Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 aprile 2011, n. 52045
(Gazz.Uff. 8 aprile 2011, n.81)
Art.1 Misure umanitarie di protezione temporanea
Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
Art.2 Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale
I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di cui all’art. 1 sono inviati, se necessario, presso strutture di primo soccorso individuate e realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c-ter), dello stesso decreto.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora l’interessato, pur appartenendo ad uno del Paesi del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto;
b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dell’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;
d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter e quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 consente all’interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria.
4. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata dall’interessato entro il termine di otto giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. Il rilascio del permesso di soggiorno è a titolo gratuito e la consegna presso le questure avviene con specifiche procedure d’urgenza, da concordare con il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Gli stranieri di cui all’art. 1, già titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono chiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al comma 1.
6. Al richiedente la protezione internazionale può essere rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. Solo previa presentazione di rinuncia all’istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza è stata rigettata.
7. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 non preclude la presentazione dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
8. Nei confronti dello straniero, al quale non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1, sono disposti il respingimento o l’espulsione, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L’espulsione è disposta con l’accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall’esame del singolo caso, emerga il rischio che l’interessato possa sottrarsi all’effettivo rimpatrio.
Art.3 Attività di soccorso e di assistenza
La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’art. 2, comma 1, sono definite d’intesa con le regioni interessate.
Art.4 Disposizioni finali e finanziarie
Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data del presente decreto, finalizzate all’attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
2. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente a valere sul fondo di cui all’art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






