Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246
(Gazz. Uff., 27 giugno 1987, n. 148)
 Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Testo con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero Dellâinterno 25 gennaio 2019, n. 158049
Articolo unico
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.
Articolo 1
GeneralitĂ .
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 ( Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione.
Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo lâentrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o lâaumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.
Articolo 2
Caratteristiche costruttive.
2.0. Classificazione.
Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.
2.1. Comportamento al fuoco.
2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalitĂ di prova stabilite nella circolare del Ministero dellâinterno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonchĂŠ la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalitĂ specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 ( Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
TABELLA A
| Tipo di edi- ficio | Altezza Antincendi | Massima superficie del compartimento (m2) | Massima superficie (m2) di competenza di ogni scala per piano | Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore | Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| a( 12) | da 12 m a 24 m | 8000 | 500 | Nessuna prescrizione | 60 (**) |
500 | Almeno protetto se non sono os- servati i requisiti del punto 2.2.1. | 60 | |||
550 | Almeno a prova di fumo interno | 60 | |||
600 | A prova di fumo | 60 | |||
| b | da oltre 24 m a 32 m | 6000 | 500 | Nessuna prescrizione | 60 (**) |
500 | Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. | 60 | |||
550 | Almeno a prova di fumo interno | 60 | |||
600 | A prova di fumo | 60 | |||
| c | da oltre 32 m a 54 m | 5000 | 500 | Almeno a prova di fumo interno | 90 |
| d | da oltre 54 m a 80 m | 4000 | 500 | Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore 0,36 m2 | 90 |
| e | oltre 80 m | 2000 | 350 (*) | Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2 | 120 |
(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dellâedificio deve essere prevista una area per lâatterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.
(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.
2.2. Scelta dellâarea.
2.2.0. Accesso allâarea.
Gli accessi allâarea ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4,00 m;
raggio di volta: 13,00 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sullâasse anteriore e 12 sullâasse posteriore; passo 4,00 m).
2.2.1. Accostamento autoscale.
Per gli edifici di tipo âaâ e âbâ deve essere assicurata la possibilitĂ di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo âaâ devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo âbâ almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).
2.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da piĂš piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.
2.4. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo âaâ, di tipo âbâ, di tipo âcâ, la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo âdâ e di tipo âeâ la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommitĂ non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita lâinstallazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).
2.5. Ascensori (1) .
Il vano di corsa dellâascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.
2.5.0. Vano corsa.
Il vano corsa dellâascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:
a) accessi alle porte di piano;
b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
c) portelli dâispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
d) aperture di aereazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.
Il vano corsa deve avere superficie netta di aereazione permanente in sommitĂ non inferiore al 3% dellâarea della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m2. Tale aereazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purchĂŠ realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.
Nel vano di aereazione è consentita lâinstallazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono allâimpianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dellâascensore può essere comune.
2.5.1. Locale macchine.
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dellâedificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.
Lâaccesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato sul terrazzo, lâaccesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aereazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minino di 0,05 m2, realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante allâaperto ad una altezza almeno pari a quella dellâapertura di aereazione del vano corsa.
2.6. Comunicazioni.
Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dellâedificio secondo quanto indicato nella tabella B.
TABELLA B
| Tipo di edificio | Tipo di comunicazione |
|---|---|
| a | Diretta |
| b | Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60 |
| c | Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60 |
| d, e | Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto |
2.7. Scale, androni e passaggi comuni reazioni al fuoco dei materiali.
Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.
Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo âaâ e di tipo âbâ, anche per i rivestimenti delle scale e gradini.
Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati allâinterno della stessa unitĂ immobiliare.
(1) Punto sostituito dallâarticolo 5 del D.M. 15 settembre 2005.
Articolo 3
Aree a rischio specifico.
Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.
Articolo 4
Impianti di produzione di calore.
Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C. Tabella C (si omette la tabella)
N.B. In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densitĂ rispetto allâaria => 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.
Articolo 5
Impianti elettrici.
Devono essere realizzati in conformità della legge 1° marzo 1968, n. 186.
Negli edifici di tipo âcâ, âdâ, âeâ, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire unâaffidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Articolo 6
Impiego gas combustibili.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purchĂŠ le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremitĂ comunicante con lâesterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.
Articolo 7
Impianti antincendi.
Gli edifici di tipo âbâ, âcâ, âdâ, âeâ, devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dellâedificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare lâintervento in tutte le aree del piano medesimo.
Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
Lâimpianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di piĂš colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
Lâalimentazione idrica deve essere in grado di assicurare lâerogazione, ai 3 idranti idraulicamente piĂš sforiti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.
Qualora lâacquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrĂ essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate allâalimentazione elettrica dellâedificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.
Negli edifici di tipo âdâ, âeâ, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva allâaltra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). Lâavviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
Articolo 8
Norme transitorie.
Negli edifici esistenti, entro cinque anni della data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.
8.0. Comunicazioni.
Negli edifici di tipo âbâ, âcâ, âdâ, âeâ, sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
8.1. Illuminazione di sicurezza.
Negli edifici di tipo âcâ, âdâ, âeâ, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformitĂ con quanto specificato al punto 5.
8.2. Impianti antincendio.
Negli edifici di tipo âcâ, âdâ, âeâ, devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
Restano tuttavia validi di impianti giĂ installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.
9. Deroghe.
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrĂ essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui allâart. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Articolo 9
Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrĂ essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui allâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
[1] Punto sostituito dallâarticolo 1 del D.M. 25 gennaio 2019.
Articolo 9 bis
Gestione della sicurezza antincendio
1 â Definizioni: Ai fini del presente decreto, si definisce: â EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante unâemergenza; â GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo â gestionale finalizzate allâesercizio dellâattivitĂ in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso lâadozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso lâadozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dellâemergenza; â Misure antincendio preventive: misure tecnico â gestionali, integrative di quelle giĂ previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per lâattivitĂ , al fine di diminuire il rischio incendio; â L.P.: Livello di prestazione; â h: altezza antincendi dellâedificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983. 9-bis.2- Attribuzione dei L.P.: Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato: â L.P. 0 ? per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m); â L.P. 1 ? per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m); â L.P. 2 ? per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80); â L.P. 3 ? per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m); â Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attivitĂ ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con lâedificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali [1], dovrĂ essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
9-bis. 3 â Misure gestionali in funzione dei L.P. Ai fini del presente decreto, il responsabile dellâattivitĂ deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione: 9-bis.3.1 â L.P.0 (12 m ? h < 24 m)
Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0
9-bis.3.2 â L.P.1 (24 m < h ? 54 m)
Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione I
9-bis.3.3 â L.P. 2 (54m 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.
5. IMPIANTI ELETTRICI.
Devono essere realizzati in conformitĂ della legge 1 marzo 1968, n. 186.
Negli edifici di tipo âcâ, âdâ, âeâ, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire unâaffidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purchĂŠ le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremitĂ comunicante con lâesterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.
7. IMPIANTI ANTINCENDI.
Gli edifici di tipo âbâ, âcâ, âdâ, âeâ, devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dellâedificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare lâintervento in tutte le aree del piano medesimo.
Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
Lâimpianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di piĂš colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
Lâalimentazione idrica deve essere in grado di assicurare lâerogazione, ai 3 idranti idraulicamente piĂš sforniti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min. Qualora lâacquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrĂ essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate allâalimentazione elettrica dellâedificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.
Negli edifici di tipo âdâ, âeâ, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva allâaltra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). Lâavviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
8. NORME TRANSITORIE
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.
8.0. Comunicazioni.
Negli edifici di tipo âbâ, âcâ, âdâ, âeâ, sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
8.1. Illuminazione di sicurezza.
Negli edifici di tipo âcâ, âdâ, âeâ, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformitĂ con quanto specificato al punto 5.
8.2. Impianti antincendio.
Negli edifici di tipo âcâ, âdâ, âeâ, devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti giĂ installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.
9. Deroghe.
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrĂ essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui allâart. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Allegato 4
(omesso)






