Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 giugno 2014
(Gazz. Uff., 12 agosto 2014, n. 186)
Attuazione dell’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
Art. 1 Campo di applicazione
1. In applicazione dell’art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il presente decreto stabilisce:
a) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;
c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore.
2. Fatte salve le definizioni previste all’art. 2, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma disciplinati dal presente decreto sono sempre sottoposti alle operazioni di mondatura o taglio.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendente selezione, cernita, monda o taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva;
b) Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità, ivi comprese in particolare le attività di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale.
2. Ai fini del presente decreto si applicano altresì le pertinenti definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 e le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004, nonché la definizione di cui all’art. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005.
Art. 3 Requisiti degli stabilimenti di lavorazione
1. Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere registrati e rispondenti ai requisiti previsti dall’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonché a quelli indicati all’allegato 1 del presente decreto.
Art. 4 Requisiti igienico-sanitari e requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari e i requisiti qualitativi minimi previsti dall’allegato 2 del presente decreto.
Art. 5 Controlli ufficiali di tipo sanitario
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti per i controlli sanitari tengono conto dei programmi e delle procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP adottati dall’operatore del settore alimentare, in conformità di quanto indicato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.
Art. 6 Temperatura di distribuzione dei prodotti destinati al consumatore finale
1. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C.
Art. 7 Aggiunta di ingredienti
1. Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito.
Art. 8 Informazioni specifiche da riportare sulla confezione
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/92, le confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono riportare anche le seguenti informazioni:
a) in un punto evidente dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i. “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o
ii. “prodotto lavato e pronto da cuocere”.
Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;
b) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
c) la dicitura: “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;
d) la dicitura: “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.
Art. 9 Imballaggi
1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1935/2004, dai decreti ministeriali 21 marzo 1973 e 18 aprile 2007, n. 76, gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni.
2. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.
Art. 10 Mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari di quarta gamma legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, Né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore.
2. I prodotti etichettati o immessi in commercio, non conformi alle disposizioni del presente provvedimento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.






