Convenzione OMU di New York del 4 dicembre 1989.
Convenzione internazionale contro il reclutamento, lâutilizzazione il finanziamento e lâistruzione di mercenari adottata dallâAssemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Ratificata con Legge 12 maggio 1995 , n. 210
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
Ribadendo le finalitĂ ed i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione tra gli Stati in conformitĂ con lo Statuto delle Nazioni Unite,
Nella consapevolezza che vengono reclutati, utilizzati finanziati e ed istruiti mercenari per attivitĂ che violano i principi del diritto internazionale quali lâuguaglianza sovrana, lâindipendenza politica e lâintegritĂ territoriale degli Stati nonchĂŠ lâautodeterminazione dei popoli,
Affermando che il reclutamento, lâutilizzazione, il finanziamento e lâistruzione di mercenari sono da considerare reati che preoccupano vivamente tutti gli Stati e che ogni persona che abbia commesso uno qualunque di questi reati deve essere tradotta in giustizia o estradata,
Convinti della necessitĂ di sviluppare e di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati in vista di prevenire, di perseguire e di reprimere tali reati,
Preoccupati dalle nuove attivitĂ internazionali illecite che vedono uniti i trafficanti di droga ed i mercenari nella perpetrazione di atti di violenza che minano lâordine costituzionale degli Stati,
Convinti altresĂŹ che lâadozione di una convenzione contro il reclutamento, lâutilizzazione, il finanziamento e lâistruzione di mercenari contribuirebbe alla eliminazione di tali reprensibili attivitĂ e di conseguenza al rispetto delle finalitĂ e dei principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite,
Consapevoli che le questioni che non sono regolate da tale Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle regole e dai principi del diritto internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione,
1. Lâespressione âmercenarioâ significa ogni persona:
a) espressamente reclutata nel paese o allâestero per combattere in un conflitto armato;
b) che partecipa alle ostilitĂ essenzialmente in vista di ottenere un vantaggio personale ed alla quale è stata effettivamente promessa, da una parte al conflitto o a nome di questâultima, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate di detta Parte;
c) che non è cittadina di una parte al conflitto, nÊ residente del territorio controllato da una parte al conflitto;
d) che non è membro delle forze armate di una parte al conflitto;
e) che non è stata inviata da uno Stato diverso da una parte al conflitto, in missione ufficiale come membro delle forze armate di tale Stato.
2. Lâespressione âmercenarioâ significa altresĂŹ, in ogni altra circostanza, ogni persona:
a) espressamente reclutata nel paese o allâestero per partecipare ad un atto concordato di violenza mirante a:
i) rovesciare un governo o colpire, in qualsiasi altro modo,
lâordine costituzionale di uno Stato; oppure
ii) colpire lâintegritĂ territoriale di uno Stato;
b) che partecipa a tale atto essenzialmente in vista di ottenerne un vantaggio personale significativo ed è spinta ad agire dietro promessa o pagamento di una remunerazione materiale;
c) che non è nÊ cittadina, nÊ residente dello Stato contro il quale tale atto è diretto;
d) che non è stata inviata da uno Stato in missione ufficiale;
e) che non è membro delle forze armate dello Stato sul di cui territorio lâatto ha avuto luogo.
Articolo 2
Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dellâarticolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.
Articolo 3
1. Un mercenario ai sensi dellâarticolo primo della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilitĂ o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione.
2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dellâarticolo 4 della presente Convenzione.
Articolo 4
Commette reato chiunque:
a) tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione;
b) si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione.
Articolo 5
1. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari ed a vietare le attivitĂ di tale natura in conformitĂ con le disposizioni della presente Convenzione.
2. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari con lo scopo di fare opposizione allâesercizio legittimo del diritto inalienabile dei popoli allâautodeterminazione cosĂŹ come riconosciuto dal diritto internazionale, ed ad adottare in conformitĂ con il diritto internazionale; appropriati provvedimenti per prevenire il reclutamento, lâutilizzazione, il finanziamento o lâistruzione di mercenari a tal fine.
3. Essi reprimono i reati definiti nella presente Convenzione mediante pene appropriate che tengano conto della natura grave di tali reati.
Articolo 6
Gli Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:
a) adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati allâinterno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attivitĂ illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;
b) coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.
Articolo 7
Gli Stati parti collaborano nellâadottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione.
Articolo 8
Ogni Stato Parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente Convenzione è stato, è o sarĂ commesso, fornisce agli Stati Parti interessati, direttamente o tramite il Segretario Generale dellâorganizzazione delle Nazioni Unite, in conformitĂ con le disposizioni della sua legislazione nazionale ogni informazione pertinente non appena ne sia venuto a conoscenza.
Articolo 9
1. Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria competenza al fine di giudicare i reati definiti nella presente Convenzione commessi:
a) sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
b) da uno qualsiasi dei suoi cittadini, o qualora questo Stato lo ritenga appropriato, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.
2. Allo stesso modo, ciascun Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per istituire la sua competenza al fine di giudicare i reati definiti agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione qualora il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e qualora tale Stato non lo estradi verso uno qualunque degli Stati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione non esclude una competenza penale esercitata in virtĂš della legislazione nazionale.
Articolo 10
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato Parte sul di cui territorio si trova lâautore presunto del reato, provvede in conformitĂ con la sua legislazione, alla detenzione di questa persona ovvero adotta ogni altro adeguato provvedimento per trattenerlo in fermo durante il periodo necessario per lâinizio di unâazione penale o di una procedura di estradizione. Questo Stato Parte procede immediatamente ad una inchiesta preliminare in vista di stabilire i fatti.
2. Quando uno Stato Parte, in conformitĂ con le disposizioni del presente articolo, ha posto una persona in detenzione o adottato ogni altro provvedimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso ne avvisa senza ritardo direttamente o tramite il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) lo Stato parte in cui il reato è stato commesso;
b) lo Stato parte che è stato oggetto del reato o del tentativo di reato;
c) lo Stato parte in cui la persona fisica o giuridica che è stata oggetto del reato o del tentativo di reato ha la cittadinanza;
d) lo Stato parte di cui il presunto autore del reato ha la nazionalitĂ o, se questâultimo è apolide, lo Stato parte sul di cui territorio esso ha la sua residenza abituale;
e) ogni altro Stato parte interessato che riterrĂ opportuno avvisare.
3. Ogni persona nei confronti della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:
a) di comunicare senza indugio con il rappresentante qualificato piÚ vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure se si tratta di una persona apolide, con lo Stato sul cui territorio essa ha la sua abituale residenza;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato parte che ha stabilito la sua competenza in conformitĂ con il capoverso b) del paragrafo 1 dellâarticolo 9 di invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a visitarlo.
5. Lo Stato che procede allâinchiesta preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed indica loro se intende esercitare la sua competenza.
Articolo 11
Ogni persona contro cui è intentata unâazione legale per uno qualsiasi dei reati definiti nella presente Convenzione beneficia, a tutti gli stadi della procedura, della garanzia di un trattamento equo e di tutti i diritti e garanzie previsti dal diritto dello Stato interessato. Si dovrĂ tener conto delle norme applicabili del diritto internazionale.
Articolo 12
Lo Stato parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi questâultimo, è tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto se il reato in questione sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso alle sue autoritĂ competenti per lâesercizio dellâazione penale, secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autoritĂ prendono una decisione nelle stesse condizioni come per ogni altro reato di natura grave, in conformitĂ con la legislazione di questo Stato.
Articolo 13
1. Gli Stati parti si concedono lâassistenza giudiziaria piĂš ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. In tutti i casi la legge applicabile per lâesecuzione di una domanda di assistenza reciproca è quella dello Stato richiesto.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi allâassistenza giudiziaria reciproca previsti in ogni altro trattato.
Articolo 14
Lo Stato parte nel quale unâazione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato ne comunica in conformitĂ con la sua legislazione, il risultato definitivo al Segretario Generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati interessati.
Articolo 15
1. I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo compresi come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione stipulato tra Stati parti. Gli Stati parti si impegnano ad includere questi reati come casi di estradizione in ogni Trattato di estradizione da stipulare tra di loro.
2. Se uno Stato parte che subordina lâestradizione allâesistenza di un trattato è investito di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, esso ha facoltĂ di considerare la presente Convenzione come base giuridica dellâestradizione per quanto riguarda questi reati. Lâestradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano lâestradizione allâesistenza di un Trattato riconoscono questi reati come casi di estradizione tra di loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. Tra Stati parti, i reati sono considerati ai fini dellâestradizione come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtĂš dellâarticolo 9 della presente Convenzione.
Articolo 16
La presente Convenzione non pregiudica:
a) le regole relative alla responsabilitĂ internazionale degli Stati;
b) il diritto dei conflitti armati ed il diritto internazionale umanitario, comprese le disposizioni relative allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.
Articolo 17
1. Ogni controversia tra due o piĂš Stati parti relativa allâinterpretazione o allâapplicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Se nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti non pervengono ad un accordo sulla organizzazione dellâarbitrato, una qualunque tra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando un ricorso in conformitĂ con lo statuto della Corte.
2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma la presente Convenzione, la ratifica o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di uno Stato parte che ha formulato tale riserva.
3. Ogni Stato parte che ha formulato una riserva in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in ogni tempo abolire tale riserva con una notifica indirizzata al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 18
1. La presente Convenzione sarĂ aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 presso la Sede dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione è aperta allâadesione di ogni Stato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 19
1. La presente Convenzione entrerĂ in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerĂ in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 20
1. Ogni Stato parte potrĂ denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrĂ effetto un anno dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 21
Lâoriginale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarĂ depositato presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite che ne farĂ pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato la presente Convenzione.






