Decreto Del Presidente Della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26
(Gazz. Uff., 29 marzo 2022, n. 74)
Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono allâutilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dellâarticolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualitĂ di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui allâarticolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante lâimpiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui allâarticolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui allâarticolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dallâarticolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui allâarticolo 129 del Codice;
f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrĂ essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nellâesercizio di unâattivitĂ commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui allâarticolo 130, comma 3-bis, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e allâarticolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia, ai sensi dellâarticolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza lâintervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui allâarticolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.
3. Restano esclusi dallâambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalitĂ statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Articolo 3
Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dellâarticolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.
2. Il diritto di opposizione, di cui allâarticolo 21, paragrafo 2, del RGPD, può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Articolo 4
Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui allâarticolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dellâaffidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilitĂ dellâaffidatario, le penali per il caso di inadempimento;
d) lâobbligo dellâaffidatario di garantire la continuitĂ del servizio e il trasferimento di tutti i dati nellâeventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dellâaffidatario;
e) lâobbligo di consentire lâesercizio di attivitĂ di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dellâatto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:
a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dellâarticolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base dellâesito delle consultazioni di cui alla lettera a), alla predisposizione ed attivazione delle modalitĂ tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonchĂŠ alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.
Articolo 5
Soggetti obbligati allâaccesso e modalitĂ di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante lâimpiego del telefono con o senza lâintervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:
a) documentazione attestante lâidentitĂ dellâoperatore: per le persone fisiche, documento di identitĂ in corso di validitĂ del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identitĂ del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto;
attestazione dellâidentitĂ dellâoperatore può avvenire anche attraverso le modalitĂ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante lâimpiego del telefono con o senza o senza lâintervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dellâutilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dallâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dallâarticolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, lâindicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerĂ materialmente i contatti con i contraenti;
c) lâelenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che lâoperatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dallâeffettivo ricevimento dellâistanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione allâoperatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dellâoperatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dallâultima consultazione del medesimo registro. Lâoperatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dellâistanza di accesso al registro. La validitĂ dellâiscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dallâultima consultazione del medesimo registro.
Articolo 6
Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dellâoperatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per lâanno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dellâarticolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. Lâaggiornamento periodico delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui allâarticolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I proventi delle tariffe dâaccesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dellâarticolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice, è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, lâavviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui allâarticolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7
ModalitĂ e tempi di iscrizione dei contraenti al registro
1. Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui allâarticolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con lâimpiego del telefono o della posta cartacea nonchĂŠ, ai fini della revoca di cui al comma 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. Lâiscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalitĂ :
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilitĂ e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalitĂ tecniche di cui allâarticolo 4, comma 2, lettera b); lâattestazione dellâidentitĂ del contraente può avvenire anche attraverso le modalitĂ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede lâiscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilitĂ per il contraente di ottenere comunque unâassistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltĂ o di problemi per lâiscrizione o il rinnovo o la revoca dellâiscrizione;
c) mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità .
2. Le modalitĂ tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare lâaccesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.
3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di piÚ numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalità di cui al comma 1, lettere a) o c). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.
4. I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono rinnovare lâiscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dellâiscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dellâiscrizione.
5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o piĂš operatori. La revoca dellâopposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale:
a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di annotazione della revoca dellâopposizione;
b) delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito consenso successivamente alla data piĂš recente di iscrizione o rinnovo dellâiscrizione nel registro, purchĂŠ ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.
6. Lâiscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante lâimpiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
7. Con lâiscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dellâiscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui allâarticolo 129 del Codice, effettuato mediante lâimpiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicitĂ o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente si applica lâarticolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018.
8. Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare lâiscrizione al registro senza alcuna limitazione. Lâiscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dellâiscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.
9. Lâiscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. Lâiscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e allâeventuale e corrispondente indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.
10. Il gestore del registro aderisce alle regole e modalitĂ organizzative per la realizzazione e lâofferta di un servizio di elenco telefonico generale stabilite dallâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni per la fornitura dei servizi di cui allâarticolo 98-vicies quinquies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono lâiscrizione, il rinnovo o la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui allâarticolo 129 del Codice. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di propria competenza, sono definiti:
a) le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui allâarticolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dallâarticolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018;
b) le modalitĂ attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera a) devono essere fornite al gestore del registro al fine dellâiscrizione di default, qualora non giĂ iscritte.
11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, giĂ iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui allâarticolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in questâultimo registro, ferma restando la facoltĂ del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente allâiscrizione.
12. Lâiscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalitĂ automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonchĂŠ delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dellâiscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integritĂ , inalterabilitĂ e verificabilitĂ . Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro lâaccesso abusivo, in modo da consentire lâaccesso ad esse solo per finalitĂ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dellâautoritĂ giudiziaria.
Articolo 8
ModalitĂ tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate allâinterfaccia con il registro, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dellâarticolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.
2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicitĂ telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonchĂŠ mediante lâimpiego della posta cartacea, hanno lâobbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente allâinizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere allâaggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante lâimpiego del telefono, con o senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalitĂ mediante lâimpiego della posta cartacea.
3. Le modalitĂ di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere lâelenco elettronico dellâoperatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dellâoperatore le sole informazioni pertinenti, in unâapposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica allâoperatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dĂ corso allâinterrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.
4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dellâoperatore, secondo i criteri di completezza, integritĂ , inalterabilitĂ e verificabilitĂ . Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro lâaccesso abusivo, in modo da consentire lâaccesso ad esse solo per finalitĂ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dellâautoritĂ giudiziaria.
Articolo 9
Obbligo di presentazione dellâidentificazione della linea chiamante e dellâutilizzo di prefissi nazionali
1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attivitĂ di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dellâidentificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dallâarticolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.
2. LâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui allâarticolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.
Articolo 10
Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero allâinterno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui allâarticolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresĂŹ, le indicazioni utili allâeventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalitĂ indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.
Articolo 11
Campagne informative per il consumatore
1. Ai sensi dellâarticolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nellâambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto allâarticolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalitĂ di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalitĂ , gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con lâinserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.
Articolo 12
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali
1. Il gestore assicura lâaccesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sullâorganizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonchĂŠ per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPDe dal Codice.
Articolo 13
Tutela del contraente
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.
Articolo 14
Abrogazione e disciplina transitoria
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è abrogato a decorrere dalla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni, accertata con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque dal 31 luglio 2022.
2. Fino allâattivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di contraenti di cui allâarticolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione allâutilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante operatore umano con lâimpiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.
Articolo 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





