Legge 12 maggio 1995 , n. 210
(Gazz. Uff. 1 giugno 1995 n.126 - Suppl. Ord. n. 66)
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 della convenzione stessa.
Art. 3
1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.
2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un’azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l’ordine costituzionale o a violare l’integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso né essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all’atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 4
1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell’articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.
Art. 5
1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l’approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
Art. 6
1. È punito secondo la legge italiana:
a) il cittadino che commette all’estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l’estradizione;
b) lo straniero che commette all’estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l’estradizione.
Art. 7
1. L’articolo 244 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole: “cinque a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei a diciotto anni”;
b) nel secondo comma le parole: “due a otto anni” e “tre a dieci anni” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tre a dodici anni” e “cinque a quindici anni”.
2. Nel primo comma dell’articolo 288 del codice penale le parole: “tre a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a quindici anni”.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






