Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Gazz. Uff., 29 maggio 2013, n. 124- Suppl. Ord n. 42 )
CAPO I
Principi generali
Art.1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui allâarticolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui allâarticolo 2 del decreto del Ministro delle attivitĂ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonchĂŠ agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dellâarticolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art.2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivitĂ produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui allâarticolo 3;
b) autoritĂ competente: la Provincia o la diversa autoritĂ indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dellâautorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivitĂ produttive, ai sensi dellâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui allâarticolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dallâautorizzazione unica ambientale;
d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa lâinstallazione o lâesercizio dello stabilimento e che è responsabile dellâapplicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) sportello unico per le attivitĂ produttive (SUAP): lâunico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivitĂ produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
f) modifica: ogni variazione al progetto, giĂ autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dellâimpianto, che possa produrre effetti sullâambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nellâautorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sullâambiente.
CAPO II
Autorizzazione unica ambientale
Art.3 Autorizzazione unica ambientale
Salvo quanto previsto dallâarticolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui allâarticolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o allâaggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui allâarticolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lâutilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui allâarticolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui allâarticolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui allâarticolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione allâutilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui allâarticolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nellâautorizzazione unica ambientale.
3. Ă fatta comunque salva la facoltĂ dei gestori degli impianti di non avvalersi dellâautorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivitĂ soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dellâistanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui allâarticolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lâautorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che lâautoritĂ competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
5. Lâautorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalitĂ per lo svolgimento delle attivitĂ di autocontrollo, ove previste, individuate dallâautoritĂ competente tenendo conto della dimensione dellâimpresa e del settore di attivitĂ . In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui allâarticolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attivitĂ di autocontrollo allâautoritĂ competente, la quale può procedere allâaggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che lâinquinamento provocato dallâattivitĂ e dallâimpianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dellâautorizzazione.
6. Lâautorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Art.4 Procedura per il rilascio dellâautorizzazione unica ambientale
La domanda per il rilascio dellâautorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui allâarticolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalitĂ telematica allâautoritĂ competente e ai soggetti di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con lâautoritĂ competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui allâarticolo 3, per i quali si chiede il rilascio dellâautorizzazione unica ambientale, nonchĂŠ le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora lâautoritĂ competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalitĂ telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, lâistanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica lâarticolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dallâautoritĂ competente, lâistanza è archiviata, fatta salva la facoltĂ per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessitĂ della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
4. Se lâautorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, lâautoritĂ competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facoltĂ di indire la conferenza di servizi di cui allâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o lâaggiornamento dei titoli abilitativi di cui allâarticolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nellâautorizzazione unica ambientale.
5. Se lâautorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui allâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, lâautoritĂ competente adotta lâautorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dellâarticolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui allâarticolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per lâadozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui allâarticolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo lâautoritĂ competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nellâambito della conferenza di servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente lâautorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dellâaggiornamento di titoli abilitativi di cui allâarticolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione allâautoritĂ competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. LâautoritĂ competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
8. LâautoritĂ competente trasmette, in modalitĂ telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sullâiter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dallâarticolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dallâarticolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art.5 Rinnovo dellâautorizzazione unica ambientale
Ai fini del rinnovo dellâautorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia allâautoritĂ competente, tramite il SUAP, unâistanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui allâarticolo 4, comma 1.
2. Ă consentito far riferimento alla documentazione eventualmente giĂ in possesso dellâautoritĂ competente nel caso in cui le condizioni dâesercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. LâautoritĂ competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dallâarticolo 4.
4. Per le attivitĂ e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dellâadozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, lâesercizio dellâattivitĂ o dellâimpianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. LâautoritĂ competente può comunque imporre il rinnovo dellâautorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nellâautorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualitĂ ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
Art.6 Modifiche
Il gestore che intende effettuare una modifica dellâattivitĂ o dellâimpianto ne dĂ comunicazione allâautoritĂ competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui questâultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere allâesecuzione della modifica. LâautoritĂ competente provvede, ove necessario, ad aggiornare lâautorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dellâautorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui allâarticolo 4.
3. LâautoritĂ competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui allâarticolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è lâobbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
CAPO III
Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera
Art.7 Autorizzazioni di carattere generale
Ă fatta salva la facoltĂ del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, allâautorizzazione di carattere generale ai sensi dellâarticolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, lâadesione allâautoritĂ competente.
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivitĂ di cui alla parte II dellâallegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dellâadozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dallâarticolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dellâautoritĂ di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autoritĂ o ad altra autoritĂ da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nellâAllegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino allâadozione della pertinente disciplina regionale.
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autoritĂ di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nellâAllegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui allâAllegato I.
CAPO IV
Disposizioni attuative
Art.8 Oneri istruttori e tariffe
In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dellâinteressato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresĂŹ, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dellâinteressato prima dellâentrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dallâautorizzazione unica ambientale.
Art.9 Monitoraggio
I Ministri dellâambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sullâattuazione del presente regolamento volte a verificare, tra lâaltro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per lâistruttoria, per lâinvio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dellâautorizzazione unica ambientale, nonchĂŠ il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. Allâattuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art.10 Disposizioni transitorie
I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dellâavvio dei procedimenti stessi.
2. Lâautorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dellâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino allâadozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per lâottenimento dellâautorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 4, comma 1.
Art.11 Poteri sostitutivi e abrogazioni
Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica lâarticolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi giĂ attribuiti al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui allâarticolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dellâesercizio degli stabilimenti di cui allâarticolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui allâarticolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalitĂ e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dellâesercizio degli stabilimenti di cui allâarticolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, lâesercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui allâarticolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dellâarticolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellâarticolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato;
b) nellâarticolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
c) nellâarticolo 281:
1) al comma 1 le parole: ÂŤ; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti lâesercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dellâarticolo 269Âť sono abrogate;
2) al comma 3 le parole: ÂŤ; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti lâesercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dellâarticolo 269Âť sono abrogate;
3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato;
4) il comma 8 è abrogato;
5) il comma 11 è abrogato.
Art.12 Clausola dâinvarianza finanziaria
Dallâattuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






