TAR Lazio Roma, sez. III, 2 ottobre 2020, n. 10047
La Regione non può imporre lâ obbligo di vaccinazione. La vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza dello Stato.
Nella fattispecie è stata impugnata una ordinanza della Regione Lazio con cui era stato imposto lâobbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di etĂ (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonchĂŠ per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro).
Il TAR Lazio, richiamando quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018 ha rammentato che le disposizioni normative in tema di vaccinazione obbligatoria sono di esclusiva competenza statale. Il confine tra terapie mediche ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti sanitari obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia tutela della salute ed è pertanto demandata alla competenza esclusiva dello Stato, anche al fine di garantire misure omogenee su tutto il territorio nazionale.
La scelta tra obbligo e raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonchĂŠ sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integritĂ psico â fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dallâaltro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato.
In tema di vaccinazioni obbligatorie sono poi riservati, in capo alle Regioni, alcuni spazi riguardanti, ad esempio, lâorganizzazione dei servizi sanitari e lâidentificazione degli organi deputati al controllo e alle conseguenti sanzioni.
Secondo il TAR neppure la normativa emergenziale in materia di COVID ammette simili interventi regionali in ordine allâobbligatorietĂ delle vaccinazioni. Le disposizioni in materia di igiene e sanitĂ nonchĂŠ di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorchĂŠ il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale.
Lâordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale.
In conclusione - scrivono i giudici amministrativi - âsi deve affermare che, al di lĂ della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal CTS nei verbali agli atti del giudizio depositati), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede questâultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilitĂ - anche di matrice politica - in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genereâ.
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TAR Lazio Roma, sez. III, 2 ottobre 2020, n. 10047






