Legge 4 febbraio 1966, n. 51
(Gazz. Uff., 19 febbraio 1966, n. 44)
Art. 1 [1]
La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.
Il Ministro per la sanità è autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanitĂ , a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualitĂ e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dallâobbligo e le modalitĂ della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di etĂ .
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâequa indennitĂ per il caso di danno derivante, al di fuori dellâipotesi di cui allâart. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâassistenza personale diretta prestata al primo.
Art. 2 [1]
Il Ministero della sanitĂ provvede a sue spese allâacquisto e alla distribuzione del vaccino alle provincie, secondo le proposte dei medici provinciali.
I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nellâambito del loro territorio.
La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâequa indennitĂ per il caso di danno derivante, al di fuori dellâipotesi di cui allâart. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâassistenza personale diretta prestata al primo.
Art. 3 [1]
La persona che esercita la patria potestĂ o la tutela sul bambino o il direttore dellâistituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, è responsabile dellâosservanza dellâobbligo della vaccinazione.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa [2] fino a lire 300.000 [3].
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâequa indennitĂ per il caso di danno derivante, al di fuori dellâipotesi di cui allâart. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâassistenza personale diretta prestata al primo.
2 Sanzione cosĂŹ sostituita per effetto dellâart. 32, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era lâammenda.
3 Importo cosĂŹ elevato per effetto dellâart. 114, comma 1, in relazione allâart. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente lâimporto era fissato in lire 100.000.
Per limporto minimo della sanzione, vedi lâart. 10, comma 1, della predetta L. 689/1981.
Art. 4 [1]
Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanitĂ , deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui allâart. 1, le persone indicate nellâarticolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori allâautoritĂ giudiziaria.
Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola dâobbligo è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
Lo stesso certificato è prescritto per lâammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettivitĂ infantile.
Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti lâavvenuta vaccinazione.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâequa indennitĂ per il caso di danno derivante, al di fuori dellâipotesi di cui allâart. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâassistenza personale diretta prestata al primo.
Art. 5 [1]
Ă abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâequa indennitĂ per il caso di danno derivante, al di fuori dellâipotesi di cui allâart. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâassistenza personale diretta prestata al primo.
Art. 6 [1]
Lâonere derivante allo Stato dallâapplicazione della presente legge farĂ carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanitĂ per lâanno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimitĂ costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, unâequa indennitĂ per il caso di danno derivante, al di fuori dellâipotesi di cui allâart. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dellâassistenza personale diretta prestata al primo.





