Legge 11 febbraio 1971, n. 11
(Gazz. Uff., 22 febbraio 1971, n. 46)
Titolo I
NORME SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL CANONE
Art. 1
Lâart. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: âNellâaffitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaroâ.
Art. 2
Lâart. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: âLa commissione tecnica provinciale, di cui allâart. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta: dal capo dellâispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; dallâingegnere capo dellâUfficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici; da un rappresentante degli affittuari conduttori; da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La commissione è presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato. Il prefetto può delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dellâispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con lâintervento della metĂ piĂš uno ed a maggioranza assoluta dei presentiâ.
Art. 3
Lâart. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: âAl fine di assicurare lâequa remunerazione del lavoro dellâaffittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dellâinizio dellâannata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee. Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirĂ , per ogni qualitĂ di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformitĂ alle direttive della commissione tecnica centrale . Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente. Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dallâart. 5 nel termine di due mesi prima dellâinizio dellâannata agraria. Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvederĂ la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, lâequo canone sarĂ corrisposto, in via provvisoria, nellâammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto . Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovrĂ essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelleâ.
Art. 4
Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dellâarticolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione .
Qualora la qualitĂ e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potrĂ determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualitĂ e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.
Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualitĂ e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati allâincremento di produttivitĂ del fondo conseguente allâinvestimento eseguito .
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e lâaggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente .
Le migliorie apportate dallâaffittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta lâindennitĂ prevista dal secondo comma dellâart. 15 e fino a tale data lâeventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.
Art. 5
Lâart. 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: âQuando in determinate zone agrarie si siano verificate avversitĂ atmosferiche o calamitĂ naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dellâannata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari. Qualora le avversitĂ atmosferiche o le calamitĂ naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metĂ della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dellâart. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrĂ determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subĂŹto o ammonta alla metĂ della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori. Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dallâevento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subĂŹto i danniâ.
Art. 6
Lâart. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: âĂ istituita in Roma presso il Ministero dellâagricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per lâequo canone nellâaffitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per lâagricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composta da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un direttore generale del Ministero dellâagricoltura e delle foreste, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dal direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per lâagricoltura e le foreste. La commissione tecnica centrale è competente: a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate; b) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate; c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualitĂ di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile; d) a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovrĂ essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dellâagricoltura e delle foreste dellâanno successivo. La commissione tecnica centrale sarĂ dotata di una segreteria. Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dellâagricoltura e delle foreste. Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro per lâagricoltura e le foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417. Nel termine di tre mesi dallâentrata in vigore della presente legge il Ministro per lâagricoltura e le foreste emanerĂ il regolamento per il funzionamento della commissione centraleâ.
Art. 7
Il pagamento dellâammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento dellâobbligo del canone, anche se non viene proposta azione di perequazione a mente dellâart. 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dallâaffittuario, questâultimo sarĂ ritenuto adempiente se avrĂ depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso lâufficio postale o presso una banca del comune ove si trova lâazienda, ed avrĂ dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dallâavvenuto deposito.
La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, lâofferta reale di cui allâart. 1209, primo comma, del codice civile.
Art. 8
Lâart. 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente: âQualora il canone convenuto non sia contenuto, sia allâinizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinerĂ il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicatoâ.
Art. 9
Resta in vigore lâart. 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.
Titolo II
NORME SUI POTERI DELLâAFFITTUARIO E SULLA ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI
Art. 10
Lâaffittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dallâesercizio delle attivitĂ connesse di cui allâart. 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autoritĂ .
Lâaffittuario può altresĂŹ partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti allâaffittuario nei precedenti commi nonchè i suoi poteri relativi alla disponibilitĂ dei prodotti.
Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente allâordinaria manutenzione.
Art. 11
Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purchè corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per lâutilizzazione agricola del fondo.
La parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allâIspettorato agrario provinciale, nonchè allâaltra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. LâIspettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.
Qualora venga emesso parere favorevole lâaffittuario proponente è tenuto a notificare al locatore lâinvito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, lâaffittuario può procedere senzâaltro allâesecuzione dei miglioramenti.
Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa allâinvito dellâaffittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dallâIspettorato agrario, allâuopo fissato su richiesta dellâuna o dellâaltra parte, lâaffittuario può provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 12
Qualora lâaffittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, lâeffetto risolutivo previsto dallâart. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale .
In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, art. 1, lettera a) e art. 3, lettera c).
Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dallâaffittuario ad uno o piĂš componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, semprechè sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.
Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.
Art. 13
Per lâesecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purchè risulti in qualsiasi modo lâesistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dallâaffittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dellâart. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso lâaccollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.
Le garanzie fideiussorie di cui allâart. 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente.
Art. 14
Lâaffittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere allâIspettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalitĂ al locatario. LâIspettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. La esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati.
Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dallâaffittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia lâaffittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dallâart. 11 .
Art. 15
Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere allâaffittuario lâaumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base allâart. 4 .
Lâaffittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad unâindennitĂ corrispondente allâaumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dellâaffitto. La predetta indennitĂ spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.
Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, dellâindennitĂ da corrispondersi dal locatore medesimo allâaffittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.
Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, allâaffittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore allâentrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Qualora la casa rurale adibita allâabitazione dellâaffittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilitĂ prescritte dalle norme relative alla tutela dellâigiene e della sanitĂ , ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, lâaffittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sullâedilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.
Lâaffittuario può trattenere lâimporto delle spese relative allâatto del pagamento del fitto.
Ă fatta salva per lâaffittuario la facoltĂ di chiedere alle competenti autoritĂ lâapplicazione dellâart. 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente art. 11.
Art. 17
Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dellâart. 1 della legge stessa è elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dellâentrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606.
Ă abrogato il primo comma dellâart. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606.
Titolo III
NORME FINALI
Art. 18
Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano lâaffitto a coltivatore diretto.
I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano lâaffitto a coltivatore diretto.
Art. 19
Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.
Con decorrenza dallâannata agraria in corso al momento dellâentrata in vigore della presente legge, lâaffitto è esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati .
Art. 20
Lâaffittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonchè per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, ed acquista diritto allâelettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.
La solidarietĂ di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dallâaffittuario per le predette somme di esercizio.
Art. 21
Salvo quanto previsto dallâultimo comma del precedente art. 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.
Ă ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nellâoggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.
Art. 22
Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per lâutilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le provincie, i comuni o gli altri enti, per la concessione o lâaffitto dei terreni di loro proprietĂ , devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta unâasta pubblica.
Qualora vi sia una pluralitĂ di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle universitĂ , istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per lâagricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attivitĂ di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati .
Art. 23
Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dellâaffittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.
Lâimpugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dallâart. 2113 del codice civile.
Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con lâassistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle provincie di Trento e di Bolzano lâassistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali .
Art. 24
In parziale deroga allâart. 13 della legge 15 settembre 1964, numero 756, sono trasformati in contratti dâaffitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorchè non prevalenti, i contratti di affitto per lâutilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.
Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni.
Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti lâutilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.
Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti allâart. 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando lâammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.
Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, provincie e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento .
Art. 25
Agli effetti della legge 11 luglio 1952, n. 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto lâaffittuario che sia tale a norma dellâart. 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dellâimpiego delle macchine agricole.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dellâuomo.
Art. 26
Tutte le controversie relative allâattuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sullâaffitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
Sono altresĂŹ devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni.
Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.
Art. 27
Le norme della presente legge che riguardano lâaffitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28
Resta fermo il diritto dellâaffittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equitĂ stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
Art. 29.
Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dellâart. 23.
Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonchè tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piĂš favorevoli allâaffittuario coltivatore diretto.
Art. 30
I criteri relativi alla determinazione del canone nellâaffitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dallâinizio dellâannata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga allâart. 3, con decreto del Ministro per lâagricoltura e le foreste entro sessanta giorni dallâentrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dellâannata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dellâart. 3.
Art. 31
Per le provincie e per le annate in cui le tabelle di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti dallâart. 3.
Art. 32
Ă abrogato lâarticolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.






