Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 febbraio 2017
(Gazz. Uff. 1 marzo 2017. n.50)
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalitĂ per il rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dellâautorizzazione allâiscrizione delle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui allâart. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Art. 2 Presentazione dellâistanza
1. I soggetti interessati presentano, assolta lâimposta di bollo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lâistanza di cui allâart. 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le seguenti modalitĂ : a) coloro che presentano istanza in modalitĂ cartacea inviano la stessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti â Direzione generale per la vigilanza sulle AutoritĂ portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie dâacqua interne â Divisione 7, viale dellâArte n. 16, 00144 Roma;
b) coloro che presentano istanza tramite posta certificata trasmettono la stessa allâindirizzo: dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti interessati devono dare prova nellâistanza di aver assolto lâimposta di bollo.
3. Lâistanza è redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è corredata dalla documentazione ivi prevista.
4. Nel caso in cui lâistanza presentata è incompleta o carente della documentazione prevista, la Direzione generale competente richiede una eventuale motivata integrazione documentale della stessa, da trasmettere al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3 Disposizioni finanziarie
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






