Legge 11 dicembre 1985, n. 766
(Gazz. Uff., 27 dicembre 1985, n. 303 Suppl. ord.)
Art.1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.
Art.2 Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 31 della convenzione stessa.
Art.3 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L’UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA VILE.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Protezione giuridica.
1. I cittadini di una Parte Contraente godono sul territorio dell’altra Parte Contraente, per quanto concerne i propri diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di quella Parte Contraente.
2. I cittadini di una Parte Contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procurature e ad altre istituzioni dell’altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione in conformità con la legislazione di quest’ultima rientrino cause civili (ivi comprese quelle di famiglia): possono comparire presso di esse, presentare istanze e sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell’altra Parte Contraente.
3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche, costituite sul territorio di una delle Parti Contraenti in conformità della Legislazione vigente su quel territorio.
Art.2 Assistenza giudiziaria.
I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del notariato di Stato, si forniscono reciproca assistenza giudiziaria in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
Art.3 Ambito dell’assistenza giudiziaria.
Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente assistenza giudiziaria mediante la esecuzione di commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali, ed in particolare mediante la notifica di documenti, l’interrogatorio delle parti e dei testimoni, degli esperti e di altre persone, la trasmissione di prove materiali, l’esecuzione di perizie, nonché mediante il riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia civile.
Art.4 Modalità di comunicazione.
Nel prestarsi assistenza giudiziaria le istituzioni delle Parti Contraenti comunicano tra loro per via diplomatica.
Art.5 Commissioni rogatorie per l’effettuazione di singoli atti processuali.
La commissione rogatoria per l’effettuazione di singoli atti processuali deve essere redatta in forma scritta e, tenendo conto della natura della commissione stessa, avere i seguenti requisiti:
a) denominazione dell’istituzione richiedente;
b) denominazione dell’istituzione richiesta;
c) denominazione della causa riguardo alla quale viene richiesta l’assistenza giudiziaria;
d) nomi e cognomi delle parti, nonché delle persone nei cui confronti si effettuano attività notariali, loro cittadinanza, professione, residenza o domicilio;
e) nomi, cognomi e indirizzi degli eventuali rappresentanti delle persone indicate al sottoparagrafo d, ivi compresi i rappresentanti per legge;
f) contenuto della commissione rogatoria.
Art.6 Requisiti formali.
I documenti inviati per l’assistenza giudiziaria devono portare la firma del funzionario competente e il timbro ufficiale.
Art.7 Modalità di esecuzione delle commissioni rogatorie relative a effettuazione dei singoli atti processuali.
1. Nell’eseguire le commissioni rogatorie per l’effettuazione di singoli atti processuali, l’istituzione richiesta applica la legislazione del proprio Stato. Tuttavia, su richiesta dell’istituzione richiedente, essa può applicare le norme processuali della Parte Contraente dalla cui istituzione proviene la commissione rogatoria, nella misura in cui queste non siano in contrasto con la legislazione della Parte Contraente richiesta.
2. Se l’istituzione richiesta non è competente ad eseguire la commissione rogatoria, essa la trasmette all’istituzione competente.
3. Su richiesta dell’istituzione richiedente, l’istituzione richiesta comunica, a tempo debito, ad essa ed alle parti interessate, la data e il luogo di esecuzione della rogatoria affinché queste possano assistervi in conformità della legislazione della Parte Contraente richiesta.
4. Se la commissione rogatoria non ha potuto essere eseguita, i documenti vengono restituiti all’istituzione richiedente e contemporaneamente vengono comunicati i motivi che hanno impedito l’esecuzione.
Art.8 Immunità dei testimoni e degli esperti.
1. Il testimone o l’esperto che su convocazione, trasmessagli dalla istituzione richiesta, si presenta presso l’istituzione richiedente non può essere indipendentemente dalla sua cittadinanza sottoposto sul territorio della Parte contraente richiedente, a procedimento penale, né tratto in arresto oppure condannato per un reato commesso prima dell’ingresso nel territorio di detta Parte.
2. Il testimone o l’esperto perde tale garanzia qualora nonostante ne abbia la possibilità non abbandoni il territorio della Parte contraente richiedente entro 15 giorni dal giorno in cui l’istituzione che lo ha convocato gli ha comunicato che la sua presenza non è più necessaria. In questo periodo non viene calcolato il tempo durante il quale il testimone o l’esperto non ha potuto lasciare il territorio della Parte contraente richiedente per cause indipendenti dalla sua volontà.
3. Nei confronti del testimone o dell’esperto che non si presenti su convocazione della Parte contraente richiedente, non può essere applicata alcuna misura di carattere coercitivo, né alcuna sanzione.
Art.9 Notifica di documenti.
1. L’istituzione richiesta procede alla notifica, in conformità con le regole per la notifica di documenti vigenti nel proprio Stato, se i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme. Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure non siano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario, se questi consente volontariamente a riceverli.
2. Nella commissione rogatoria relativa alla notifica deve essere indicato l’indirizzo preciso del destinatario e la denominazione del documento notificato. Se l’indirizzo indicato nella commissione rogatoria per la notifica risulta incompleto o impreciso, l’istituzione richiesta intraprende misure per l’accertamento dell’indirizzo esatto, in conformità con la propria legislazione.
3. Nella commissione rogatoria relativa a notifiche di convocazione è necessario indicare la somma che verrà corrisposta al testimone o all’esperto per la copertura delle spese e dell’onorario presunto.
Art.10 Certificazione della notifica dei documenti.
La certificazione della notifica dei documenti viene fatta in conformità con le regole per la notifica di documenti vigenti sul territorio della Parte contraente richiesta. Nella certificazione devono essere indicate la data e il luogo della notifica, nonché la persona cui il documento è stato consegnato.
Art.11 Notifica di documenti ai propri cittadini.
1. Le Parti contraenti hanno diritto di notificare documenti ai propri cittadini tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari.
2. Per tale notifica non possono essere impiegate misure coercitive.
Art.12 Lingue da usare.
1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonché i documenti ad esse allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta.
2. La traduzione è certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall’Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.
Art.13 Rifiuto di assistenza giudiziaria.
L’assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento della Parte contraente richiesta.
Art.14 Spese relative alla prestazione di assistenza giudiziaria.
La Parte contraente richiesta non esigerà il rimborso delle spese di assistenza giudiziaria. Le Parti contraenti sosterranno tutte le spese relative alla prestazione di assistenza giudiziaria effettuate sul proprio territorio.
Art.15 Trasmissione di informazioni.
I Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti, con le modalità previste nell’art. 4 della presente Convenzione, si forniranno reciprocamente, su richiesta, informazioni relative alla legislazione in vigore o che era in vigore in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
Art.16 Riconoscimento dei documenti.
1. I documenti ufficiali rilasciati nel territorio di una Parte contraente, e prodotti in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, sono riconosciuti come documenti ufficiali anche sul territorio dell’altra Parte contraente.
2. I documenti inviati da una Parte contraente all’altra Parte contraente, in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, non richiedono legalizzazione.
Art.17 Invio di documenti relativi ad atti di stato civile ed documenti.
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si impegna ad inviare all’altra Parte contraente, su richiesta pervenuta per via diplomatica, certificati di registrazione di atti di stato civile, titoli di studio, certificati di lavoro ed altri documenti relativi ai diritti personali e interessi dei cittadini dell’altra Parte contraente, qualora tali atti siano necessari per lo svolgimento di un procedimento.
2. I documenti indicati vengono inviati all’altra Parte contraente per via diplomatica senza traduzione e gratuitamente.
Art.18 Spese processuali e assistenza giudiziaria gratuita.
I cittadini di una Parte contraente, sul territorio dell’altra Parte contraente, sono esenti da cauzioni o da altre garanzie per il pagamento delle spese processuali, e godono della assistenza giudiziaria gratuita, nonché dell’esenzione delle spese processuali, in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 17, 20, 21, 22, 23 e 24 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, anche se non hanno residenza o domicilio nel territorio di una delle Parti contraenti.
TITOLO II
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE
Art.19 Riconoscimento delle decisioni.
1. Ciascuna Parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonché le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato (qui di seguito “decisioni giudiziarie”) pronunciate sul territorio dell’altra Parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell’art. 24 della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti riconoscono altresì le decisioni concernenti il riconoscimento di paternità, la costituzione della tutela, curatela ed adozione, nonché la cessazione di tali rapporti, adottate dalle competenti istituzioni dell’URSS ed i corrispondenti provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dai Tribunali italiani.
3. Le decisioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, nel territorio della Parte contraente dove vengono riconosciute, hanno la stessa efficacia giuridica delle corrispondenti decisioni adottate dai competenti organi di detta Parte contraente.
4. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle decisioni ed agli atti indicati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonché dell’art. 26, emanati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art.20 Richiesta di riconoscimento.
1. Le decisioni relative al riconoscimento vengono adottate dai Tribunali della Parte contraente sul cui territorio la decisione deve essere riconosciuta.
2. La richiesta di riconoscimento viene presentata al Tribunale che ha adottato la decisione sulla causa in prima istanza. Detto Tribunale inoltra la richiesta al Tribunale competente per la decisione. La richiesta può anche essere presentata direttamente al Tribunale competente della Parte contraente richiesta.
3. La forma della richiesta e i dati che debbono esservi contenuti, sono stabiliti dalla legislazione della Parte contraente richiesta.
Art.21 Documenti da allegare alla richiesta.
Alla richiesta di riconoscimento è necessario allegare:
a) una copia della decisione giudiziaria certificata conforme dal Tribunale, con l’attestazione che essa è definitiva, se ciò non risulta dal testo della decisione stessa;
b) un documento da cui risulti che al convenuto che non ha partecipato al processo, o ad un suo rappresentante, è stato notificato in tempo debito e nella forma dovuta l’atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
c) le traduzioni certificate conformi dei documenti indicati nel presente articolo, nonché la traduzione della richiesta.
Art.22 Esecuzione delle decisioni.
Le decisioni giudiziarie pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, che sono riconosciute sul territorio dell’altra Parte contraente in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive sul territorio di quest’ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.
Art.23 Procedura di riconoscimento e di esecuzione.
La procedura per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente.
Art.24 Competenza dei Tribunali.
1. Il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la decisione è considerato competente qualora ricorra una delle condizioni seguenti:
a) alla data della presentazione dell’istanza il convenuto aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente;
b) la controversia riguarda l’attività di uno stabilimento, o una succursale, a carattere commerciale o industriale, oppure di altra natura, che il contenuto possiede nel territorio della Parte contraente richiedente;
c) l’obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente;
d) il fatto da cui deriva una responsabilità extracontrattuale si è verificato nel territorio della Parte contraente richiedente;
e) nelle cause di richiesta di alimenti, l’attore, alla data della presentazione dell’istanza, aveva il domicilio o la residenza nel territorio della Parte contraente richiedente.
2. Tuttavia, in deroga a quanto disposto nel paragrafo 1:
a) per le controversie relative a diritti reali su beni immobili, è considerato esclusivamente competente il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio il bene è situato;
b) per le controversie concernenti lo status delle persone, è considerato esclusivamente competente il Tribunale della Parte contraente alla quale, alla data della presentazione della domanda, la persona di cui si tratta appartiene per cittadinanza.
Art.25 Rifiuto di riconoscimento della decisione.
1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato, oltre i casi previsti dall’art. 13 della presente Convenzione anche se:
a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l’atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi;
c) all’esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell’istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente;
d) la decisione della controversia in conformità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Parti contraenti sono partecipi rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta.
2. Per accertare l’esistenza delle circostanze indicate al paragrafo 1 il Tribunale della Parte contraente richiesta, in caso di necessità può richiedere chiarimenti alla persona che ha presentato l’istanza, nonché interrogare il convenuto e richiedere chiarimenti al tribunale che ha adottato la decisione.
Art.26 Transazione e atti notarili.
Le disposizioni degli articoli 19-25 della presente Convenzione si applicano anche alle transazioni concluse davanti ai Tribunali nonché agli atti notarili relativi alle obbligazioni di somme di denaro.
Art.27 Trasferimento all’estero di beni artistici e turali.
Le disposizioni della presente Convenzione relative al riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti notarili, non infirmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all’estero di beni artistici e culturali.
Art.28 Riconoscimento delle decisioni senza ulteriori provvedimenti.
Le disposizioni del presente Titolo non impediscono alle Parti contraenti, nei casi previsti dalla loro legislazione, di riconoscere senza ulteriori procedimenti, le decisioni dell’altra Parte contraente, indicate nei paragrafi 1 e 2 dell’art. 19 e nell’art. 26, che non richiedano un’esecuzione coattiva.
Art.29 Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle processuali.
1. Le decisioni sulle spese processuali, adottate sul territorio di una delle Parti contraenti, sono riconosciute ed eseguite sul territorio dell’altra Parte contraente in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.
2. Le richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sulle spese processuali vengono presentate con le modalità previste ai paragrafi n. 2 e 3 dell’art. 20 della presente Convenzione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.30 Soluzione delle controversie.
Le eventuali divergenze concernenti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
Art.31 Entrata in vigore.
La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Art.32 Durata della Convenzione.
La presente Convenzione è stipulata per la durata di cinque anni dal giorno della sua entrata in vigore.
La Convenzione resterà in vigore per successivi periodi di cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non la denunci, informandone in forma scritta l’altra Parte Contraente, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della Convenzione stessa.
Fatto a Roma il 25 gennaio 1979 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.






