Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
(Gazz. Uff. 10 maggio 1988, n. 108, Suppl. Ord. n. 40)
Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Soggetti ed oggetto della disciplina valutaria
Articolo 1 Residenti e non residenti
1. Ai fini dellâapplicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:
a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalitĂ giuridica con sede effettiva in Italia;
b) i cittadini italiani con dimora abituale allâestero, limitatamente alle attivitĂ di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attivitĂ imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attivitĂ di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attivitĂ imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalitĂ giuridica che hanno sede allâestero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attivitĂ esercitate in Italia con stabile organizzazione.
2. Ai fini dellâapplicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:
a) i cittadini italiani con dimora abituale allâestero;
b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attivitĂ di lavoro subordinato prestate allâestero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalitĂ giuridica residenti, ovvero alle attivitĂ di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte allâestero in modo non occasionale;
c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalitĂ giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria allâestero, limitatamente alle attivitĂ esercitate allâestero con stabile organizzazione;
d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalitĂ giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.
3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nellâanagrafe del comune di Campione dâItalia sono considerate residenti limitatamente alle attivitĂ svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.
4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalitĂ giuridica, che hanno effettiva sede in Campione dâItalia, con decreto del Ministro del commercio con lâestero vengano considerate residenti per le sole attivitĂ produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.
5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilitĂ di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.
6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attivitĂ di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.
7. Il Ministro del commercio con lâestero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltĂ degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.
Articolo 2 Valute estere e lire di conto estero
1. Valute estere sono:
a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;
b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale allâestero o in ECU;
c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili allâestero e denominati in monete aventi corso legale allâestero o in ECU;
d) i crediti liquidi ed estinguibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale allâestero o in ECU.
2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro.
Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane.
3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca dâItalia e le banche abilitate, nonchĂŠ presso lâUfficio italiano dei cambi.
Articolo 3 Operazioni con lâestero, valutarie e in cambi
1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, lâacquisto e la rivendita allâestero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui allâallegato III al trattato che istituisce la Comunita economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con lâatto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.
2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con unâimpresa e tali da consentire lâesercizio di unâinfluenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in societa capogruppo che controllano direttamente societĂ operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o societĂ finanziari.
3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o societa finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2.
4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con lâestero di cui ai precedenti commi.
5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in unâaltra a pronti, a termine o con opzione.
Articolo 4 Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi
1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca dâItalia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca dâItalia effettua anche operazioni valutarie. La Banca dâItalia trasferisce alla Banca centrale europea attivitĂ di riserva, secondo quanto previsto dallâarticolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4)
2. La Banca dâItalia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) (11)
3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. (5)
5. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. (4)
6. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. (5)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (2)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha disposto (con lâart. 11, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore âalla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dellâUnione europea ai sensi dellâarticolo 109J, paragrafo 4, del trattato stessoâ.
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha inoltre disposto (con lâart. 11, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore âalla data in cui lâItalia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficialeâ.
Aggiornamento (4)
Il Decreto 28 settembre 1998, (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare lâart. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con lâart. 1, comma 2, lettera a)) che la modifica al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1 ottobre 1998.
Ha inoltre disposto (con lâart. 1, comma 2, lettera b)) che la modifica al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1999.
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha disposto (con lâart. 161, comma 3-bis) che âSono abrogati i commi 4, 5 e 6 dellâarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino allâattuazione dellâarticolo 155, comma 5, del presente decreto legislativoâ.
Aggiornamento (11)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con lâart. 1, comma 2) che âFermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea, il comma 2 dellâarticolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca dâItalia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italianoâ.
Capo II Relazioni economiche e finanziarie con lâestero
Articolo 5 LibertĂ nelle relazioni con lâestero
1. Le relazioni economiche e finanziarie con lâestero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.
2. I residenti possono tra lâaltro:
a) obbligarsi, in conformita alle leggi civili, con i non residenti;
b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e allâestero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;
c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attivitĂ o passivita sullâestero, eccettuate le valute estere.
3. I non residenti possono tra lâaltro:
a) effettuare in Italia pagamenti per lâacquisto di merci e servizi nonchĂŠ investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;
b) trasferire allâestero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;
c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;
d) riesportare la valuta estera o nazionale impostata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;
e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la ComunitĂ Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con lâatto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, nonchĂŠ dagli altri trattati e accordi internazionali.
4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con lâestero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.
Articolo 6 Monopolio e gestione dei cambi
1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:
a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro;
b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalitĂ previsti dallâarticolo 10.
2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:
a) di costituire depositi, esportare e detenere allâestero disponibilitĂ in valuta o in lire;
b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dellâestero;
c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione.
3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:
a) pareggiare la posizione in cambi;
b) mantenere la posizione netta sullâestero nella condizione e nei limiti prescritti;
c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi.
4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dallâUfficio italiano dei cambi in conformitĂ alle direttive emanate dal Ministro del commercio con lâestero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca dâItalia, ferme restando le competenze di questâultima nellâesercizio della funzione di vigilanza bancaria.
5. Il Ministro del commercio con lâestero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca dâItalia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche allâattuazione dellâatto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea.
6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con lâestero.
Articolo 7 Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi
1. I trasferimenti valutari dallâestero in Italia e dallâItalia allâestero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso lâUfficio italiano dei cambi, la Banca dâItalia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dellâAmministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con lâestero in conformitĂ ai trattati e agli accordi internazionali.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.
3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione allâUfficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.
4. LâUfficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca dâItalia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.
Articolo 8 Versamento o cessione delle valute estere
1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui allâarticolo 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca dâItalia o le Banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione può essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate.
2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca dâItalia, e delle banche abilitate è poi eseguita lâulteriore trasformazione in valute di conto valutario.
3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dellâarticolo 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dallâobbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza.
4. Il Ministro del commercio con lâestero può rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni e di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, allâaccreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone lâutilizzazione, nonchĂŠ autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.
Articolo 9 Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari
1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti allâestero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario.
2. Lâutilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca dâItalia.
3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, lâUfficio italiano dei cambi procede allâacquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accredimento e quello di acquisto.
Articolo 10 Deposito dei valori mobiliari esteri
1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili allâestero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile allâestero presso la Banca dâItalia, la banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilitĂ , i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi e le convenzioni di deposito.
Articolo 11 Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti
1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonchĂŠ titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalitĂ e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle libertĂ di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura.
2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalitĂ e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del commercio con lâestero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.
Articolo 12
Articolo abrogato dalla L. 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 13 Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie
1. Per assicurare la stabilitĂ della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi allâequilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:
a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;
b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dellâemanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;
c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso dellâobbligo del parziale o totale finanziamento allâestero o in valuta in Italia a fronte dei pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti allâestero o delle operazioni di natura finanziaria allâestero.
2. Possono altresĂŹ essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:
a) lâacquisto a titolo oneroso, di valori mobiliari ammessi da non residenti;
b) la concessione di prestiti a non residenti;
c) lâacquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.
3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:
a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;
b) lâassunzione di passivitĂ verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;
c) la vendita a non residenti di diritti su beni mobili siti nel territorio della Repubblica;
d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.
4. Il Ministro del commercio con lâestero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca dâItalia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per lâobbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato lâemanazione.
5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con lâestero, sentiti la Banca dâitalia e, ove non ricorranno particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalitĂ per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato lâemanazione.
6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con lâestero.
Articolo 14 Clausole di salvaguardia CEE
1. Ă fatta salva, in caso di difficoltĂ , di minaccia grave di difficoltĂ o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilitĂ di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dallâarticolo 13, allâapplicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la ComunitĂ economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con lâatto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.
2. Ă parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilitĂ di ricorso allâapplicazione delle clausole di salvaguardia di cui allâarticolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.
Articolo 15 Commercio dellâoro greggio
1. LâUfficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.
2. La Banca dâItalia può liberamente negoziare oro greggio allâestero, nellâambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.
3. Comma abrogato dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7.
4. Comma abrogato dalla L. 17 gennaio 2000, n. 7.
5. LâUfficio italiano dei cambi, per lâacquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrĂ dellâIstituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nellâoro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dellâoro non sarĂ soggetto allâosservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.
Articolo 16 Importazione ed esportazione di merci
1. Sono libere lâimportazione e lâesportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente testo unico.
2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti lâimportazione e lâesportazione di merci.
3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con lâestero, di concerto con i Ministri interessati.
4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate, quando non diversamente disposto nei provvedimenti di cui ai precedenti commi, dal Ministro del commercio con lâestero. Dette autorizzazioni sono utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.
Capo III Provvedimenti degli organi valutari, verifiche e sanzioni
Articolo 17 Provvedimenti di portata generale
1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi.
2. LâUfficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con lâestero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalitĂ di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 18 Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario
1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o piĂš valute di conto valutario. La temporanea sospensione può altresĂŹ essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessitĂ , può conferire apposita delega alla Banca dâItalia.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalitĂ per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 19 Provvedimenti di portata particolare
1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti di prevedere procedure e modalitĂ intese a consentire la verifica del puntale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.
2.I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con lâestero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.
3. Il Ministro del commercio con lâestero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per lâemanazione del provvedimento richiesto.
4. Il Ministro del commercio con lâestero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare lâUfficio italiano dei cambi, la Banca dâItalia, la Sezione speciale per lâassicurazione del credito allâesportazione (SACE), lâIstituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.
Articolo 20 Verifiche sulle operazioni con lâestero, valutarie e in cambi
1. La Banca dâItalia e le banche abilitate verificano la regolaritĂ delle operazioni con lâestero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolaritĂ e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresĂŹ contestuale comunicazione allâUfficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresĂŹ allâUfficio italiano dei cambi la valutazione e definizioni degli eventuali casi e controversi relativi ai trasferimenti di cui allâarticolo 12.
2. Il Ministro del commercio con lâestero può disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformitĂ delle operazioni alle norme valutarie.
3. Per il trasferimento allâestero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio del lâestero, modalitĂ e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire lâassolvimento degli eventuali obblighi tributari.
Articolo 21
Articolo abrogato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195
(10)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (10)
Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con lâart. 14, comma 3) che âPer le violazioni dellâarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, giĂ accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148â.
Articolo 22 Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie
1. La violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 6, commi 1 e 2, e allâarticolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dallâarticolo 6, comma 3, dallâarticolo 12 e dallâarticolo 20, la violazione dei vincoli di cui allâarticolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione:
a) dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;
b) dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire;
c) dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 miolioni ma non i 75 milioni di lire;
d) dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dallâillecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione.
3. Per le fattispecie di cui allâarticolo 6, commi 1 e 2, allâarticolo 7, allâarticolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed allâarticolo 15, il tentativo è equiparato alla consumazione.
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresĂŹ essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola lâaccertamento.
Articolo 23 Criteri di determinazione delle sanzioni
1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravitĂ della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che lâhanno determinata, della personalitĂ dellâautore e delle sue condizioni economiche, dellâeventuale recidiva, dellâopera svolta dallâautore per lâeliminazione o lâattenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Comma abrogato dalla L. 7 novembre 2000, n. 326.
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.
4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere allâautore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.
Articolo 23-bis Principio di legalitĂ
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge piÚ favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Articolo 24 Prescrizione delle sanzioni
1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata lâattivitĂ diretta a commetterla nellâipotesi di tentativo.
Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.
Titolo II Disposizioni per lâaccertamento delle violazioni valutarie e lâapplicazione delle sanzioni amministrative
Capo I Disposizioni per lâaccertamento delle violazioni valutarie
Articolo 25 Competenze dellâUfficio italiano dei cambi nellâaccertamento delle violazioni valutarie
1. LâUfficio italiano dei cambi vigilia sullâosservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari:
a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;
b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;
c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonchĂŠ presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca dâItalia, lâUfficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca dâItalia.
2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dellâUfficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dallâufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere coservati per piĂš di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che allâautoritĂ giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con lâestero.
3. Lâufficio italiano dei cambi, nellâesercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dellâIstituto nazionale per il commercio estero.
4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto dâufficio.
Articolo 26 Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie
1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facoltĂ riconosciuti ai funzionari dellâUfficio italiano dei cambi nello svolgimento dellâattivitĂ ispettiva in materia valutaria.
2. I militari della Guardia di finanza nellâaccertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.
3. I funzionari dellâamministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.
Articolo 27 Coordinamento ispettivo in materia valutaria
1. Il servizio ispettorato dellâUfficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca dâItalia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra lâUfficio italiano dei cambi, la Banca dâItalia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.
Articolo 28 Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo
1. I pubblici ufficiali addetti allâaccertamento delle violazioni di norme valutarie possono:
a) richiedere lâesibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.
2. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione allâUfficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dallâarticolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) lâatto di contestazione dellâinfrazione non è notificato entro i termini indicati nellâarticolo 29, comma 3;
b) non sono devoluti allo Stato;
c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
d) è deceduto lâautore della violazione;
e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei allâillecito.
4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
5. Quando, non essendo conosciuto lâautore dei fatti accertati, non è possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprietĂ dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei allâillecito.
Articolo 29 Atti di contestazione delle violazioni valutarie
1. I pubblici ufficiali addetti allâaccertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalitĂ e i termini per il suo versamento, nonchĂŠ gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dallâlâarticolo 7 del presente decreto.
3. Lâatto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente allâinteressato. Quando la consegna immediata non è possibile, lâatto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dallâarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Lâobbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dallâarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi allâufficio italiano dei cambi.
Capo II Applicazione delle sanzioni amministrative
Articolo 30 Adempimenti oblatori
1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se lâautore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve lâatto di contestazione versa allâerario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve lâatto di contestazione:
a) a cedere allâUfficio italiano dei cambi le disponibilitĂ in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dellâatto di contestazione e lâeffettiva cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite lâinterposizione di soggetti non residenti;
c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilitĂ il lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformitĂ a quanto previsto nella lettera a).
2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dellâillecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire.
3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalitĂ di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, allâUfficio italiano dei cambi che, accertata lâosservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto lâillecito valutario amministrativo e dispone lâimmediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.
5. La facoltĂ di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltĂ si sia giĂ avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dallâinteressato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dellâatto di contestazione concernente lâillecito per cui si procede.
Articolo 31 Adempimenti dellâUfficio italiano dei cambi
1. Chi non si avvale della facoltĂ prevista dallâarticolo 30 può presentare scritti difensivi e documenti allâUfficio italiano dei cambi, nonchĂŠ chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dellâatto di contestazione.
2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, lâUfficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne dĂ comunicazione agli interessati. Lâinosservanza di tale termine o lâomessa comunicazione agli interessati comportano lâestinzione dellâobbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
3. Quando si è preceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non è prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni.
Articolo 32 Provvedimento di irrogazione delle sanzioni
1. Comma abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.
3. Il Ministro ha facoltĂ di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.
4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dallâarticolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dellâUfficio italiano dei cambi.
6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta lâestinzione dellâobbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa allâestero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dallâarticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dallâarticolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica lâarticolo 18, sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Lâesecuzione ha luogo a cura dellâintendente di finanza competente per territorio, con lâosservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Titolo III Norme penali e di procedura
Capo I Norme penali
Articolo 33
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Articolo 34
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Capo II Norme di procedura
Articolo 35
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Articolo 36
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Articolo 37
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Articolo 38
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Articolo 39
Articolo abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455
Articolo 40
Articolo abrogato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195
Titolo IV Disposizioni diverse, transitorie e finali
Articolo 41 Modifica di norme esistenti
1. Nellâarticolo 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole âa fungere da sue agenzieâ sono sostituite dalle parole âa compiere operazioni valutarie e/o in cambiâ.
Articolo 42 Abrogazione di norme
1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge:
Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689;
Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, e dalla legge 18 dicembre 1980, n. 863;
Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;
Legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata dalla legge 2 aprile 1962, n. 162;
Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e modificato dalla legge 4 febbraio 1960, n. 43;
Legge 7 febbraio 1956, n. 43;
Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;
Legge 28 ottobre 1962, n. 1603;
Legge 11 marzo 1965, n. 169;
Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonchĂŠ dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 convertito nella legge 23 dicembre 1976, n. 863, fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 43, comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dellâarticolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e dellâarticolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159;
Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Legge 26 settembre 1986, n. 599, ad eccezione dellâarticolo 1 e fatto salvo quanto previsto nellâarticolo 43, comma 1, del presente testo unico;
Articolo 6, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Articolo 43 Disposizioni transitorie
1. Comma abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455.
2. Comma abrogato dalla L. 21 ottobre 1988, n. 455.
3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dellâarticolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie che comportano lâapplicazione di sanzioni amministrative accertate prima della data del 5 dicembre 1987, semprechĂŠ il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo. Ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 1987 non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 29, 31 e 32.
Articolo 44 Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente testo unico entrano in vigore il 1° gennaio 1989.
Visto, il Ministro del commercio con lâestero
Ruggiero
Fonte: Normattiva, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Testo vigente al 09/10/2026. Licenza CC BY 4.0.



