Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011 n.143

(in Gazz. Uff., 24 agosto 2011, n. 196)

Art.1
Documenti esclusi dall’accesso in quanto diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all’attività di indirizzo politico del Governo
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all’accesso:
a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all’adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione;
c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
d) i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
e) le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
f) i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri;
g) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze Stato-regioni ed unificata;
h) i documenti inerenti l’attività di organizzazione e coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso dei lavori parlamentari;
i) i documenti inerenti l’attività istruttoria riguardante la richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento;
j) i documenti inerenti l’attività istruttoria riguardante le interrogazioni, le interpellanze, semprechè non direttamente ed immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del Parlamento.

Art.2
Altri documenti esclusi dall’accesso
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all’accesso, ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano:
a) i documenti concernenti la richiesta, l’autorizzazione, la pianificazione, il coordinamento e l’effettuazione del trasporto aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008;
b) i documenti in possesso dell’amministrazione per la parte da cui emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o professionale;
c) i documenti riguardanti la concessione dell’alto patronato del Presidente della Repubblica;
d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonché l’adesione a comitati d’onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.
2. Ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono altresì sottratti all’accesso i documenti o atti amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all’accesso in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.