Decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-bis

(Gazz.Uff., 2 aprile 1979, n. 92)

Decreto abrogato dal D.M. 29 agosto 2014. Per la normativa attualmente in vigore consultare il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 27 luglio 2016

Articolo 1
[I passaporti diplomatici e di servizio, di cui all’articolo 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono rilasciati, a norma del presente regolamento, dal Ministero degli affari esteri.
Essi sono conformi ai modelli di cui agli allegati 1 e 2; recano l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e dell’incarico del titolare, la designazione delle caratteristiche somatiche ed una fotografia del titolare. Questi deve apporre nell’apposito spazio la sua firma.
Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio è esente da spese e tasse.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 2
[I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i periodi di validità previsti dal presente regolamento e possono essere rinnovati, alla scadenza, anche dalle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari del territorio in cui il titolare si trovi, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri. La loro validità territoriale può essere discrezionalmente limitata a determinati Paesi.
I passaporti diplomatici e di servizio, scaduti e non rinnovati, devono essere restituiti entro un mese al Ministero degli affari esteri. Nello stesso termine devono essere restituiti, qualunque ne sia la residua validità di durata, alla cessazione della posizione di stato o dell’incarico che costituiscono il titolo del rilascio.
La custodia dei passaporti del personale militare, in vista del loro utilizzo, è assegnata al Ministero della difesa (1)] (2).
(1) Comma aggiunto dall’articolo unico del D.M. 23 febbraio 2006.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 3
[Non può essere rilasciato il passaporto diplomatico a chi è detentore di passaporto di servizio, o viceversa. Nessuno può essere detentore contemporaneamente di piÚ passaporti diplomatici o di servizio.
Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario.
Il personale del Ministero degli affari esteri, munito di passaporto diplomatico o di servizio e accreditato presso uno Stato estero, ha l’obbligo di fare uso di questo nel recarsi o nel risiedere nel predetto Stato.
Il Ministero degli affari esteri informa le questure competenti del rilascio, rinnovo o ritiro dei passaporti diplomatici o di servizio.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 4 .
[Il passaporto diplomatico è rilasciato:
a) per la durata del mandato, al Presidente della Repubblica;
b) per la durata dell’incarico, se predeterminata, altrimenti per un triennio:
1) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato;
2) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale;
3) ai Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei Deputati; ai Presidenti delle Commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano particolare rilevanza nell’ambito delle relazioni internazionali;
4) al vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
5) al Primo Presidente della Corte di cassazione;
6) al presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
7) al presidente del Consiglio di Stato;
8) al presidente della Corte dei conti;
9) all’Avvocato Generale dello Stato;
10) al Capo della polizia, al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri; al Comandante Generale della Guardia di finanza;
11) al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
12) ai Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle tre Forze Armate; al Direttore Generale del DIS ed ai Direttori dell’AISE e dell’AISI;
13) al Presidente dell’ICE;
14) al Governatore e al Direttore Generale della Banca d’Italia.
Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell’incarico e rilasciato con validità decennale a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o quella del Ministro degli Affari Esteri.] (1)
(1) Articolo inizialmente sostituito dall’articolo 1 del D.M. 21 novembre 2008 e successivamente dall’articolo 1 del D.M. 4 marzo 2009. Da ultimo, articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 5
[Il passaporto diplomatico è altresÏ rilasciato:
1) al personale della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, per la durata di sei anni;
2) al personale della 3ª area funzionale del Ministero degli affari esteri, in servizio continuativo all’estero o in caso di esigenze di servizio per brevi missioni, per sei anni;
3) agli addetti militari ed agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche, per la durata di cinque anni;
4) agli esperti di cui all’art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari ed accreditati presso le autorità del Paese in cui prestano servizio, per la durata di cinque anni;
5) alle persone incaricate della direzione dei servizi di cui all’art. 16, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la durata di sei anni;
6) a personalità italiane che ricoprano le massime cariche in organi dell’ONU, della UE, del Consiglio d’Europa, della NATO e dell’OCSE, o che siano membri della Corte internazionale di giustizia per la durata dell’incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni;
7) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che ricoprano il grado più elevato dell’ONU, della UE, del Consiglio d’Europa, della NATO e dell’OCSE per la durata dell’incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni.
Il passaporto diplomatico può essere rilasciato anche:
a) al personale della lª e 2ª area il quale debba, ai sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificato alla autorità del Paese in cui presta servizio, qualora la notifica stessa non sia accolta dalle autorità del Paese di accreditamento se non accompagnata dal possesso del passaporto diplomatico, per la durata di sei anni;
b) alle persone le quali, ai sensi del penultimo comma dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, debbano essere notificate come facenti parte di rappresentanza diplomatica o ufficio consolare qualora la notifica comporti per le autorità del Paese di accreditamento il possesso del passaporto diplomatico, per la durata dell’incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni.] (1)
(1) Articolo modificato dagli articoli 1 e 2 del D.M. 19 febbraio 1991 e successivamente sostituito dall’articolo 2 del D.M. 21 novembre 2008 e dall’articolo 2 del D.M. 4 marzo 2009. Da ultimo articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 6
[I passaporti di servizio sono rilasciati:
1) per la durata del mandato: ai membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
2)
a) per la durata di sei anni, al personale della 1ª e 2ª area dell’Amministrazione degli affari esteri in servizio continuativo all’estero o in caso di esigenze di servizio per brevi missioni, per sei anni;
b) per la durata dell’incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni, ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana con incarichi direttivi nelle organizzazioni intergovernative di cui l’Italia è membro;
3) per la durata dell’incarico, se predeterminata, ed in ogni caso per periodi non superiori a cinque anni: al personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato, agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d’Italia, dell’ICE e dell’ENIT che devono recarsi all’estero per servizio;
4) per periodi non superiori a tre anni: agli esperti della cooperazione allo sviluppo assunti a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 12, punto 3) e 16, punto e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora debbano recarsi per esigenze di servizio in missione all’estero;
5) per la durata di 5 anni: al personale militare da inviare in missione all’estero.
I passaporti di servizio possono altresĂŹ venire rilasciati per periodi non superiori ai cinque anni:
a) agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i quali prestino servizio in sedi indicate dal Ministero caratterizzate da estremo disagio e da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio rappresenti uno strumento necessario per poter svolgere determinate mansioni connesse all’attività istituzionale della rappresentanza dell’ufficio;
b) qualora ricorrano le medesime condizioni di cui sopra, anche ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria .] (1)
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 del D.M. 12 maggio 1982, dall’ articolo 1 del D.M. 19 giugno 1989, dall’articolo 3 del D.M. 19 febbraio 1991, dall’articolo unico del D.M. 23 febbraio 2006, e successivamente sostituito dall’articolo 3 del D.M. 21 novembre 2008 e dall’articolo 3 del D.M. 4 marzo 2009. Da ultimo articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 7
[Il Ministro degli affari esteri può disporre, per la durata di specifici incarichi o per un anno, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio a personalità italiane che debbano recarsi all’estero, in rappresentanza dello Stato per la cura di preminenti interessi politici od economici nazionali.
Il Ministro può disporre, in via eccezionale per specifici incarichi all’estero nell’interesse dello Stato, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ad altre persone; il passaporto è in questi casi rilasciato per la durata del viaggio o dell’incarico e la relativa comunicazione alle questure, prevista dall’art. 3, è fatta prima del rilascio.
Il Ministro può disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto, al termine del servizio, con validità decennale, a chi ha esercitato le funzioni o rivestito la qualifica di ambasciatore d’Italia ed al coniuge, anche superstite, nonché ai funzionari della carriera diplomatica e di quella direttiva amministrativa i quali al momento della cessazione dal servizio hanno raggiunto almeno il grado di ministro plenipotenziario o equivalente ed al coniuge anche superstite.
Il Ministro può disporre che il passaporto diplomatico venga mantenuto e rilasciato ogni dieci anni alle vedove dei funzionari della carriera diplomatica i quali siano deceduti in servizio.
Il Ministro può disporre il rilascio del passaporto diplomatico, per la durata di un anno, nei casi eccezionali in cui ciò sia conforme agli usi internazionali, a persone non aventi la cittadinanza italiana.
L’uso del passaporto diplomatico non è consentito nell’esercizio di attività commerciali, industriali o finanziarie.] (1)
(1) Articolo modificato dagli articoli 2 e 3 del D.M. 12 maggio 1982 e successivamente sostituito dall’articolo 4 del D.M. 21 novembre 2008. Da ultimo articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 8 .
[Il passaporto diplomatico è rilasciato anche al coniuge di cittadinanza italiana o straniera delle persone indicate nell’art. 5 ai punti 1 ), 3), 4), 6) e 7) del primo comma e al secondo comma quando ricorrano le condizioni di rilascio ivi indicate.
Il passaporto di servizio è rilasciato anche al coniuge, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone indicate nell’art. 5, punto 2), 6, punto 2) lettera a) e 6, punto 3) in servizio continuativo all’estero.
In entrambi i casi il passaporto è rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale.
Il passaporto diplomatico e di servizio non può essere rilasciato al coniuge che svolge attività professionali, industriali o commerciali in Italia o all’estero.
Il passaporto di servizio è rilasciato ai figli minori a carico del personale del Ministero degli affari esteri destinato a prestare servizio continuativo all’estero e del personale di cui ai punti 2) e 3) dell’art. 5.
Ai figli conviventi e a carico ai sensi dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell’art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma e del personale di cui all’art. 6, secondo comma, lettera a) può essere rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora essi debbano essere iscritti nella lista diplomatica e le autorità locali richiedano uno dei predetti passaporti per procedere all’iscrizione stessa.
In entrambi i casi il passaporto viene rilasciato per una durata analoga a quella del passaporto del genitore.
Ai figli a carico ai sensi dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell’art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma può essere parimenti rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora il genitore presso cui debbano recarsi presti servizio in sedi indicate dal Ministero in cui le condizioni locali giustifichino il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: in tal caso il passaporto viene rilasciato per la durata del soggiorno presso il genitore.
Il personale del Ministero degli affari esteri e quello delle altre amministrazioni dello Stato, al cui coniuge sia stato rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio, ha l’obbligo di informare senza ritardo il Ministero degli affari esteri dei provvedimenti, anche di autorità giudiziarie straniere non delibati, che hanno sciolto o dichiarato nullo il matrimonio o pronunciato separazione giudiziale o omologato separazione consensuale.
Il personale del Ministero degli affari esteri ha l’obbligo di informare quest’ultimo senza ritardo dei provvedimenti dell’autorità giud iziaria che affidano al coniuge i figli minori.] (1)
(1) Articolo modificato dall’articolo 4 del D.M. 12 maggio 1982, dall’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 1991 e successivamente sostituito dall’articolo 5 del D.M. 21 novembre 2008 e dall’articolo 4 del D.M. 4 marzo 2009. Da ultimo articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 9
[Per ottenere il rilascio del passaporto diplomatico o di quello in servizio:
a) il personale del Ministero degli affari esteri e le persone indicate al terzo comma del l’art. 7 devono riempire e sottoscrivere il formulario di cui all’allegato modello 3 accompagnandolo con due fotografie;
b) per le persone indicate agli articoli 4 e 6, nonché per il personale di amministrazioni o enti pubblici diversi dal Ministero degli affari esteri, la richiesta è trasmessa al Ministero degli esteri dall’amministrazione d’appartenenza insieme al formulario di cui all’allegato modello 4, riempito e sottoscritto, e a due fotografie di cui una autenticata; se l’amministrazione di appartenenza è un’organizzazione internazionale la richiesta è trasmessa dalla rappresentanza italiana presso l’organizzazione stessa, o in mancanza dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare del luogo di residenza;
c) i coniugi delle persone che possono ottenere il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai sensi del presente regolamento devono riempire e sottoscrivere il formulario di cui all’allegato modello 4, accompagnandolo con due fotografie di cui una autenticata. Esso è trasmesso al Ministero degli affari esteri per il tramite dell’amministrazione competente;
d) le persone estranee all’amministrazione dello Stato presentano al Ministero degli affari esteri il formulario di cui all’allegato modello 4, riempito e sottoscritto e accompagnato da due fotografie, di cui una autenticata.
Per ottenere il rinnovo del passaporto diplomatico o di servizio le persone indicate nel presente articolo presentano il formulario di cui all’allegato modello 5, riempito e sottoscritto.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 10
[Ai membri italiani del Parlamento europeo si applicano per analogia, in relazione anche alle cariche eventualmente ricoperte nel Parlamento stesso, le disposizioni del presente regolamento concernenti i membri del Parlamento nazionale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 11
[In relazione alle comunicazioni, di cui all’art. 3, di rilascio o rinnovo del passaporto, le questure, quando si verifichino le condizioni ostative di cui all’art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, ne informano il Ministero degli affari esteri. Le questure provvedono direttamente al ritiro del passaporto, quando ricorrono le circostanze di cui alle lettere c) , d) ed e) del succitato art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
I passaporti diplomatici e di servizio, ritirati dalle questure devono essere da queste prontamente restituiti al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro degli affari esteri può altresÏ disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio, rilasciati ai sensi del presente regolamento, per cause inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio, con proprio decreto non motivato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.

Articolo 12 .
[I passaporti diplomatici e di servizio rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto potranno essere rinnovati fino alla scadenza decennale di validità del relativo libretto.] (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 6 del D.M. 21 novembre 2008 e successivamente abrogato dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del D.M. 29 agosto 2014.