Pari opportunità
Legge 10 aprile 1991, n. 125
(Gazz. Uff., 15 aprile 1991, n. 88)
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Attuazione di azioni positive, finanziamenti
Art. 3 – Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale
Art. 4 – (Azioni in giudizio)
Art. 5 – Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
Art. 6 – Compiti del Comitato
Art. 7 – Collegio istruttorio e segreteria tecnica
Art. 8 – Consiglieri di parità
Art. 9 – Rapporto sulla situazione del personale
Art. 10 – Relazione al Parlamento
Art. 11 – Copertura finanziaria
1. Per il funzionamento degli organi di cui agliarticoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all’articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all’articolo 7
2. All’onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 utilizzando l’accantonamento “Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità”.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.






