Legge 10 agosto 1950, n. 648
(Gazz. Uff., 1 settembre 1950, n. 200 Suppl. Ord.)
Art.1
Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell’Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.
Art.2
La morte o l’invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l’hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
Art.3
La morte o l’invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero della difesa.
Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Art.4
Spetta la pensione, l’assegno o l’indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri [o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie,] alle loro famiglie.
In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2.
Art.5
Spetta la pensione, l’assegno o la indennità di guerra, anche quando l’invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi da militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l’invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
Art.6
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio.
Art.7
Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d’arme o dall’esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.
È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è, scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.
Art.8
È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.
Art.9
Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell’articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un’attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.
Art.10
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte .
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l’invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all’offesa nemica.
È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l’invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l’internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
Art.11
Le disposizioni di cui all’articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell’infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l’assegno o l’indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
La pensione, l’assegno o l’indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell’interessato.
Art.12
L’opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell’interessato ed è irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all’esercizio dell’opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra .
Nell’eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a’ sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l’interessato esercitare l’opzione per cause indipendenti dalla sua volontà sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell’assegno di guerra, ed all’interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell’assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate .
Così anche, se l’indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all’interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l’assegno di guerra e la rendita stessa.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a norma del successivo articolo 101 .
Art.13
L’opzione per l’indennità di infortunio implica rinunzia alla pensione o all’assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l’indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od all’assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell’assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.
Quando l’interessato opti per le indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all’assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.
Art.14
Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all’assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o l’assegno stesso e l’indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.
L’opzione per la pensione o l’assegno di guerra implica rinunzia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all’Erario.
Art.15
Le norme dell’articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.
Art.16
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l’assegno o l’indennità, previsti dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l’assegno di guerra.
Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.
Art.17
Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all’epoca in cui si verificò l’evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l’assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576 .
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l’assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.
La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all’atto della cessazione dal servizio civile.
La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all’art. 10.
Art.18
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell’esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.
Art.19
Le norme di cui all’articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l’Istituto e l’Ente o l’Azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al personale governativo iscritto all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all’art. 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
Art.20
Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.
Art.21
Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall’art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.
Titolo II
DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
Art.22
Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non è suscettibile.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella allegata tabella B, e corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti .
Art.23
L’assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, né superiori a quattro.
Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l’invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l’esito di questi, l’assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.
La somma dei vari periodi per cui è accordato l’assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.
La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell’assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.
Art.24
Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, l’assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.
Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente però all’importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.
Nel caso in cui all’invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.
Art.25
Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l’assegno o l’indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Anche nel caso in cui l’invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell’assegno rinnovabile, entro un anno dall’invito o entro l’anno di proroga di cui all’articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l’assegno o l’indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.
La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.
Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell’assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell’invito .
Art.26
Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D .
Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:
a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;
b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;
c) durante lo stato di prigionia:
ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.
Negli altri casi si applica la tabella D.
Art.27
La pensione, l’assegno o l’indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:
a) ufficiali generali;
b) ufficiali superiori;
c) ufficiali inferiori;
d) sottufficiali e truppa.
Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l’evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell’assegno di guerra, al grado di sottotenente.
Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all’art. 10, la pensione, l’assegno o l’indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell’evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l’assegno o l’indennità è concessa in base a tale grado.
Art.28
Oltre la pensione o l’assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell’allegata tabella E un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.
A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all’8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all’imposta complementare. L’indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno .
Gli assegni suddetti non sono riversibili.
Art.29
Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art. 28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, 4- bis , B; lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.
Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all’art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.
Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000 .
Art.30
Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l’infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell’annessa tabella A .
Art.31
(Omissis) .
Art.32
Qualora l’invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l’invalido riceve, alle spese che l’Opera nazionale o l’Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell’invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate .
Art.33
Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all’Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L’Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.
Art.34
Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta.
Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all’art. 32, è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.
Art.35
Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l’Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.
Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell’importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all’Opera predetta .
Art.36
Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall’Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell’art. 33;
b) quando i genitori o tutori dei minori diano all’Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.
Art.37
Nell’interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementari di cura .
Art.38
Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all’articolo 36, lettera b) , e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all’Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell’interesse dei minori, fino all’età maggiore degli stessi.
Art.39
Contro la decisione dell’Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell’art. 35 e dell’art. 36, lettera b) , è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell’interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.
Art.40
Quando il militare od il civile già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l’organo superiore per causa di guerra, la pensione o l’assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all’invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l’organo superstite.
Le indennità dovute all’invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall’importo dell’assegno nei modi stabiliti dall’art. 12.
Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l’assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Art.41
Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli iscritti alle categorie dalla 5ª all’8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell’imposta complementare, giusta l’articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue , è concesso un assegno di previdenza, non riversibile né sequestrabile, di annue lire 174.000 .
I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L’ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell’assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esecuzione dall’obbligo della dichiarazione stessa. L’Ufficio provinciale del tesoro , che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette . Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all’Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all’estero, la concessione dell’assegno di previdenza, in deroga al disposto dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari .
Art.42
L’assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell’art. 22, secondo comma.
Art.43
Per ottenere la concessione dell’assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Direzione generale delle pensioni di guerra .
L’assegno decorre dal compimento dell’età di cui al primo comma dell’art. 41.
Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell’età di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma dell’art. 41 l’assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art.44
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all’8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell’articolo 3, lettera b) della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all’assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l’assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l’indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento dell’invalidità di guerra, ai sensi dell’articolo 53 e successive modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all’articolo 10, lettera a) , della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l’assegno di previdenza.
L’incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell’articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all’articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l’esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all’assegno di incollocabilità.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione od al diniego dell’assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all’articolo 99 e successive modificazioni.
L’assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L’assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica se vengono meno le ragioni per le quali sia stato concesso.
Gli invalidi, fruenti dell’assegno di incollocabilità, hanno l’obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell’attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra , predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l’invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita l’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell’assegno di incollocabilità .
Art.44 bis
Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assgegno rinnovabile dalla 2ª all’8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocabili, e concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue .
La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali di lavoro e della massima occupazione , e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l’assegno di previdenza di cui all’articolo 41, né con l’indennità di disoccupazione.
L’assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro , quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell’avvenuta concessione.
Qualora beneficiario dell’assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all’indennità di disoccupazione prevista dall’articolo 32, lettera a) , della legge 29 aprile 1949, n. 264, l’importo delle indennità non cumulabili con l’assegno predetto verrà trattenuto a cura dell’organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all’interessato in virtù dell’art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218.
Gli invalidi fruenti dell’assegno di incollocamento hanno l’obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all’assegno stesso .
Art.45
Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l’assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L’indennità è concessa nella seguente misura mensile:
Lettera A: L. 40.000;
Lettera A- bis : L. 35.000;
Lettera B: L. 31.000;
Lettera C: L. 22.000;
Lettera D: L. 20.000;
Lettera E: L. 15.000;
Lettera F: L. 15.000;
Lettera G: L. 12.000.
L’indennità è ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:
Lettera A: L. 37.000;
Lettera A- bis : L. 32.000;
Lettera B: L. 28.000;
Lettera C: L. 19.000;
Lettera D: L. 17.000;
Lettera E: L. 12.000;
Lettera E: L. 12.000;
Lettera G: L. 9.000.
Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A- bis , B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l’accompagnatore militare e l’indennità di accompagnamento.
In caso di scelta dell’accompagnatore militare, l’indennità è ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L’indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l’indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all’Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all’invalido.
L’Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri all’Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell’applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L’indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda .
Ora, Dipartimento provinciale.
Articolo così modificato dall’art. 5, l. 26 luglio 1957, n. 616 e dall’art. 8, l. 9 novembre 1961, n. 1240.
Art.46
L’invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine .
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª catagoria dell’annessa tabella A, finché duri tale inabilità .
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l’aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione .
Art.47
Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L’aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l’adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell’evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l’invalidità .
Art.48
Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria .
Art.49
Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del servizio, il cumulo della pensione o dell’assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni .
Ai suddetti ufficiali, qualora all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all’assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro .
Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l’aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti .
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l’assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall’art. 17.
Art.50
Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l’assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.
In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all’articolo precedente.
Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.
Art.51
Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l’interessato fu collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto dall’interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l’assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati, sugli importi arretrati del trattamento stesso.
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l’assegno decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l’assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all’art. 101 oppure qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all’art. 10 la pensione o l’assegno decorre dalla data dell’evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell’evento, la pensione, assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art.52
Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l’assegno corrispondente alla categoria proposta all’atto dell’invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall’annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.
In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate.
Art.53
Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l’invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte .
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all’art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all’art. 104.
Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta.
La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all’art. 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall’interessato dopo la detta decorrenza .
Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell’indennità per una volta tanto.
Se l’indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l’accertamento dell’invalidità e quello dell’aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall’art. 2 del testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Art.54
Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l’opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l’invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall’invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l’invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell’assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell’Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.
Quando l’invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell’infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell’assegno integratore di cui all’art. 49. Resta salvo il diritto all’opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.
Titolo III
DEI DIRITTI DELLA VEDOVA E DEGLI ORFANI
Art.55
La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all’art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall’annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell’art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell’art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H .
Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio .
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti .
Art.56
Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di lire annue 42.000 , quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno . L’assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno .
Art.57
Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli artt. 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.
Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.
Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli artt. 17, 18 e 19.
Art.58
La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l’infermità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell’evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.
Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all’art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra, od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell’evento per i civili e dalla data dell’invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purché non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purché sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorché postuma.
Art.59
La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:
sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle G e H , se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;
sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;
cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;
quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni .
Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.
Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.
La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio è avvenuto anteriormente .
Art.60
Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.
I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell’annessa tabella A .
Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A e risulti in stato di bisogno .
Nel caso che l’invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non interiori a due anni né superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l’invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.
L’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento dell’età di 70 anni .
Art.61
Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finché non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro .
Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell’art. 60.
Art.62
I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell’art. 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61 .
Per il calcolo dell’aumento di cui all’art. 61, il primo orfano non viene computato.
I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell’art. 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti .
Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 58.
Per stabilire l’epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell’art. 58.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età .
Art.63
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell’annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore .
Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell’art. 60.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l’assegno speciale temporaneo .
Art.64
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell’evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell’evento di servizio e del fatto di guerra che cagionò la morte dell’affiliante .
Art.65
La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti all’età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell’art. 63 e dalle figlie anche in età minore, quando abbiano contratto matrimonio .
Art.66
Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell’ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell’art. 64, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell’art. 55.
L’altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.
Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.
L’aumento per coesistenza di orfani, di cui all’art. 60, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e H, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo stesso .
Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’art. 60, anche l’aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.
L’aumento integratore di cui all’art. 61 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.
Art.67
Se la vedova è privata in tutto o in parte dell’esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere all’educazione dell’orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall’articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell’orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell’art. 34 della legge predetta.
Il Giudice delle tutele può, in caso che l’orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all’Istituto.
Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quanto l’orfano sia soggetto a tutela.
Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro .
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli artt. 147 e 148 del Codice civile.
Art.68
In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall’art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.
Art.69
(Omissis) .
Art.70
In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.
Quando occorre ripartire fra i più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l’anzianità di grado.
Titolo IV
DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI
Art.71
Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell’art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:
a) al padre che abbia l’età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell’art. 60 ;
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione .
Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.
Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell’evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna .
La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell’art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell’art. 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall’annessa tabella N .
Art.72
Ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000 , quando abbiano raggiunto il 65° anno di età , o, anteriormente, qualora, siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno . L’assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno .
Art.73
Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell’aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell’aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l’ammontare del suo reddito complessivo all’imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore .
Art.74
Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.
La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.
Art.75
Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell’evento che ne cagionò la morte.
In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell’evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell’evento che ne cagionò la morte .
Art.76
Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell’annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell’art. 60 .
Art.77
Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nobili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell’annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre .
Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell’art. 60 .
Art.78
Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall’art. 71, purché sussistano le altre condizioni prescritte dall’art. 73.
La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell’art. 71; non è soggetta alla riduzione, di cui all’art. 73; è soggetta all’aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l’opzione per l’indennità secondo gli artt. 11 e successivi .
Art.79
Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell’art. 10, consegue, a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l’assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.
Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 73, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.
Art.80
Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per cause di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all’articolo precedente.
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli artt. 71 e 73.
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall’Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall’articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art.81
Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l’assegno speciale temporaneo, aumentata della metà .
Se abbia perduto l’unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche.
L’aumento è cumulabile con quello contemplato nell’art. 79.
Art.82
Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell’art. 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell’annessa tabella A , è concessa la pensione nella misura indicata dall’annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N .
Nei casi di cui all’art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell’articolo stesso.
L’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento dell’età di 70 anni.
Art.83
La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all’art. 77.
Nel calcolare l’età del padre e dell’assimilato, ai soli effetti dell’art. 71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi.
Art.84
Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all’atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili, a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle .
Art.85
Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.
Art.86
Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell’ordine stabilito dall’art. 71 e con le norme degli artt. 75, 76, 83 e 84.
Art.86 bis
I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire ai sensi dei precedenti artt. 85 ed 86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell’atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell’ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda .
Art.87
Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti artt. 85 e 86 è necessario accertare, di intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.
Art.88
La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.
Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
Art.89
Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.
Art.90
Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l’Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.
Titolo VI
PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI
Art.91
Il diritto a conseguire la pensione, l’assegno o la indennità ed il godimento della pensione o dell’assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all’evento, da cui derivò l’invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonché dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimenti, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l’indennità o l’assegno e di godere la pensione o l’assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l’invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal 2° comma dell’art. 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.
Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione o l’assegno, ove risulti che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell’onor militare.
L’esercizio del diritto a conseguire la pensione e l’assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici .
Art.92
La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell’art. 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l’assegno. Nel caso di condanna che importi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’esercizio del diritto è sospeso durante l’espiazione della pena, nonché durante il periodo dell’interdizione ad essa connessa .
Perde, altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportata condanna per lenocinio.
Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.
Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l’assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto .
Art.93
Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.
Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell’assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.
Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di aver effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell’assegno a favore degli altri aventi diritto.
Art.94
Durante l’espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dell’assegno già conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.
Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall’art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, numero 603.
Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l’assegno si devolve, durante l’espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.
Art.95
Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.
I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza straniera.
Art.96
Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
a) a coloro che, già residenti all’estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l’invalidità;
b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;
d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio;
e) a chi, risiedendo stabilmente all’estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro .
Art.97
Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell’art. 95 può essere ripristinato qualora l’interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.
Art.98
I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono l’ammontare delle pensioni, assegni od indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell’assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell’art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell’assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo art. 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l’assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l’invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall’invalido successivamente all’ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione dei trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dal precedente art. 44 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità .
Art.99
Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell’ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d’appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari straordinari e liberi docenti di Università – a preferenza delle Facoltà di medicina – direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.
È in facoltà del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.
Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell’incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione .
Art.100
Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.
Le sezioni decidono con l’intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all’articolo 99.
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l’incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del presidente del Comitato.
Spetta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedere, con suo decreto, all’approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce l’indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.
In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l’intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al nominale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell’adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.
L’articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato .
Art.101
Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell’interessato o di ufficio.
La domanda, diretta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell’assegno di riversibilità ordinaria regolato dall’articolo 69. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.
Art.102
Il procedimento per la liquidazione si inizia d’ufficio quando la ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.
In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l’ospedale o l’istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d’ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.
Art.103
Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all’entità delle menomazioni dell’integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno un ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia .
La Commissione giudica con l’intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente.
Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall’Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con suo decreto, d’intesa con il Ministro della difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.
Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.
La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell’invalidità secondo le annesse tabelle.
Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.
Un estratto del verbale viene consegnato all’interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.
Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
Art.104
Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall’interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.
Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall’Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall’Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l’espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.
Art.105
La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall’ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l’intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall’Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all’art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell’interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un’autorità sanitaria locale.
La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art.106
Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l’invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell’art. 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica .
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purché per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto .
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci .
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l’internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell’art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.
La pensione o l’assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.
Art.107
Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite all’art. 106 e successive modificazioni .
Art.108
Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell’evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell’assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell’atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell’ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l’assimilato e di vedovanza per la madre e per l’assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell’anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.
Quando le condizioni previste dall’art. 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell’assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni .
Art.109
Quando il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell’assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
Art.110
Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell’assegno per condanna penale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, dopo la passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.
Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini dell’art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all’art. 98, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all’art. 99, quinto comma.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dopo raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all’immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.
Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l’assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.
Ove lo richieda, l’interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.
Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.
Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 114.
Art.111
Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell’assegno previsti negli artt. 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma, della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.
Art.112
Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli artt. 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salvo l’eventuale corso dei giudizi medesimi.
Art.113
Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all’estero ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale .
È data facoltà al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.
Dell’avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, provvede d’ufficio il prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell’opera di Commissari prefettizi.
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.
Art.114
Contro il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall’apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall’avviso di ricevimento .
La riscossione dell’indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d’ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l’avvocato difensore .
Per l’infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l’amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l’avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso .
Art.115
Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l’interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza dalla prima notificazione.
Art.116
I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.
Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.
I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un presidente di Sezione da lui delegato.
Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei consiglieri.
Art.117
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° marzo 1950.
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d’ufficio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Direzione generale delle pensioni di guerra – entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.
Le pensioni di riversibilità ordinaria concesse ai sensi dell’art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.
Art.118
Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:
a) di cui agli artt. 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;
b) di cui al primo e secondo comma dell’art. 107 per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell’art. 26;
c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell’art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.
Art.119
Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell’infortunato, per esplosione di ordigni bellici.
L’Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell’evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile.
La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza.
Art.120
Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all’articolo precedente.
Art.121
I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.
Se però la pensione o l’assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all’assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
Art.122
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell’Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.
Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandanti durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l’invalidità o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.
Art.123
Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall’art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, numero 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette, dell’assegno speciale temporaneo di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.
L’assegno speciale temporaneo di cui all’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue.
L’assegno speciale temporaneo di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è elevato a lire 14.000 annue .
Art.124
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Art.125
L’onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione dell’entrata, per l’esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.






