Influenza aviaria

Decreto Legge 1 ottobre 2005, n. 202

(Gazz. Uff., 1 ottobre 2005, n. 229)

Convertito, con modificazioni, in Legge 30 novembre 2005, n. 244

Art. 1. – Prevenzione e lotta contro l’influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l’influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato “Centro nazionale”, che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l’Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l’influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l’epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell’Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L’individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro nazionale e dell’Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l’altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l’istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:
a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell’assistenza e del controllo sanitario.
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell’anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l’anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall’anno 2006.
5-ter, Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell’attività venatoria sull’intero territorio nazionale.

Note:
1 Comma modificato dalla legge di conversione.
2 Lettera modificata dalla legge di conversione.
3 Comma inserito dalla legge di conversione.
4 Comma aggiunto dalla legge di conversione.

Art. 2. – Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico
1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all’acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell’ambito dell’esercizio della funzione di prevenzione.

Note:
1 Articolo sostituito dalla legge di conversione.

Art. 3. – Comando Carabinieri per la tutela della salute
1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente dell’Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall’anno 2006.

Note:
1 Comma modificato dalla legge di conversione.

Art. 4. – Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell’articolo 3, pari ad euro 700.000 per l’anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l’anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:
1 Comma modificato dalla legge di conversione.

Art. 5. – Interventi urgenti nel settore avicolo
1. L’AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, quanto a 8 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari , nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l’attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l’accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:
1 Comma sostituito dalla legge di conversione.
2 Per le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, vedi il D.M. 13 gennaio 2006.
3 Comma modificato dalla legge di conversione.
4 Per i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, di cui al presente comma , vedi l’art. 2, comma 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.
5 Comma inserito dalla legge di conversione e, successivamente, sostituito dall’art. 1-bis, comma 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.
6 Per i contributi previdenziali per le aziende in crisi, di cui al presente comma , vedi l’art. 2, comma 116, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
7 Comma inserito dalla legge di conversione.

Art. 6. – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato – Tabella prevista dall’art. 3
Potenziamento dell’organico del Comando carabinieri per la tutela della salute

Grado/ruolo Personale in extraorganico
Capitano
Tenente/S. tenente
Totale ufficiali 20 (a)
Luogotenente
Mar.A. UPS
Mar. Capo
Mar. Ord.
Mar.
Totale ispettori 76
Totale generale 96
(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.