Decreto ministeriale Ministero della Giustizia, 7 novembre 2001, n. 458

(Gazz. Uff., 4 gennaio 2001, n. 3)

Art. 1. – Struttura dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
1. L’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d’Italia dall’articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. L’archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d’Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell’archivio.
4. Qualora la Banca d’Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell’archivio, questi è tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull’attività svolta alla Banca d’Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2. – Dati contenuti nell’archivio
1. Nell’archivio sono iscritti i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto all’atto della conclusione della convenzione di assegno;
c) per gli enti, anche se privi di personalità giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo;
e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo: emittente, numero, scadenza;
h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza.
2. Sono altresì iscritti in archivio i dati relativi all’indicazione dell’autorità procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di legge violate, nonché del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.

Art. 3. – Modalità della trasmissione dei dati
1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell’archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dall’autorità giudiziaria.
2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l’esattezza e la completezza dei dati trasmessi all’archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell’archivio. Per la trasmissione dei dati all’archivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.

Art. 4. – Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell’autorità giudiziaria
1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non più opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell’archivio. La trasmissione è effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell’articolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l’opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell’ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l’esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell’archivio a norma del comma 1.
3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonché i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dell’archivio.

Art. 5. – Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni
1. Nei casi di cui all’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il trattario trasmette alla sezione centrale dell’archivio i seguenti dati:
a) le generalità di coloro che hanno sottoscritto l’assegno, quando per l’emissione del titolo è richiesta la firma congiunta;
b) le generalitĂ  del delegante nel caso di delega di traenza;
c) la denominazione o la ragione sociale dell’ente, anche privo di personalità giuridica, nel caso di assegno emesso in nome e per conto di quest’ultimo.
2. Quando il traente non è identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati all’archivio.

Art. 6. – Trasmissione dei dati relativi ai moduli di assegno non restituiti
1. I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale dell’archivio dopo la revoca dell’autorizzazione ovvero dopo l’applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 7. – Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento
1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell’utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate.

Art. 8. – Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati
1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dall’emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.

Art. 9. – Iscrizione dei dati nell’archivio
1. La Banca d’Italia e per essa l’ente al quale è affidata la gestione dell’archivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia al soggetto che li ha trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni.
2. La Banca d’Italia e per essa l’ente al quale è affidata la gestione dell’archivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture.
3. Gli effetti dell’iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell’archivio sono consultabili presso le sezioni remote.

Art. 10. – Durata delle iscrizioni
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all’utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati dall’archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.

Art. 11. – Diritti dell’interessato
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell’interessato previsti dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, anche presso le sezioni remote dell’archivio. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell’esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d’intesa con esso.

Art. 12. – Accesso dei privati
1. Chiunque, per finalità connesse all’applicazione della disciplina in materia di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, può accedere ai dati non nominativi contenuti nell’archivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d’Italia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca d’Italia.

Art. 13. – Modalità di consultazione
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell’archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell’archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.
2. L’autorità giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell’archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell’archivio stesso.

Art. 14. – Identificazione dei soggetti iscritti nell’archivio
1. Al fine di assicurare l’identificazione dei soggetti da iscrivere nell’archivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.

Art. 15. – Preavviso di revoca
1. Il termine per l’invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dell’assegno al pagamento.
2. La prova del pagamento tardivo dell’assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall’interessato durante l’orario di apertura dello stabilimento trattario.

Art. 16. – Controlli
1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento, nonché di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei pagamenti, verifica l’osservanza delle disposizioni che regolano il funzionamento dell’archivio da parte delle banche, degli uffici postali e degli emittenti carte di pagamento.

Art. 17. – Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere all’archivio i dati relativi alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.