Legge 17 ottobre 2007, n. 188
(Gazz. Uff., 8 novembre 2007, n. 260)
Legge abrogata dallâarticolo 39, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla leggelegge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dallâarticolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare lâintenzione di recedere dal contratto di lavoro, Ăš presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonchĂ© dal prestatore dâopera e dalla prestatrice dâopera, pena la sua nullitĂ , su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalitĂ di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonchĂ© dai centri per lâimpiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui allâarticolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonchĂ© i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui allâarticolo 2549 del codice civile per cui lâassociato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonchĂ© spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati allâidentificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore dâopera o della prestatrice dâopera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validitĂ di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresĂŹ definite le modalitĂ per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalitĂ definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dellâidentitĂ del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonchĂ© lâindividuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validitĂ di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalitĂ attraverso le quali Ăš reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonchĂ© al prestatore dâopera e alla prestatrice dâopera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. Allâattuazione della presente legge si provvede nellâambito delle risorse finanziarie giĂ previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





