Monti di Pegno
Regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279
(Gazz. Uff., 8 settembre 1939,n. 210)
Capo I
MONTI DI NUOVA ISTITUZIONE
Artt. 1 – 6 (abrogati)
Capo II
STATUTO DEI MONTI
Art. 7
Capo III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONTI
Art. 8
Capo IV
COLLEGIO SINDACALE DEI MONTI
Artt. 9 – 10
Capo V
DIRETTORE DEI MONTI
Art. 11
Capo VI
INCOMPATIBILITÀ
Art. 12
Capo VII
INCORPORAZIONI E FUSIONI DEI MONTI
Art. 13 – 15
Capo VIII
CONTABILITÀ E RENDICONTI
Art. 16 – 27
Capo IX
DEPOSITI
Art. 28 – 31
Capo X
IMPIEGO DEI CAPITALI AMMINISTRATI
Art. 32 – 34
Capo XI
EREDITÀ, LEGATI, DONAZIONI
Art. 35
Capo XII
VENDITA DI IMMOBILI
Art. 36
Capo XIII
PRESTITI SU PEGNO
Art. 37
Le polizze di pegno di cui all’art. 10 della legge devono contenere, oltre quanto è stabilito dalla legge medesima, l’indicazione dell’orario di servizio e delle sedi del monte dove possono essere compiute le operazioni di prestito su pegno.
Nelle polizze anzidette devono essere riportate, inoltre, le norme statutarie relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse, nonché il testo dell’art. 31 della legge e le altre disposizioni che l’ispettorato ritiene di stabilire.
Art. 38
I monti possono sempre rifiutare la concessione di prestiti quando hanno fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sono di illegittima provenienza.
Art. 39
I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi.
La stima deve essere fatta in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno.
Art. 40
L’interesse si esige all’atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito.
I diritti accessori, esclusi quelli d’asta, possono esigersi all’atto della concessione o della rinnovazione del prestito.
Art. 41
I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno.
Il monte può consentire alla scadenza del prestito la rinnovazione totale o parziale di esso, previo pagamento degli interessi e, in quanto dovuti, degli accessori, subordinatamente però a nuova stima delle cose data in pegno.
Art. 42
Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando le cose costituite in pegno non sono state aggiudicate all’asta pubblica.
Art. 43
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
Art. 44
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura del monte contro i rischi dell’incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all’atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
Art. 45
I monti non rispondono dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti; non rispondono, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa deriva da caso fortuito o da forza maggiore.
Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell’articolo precedente o quando il monte è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l’importo del credito del monte per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.
Art. 46
Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, l’autorità giudiziaria deve normalmente nominare custode il rappresentante legale del monte. Quest’ultimo è tenuto, però, a presentare le cose stesse ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria.
Gli organi di polizia giudiziaria, quando procedono, ai sensi dell’art. 222, comma secondo, del codice di procedura penale, al sequestro delle cose date in pegno, devono redigere processo verbale, rilasciandone copia al monte.
Art. 47
Agli effetti dell’art. 11 della legge, l’autorità giudiziaria non può ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da un reato, le quali sono costituite in pegno presso un monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al monte la somma data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori.
Capo XIV
ASTE PUBBLICHE
Art. 48
Le aste pubbliche, indette ai sensi dell’art. 13 della legge, devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del monte e nella sala dove si effettuano le aste.
L’avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l’inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore delle aste, nonché l’elenco dei pegni posti in vendita con l’indicazione dei rispettivi numeri di polizza.
Il consiglio di amministrazione del monte può stabilire anche altre forme di pubblicità. La stessa facoltà è data all’ispettorato.
Art. 49
Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino la partecipazione del pubblico.
La data delle aste e le modalità per gli incanti devono essere stabilite nei regolamenti interni.
Art. 50
Le cose sottoposte all’asta sono aggiudicate al migliore offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.
Nel caso previsto dall’art. 15 della legge l’aggiudicazione al perito deve farsi dopo almeno due esperimenti d’asta.
Art. 51
Alle aste indette dai monti ai sensi dell’art. 48 sono applicabili gli art. 353 e354 del codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.
Art. 52
Il consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del monte l’incarico di dirigere le aste.
Il presidente può sempre assumere la direzione delle aste.
Le vendite sono registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell’acquirente e del prezzo di aggiudicazione.
Art. 53
Capo XV
CAUZIONI
Artt. 54 – 56
Capo XVI
OPERAZIONI PASSIVE
Artt. 57 – 58
Capo XVII
PERSONALE
Art. 59
Capo XVIII
AZIENDE DI CREDITO CHE EFFETTUANO PRESTITI SU PEGNO
Art. 60
Capo XIX
AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO
Artt. 61 – 62
Capo XX
SANZIONI
Art. 63
Capo XXI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Artt. 64 – 65






