Giornalisti
Legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Gazz.Uff., 20 febbraio 1963, n. 49)
Ordinamento della professione di giornalista
Titolo I
Dellâordine dei giornalisti
Capo I
Dei consigli dellâordine regionali o interregionali
Art. 1 â (Ordine dei giornalisti)
Ă istituito lâOrdine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dellâalbo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivitĂ giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dellâalbo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento da un Consiglio dellâOrdine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto lâordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
Art. 2 â (Diritti e doveri)
Ă diritto insopprimibile dei giornalisti la libertĂ di informazione e di critica, limitata dallâosservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalitĂ altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della veritĂ sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtĂ e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
Art. 3 â (Composizione dei Consigli regionali o interregionali)
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianitĂ di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nellâalbo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti allâOrdine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 4 â (Elezione dei Consigli dellâOrdine)
Lâassemblea per lâelezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dallâesercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresĂŹ avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dellâOrdine nazionale. Ă posto a carico dellâOrdine lâonere di dare prova solo dellâeffettivo invio delle comunicazioni.
Lâavviso deve contenere lâindicazione dellâoggetto dellâadunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dellâadunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
Lâassemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metĂ degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 5 â (Votazioni)
Il presidente dellâOrdine, prima dellâinizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il piĂš anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A paritĂ di data di iscrizione, prevale lâanzianitĂ di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dellâufficio elettorale.
Il segretario dellâOrdine esercita le funzioni di segretario di seggio.
Art. 6 â (Scrutinio e proclamazione degli eletti)
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dellâOrdine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dallâinizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
AllorchĂŠ non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in unâassemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.
Dopo lâelezione, il presidente dellâassemblea comunica al ministero di grazia e giustizia. lâavvenuta proclamazione degli eletti.
Art. 7 â (Durata in carica del Consiglio â Sostituzioni)
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti cosĂŹ eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 8 â (Reclamo contro le operazioni elettorali)
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dellâalbo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dellâOrdine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa lâelezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalitĂ che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare lâelezione dichiarata nulla.
Art. 9 â (Cariche del Consiglio)
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nellâelenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
Art. 10 â (Attribuzioni del presidente)
Il presidente ha la rappresentanza dellâOrdine; convoca e presiede lâassemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro piĂš anziano per iscrizione nellâalbo, e, nel caso di pari anzianitĂ , il piĂš anziano per etĂ .
Art. 11 â (Attribuzioni del Consiglio)
1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura lâosservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivitĂ diretta alla repressione dellâesercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dellâalbo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dellâOrdine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre allâapprovazione dellâassemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dellâassemblea;
h) fissa, con lâosservanza del limite massimo previsto dallâart. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nellâalbo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Art. 12 â (Collegio dei revisori dei conti)
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone allâassemblea.
Lâassemblea convocata per lâelezione del Consiglio elegge, con le modalitĂ stabilite dagli articoli 4, 5 e6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 â (Assemblea per lâapprovazione dei conti)
Lâassemblea per lâapprovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
Art. 14 â (Assemblea straordinaria)
Il presidente, oltre che nel caso di cui allâarticolo precedente, convoca lâassemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con lâindicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nellâalbo dellâOrdine.
Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Art. 15 â (Norme comuni per le assemblee)
Il presidente e il segretario del Consiglio dellâOrdine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dellâassemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dellâart. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
Lâassemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quantâaltro il disposto dellâart. 4.
Capo II
Del consiglio nazionale dellâordine
Art. 16 â (Consiglio nazionale: composizione)
Ă istituito, con sede presso il ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale dellâOrdine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno piĂš di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metĂ .
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno piĂš di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metĂ .
Lâelezione avviene a norma degliartt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.
Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perchĂŠ da parte dellâassemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dellâelezione dichiarata nulla.
Art. 17 â (Durata in carica del Consiglio nazionale â Sostituzioni)
I componenti del Consiglio nazionale dellâOrdine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dellâart. 7.
Art. 18 â (IncompatibilitĂ )
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.
Art. 19 â (Cariche)
Il Consiglio naz. dellâOrdine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Designa pure tre giornalisti perchĂŠ esercitino le funzioni di revisore dei conti.
Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nellâelenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nellâelenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nellâultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.
Art. 20 â (Attribuzioni del Consiglio)
Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) dĂ parere, quando ne sia richiesto dal ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attivitĂ culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dĂ parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivoart. 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dellâalbo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal ministro per la giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal ministro per la giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal ministro per la e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
Art. 21 â (Attribuzioni al Comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo provvede allâattuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dellâOrdine. Adotta, altresĂŹ, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dellâarticolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
Art. 22 â (Attribuzioni del presidente)
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dĂ disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dellâart. 10, secondo e terzo comma.
Capo III
Disposizioni comuni
Art. 23 â (Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo)
Per la validitĂ delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio naz. dellâOrdine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di paritĂ , prevale il voto del presidente.
Fino allâinsediamento del nuovo Consiglio dellâOrdine, rimane in carica il Consiglio uscente.
Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
Art. 24 â (Attribuzioni del ministro per la grazia e giustizia)
Il ministro per la giustizia esercita lâalta vigilanza sui Consigli dellâOrdine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato allâosservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Art. 25 â (IneleggibilitĂ )
Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
Titolo II
Dellâalbo professionale
Capo I
Dellâiscrizione negli elenchi
Art. 26 â (Albo: istituzione)
Presso ogni Consiglio dellâOrdine regionale o interregionale è istituito lâalbo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
Lâalbo è ripartito in due elenchi, lâuno dei professionisti lâaltro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nellâalbo di Roma.
Art. 27 â (Albo: contenuto)
Lâalbo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e lâindirizzo degli iscritti, nonchĂŠ la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Lâalbo è compilato secondo lâordine di anzianitĂ di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero dâordine di iscrizione.
Lâanzianità è determinata dalla data di iscrizione nellâalbo.
A ciascun iscritto nellâalbo è rilasciata la tessera.
Art. 28 â (Elenchi speciali)
Allâalbo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalitĂ straniera, e di coloro che, pur non esercitando lâattivitĂ di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dellâinteressato, il Consiglio nazionale dellâOrdine.
Art. 29 â (Iscrizione nellâelenco dei professionisti)
Per lâiscrizione nellâelenco dei professionisti sono richiesti: lâetĂ non inferiore agli anni 21, lâiscrizione nel registro dei praticanti, lâesercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui allâarticolo 31, e lâesito favorevole della prova di idoneitĂ professionale di cui allâart. 32.
La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
Art. 30 â (Rigetto della domanda)
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione allâalbo o al registro dei praticanti devâessere motivato, e devâessere notificato allâinteressato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 31 â (ModalitĂ di iscrizione nellâelenco dei professionisti)
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dellâatto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione di cui allâart. 34;
4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
Per lâaccertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dellâassenza di precedenti penali del richiedente si provvede dâufficio da parte del Consiglio dellâOrdine.
Non possono essere iscritti nellâalbo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dellâOrdine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.
Art. 32 â (Prova di idoneitĂ professionale)
Lâaccertamento dellâidoneitĂ professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.
Lâesame dovrĂ sostenersi a Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dellâOrdine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte dâappello di Roma, scelti lâuno tra i magistrati di tribunale e lâaltro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerĂ le funzioni di presidente della Commissione di esame.
Le modalitĂ di svolgimento dellâesame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.
Per lo svolgimento della prova scritta è consentito lâutilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito lâaccesso alla memoria secondo le modalitĂ tecniche indicate dal Consiglio nazionale dellâOrdine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.
Art. 33 â (Registro dei praticanti)
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di etĂ .
La domanda per lâiscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai nn. 1), 2) e 4) dellâart. 31. Deve essere altresĂŹ corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante lâeffettivo inizio della pratica di cui allâart. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dellâart. 31.
Per lâiscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresĂŹ avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare lâattitudine allâesercizio della professione.
Tale esame dovrĂ svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerĂ le funzioni di presidente della Commissione, sarĂ scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalitĂ di svolgimento dellâesame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.
Art. 34 â (Pratica giornalistica)
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso unâagenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sullâattivitĂ giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.
Il praticante non può rimanere iscritto per piÚ di tre anni nel registro.
Art. 35 â (ModalitĂ dâiscrizione nellâelenco dei pubblicisti)
Per lâiscrizione allâelenco dei pubblicisti la domanda devâessere corredata, oltre che dai documenti di cui ai nn. 1), 2), e 4) del primo comma dellâart. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino lâattivitĂ pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dellâart. 31.
Art. 36 â (Giornalisti stranieri)
I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere lâiscrizione nellâelenco speciale di cui allâarticolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocitĂ . Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico .
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai nn. 1), 2) e 4) dellâart. 31 oltre che da una attestazione del min. degli esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocitĂ .
Si applica il disposto del secondo comma dellâart. 31.
Capo II
Dei trasferimenti e della cancellazione dallâalbo
Art. 37 â (Trasferimenti)
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in piĂš di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nellâalbo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dellâOrdine procede di ufficio alla cancellazione dallâalbo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederĂ ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.
Art. 38 â (Cancellazione dallâalbo)
Il Consiglio dellâOrdine delibera di ufficio la cancellazione dallâalbo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nellâelenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dallâart. 36, e ne faccia domanda.
Art. 39 â (Condanna penale)
Debbono essere cancellati dallâalbo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino lâinterdizione permanente dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi lâinterdizione temporanea dai pubblici uffici, lâiscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dellâiscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dellâordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dellâOrdine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dellâart. 48.
Art. 40 â (Cessazione dellâattivitĂ professionale)
Il giornalista è cancellato dallâelenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dellâesclusivitĂ professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nellâelenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui allâart. 35, e ne faccia domanda.
Art. 41 â (InattivitĂ )
à disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattivitĂ dovuta allâassunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allâespletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattivitĂ professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione allâalbo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attivitĂ continuativa e lucrativa.
Art. 42 â (Reiscrizione)
Il giornalista cancellato dallâalbo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dellâart. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 43 â (Notificazione delle deliberazioni del Consiglio)
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dallâalbo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dellâarticolo precedente, devono essere motivate e notificate allâinteressato nei modi e nei termini di cui allâart. 30.
Art. 44 â (Comunicazioni)
Una copia dellâalbo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali, o interregionali, presso la Cancelleria della Corte dâappello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dellâOrdine e presso il ministero di grazia e giustizia.
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrĂ essere data comunicazione entro due mesi al ministero di grazia e giust., alla Cancelleria della Corte dâappello, al procuratore generale della stessa Corte dâappello ed al Consiglio nazionale.
Capo III
Dellâesercizio della professione di giornalista
Art. 45 â (Esercizio della professione)
Nessuno può assumere il titolo nĂŠ esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nellâalbo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato piĂš grave.
Art. 46 â (Direzione dei giornali)
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dellâart. 34 devono essere iscritti nellâelenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 .
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nellâelenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dellâart. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Art. 47 â (Direzione affidata a persone non iscritte nellâalbo)
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta allâalbo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o lâannotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nellâelenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nellâelenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nellâelenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui allâart. 35 della presente legge .
Resta ferma la responsabilitĂ stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nellâalbo.
Titolo III
Della disciplina degli iscritti
Art. 48 â (Procedimento disciplinare)
Gli iscritti nellâalbo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignitĂ professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignitĂ dellâOrdine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato dâufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o, anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dellâart. 44.
Art. 49 â (Competenza)
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dellâOrdine presso il quale è iscritto lâincolpato.
Se lâincolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dellâOrdine designato dal Consiglio nazionale.
Art. 50 â (Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dellâOrdine)
Lâastensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sullâastensione, quando è necessaria lâautorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dellâOrdine designato dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza lâastensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dellâOrdine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 51 â (Sanzioni disciplinari)
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dellâincolpato.
Esse sono:
a) lâavvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dallâesercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dallâalbo.
Art. 52 â (Avvertimento)
Lâavvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entitĂ , consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista allâosservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dellâOrdine.
Lâavvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto lâavvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 53 â (Censura)
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entitĂ , consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
Art. 54 â (Sospensione)
La sospensione dallâesercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui lâiscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignitĂ professionale.
Art. 55 â (Radiazione)
La radiazione può essere disposta nel caso in cui lâiscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignitĂ professionale fino a rendere incompatibile con la dignitĂ stessa la sua permanenza nellâalbo, negli elenchi o nel registro.
Art. 56 â (Procedimento)
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che lâincolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta allâincolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. Lâincolpato ha facoltĂ di presentare documenti e memorie difensive.
Art. 57 â (Provvedimenti disciplinari: notificazione)
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati allâinteressato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 58 â (Prescrizione)
Lâazione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti allâinteressato, da eseguirsi nei modi di cui allâarticolo precedente, nonchĂŠ dalle discolpe presentate per iscritto dallâincolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dellâinterruzione; se piĂš sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dallâultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metĂ .
Lâinterruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Art. 59 â (Reiscrizione dei radiati)
Il giornalista radiato dallâalbo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui allâarticolo 57.
Titolo IV
Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali
Art. 60 â (Ricorso al Consiglio nazionale)
Le deliberazioni del Consiglio dellâOrdine relative alla iscrizione o cancellazione dallâalbo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dallâinteressato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dellâOrdine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per lâinteressato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dellâarticolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
Art. 61 â (Procedimenti disciplinari)
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate allâincolpato nei modi e con il termine di cui allâarticolo 56.
Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e57, primo comma.
Art. 62 â (Deliberazioni del Consiglio nazionale)
Le deliberazioni del Consiglio naz. dellâOrdine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nellâalbo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonchĂŠ in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dellâOrdine che ha emesso la deliberazione, nonchĂŠ al procuratore generale presso la Corte dâappello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
Art. 63 â (Azione giudiziaria)
Le deliberazioni indicate nellâarticolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta.
Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla Corte dâappello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di appello il Collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, allâinizio dellâanno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dellâOrdine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dellâincarico, non possono essere nuovamente nominati .
Possono proporre il reclamo allâAutoritĂ giudiziaria sia lâinteressato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Art. 64 â (Procedimento)
Il Tribunale e la Corte dâappello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Le sentenze sono notificate a cura della Cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
Art. 65 â (Ricorso per Cassazione)
Avverso le sentenze della Corte dâappello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dellâarticolo 360 del codice di procedura civile.
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 66 â (Costituzione dei primi Consigli)
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui allâarticolo 73, si dovrĂ procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.
A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dallâarticolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dellâassemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dellâarticolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dellâassemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione allâalbo.
Il presidente dellâassemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio regionale o interregionale sarĂ convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di paritĂ , dal piĂš anziano dâetĂ . La convocazione stessa dovrĂ aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarĂ convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
Art. 67 â (Commissione unica â Devoluzione)
Fino allâinsediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
Nel periodo intercorrente fra lâentrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrĂ procedere a nuove iscrizioni, salva lâapplicazione del disposto dellâarticolo 28.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dellâarticolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dellâinsediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale a tal fine, darĂ notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterĂ a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. La Commissione unica procede alla iscrizione nellâelenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra lâentrata in vigore della presente legge e lâentrata in vigore del regolamento di cui allâarticolo 73 .
A ciascun Consiglio regionale o interregionale, allâatto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo lâattivitĂ patrimoniale e lâarchivio.
Art. 68 â (Ricorsi)
Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dellâalbo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dellâOrdine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedentearticolo 60.
Art. 69 â (Termini di decadenza)
Il termine di decadenza previsto dallâarticolo 63, per proporre la domanda innanzi allâAutoritĂ giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata giĂ notificata la deliberazione della Commissione unica.
Art. 70 â (Azione giudiziaria)
Spetta alla Corte dâappello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio naz. dellâOrdine dei giornalisti, emesse Ă sensi dellâarticolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e65.
Art. 71 â (AnzianitĂ )
I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando lâanzianitĂ di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dellâentrata in vigore della presente legge.
Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianitĂ , negli elenchi previsti dallâarticolo 28.
Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nellâalbo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
Art. 72 â (Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale)
Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nellâarticolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dallalegge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio allâatto della cessazione dâattivitĂ della stessa, sarĂ assunto dal Consiglio nazionale, con lâosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 73 â (Norme regolamentari)
Il Governo provvederĂ allâemanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dellâarticolo 1 della presente legge, non potrĂ farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Art. 74 â (Abrogazione)
Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 75 â (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






