolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dellâacqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilitĂ della risorsa idrica, della quantitĂ minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalitĂ di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e lâindividuazione dellâestrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda dâacqua attraverso le strutture consortili giĂ operanti sul territorio.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilitĂ della risorsa idrica, della quantitĂ minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalitĂ di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda dâacqua attraverso le strutture consortili giĂ operanti sul territorio.
Giusta il disposto dellâart. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtĂš dellâart. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.
Articolo 22.
La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla L. 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarĂ , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.
Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.
Articolo 23
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista allâart. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita allâart. 21 della presente legge.
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.
Articolo 24
Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dellâart. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nellâart. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
Nei casi previsti allâultimo comma dellâart. 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle L. 26 settembre 1920, n. 1322, e L. 19 dicembre 1920, n. 1778.
Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della L. 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.
Articolo 25
Al termine dellâutenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietĂ dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facoltĂ di immettersi nellâimmediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dellâimmissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dallâinteressato, il terzo dâaccordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
Per esercitare la facoltĂ di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dellâutenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dallâimpianto cui si riferisce la concessione.
Articolo 26
Nellâultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dellâart. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo lâonere eccedente lâordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nellâultimo quinquennio.
Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dellâart. 143, il quale decide in merito.
[Alla scadenza della concessione, se le Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, lâutente cessante sarĂ preferito, nel conferimento dellâesercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purchĂŠ accetti le condizioni che lâamministrazione crederĂ di stabilire.]
[ Qualora egli non accetti tali condizioni, lâamministrazione sarĂ libera di procedere al conferimento ad altri.]
Per quanto riguarda le concessioni accordate allâamministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, lâesercizio dei relativi impianti sarĂ lasciato allâamministrazione stessa.
Nellâultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.
Articolo 27
Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potrĂ essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi dâacqua e altre previste nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e nellâart. 2, lettera a) del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Articolo 28
Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, dâirrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso dâacqua si rendessero necessarie.
In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni dâacqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dallâart. 12bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica lâeffettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dellâestensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietĂ dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dellâacqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dellâacqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.
Articolo 29
[Al termine dellâutenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli artt. 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.
Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltĂ dâimmettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.
Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.
Per i mutui stipulati anteriormente allâentrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.]
Articolo 30
Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformitĂ dellâart. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nellâalveo, sulle sponde e sulle arginature del corso dâacqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dellâalveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
Articolo 31
Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione dâacqua a chi non abbia la proprietĂ dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.
Per lâuso delle opere che ai sensi dei precedenti artt. 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarĂ fissato nel disciplinare di concessione.
Articolo 32
Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrĂ , sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltĂ di riscatto con le condizioni e modalitĂ da determinare nel disciplinare stesso.
Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.
Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui lâacqua era destinata, riservandosi la disponibilitĂ di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui lâacqua serve, hanno diritto, singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare il diritto dâuso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.
Articolo 33
[Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilitĂ per tutti i lavori e impianti occorrenti cosĂŹ alla costruzione che allâesercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dellâenergia elettrica.
Lâapprovazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dallâart. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, equivale allâapprovazione del piano particolareggiato agli effetti dellâarticolo 17 della legge stessa.
Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennitĂ offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con lâespropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennitĂ di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da unâamministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerĂ lo stato di consistenza.
Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile lâesecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dellâart. 34 della legge suddetta.
Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederĂ a norma dei capoversi precedenti.]
Articolo 34
[Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dellâarticolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.
La dichiarazione di pubblica utilitĂ deve essere chiesta con la domanda di concessione.]
Articolo 35
Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui dâacque, annue lire duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
per lâirrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.
La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nellâanno.
In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.
Articolo 36
Per le concessioni di derivazioni dâacqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metĂ di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.
Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piĂš elevato. Se lâuso promiscuo riguarda una parte dellâacqua derivata, il canone piĂš elevato si applica a questa parte soltanto e allâaltra il canone normale.
Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque termali, il cui uso è limitato dallâequinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metĂ .
Articolo 37
Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria allâinizio dei lavori, se anteriore.
Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per lâultimazione dei lavori. Qualora lâutilizzazione dellâacqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando lâacqua è utilizzata.
Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonchĂŠ ai consorzi di bonifica si accorderĂ , sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dellâacqua potabile che venga distribuita gratuitamente.
Articolo 38
Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.
Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che lâamministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.
Il Ministro delle finanze ha facoltĂ di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, giĂ gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.
Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltĂ di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nellâart. 16 della presente legge e nellâart. 7 del R.D. 25 febbraio 1924, n. 456.
Articolo 39
I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti dâufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dallâart. 1962 del Codice civile.
La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
Articolo 40
Il disciplinare della concessione determina la quantitĂ , il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dellâacqua, le garanzie richieste nellâinteresse dellâagricoltura, dellâigiene pubblica e stabilisce lâannuo canone da corrispondersi allo Stato.
Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per lâinizio e lâultimazione dei lavori e per lâutilizzazione dellâacqua.
Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dellâacqua derivata o della energia con essa prodotta.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalitĂ atte a garantire lâosservanza delle richieste dellâautoritĂ militare nei riguardi della difesa territoriale.
Articolo 41
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltĂ di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dallâautoritĂ militare.
Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti giĂ esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.
Nel caso di divergenza tra lâamministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa.
Articolo 42
Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso dâacqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.
Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.
[A cura e a spese del concessionario delle derivazioni dâacque pubbliche, su prescrizione dellâufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalitĂ definite ai sensi dellâart. 5-bis e con frequenza almeno semestrale allâautoritĂ concedente e allâufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato. ]
Articolo 43
Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perchĂŠ si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.
Quando fra due o piĂš utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilitĂ idriche di un corso dâacqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrĂ essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederĂ a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilitĂ ed onere per lâamministrazione dei lavori pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni allâuso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dellâacqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piĂš opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
Articolo 44
Ă in facoltĂ del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantitĂ di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantitĂ di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dellâutente, restando ferma ogni altra condizione dellâutenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.
Articolo 45
Quando una domanda di concessione per unâimportante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.
In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.
Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questâultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.
Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui lâutenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
Articolo 46
Lâobbligo imposto al nuovo concessionario dallâarticolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantitĂ di acqua o di energia avrĂ la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se lâutenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e L. 10 agosto 1884, n. 2644, [e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, allâentrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche];
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916, n. 1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
c) per trenta anni dallâinizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se lâutenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
Articolo 47
Quando per lâattuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti.
Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri lâeconomia e la finalitĂ di quelle preesistenti.
Articolo 48
Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennitĂ verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dellâacqua.
Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Quando il regime di un corso dâacqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, lâutente, oltre allâeventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennitĂ , qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.
Lâapprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
La misura dellâindennitĂ , quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
Articolo 49
Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e lâuso dellâacqua, è soggetto a tutte le formalitĂ e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantitĂ dâacqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dellâacqua, la loro ubicazione e lâuso dellâacqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalitĂ stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dellâutenza.
Per le variazioni contemplate allâarticolo 217 della presente legge che non rientrino nellâapplicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nellâuso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
Per la mancata notificazione lâutente incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto dellâamministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.
Articolo 50
Nei casi di accertata urgenza lâufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchĂŠ gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
Articolo 51
Nellâinteresse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio lâutilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua.
La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore. Nellâinteresse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrĂ essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.
Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.
Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per lâutilizzazione della energia nellâinteresse della trazione elettrica ferroviaria, lâamministrazione interessata potrĂ , decorso tale termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dellâenergia prodotta e con facoltĂ di effettuare anche prelievi parziali successivi.
Per lâesercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dellâimpianto, dovrĂ darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.
Il saggio dellâinteresse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrĂ superare il saggio ufficiale di sconto alla data cui verrĂ esercitato il diritto di riserva.
Articolo 52
Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso lâuno o lâaltro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dellâaccordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dellâenergia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dellâenergia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso dâinteresse, si applica il disposto dellâultimo comma dellâarticolo precedente.
Articolo 53
Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dellâentitĂ del danno eventualmente subĂŹto in dipendenza della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.
Articolo 54
Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida lâutente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove lâutente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre lâesercizio di ufficio a spese dellâutente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori lâambito demaniale.
[Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione alle norme della presente legge.]
Lâutente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dellâimpianto.
Prima che sia iniziato lâesercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con lâinteressato, o, in mancanza, con lâassistenza di due testimoni, lâinventario dellâimpianto.
Il rendiconto dellâesercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento allâutente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dellâutente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nellâart. 39 della presente legge.
Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra lâamministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.
Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, lâesercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.
Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Articolo 55
Ă in facoltĂ del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare lâacqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dellâacqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualitĂ del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare lâacqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui allâart. 20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
Previa contestazione allâinteressato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorchĂŠ trattisi dâimpianti che passano allo Stato.
Il decreto è notificato allâutente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia lâobbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dellâannualitĂ , che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.
Articolo 56
Compete allâingegnere capo del Genio civile la facoltĂ di concedere licenze per lâattingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purchĂŠ:
1) la portata dellâacqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
2) non siano intaccati gli argini, nĂŠ pregiudicate le difese del corso dâacqua;
3) non siano alterate le condizioni del corso dâacqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso dâacqua, ove definito.
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa dâacqua si effettui con modalitĂ diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non piÚ di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.
Articolo 57
Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi dâacqua ed i bacini imbriferi del territorio nazionale provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
Il Servizio idrografico comprende:
- lâUfficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova;
- lâUfficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del territorio dello Stato.
Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni dâacqua e per i progetti e la esecuzione dâimportanti lavori idraulici e di bonifica.
Capo II
Consorzi per lâutilizzazione delle acque pubbliche
Articolo 58
A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso dâacqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
Articolo 59
Per assicurare la piĂš razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo ha facoltĂ di riunire obbligatoriamente in consorzio, con lâintervento di rappresentanti dellâamministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino dâacqua nonchĂŠ coloro sulle cui richieste di concessione dâacqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o piĂš interessati o aver luogo dâufficio.
Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrĂ nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
Articolo 60
I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) lâelenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per lâammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
Articolo 61
Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con lâincarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
Articolo 62
Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dellâelenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dellâart. 59, del piano tecnico delle opere, nonchĂŠ del piano finanziario e del riparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.
Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione del consorzio obbligatorio.
Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.
Articolo 63
Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.
Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Articolo 64
Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con lâosservanza del disposto dellâultimo comma dellâart. 62, sono approvati lâelenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dellâamministrazione del consorzio.
Articolo 65
Lo statuto determina, tra lâaltro, le norme per la validitĂ delle adunanze dellâassemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.
Nel consiglio dâamministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
Articolo 66
Nonostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltĂ dellâamministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte della amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per lâuso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art. 62.
Articolo 67
La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dellâart. 3 della presente legge.
Articolo 68
Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.
Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo lâapprovazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietĂ dei ruoli di contribuenza.
Il riparto può essere modificato quando lâinteressenza di una o piĂš utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con lâosservanza del disposto dellâultimo comma dellâart. 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.
Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Articolo 69
Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.
Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.
Articolo 70
I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche dâufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con lâosservanza dellâultimo comma dellâart. 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nellâesecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Al commissario straordinario, al quale è affidata lâamministrazione dellâente e, ove occorra, lâesecuzione delle opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali.
Articolo 71
Per la coordinazione dellâattivitĂ dei consorzi finitimi può essere costituito, anche dâufficio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo dâarmonizzare lâopera dei singoli consorzi di primo grado.
Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.
Articolo 72
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dellâagricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi dâacqua che interessino il territorio consorziale.
Capo III
Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali
Articolo 73
A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:
1) lâesonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltĂ di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltĂ di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.
Articolo 74
Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila:
1° lâatto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per lâutilizzazione delle acque in esso accumulate, nonchĂŠ lâatto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
2° lâatto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione;
3° lâatto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;
4° gli atti relativi allâacquisto ed allâespropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
Articolo 75
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dellâimporto dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.
Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dellâimportanza dellâopera per lâinteresse pubblico e degli oneri che lâaggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.
Qualora il costo effettivo dellâopera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, collâaggiunta dellâanzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.
Articolo 76
Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile lâesecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o allâazionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.
[Il maggior contributo non può mai superare lâimporto delle spese e dei contributi che sarebbero a carico dello Stato in virtĂš di altre leggi e per i medesimi scopi. ]
Articolo 77
In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta lâart. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui allâart. 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.
Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative prioritĂ ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari.
Articolo 78
Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dellâopera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente allâimporto dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile.
I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
Articolo 79
Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualitĂ comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrĂ superare quella vigente allâatto della liquidazione delle annualitĂ stesse, ai sensi dellâart. 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378.
Lo Stato ha sempre facoltĂ di riscattare in tutto o in parte le annualitĂ , pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.
Articolo 80
Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.
A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltĂ di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.
In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento dellâopera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria allâammortamento del mutuo effettivamente somministrato dallâistituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltĂ di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dellâart. 25, lâammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.
Articolo 81
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo.
Le obbligazioni cosĂŹ emerse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923, n. 3280.
Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietĂ fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti allâintrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.
Articolo 82
Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dellâazienda, da percepire con le modalitĂ fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metĂ della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metĂ della sovvenzione complessiva.
Se sia concessionaria una societĂ per azioni, la quota di partecipazione verrĂ calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.
Articolo 83
Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilitĂ generale, la quantitĂ dâacqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dellâacqua, in base al quale sarĂ commisurato il contributo obbligatorio.
Tali indicazioni, in base ai risultati dellâistruttoria, sono stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali.
I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nellâultimo comma dellâarticolo 86.
Articolo 84
Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso dâacqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Nel caso dâaccrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltĂ di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
Articolo 85
Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo lâesecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.
Articolo 86
Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, lâamministrazione può, nellâesame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso dâacqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.
In corrispettivo dellâonere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.
Articolo 87
Nellâesame delle istanze e dei progetti di derivazione, lâamministrazione prescriverĂ che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso dâacqua.
Articolo 88
Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per lâirrigazione e lâuso potabile.
Articolo 89
Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui allâarticolo precedente.
Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.
Articolo 90
Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.
Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dellâart. 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne le concessione, possono optare per le disposizioni della presente, legge, applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 91
Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualitĂ di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nellâeseguire opere di cui al presente capo.
Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.
Quando si tratti di contributi giĂ accordati, la perdita si limiterĂ alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.
Titolo II
Disposizioni speciali sulle acque sotterranee
Articolo 92
Per la ricerca, lâestrazione e lâutilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.
Articolo 93
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltĂ , per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purchĂŠ osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici lâinnaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e lâabbeveraggio del bestiame.
Articolo 94
Il governo è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dellâagricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, lâestrazione e lâutilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.
Articolo 95
Salva la facoltĂ attribuita al proprietario nellâart. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne lâautorizzazione allâufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dellâestrazione e dellâutilizzazione che si propone di eseguire.
Lâufficio del Genio civile dĂ comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia giĂ a conoscenza, e ne dispone lâaffissione per quindici giorni allâalbo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con lâinvito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, lâufficio del Genio civile, sentito lâufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando lâautorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se lâufficio del Genio civile nega lâautorizzazione, lâinteressato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalitĂ , i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennitĂ da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati lâazione innanzi allâautoritĂ giudiziaria.
Articolo 96
Qualora lâufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perchĂŠ inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre lâistruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può senzâaltro respingerla.
Articolo 97
Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dellâart. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietĂ private, osservate le norme stabilite dallâart. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perchĂŠ i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dellâufficio del Genio civile, si accerti lâentitĂ dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennitĂ oltre quella di cui al precedente art. 95.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto allâesecutore dellâopera il preventivo deposito di una somma adeguata.
Articolo 98
Lâingegnere capo dellâufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilitĂ e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
Articolo 99
Quando la ricerca e lâestrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilitĂ con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Articolo 100
Lâautorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o piĂš volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dellâautoritĂ che lâha accordata.
Articolo 101
Lâautorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennitĂ :
1) quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
2) quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
3) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che lâaccorda;
4) per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.
Articolo 102
Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarĂ determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.
Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per lâapprovvigionamento di acque potabili.
Articolo 103
Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato lâufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantitĂ di acqua scoperta.
Lo scopritore avrĂ titolo di preferenza alla concessione, per lâutilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dellâarticolo 95.
Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dellâopera da lui prestata e ad un premio che sarĂ determinato nellâatto di concessione in base alla importanza della scoperta.
In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.
Articolo 104
[Se lâacqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, lâuso di essa spetterĂ al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare questâultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.
Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrĂ essere aggiunto un premio che in mancanza di accordo, sarĂ determinato dallâautoritĂ giudiziaria tenuto conto dellâentitĂ e difficoltĂ della scoperta]
Articolo 105
Nelle zone soggette a tutela lâufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
Nelle dette zone spetta esclusivamente allâautoritĂ amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere lâesecuzione delle ricerche, dellâestrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.
Lâesercizio di tali potestĂ compete allâufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.
Articolo 106
Lâufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresĂŹ, le disposizioni di cui allâarticolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autoritĂ può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata lâutilizzazione.
Titolo III
Trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica
Capo I
Autorizzazione allâimpianto di linee elettriche
Articolo 107
La trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.
Articolo 108
Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare lâautorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica.
Spetta al prefetto, sentito lâufficio del Genio civile, di autorizzare lâimpianto di linee di trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.
Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore.
Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso a fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, dâintesa, ove occorra, con le altre autoritĂ interessate.
Articolo 109
Entro un anno dallâentrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici.
In base a tali denunce, il Ministro redige lâelenco generale delle centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.
Lâelenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
Lâiscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dellâentrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi giĂ assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.
Articolo 110
Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dallâingegnere capo dellâufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.
Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autoritĂ militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autoritĂ medesime e lâaccesso è subordinato alle loro prescrizioni.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, lâingegnere capo dellâUfficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.
La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dallâingegnere capo dellâufficio del Genio civile, senza pregiudizio dellâazione innanzi allâautoritĂ giudiziaria.
Lâazione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.
Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dellâart. 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilitĂ .
Articolo 111
Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dellâufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano giĂ provveduto i richiedenti, ne dĂ notizia alle autoritĂ di cui allâart. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.
La domanda rimane depositata presso lâufficio del Genio civile, a disposizione delle autoritĂ suddette e del pubblico, durante lâistruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perchĂŠ ne disponga lâimmediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne lâinfluenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.
Articolo 112
Entro trenta giorni dallâavvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni allâufficio del Genio civile.
Le autoritĂ di cui allâart. 120 devono comunicare allâUfficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che lâautorizzazione sia vincolata.
Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.
Articolo 113
Nei casi dâurgenza può essere autorizzato in via provvisoria lâinizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, lâautorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autoritĂ interessate a mente dellâart. 120.
Lâautorizzazione provvisoria è accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta;
b) dallâingegnere capo del Genio civile, che ne riferirĂ immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta;
c) dal prefetto, sentito lâufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere lâautorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.
Articolo 114
Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, lâautorizzazione definitiva o provvisoria allâimpianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo 115
Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilitĂ le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva allâimpianto ed allâesercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dallâimpianto.
Articolo 116
Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilitĂ delle opere, lâinteressato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare allâufficio del Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietĂ privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dallâart. 16 della citata legge.
Per lâulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilitĂ , valgono le disposizioni dellâart. 33 della presente legge.
Articolo 117
Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dĂ le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica.
Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonchĂŠ quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.
Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dallâamministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.
Articolo 118
Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione dâenergia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare lâenergia prodotta dalle nuove centrali, lâindicazione delle regioni e zone che con tale energia sâintendono servire e la dimostrazione delle necessitĂ dellâenergia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture giĂ in atto ed ai nuovi impieghi previsti.
Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltĂ del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dellâimpianto idroelettrico.
In caso di concessioni dâimpianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui allâart. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.
Capo II
ServitĂš di elettrodotto
Articolo 119
Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente lâautorizzazione dallâautoritĂ competente
Articolo 120
Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dallâamministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto piĂš vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dellâautoritĂ militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autoritĂ interessate.
Per le modalitĂ di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, lâinteressato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autoritĂ .
Articolo 121
La servitĂš di elettrodotto conferisce allâutente la facoltĂ di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie allâesercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei allâesterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dallâesterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e lâincolumitĂ , sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.
Da tale servitĂš sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimitĂ dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.
Lâimpianto e lâesercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e lâestetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo allâesistenza di altri utenti di analoga servitĂš sul medesimo fondo, nonchĂŠ alle condizioni dei fondi vicini e allâimportanza dellâimpianto stesso.
Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
Articolo 122
Lâimposizione della servitĂš di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietĂ o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non può in alcun modo diminuire lâuso della servitĂš o renderlo piĂš incomodo. Del pari lâutente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitĂš.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate allâatto della costituzione della servitĂš, il proprietario ha facoltĂ di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorchĂŠ essi obblighino lâesercente dellâelettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dellâesercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire allâesercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto allâesercizio della servitĂš.
Il cambiamento di luogo per lâesercizio della servitĂš può essere parimenti richiesto dallâutente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
Articolo 123
[Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennitĂ la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitĂš subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori dâimposizione della servitĂš. Lâaggravio causato dalla servitĂš va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per lâimpianto.
Il valore dellâimmobile gravato dalla servitĂš è computato nello stato in cui esso trovasi allâatto dellâoccupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiĂš del quinto.
In ogni caso, per lâarea su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da unâadeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
Cessando lâuso pel quale fu imposta la servitĂš, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilitĂ del proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.
Nellâatto col quale si fissa lâindennitĂ prevista al presente articolo debbono essere determinati lâarea delle zone soggette a servitĂš dâelettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.]
La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 1973, n. 46, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui statuisce lâaggiunta del âsoprappiĂš del quintoâ alla indennitĂ per servitĂš di elettrodotto.
Articolo abrogato dallâarticolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2002, ai sensi dellâarticolo 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411.
Articolo 124
Ove lâimposizione della servitĂš sia fatta per un tempo minore di nove anni, lâindennitĂ ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metĂ , ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dellâutente delle condutture.
Chi ha ottenuto il diritto di servitĂš temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando lâaltra metĂ con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.
Scaduto il primo termine, non gli sarà piÚ tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.
Articolo 125
Per gli oneri costituiti sui beni indicati nellâart. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano dâuso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione dellâindennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.
Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltĂ delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anzichĂŠ lâindennitĂ .
La misura dellâindennitĂ e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il pagamento delle indennitĂ e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.
Articolo 126
Su richiesta delle autoritĂ interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e lâutente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennitĂ se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.
In caso di contestazione lâapprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore.
La misura dellâindennitĂ , quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso allâautoritĂ giudiziaria.
Articolo 127
Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a paritĂ di titoli, per ragioni di preesistenza.
Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dĂ le opportune disposizioni.
Le spese allâuopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nellâart. 122.
Articolo 128
Lâesistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitĂš. Per impedire la prescrizione occorrono lâesistenza e la conservazione dellâimpianto in istato di esercizio.
Articolo 129
Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dallâamministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.
La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi dellâamministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilitĂ o di urgenza ed indifferibilitĂ dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dellâart. 1 del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.
Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, dellâart. 77 della L. 7 luglio 1907, n. 429 nonchĂŠ quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.
Capo III
Esercizio degli impianti elettrici
Articolo 130
Ă proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dellâenergia elettrica.
Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dellâart. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dellâarticolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dallâart. 433 dello stesso Codice.
Articolo 131
Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nellâesercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dellâart. 54.
Articolo 132
Ove si renda necessario, in caso di persistente siccitĂ o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare lâimpiego dellâenergia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltĂ di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuitĂ di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dellâenergia elettrica.
Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per lâadempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.
Capo IV
Importazione ed esportazione di energia elettrica
Articolo 133
Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, lâimportazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.
Articolo 134
Lâautorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con le stesse formalitĂ il Governo determina la quantitĂ massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata lâimportazione o la esportazione.
Articolo 135
Lâautorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative allâuso dellâenergia ed ai prezzi di vendita o rivendita.
La durata dellâautorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico lâautorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.
Lâindennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore.
Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità , mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.
La revoca dellâautorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dellâautorizzato o per inosservanza delle condizioni cui lâautorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.
Articolo 136
Lâintroduzione di energia elettrica dallâestero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre.
Lâenergia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927, è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.
Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per lâapplicazione del diritto dâintroduzione di cui sopra.
Articolo 137
Ă in potestĂ del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre lâenergia che, in virtĂš di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltĂ ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni lâuso dellâenergia importata.
Titolo IV
Contenzioso
Capo I
Giurisdizione
Articolo 138
Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di corte dâappello è istituito un tribunale regionale delle acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle corti dâappello di Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della corte dâappello di Cagliari.
Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nellâalbo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformitĂ alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.
Essi saranno in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
[A ciascun giudice è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire trenta.]
Il Tribunale regionale decide con lâintervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma .
Articolo 139
Ă istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
d) tre esperti, iscritti nellâalbo degli ingegneri.
In assenza del presidente, presiede il piĂš anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; ÂŤgli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformitĂ alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
[ Al presidente del Tribunale superiore è assegnata una indennità annua di lire diciottomila e a ciascun giudice di lire dodicimila. ]
[ Al presidente aggiunto del Tribunale superiore è assegnata una indennità annua di lire quindicimila. ]
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.
Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.
Articolo 139 bis
Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dallâarticolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.
Articolo 140
Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialitĂ delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennitĂ previste dallâart. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dellâesecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dellâindennitĂ prima dellâemissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dellâart. 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dallâautoritĂ amministrativa a termini dellâart. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con lâart. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Articolo 141
Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui allâarticolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dellâautoritĂ amministrativa.
In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.
Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
Articolo 142
Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.
Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.
Articolo 143
Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dallâamministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dellâautoritĂ amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonchĂŠ contro i provvedimenti definitivi adottati dallâautoritĂ amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dellâart. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con lâart. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.
Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.
Articolo 144
La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresĂŹ per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, lâestrazione e lâutilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.
Articolo 145
La notificazione dellâatto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dellâart. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.
In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dellâamministrazione da cui lâatto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dallâufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
Un originale della relazione è dato allâinteressato e lâaltro è rimesso allâautoritĂ che ha emanato lâordine della notificazione.
Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.
Articolo 146
Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nellâatto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quellâatto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Capo II
Norme di procedura
Articolo 147
Allâinizio dellâanno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte dâAppello indicata nellâart. 138 della presente legge, dâaccordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze cosĂŹ del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.
Articolo 148
Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dallâart. 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa.
Articolo 149
Lâufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt. 34 e 35 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nellâart. 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907, n. 611, che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.
Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.
Articolo 150
Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.
I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito volume.
Articolo 151
Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli artt. 135 e 144, primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con lâosservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.
Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nellâart. 146 dello stesso Codice.
Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dellâarticolo 157 della presente legge.
Articolo 152
Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dellâart. 146, sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante e, se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.
Il mandato al procuratore o allâavvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nellâart. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.
Articolo 153
Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.
Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.
Lâufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformitĂ della stessa allâoriginale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.
In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.
La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dellâatto o provvedimento che la riguarda.
Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
Articolo 154
Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
La parola âparteâ usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.
Articolo 155
Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede allâestero, in Europa, di novanta negli altri casi.
Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine piÚ breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.
Articolo 156
Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dellâarticolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.
Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltĂ consentita nel capoverso dellâarticolo precedente.
Articolo 157
Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per lâistruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.
Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.
Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale [o di una Corte di appello del Regno.
Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.
Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dallâart. 22 della L. del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
La sottoscrizione del mandante devâessere certificata vera dal procuratore o dallâavvocato.
Articolo 158
Il ricorrente deve, allâudienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dellâufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia giĂ provveduto col ricorso.
Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per lâattore, se non vi abbia giĂ provveduto col controricorso.
Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.
Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.
Articolo 159
I documenti riuniti in uno o piĂš fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza allâaltra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.
I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.
La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.
Articolo 160
Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
Le domande, le difese proposte per iscritto, nonchĂŠ le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.
Articolo 161
Quando una medesima causa o piĂš cause fra loro connesse siano promosse davanti due o piĂš Tribunali delle acque, o quando due o piĂš Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dellâart. 151 e seguenti.
La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nellâart. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nĂŠ a denuncia per cessazione nĂŠ a revocazione.
Nel caso di una medesima causa o di piÚ cause tra loro connesse, promosse davanti a due o piÚ Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è piÚ possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.
Articolo 162
Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nellâudienza o nel giorno successivo.
Le ordinanze non emesse sullâaccordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se lâordinanza fu emessa allâudienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dellâart. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.
Se lâordinanza è impugnata allâudienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dellâincidente. In ogni altro caso lâimpugnativa dellâordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dellâart. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.
La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dellâudienza stabilita per la risoluzione dellâincidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.
Il giudice provvede per lâesecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celeritĂ di procedura e può ordinarli anche di ufficio.
Articolo 163
Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.
Quando non sia contrastata lâammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare allâinterrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.
Se sia contrastata lâammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nellâordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
Articolo 164
Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva lâatto col quale è deferito.
La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.
Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce allâuopo lâudienza.
Il giudice potrĂ , ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.
Articolo 165
La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.
Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nellâordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.
Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.
La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.
Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine, articolarli.
Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.
Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono allâuopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessitĂ della proroga.
Nessuna proroga potrĂ mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.
Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dellâart. 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
I testimoni sono citati per biglietto.
Articolo 166
Quando il giudice delegato, valendosi della facoltĂ del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nellâordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.
AllorchĂŠ ai sensi del secondo capoverso dellâarticolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per lâeventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine allâaltra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile lâesecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nellâarticolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.
Articolo 167
Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederĂ insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dellâart. 139.
In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.
Articolo 168
Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
Articolo 169
Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile.
Articolo 170
Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
Articolo 171
Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e lâatto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dellâart. 331 del codice di procedura civile.
Articolo 172
Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
Qualora dallâesame delle parti si manifesti la possibilitĂ di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone allâuopo i suoi uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.
Articolo 173
Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dellâarticolo 180.
Lâintervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato allâistruzione.
Allâamministrazione dello Stato è sempre riconosciuto lâinteresse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.
La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo allâaltra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.
Articolo 174
Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
Se la domanda non sâè fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, lâistanza in garanzia è separata dalla causa principale.
Articolo 175
Qualora sorgano controversie sullâintervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dellâart. 162.
Articolo 176
Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dellâart. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.
Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.
Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nellâart. 151.
Se allâudienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per lâudienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarĂ proseguita in sua contumacia.
Articolo 177
Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.
Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.
In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui allâart. 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.
Articolo 178
Il contumace che intenda valersi della facoltĂ concessa allâarticolo precedente, dopo il rinvio allâudienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti: se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.
La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nellâart. 49 del R.D. 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.
Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.
Articolo 179
Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nellâatto di citazione.
Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nellâatto da lui fatto notificare allâattore.
Articolo 180
Compiuta lâistruttoria, sono presentate al giudice, nellâudienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.
Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni giĂ prese.
Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.
Articolo 181
Allâudienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.
Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
Articolo 182
Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato allâistruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.
Articolo 183
Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 del Codice di procedura civile.
La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dellâoriginale sottoscritto dai votanti.
Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti allâufficio del registro e ne dĂ avviso alle parti perchĂŠ provvedano alla registrazione.
Restituiti la sentenza e gli atti dallâufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.
Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente.
La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti, a norma dellâart. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 184
La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
a) lâintestazione dellâordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo;
c) la data della pubblicazione.
Sullâoriginale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare allâatto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.
Lâoriginale dellâatto è allegato al fascicolo della causa.
Articolo 185
Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dellâart. 59 del D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Articolo 186
Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.
Articolo 187
Non sono ammesse altre nullitĂ di forma degli atti del procedimento, fuorchĂŠ quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sullâoggetto dellâatto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dellâatto.
Le nullitĂ degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dellâarticolo 145 del Codice di procedura civile.
Articolo 188
Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti dâappello.
Per lâapposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.
Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
Articolo 189
Lâappello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dellâart. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti artt. 151 e 155.
Il termine a comparire è quello indicato nellâart. 156.
Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. Lâinteressato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per lâappello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine allâintero giudizio.
Articolo 190
Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.
Articolo 191
Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dellâart. 493 del Codice di procedura civile.
Articolo 192
I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nellâart. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto allâautoritĂ , dalla quale è emanato lâatto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali lâatto o provvedimento direttamente si riferisce.
Articolo 193
LâautoritĂ che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario allâuopo delegato, sempre col patrocinio e lâassistenza dellâAvvocatura dello Stato.
Articolo 194
Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dallâimpossibilitĂ di produrlo a causa del rifiuto dellâamministrazione alla domanda del rilascio della copia di esso. Il rifiuto dellâamministrazione si fa constatare con verbale dellâufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.
La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 42, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, limitatamente alla parola âdefinitivoâ.
Articolo 195
Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dellâatto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.
Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potrĂ pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
Articolo 196
Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che lâistruzione dellâaffare è incompleta, o che i fatti affermati nellâatto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere allâamministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o piĂš funzionari tecnici dello Stato.
Articolo 197
Se il ricorso presentato ai sensi dellâarticolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nellâart. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.
Articolo 198
Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.
Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla lâatto o il provvedimento impugnato e rimette lâaffare allâautoritĂ amministrativa competente.
Se lo accoglie per altri motivi, annulla lâatto o il provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dellâautoritĂ amministrativa e nel caso di cui alla lettera h) dellâart. 143 decide anche nel merito.
Articolo 199
Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nellâart. 494 del Codice di procedura civile.
Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per lâappello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dellâarticolo 494 del suddetto Codice.
Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dellâart. 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.
La revocazione è proposta con ricorso a termini dellâart. 151.
Articolo 200
Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dellâart. 3 della L. 31 marzo 1877, n. 3761;
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dellâart. 517 del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietĂ prevista nel n. 8 dellâart. 517 medesimo.
Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Articolo 201
Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nellâart. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dellâart. 3 della L. 31 marzo 1877, n. 3761.
Articolo 202
Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile.
Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. Lâinteressato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine allâintero giudizio.
I termini indicati nellâart. 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla metĂ e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dellâart. 183.
Articolo 203
Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201 quanto lâistanza per revocazione di cui allâart. 199 devono essere preceduti, a pena di irricevibilitĂ , dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarĂ incamerata ove il ricorso o lâistanza siano rigettati.
Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.
Articolo 204
Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il disposto dellâart. 473 del Codice di procedura civile.
La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn. 4, 5, 6 e 7 dellâart. 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato lâart. 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e 9 dellâart. 360del Codice medesimo.
Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dellâart. 151.
Articolo 205
Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
Lâesecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dellâAmministrazione dello Stato.
Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dellâart. 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione.
Per lâesecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.
Articolo 206
Lâesecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dallâarticolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
Lâestratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrĂ essere rilasciata se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine allâoriginale dellâestratto. Questo deve essere intitolato in nome del Popolo italiano e terminare con la formula stabilita dallâart. 556 del Codice di procedura civile.
Articolo 207
Per le azioni possessorie previste dallâart. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
Articolo 208
Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dellâordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonchĂŠ, pei ricorsi previsti nellâart. 143, le norme del Titolo III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.
Articolo 209
Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.
La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le cause di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Articolo 210
Pei ricorsi indicati nellâart. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria lâammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre lâaffare alla commissione nella prima adunanza.
Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dellâoccorrente carta bollata.
Titolo V
Disposizioni generali e transitorie
Articolo 211
Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato.
[Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchĂŠ lâampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. Lâautorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per lâindustria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito lâingegnere capo del Genio Civile.]
Lâautorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dellâenergia elettrica comunque prodotta è data dalle autoritĂ competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato.
Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dellâart. 129.
Comma sostituito dallâarticolo 10, comma 1, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e, successivamente, abrogato dallâarticolo 6 del D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.
Articolo 212
[ I termini di decorrenza dei canoni demaniali originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente allâentrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati entro il limite di cinque anni dalla scadenza dei termini medesimi, ma non oltre cinque anni dallâentrata in vigore della presente legge, correlativamente alla proroga che sia stata o venga concessa ai termini assegnati per la ultimazione dei lavori.
La proroga dei termini di decorrenza del canone, in relazione alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori che sia stata già concessa dal ministro dei lavori pubblici, è accordata, su richiesta degli interessati, con decreto del ministro delle finanze.
Successivamente la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, che importi anche correlativa proroga alla decorrenza del canone, è accordata con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concreto col ministro delle finanze. ]
Articolo abrogato dallâarticolo 5 del R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101.
Articolo 213
Lâobbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per glâimpianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.
Articolo 214
Qualora, allâentrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano giĂ scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se lâimpianto verrĂ attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite allâErario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.
Articolo 215
I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente allâentrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle dellâindustria, del commercio e dellâartigianato e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Qualora si disponga di rinviare lâesecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per lâesecuzione dei lavori, nonchĂŠ lâobbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.
La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga allâoriginario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nellâarticolo medesimo e nellâart. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.
Articolo 216
Ă vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.
Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennitĂ , questa, in mancanza di bonario accordo, sarĂ determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dellâart. 33 della presente legge.
La determinazione definitiva dellâindennitĂ spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.
Articolo 217
Salvo quanto dispone lâart. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto lâosservanza delle condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e lâalterazione del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali dâinvito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dellâautoritĂ amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) le variazioni nella forma e nella posizione cosĂŹ delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare lâaltezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dâacque pubbliche od allâesercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorchĂŠ senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nellâalveo dei pubblici corsi e bacini dâacqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonchĂŠ le innovazioni intorno alle opere di questo genere giĂ esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
Articolo 218
Lâapprovazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilitĂ nei riguardi delle espropriazioni.
I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.
Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dellâacqua a norma della presente legge.
Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dellâacqua pubblica, lâesame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante lâistruttoria della domanda di concessione.
Articolo 219
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000.
La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per lâesecuzione di questa legge.
Articolo sostituito dallâarticolo unico della legge 1 luglio 1949, n. 417. Successivamente, a norma dellâarticolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la sanzione originaria dellâammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa e lâimporto della sanzione è stato cosĂŹ elevato dallâarticolo 114, comma 1, della medesima legge 689/1981.
Articolo 220
I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto allâart. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonchĂŠ degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.
I detti verbali sono trasmessi allâingegnere capo dellâufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.
Articolo 221
Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato allâingegnere capo dellâufficio dei Genio civile la facoltĂ di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolaritĂ della denuncia.
Nei casi di urgenza, lâingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del sindaco, o di un ufficiale di polizia giudiziaria, lâingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione dâufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere lâimporto con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Articolo 222
Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa, lâingegnere capo dellâufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione allâautoritĂ giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarĂ da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato allâautoritĂ giudiziaria per il procedimento penale.
Articolo 223
Le contravvenzioni alle disposizioni dellâart. 5 della presente legge sono accertate dallâintendente di finanza o da un funzionano da lui delegato.
Sono applicabili le disposizioni dellâart. 222, sostituito allâingegnere capo del Genio civile lâintendente di finanza o il funzionario da lui designato.
Articolo 224
Contro i provvedimenti emessi dallâingegnere capo dellâufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Articolo 225
Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dellâenergia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.
Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dellâentrata.
Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarĂ istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 226
Ă conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile 1928, n. 854:
a) ai concessionari di impianti elettrici che giĂ godono dei predetti benefici;
b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purchĂŠ questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dellâavanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purchĂŠ questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.
Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
La mancata presentazione dellâistanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.
Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dallâamministrazione, anteriormente allâentrata in vigore del R.D. 15 aprile 1928, n. 854 per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.
Articolo 227
La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente allâanno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
Articolo 228
Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o piÚ province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.
I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per lâagricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
La sovvenzione sarĂ corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dellâimpianto dopo il collaudo.
Articolo 229
Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finchĂŠ dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre lâanno 1940, lâesenzione nellâapplicazione dellâimposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dellâenergia elettrica.
Articolo 230
Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nellâapplicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarĂ determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto giĂ concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.
Articolo 231
Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664 e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
Articolo 232
Ă conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.
Articolo 233
Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Articolo 234
Con lâentrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
(omissis)





