Corte Costituzionale, 12 luglio 2021, n. 150

Diffamazione mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato: costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della L. 47/1948
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 luglio 2021, n. 150, (in Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 13 della Legge sulla stampa n. 47 /1948 in quanto prevede l’obbligo per il giudice di punire con la sanzione detentiva il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato. In particolare la pena prevista dall’art. 13 della legge n. 47 del 1948 è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore ad euro 258. Le due pene - detentiva e pecuniaria - sono dunque previste in via cumulativa, il giudice essendo tenuto ad applicarle indefettibilmente entrambe e ciò a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all’aggravante in esame.

Proprio l’indefettibilità dell’applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano - o non possano essere considerate almeno equivalenti - circostanze attenuanti, rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall’art. 21 Cost., quanto dall’art. 10 CEDU.
L’indefettibilità dell’applicazione della pena detentiva è infatti in contrasto con l’esigenza, affermata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, di non dissuadere i giornalisti dall’esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell’operato dei pubblici poteri. La reputazione individuale resta ugualmente preservata in base al combinato disposto del 2° e 3° comma dell’art. 595 cod. proc. pen.

Articolo 13 L. 47/1948
Pene per la diffamazione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

Art. 595  cod. pen.
Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

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Corte Costituzionale, 12 luglio 2021, n. 150