Decreto ministeriale Ministero della Giustizia, 7 novembre 2001, n. 458
(Gazz. Uff., 4 gennaio 2001, n. 3)
Art. 1. â Struttura dellâarchivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
1. Lâarchivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca dâItalia dallâarticolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dallâarticolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. Lâarchivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca dâItalia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare lâefficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dellâarchivio.
4. Qualora la Banca dâItalia si avvalga di un ente esterno per la gestione dellâarchivio, questi è tenuto a presentare, annualmente, una relazione sullâattivitĂ svolta alla Banca dâItalia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui allâarticolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 2. â Dati contenuti nellâarchivio
1. Nellâarchivio sono iscritti i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata lâautorizzazione allâutilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto allâatto della conclusione della convenzione di assegno;
c) per gli enti, anche se privi di personalitĂ giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per le quali sia stata revocata lâautorizzazione allâutilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo;
e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata lâautorizzazione allâutilizzo: emittente, numero, scadenza;
h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza.
2. Sono altresĂŹ iscritti in archivio i dati relativi allâindicazione dellâautoritĂ procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui allâarticolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di legge violate, nonchĂŠ del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.
Art. 3. â ModalitĂ della trasmissione dei dati
1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale dellâarchivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dallâautoritĂ giudiziaria.
2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano lâesattezza e la completezza dei dati trasmessi allâarchivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dellâarchivio. Per la trasmissione dei dati allâarchivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.
Art. 4. â Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dellâautoritĂ giudiziaria
1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per lâemissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non piĂš opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dellâarchivio. La trasmissione è effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nellâarticolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che lâopponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dellâufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica lâesito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dellâarchivio a norma del comma 1.
3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per lâinosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonchĂŠ i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dellâarticolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dellâarchivio.
Art. 5. â Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle autorizzazioni
1. Nei casi di cui allâarticolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, il trattario trasmette alla sezione centrale dellâarchivio i seguenti dati:
a) le generalitĂ di coloro che hanno sottoscritto lâassegno, quando per lâemissione del titolo è richiesta la firma congiunta;
b) le generalitĂ del delegante nel caso di delega di traenza;
c) la denominazione o la ragione sociale dellâente, anche privo di personalitĂ giuridica, nel caso di assegno emesso in nome e per conto di questâultimo.
2. Quando il traente non è identificabile il trattario non effettua alcuna trasmissione di dati allâarchivio.
Art. 6. â Trasmissione dei dati relativi ai moduli di assegno non restituiti
1. I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale dellâarchivio dopo la revoca dellâautorizzazione ovvero dopo lâapplicazione delle sanzioni e dei divieti di cui allâarticolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Art. 7. â Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento
1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalitĂ del responsabile dellâutilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata lâautorizzazione allâutilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate.
Art. 8. â Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati
1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dallâemittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.
Art. 9. â Iscrizione dei dati nellâarchivio
1. La Banca dâItalia e per essa lâente al quale è affidata la gestione dellâarchivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia al soggetto che li ha trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni.
2. La Banca dâItalia e per essa lâente al quale è affidata la gestione dellâarchivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture.
3. Gli effetti dellâiscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dellâarchivio sono consultabili presso le sezioni remote.
Art. 10. â Durata delle iscrizioni
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dellâautorizzazione di cui allâarticolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dallâarticolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche allâutilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati dallâarchivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.
Art. 11. â Diritti dellâinteressato
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dellâinteressato previsti dallâarticolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, anche presso le sezioni remote dellâarchivio. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dellâesercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero dâintesa con esso.
Art. 12. â Accesso dei privati
1. Chiunque, per finalitĂ connesse allâapplicazione della disciplina in materia di assegni bancari e postali e di carte di pagamento, può accedere ai dati non nominativi contenuti nellâarchivio per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento ovvero della Banca dâItalia. Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla Banca dâItalia.
Art. 13. â ModalitĂ di consultazione
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nellâarchivio attraverso le rispettive sezioni remote dellâarchivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.
2. LâautoritĂ giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dellâarchivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dellâarchivio stesso.
Art. 14. â Identificazione dei soggetti iscritti nellâarchivio
1. Al fine di assicurare lâidentificazione dei soggetti da iscrivere nellâarchivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.
Art. 15. â Preavviso di revoca
1. Il termine per lâinvio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dellâassegno al pagamento.
2. La prova del pagamento tardivo dellâassegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dallâinteressato durante lâorario di apertura dello stabilimento trattario.
Art. 16. â Controlli
1. La Banca dâItalia, nellâesercizio delle funzioni di titolare del trattamento, nonchĂŠ di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei pagamenti, verifica lâosservanza delle disposizioni che regolano il funzionamento dellâarchivio da parte delle banche, degli uffici postali e degli emittenti carte di pagamento.
Art. 17. â Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere allâarchivio i dati relativi alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






