Legge 10 febbraio 2020, n. 10
(Gazz. Uff., 4 marzo 2020, n. 55)
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
Art. 1 Oggetto
1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalitĂ stabilite dallâarticolo 3.
2. Lâutilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai principi di solidarietĂ e proporzionalitĂ ed è disciplinato secondo modalitĂ tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare allâobitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
Art. 2Â Promozione dellâinformazione
1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformitĂ alla disciplina posta dal regolamento di cui allâarticolo 8, iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sullâutilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
Art. 3 Manifestazione del consenso
1. Lâatto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso allâutilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dallâarticolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata allâazienda sanitaria di appartenenza cui spetta lâobbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dellâarticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresĂŹ una persona di sua fiducia, di seguito denominata ÂŤâfiduciarioâÂť, cui spetta lâonere di comunicare lâesistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacitĂ di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonchĂŠ nel caso di oggettiva impossibilitĂ per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Lâaccettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
4. Lâincarico del fiduciario, nonchĂŠ del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalitĂ previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalitĂ prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata allâazienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso giĂ manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con lâassistenza di due testimoni.
6. Per i minori di etĂ il consenso allâutilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilitĂ genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 4 Centri di riferimento
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialitĂ e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e lâutilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.
2. Le attivitĂ dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dellâarticolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dellâarticolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. LâattivitĂ chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
Art. 5 Istituzione dellâElenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e lâutilizzazione dei corpi dei defunti
1. Ă istituito presso il Ministero della salute lâElenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dellâarticolo 4 per la conservazione e lâutilizzazione dei corpi dei defunti.
2. LâElenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso lâindividuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dĂ notizia della morte del disponente.
3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui allâarticolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia allâazienda sanitaria di appartenenza del disponente.
4. Allâattuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6 Restituzione del corpo del defunto
1. I centri di riferimento individuati ai sensi dellâarticolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui allâarticolo 1, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonchĂŠ le spese per lâeventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dellâarticolo 4, che provvedono nellâambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
Art. 7 Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca
1. Lâutilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dellâarticolo 4.
Art. 8 Regolamento di attuazione
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâinterno e con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a: a) stabilire le modalitĂ e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per lâutilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui allâarticolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonchĂŠ le modalitĂ per le comunicazioni tra lâufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
b) indicare le cause di esclusione dellâutilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge;
c) prevedere disposizioni di raccordo con lâordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
d) dettare la disciplina delle iniziative previste dallâarticolo 2, comma 2.
Art. 9 Disposizioni finanziarie
1. Dallâattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10 Abrogazione
1. Lâarticolo 32 del testo unico delle leggi sullâistruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
Vedi anche il decreto attuativo DPR 47/2023 Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.





