Decreto ministeriale, Ministero dello Sviluppo Economico, 1 aprile 2008, n. 86
(Gazz. Uff., 19 maggio 2008, n. 116)
Art. 1. â Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica allâassicurazione obbligatoria della responsabilitĂ civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.
Art. 2. â Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilitĂ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: lâassicurazione obbligatoria della responsabilitĂ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilitĂ del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui allâarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia allâesercizio dellâassicurazione obbligatoria della responsabilitĂ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonchĂ© le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia allâesercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilitĂ del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
d) «natante»: qualsiasi unità che Ú destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che Ú azionata da propulsione meccanica;
e) «Stato membro»: uno Stato membro dellâUnione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dellâUnione europea;
f) «Stato terzo»: uno Stato che non Ăš membro dellâUnione europea o non Ăš aderente allo Spazio economico europeo;
g) «Ufficio centrale italiano»: lâente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilitĂ civile autoveicoli che Ăš stato abilitato allâesercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dallâordinamento comunitario e italiano;
h) «unitĂ da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dellâarticolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;
i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puĂČ essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonchĂ© i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Capo II
Obbligo di assicurazione
Sezione I
Veicoli a motore e natanti soggetti allâobbligo di assicurazione
Art. 3. â Veicoli a motore
1. Sono soggetti allâobbligo di assicurazione per la responsabilitĂ civile verso i terzi di cui allâarticolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietĂ pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Art. 4. â Natanti
1. Sono soggetti allâobbligo di assicurazione per la responsabilitĂ civile verso i terzi di cui allâarticolo 123 del Codice tutte le unitĂ da diporto, i natanti ed i motori amovibili, cosĂŹ come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
3. Ai fini dellâindividuazione dei natanti soggetti allâobbligo di assicurazione per la responsabilitĂ civile verso i terzi ai sensi dellâarticolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti:
a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni;
b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati allâestero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autoritĂ dello Stato di registrazione.
4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di cui al comma 2, Ăš preso in considerazione il dislocamento considerando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.
Sezione II
Veicoli immatricolati in Stati esteri
Art. 5. â Presunzione di assolvimento dellâobbligo di assicurazione
1. In attuazione dellâarticolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della cittĂ del Vaticano e della Repubblica di San Marino, lâobbligo della copertura assicurativa per la responsabilitĂ civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione Ăš rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e dâIrlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, lâIsola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
Art. 6. â Assicurazione «frontiera»
1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati allâart. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, lâobbligo della copertura assicurativa per la responsabilitĂ civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui allâarticolo 130, comma 1, del Codice, aderenti allâUfficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
Art. 7. â InapplicabilitĂ della presunzione di assolvimento dellâobbligo di assicurazione
1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati allâarticolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dellâadempimento dellâobbligo di assicurazione della responsabilitĂ civile.
2. Le disposizioni di cui allâarticolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nellâallegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dallâarticolo 5.
Sezione III
Natanti registrati in Stati esteri
Art. 8. â Natanti registrati in Stati esteri
1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili di cui allâarticolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso allâestero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranitĂ della Repubblica italiana, lâobbligo di assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilitĂ civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione con unâimpresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare lâassicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
b) con la stipula di un contratto di assicurazione con unâimpresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertĂ di prestazione di servizi lâassicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
c) con la stipula di un contratto di assicurazione con unâimpresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento lâassicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
d) con la stipula di un contratto di assicurazione con unâimpresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare lâassicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante;
e) con un contratto di assicurazione rilasciato da unâimpresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata allâesercizio dellâassicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con unâimpresa di cui alle lettere a), b) o c) unâapposita convenzione che obblighi questâultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimitĂ a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), lâimpresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette allâISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dellâarticolo 9, per la preventiva approvazione.
Art. 9. â Certificato di assicurazione comprovante lâesistenza della copertura assicurativa
1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi dellâarticolo 8, comma 1, lettera e), lâimpresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante rilascia allâassicurato un certificato di assicurazione attestante la valida ed efficace assicurazione di responsabilitĂ civile per i danni cagionati a terzi dalla navigazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranitĂ della Repubblica italiana.
2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su carta intestata dellâimpresa, riporta in lingua italiana:
a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data dellâapprovazione da parte dellâISVAP;
b) nome, cognome e domicilio dellâassicurato;
c) il numero di polizza;
d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il marchio e il numero del motore;
e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;
f) la denominazione e la sede dellâimpresa con la quale Ăš stata stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante, come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranitĂ della Repubblica italiana;
2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative al risarcimento dei danni predetti;
g) il periodo di validitĂ del certificato;
h) la ragione sociale dellâimpresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappresentante legale.
Capo III
Norme relative al contratto di assicurazione
Art. 10. â Trasferimento di proprietĂ del veicolo o del natante
1. In caso di documentato trasferimento di proprietĂ del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per lâassicurazione di altro veicolo o natante di proprietĂ dellâalienante, lâalienante richiede allâimpresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietĂ , del quale fornisce gli elementi identificativi.
2. Lâimpresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed allâeventuale conguaglio. Lâimpresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo.
3. La garanzia Ăš valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo lâeventuale conguaglio del premio.
4. In caso di documentato trasferimento di proprietĂ del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, lâimpresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dellâimposta pagata e del contributo obbligatorio di cui allâarticolo 334 del Codice.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 â (Art. 7, comma 2)
Andorra:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Austria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Belgio:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Bulgaria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Cipro:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.
Danimarca (e Isole Faroer):
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Estonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Finlandia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Francia (e Principato di Monaco):
a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali. Germania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Grecia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli che appartengono alle organizzazioni inter-governative (targhe verdi portanti le lettere «CD» e «??» seguite dal numero di immatricolazione).
c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettere «EA» seguite dal numero di immatricolazione).
d) I veicoli appartenenti alle forze armate greche (Targhe portanti le lettere «E?»).
e) I veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (Targhe portanti le lettere «AGF»).
f) I veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere «?OK» seguite da quattro cifre del numero di immatricolazione).
Irlanda:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Islanda:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lettonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Liechtenstein:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lituania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Lussemburgo:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Malta:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Norvegia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Paesi Bassi:
I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi:
a) I veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti in Germania.
b) I veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi.
c) I veicoli appartenenti a persone occupate presso il Quartiere generale delle Forze alleate in Europa.
d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO.
Polonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Portogallo:
a) Le macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di immatricolazione.
b) I veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo Ăš membro (Targhe bianche â cifre rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»).
c) I veicoli appartenenti allo stato portoghese (Targhe nere â cifre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», in base allâamministrazione di appartenenza).
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (e Isole della Manica, Gibilterra, Isola di Man):
a) I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.
Repubblica ceca:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Repubblica slovacca:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Slovenia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Romania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Svezia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Svizzera:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Ungheria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.






