Legge 15 gennaio 1992, n. 21
(Gazz. Uff., 23 gennaio 1992, n. 18)
Legge 21/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Testo coordinato con le modifiche apportate dal decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 recante Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Art. 1
Autoservizi pubblici non di linea.
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale .
Art. 2
Servizio di taxi.
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalitĂ del servizio; il prelevamento dellâutente ovvero lâinizio del servizio avvengono allâinterno dellâarea comunale o comprensoriale.
2. Allâinterno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per lâinosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dellâautoritĂ marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
3-bis. Ă consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio .
Art. 3
Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge allâutenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante lâutilizzo di strumenti tecnologici.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire allâinterno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione. Ă possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato lâautorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
Art. 4
Competenze regionali.
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei princĂŹpi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sullâesercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali lâesercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati allâesercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano lâesercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalitĂ ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento allâesercizio del servizio e allâapplicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Competenze comunali.
1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sullâesercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalitĂ per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per lâesercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 5 bis
Accesso nel territorio di altri comuni
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dellâaccesso nel loro territorio o, specificamente, allâinterno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, lâosservanza e la titolaritĂ dei requisiti di operativitĂ della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
1-bis. Per il servizio di taxi è consentito lâesercizio dellâattivitĂ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati .
Art. 6
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea .
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Ă requisito indispensabile per lâiscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dallâottavo e dal nono comma dellâarticolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dallâarticolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dallâarticolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dallâarticolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. Lâiscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneitĂ allâesercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per lâammissione nel ruolo.
5. Lâiscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per lâesercizio del servizio di taxi e dellâautorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Lâiscrizione nel ruolo è altresĂŹ necessaria per prestare attivitĂ di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualitĂ di sostituto del titolare della licenza o dellâautorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualitĂ di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dellâistituzione del ruolo, risultino giĂ titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
Art. 7
Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivitĂ , possono:
a) essere iscritti, nella qualitĂ di titolari di impresa artigiana di trasporto, allâalbo delle imprese artigiane previsto dallâarticolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietĂ collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformitĂ alle norme vigenti sulla cooperazione ;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge ;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivitĂ di cui alla lettera b) del comma 2 dellâarticolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o lâautorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dellâautorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o lâautorizzazione non potrĂ essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 8
ModalitĂ per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. La licenza per lâesercizio del servizio di taxi e lâautorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietĂ o la disponibilitĂ in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e lâautorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piĂš licenze per lâesercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per lâesercizio del servizio di taxi e dellâautorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente. Ă invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piĂš autorizzazioni per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente. Ă inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per lâesercizio del servizio di taxi e dellâautorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercĂŹti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere lâautorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilitĂ , in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato lâautorizzazione .
4. Lâavere esercĂŹto servizio di taxi in qualitĂ di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per lâesercizio del servizio di taxi o dellâautorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 9
TrasferibilitĂ delle licenze.
1. La licenza per lâesercizio del servizio di taxi e lâautorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchĂŠ iscritta nel ruolo di cui allâarticolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di etĂ ;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o lâautorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchĂŠ iscritti nel ruolo di cui allâarticolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o lâautorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art. 10
Sostituzione alla guida.
1. I titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nellâambito orario del turno integrativo o nellâorario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalitĂ e moralitĂ richiesti dalla normativa vigente .
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per lâesercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui allâarticolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore etĂ .
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine lâassunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dellâarticolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechĂŠ iscritti nel ruolo di cui allâarticolo 6, conformemente a quanto previsto dallâarticolo 230- bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
Art. 11
Obblighi dei titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente.
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dellâutente ovvero lâinizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dellâarticolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dellâutenza, esclusivamente allâinterno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito lâuso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici .
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante lâutilizzo di strumenti tecnologici. Lâinizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui allâarticolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e lâarrivo a destinazione dellâutente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dellâarea metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato lâautorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto lâobbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dellâinterno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino allâadozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, lâinizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile dâattracco, piĂš prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione allâinterno della Provincia o dellâarea metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato lâautorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante lâattesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dellâeffettiva prestazione del servizio stesso
5. I comuni in cui non è esercÏto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autoritĂ competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchĂŠ la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercĂŹto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
Art. 11-bis
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, lâinosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui allâarticolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui allâarticolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui allâarticolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui allâarticolo 6 alla quarta inosservanzaÂť .
Art. 12
Caratteristiche delle autovetture.
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. Lâesistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dellâutenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dellâautovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta âtaxiâ.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero dâordine ed una targa con la scritta in nero âservizio pubblicoâ del tipo stabilito dallâufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, allâinterno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta ânoleggioâ e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura âNCCâ inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato lâautorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto lâobbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Tariffe.
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autoritĂ amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra lâutenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente.
Art. 14
Disposizioni particolari.
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap .
2. I comuni, nellâambito dei regolamenti di cui allâarticolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap , nonchĂŠ il numero e il tipo di veicoli giĂ esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravitĂ , in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dellâintensitĂ del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dallâobbligo del tassametro. Ă inoltre consentito che le autovetture immatricolate per lâesercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per lâesercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.
Art. 15
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.






