Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,11 novembre 2011 , n. 213
(Gazz.Uff. 23 dicembre 2011 n. 298)
Art. 1 Istanza per richiedere lâautorizzazione alla guida accompagnata
1. Lâistanza per richiedere lâautorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme allâallegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonchĂŠ da questâultimo.
2. Allâistanza di cui al comma 1 devono essere allegate: a) unâattestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sullâistanza e sullâautorizzazione alla guida accompagnata) dellâimporto di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni; b) unâattestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dellâimporto di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni; c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dallâarticolo 2, comma 2; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ comprovante la qualitĂ di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello allâallegato 2, corredata da fotocopia di documento di identitĂ del dichiarante.
3. Lâistanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nellâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validitĂ ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. LâUfficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dellâistanza, conforme al modello previsto dallâallegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui allâarticolo 3.
Art. 2 ValiditĂ temporale della ricevuta di presentazione dellâistanza di rilascio dellâautorizzazione alla guida accompagnata 1. La ricevuta di cui allâarticolo 1, comma 4, è rilasciata: a) con scadenza di validitĂ alla data di compimento del diciottesimo anno di etĂ , in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validitĂ con scadenza successiva alla predetta data; b) con scadenza di validitĂ in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di etĂ del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validitĂ della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validitĂ della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validitĂ della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di etĂ del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui allâarticolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessitĂ di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, lâidoneitĂ dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui allâarticolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui allâarticolo 1, comma 4 â che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nellâambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui allâarticolo 3 â è annotato nellâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui allâarticolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dellâordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con lâanagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante lâattivitĂ di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nellâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validitĂ o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare lâistanza di cui allâarticolo 1, comma 1.
Art. 3 Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata 1. Ai fini del rilascio dellâautorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata lâistanza di cui allâarticolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso unâautoscuola.
2. Qualora ricorra lâipotesi di cui allâarticolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso unâautoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato lâespletamento di tale tipo di corsi.
3. Lâautoscuola iscrive lâallievo nel registro di iscrizione; se lâallievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.
4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui allâallegato 4. Al termine delle dieci ore di cui allâallegato 4, lâallievo ha diritto al rilascio dellâattestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con lâautoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato lâattestato di frequenza.
5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dellâautoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia lâistruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 122, comma 9, del codice della strada.
6. Al fine di favorire le modalitĂ di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme allâallegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dallâarticolo 4.
7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
9. Al termine dello svolgimento del corso, lâautoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui allâallegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Art. 4 Libretto delle lezioni di guida 1. Per ogni candidato lâautoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, lâuno originale e lâaltro copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 3, comma 9, è conservato dallâautoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui allâarticolo 1, comma 4.
3. Prima dellâinizio di ciascuna lezione di guida, lâistruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dellâallievo.
Art. 5 Autorizzazione alla guida accompagnata 1. LâUfficio della motorizzazione al quale è stata presentata lâistanza ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, su presentazione dellâattestato redatto e corredato in conformitĂ alle disposizioni di cui allâarticolo 3, comma 9, nonchĂŠ della designazione degli accompagnatori resa in conformitĂ allâallegato 7, rilascia lâautorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui allâallegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
2. Ai fini della validitĂ temporale dellâautorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 2, comma 1.
3. Lâautorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui allâarticolo 1, comma 3.
4. Lâautorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualitĂ di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. Ă fatta salva la possibilitĂ di richiederne allâUfficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piĂš accompagnatori giĂ designati, anche qualora ricorra lâipotesi di cui allâarticolo 6, comma 3.
5. Al momento del rilascio dellâautorizzazione alla guida accompagnata, lâUfficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui allâarticolo 6 ed in ogni caso indica sullâautorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilitĂ di richiederne allâUfficio della motorizzazione un duplicato ai fini dellâintegrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra lâipotesi di cui allâarticolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dellâautoscuola, nonchĂŠ del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dellâautoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.
7. Qualora ricorra lâipotesi di cui allâarticolo 2, comma 2, lâUfficio della motorizzazione annota sullâautorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.
8. Oltre che nei casi previsti dallâarticolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, lâautorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validitĂ ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo lâautorizzazione di cui al comma 1.
9. Il rilascio dellâautorizzazione alla guida è annotato nellâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui allâarticolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dellâordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con lâanagrafe stessa.
Art. 6 Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati 1. I soggetti designati quali accompagnatori nellâautorizzazione alla guida accompagnata, devono avere unâetĂ non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validitĂ e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purchĂŠ riconosciuta da non meno di cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nellâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
3. Un soggetto giĂ designato non può piĂš accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nellâanagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.
4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dallâarticolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.
Art. 7 Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nellâesercizio della guida accompagnata 1. Durante il corso di formazione svolto presso lâautoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dellâarticolo 3, comma 2, il minore deve avere con sĂŠ la ricevuta di cui allâarticolo 1, comma 4, nonchĂŠ la patente di cui è titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sĂŠ lâautorizzazione di cui allâarticolo 5, nonchĂŠ la patente di cui è titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sĂŠ la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui allâarticolo 5, comma 6, lâistruttore deve avere con sĂŠ altresĂŹ il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dallâarticolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresĂŹ le disposizioni dellâarticolo 180, comma 8, del codice della strada.
Art. 8 Contrassegno 1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole ÂŤGAÂť, di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilitĂ dal posto di guida e da quello occupato dallâaccompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate allâallegato 9.
2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta ÂŤscuola guidaÂť, sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui allâarticolo 3, sia nelle ipotesi di cui allâarticolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dallâarticolo 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 9 Disposizioni finali 1. Qualora un candidato giĂ titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore etĂ , le ore di corso pratico di guida di cui allâallegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dellâapplicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dellâautorizzazione alla guida accompagnata.
Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.






