Decreto del Ministero dellâeconomia e delle Finanze 17 giugno 2014
(Gazz. Uff., 26 giugno 2014, n. 146)
ModalitĂ di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto â articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005
Testo con le modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018
(in Gazz. Uff., 7Â gennaio 2019, n. 5).
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei decreti attuativi emanati ai sensi dellâart. 71 del predetto decreto legislativo.
Articolo 2
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
1. Ai fini tributari, la formazione, lâemissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, lâesibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dellâart. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dellâart. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dellâimmodificabilitĂ , dellâintegritĂ , dellâautenticitĂ e della leggibilitĂ , e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dellâart. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire lâintegritĂ , lâaccesso e la leggibilitĂ nel tempo del documento informatico.
Articolo 3
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale
1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dellâamministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilitĂ ;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con lâapposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dallâart. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
Articolo 4
Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari
1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dellâart. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con lâapposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalitĂ di cui allâart. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformitĂ allâoriginale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalitĂ di cui allâart. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.
Articolo 5
Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari (A)
1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalitĂ elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dellâart. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dellâAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, che saranno pubblicati nellâapposita sezione del sito internet istituzionale secondo le modalitĂ previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai diversi settori dâimposta, specifiche modalitĂ per lâassolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione dellâAgenzia delle Entrate 25 settembre 2015, n. 81/E.
Articolo 6
ModalitĂ di assolvimento dellâimposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
1. Lâimposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui allâart. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalitĂ esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dellâimposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante lâanno avviene in unâunica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dellâesercizio. Il pagamento dellâimposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, lâAgenzia delle entrate rende noto lâammontare dellâimposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui allâart. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando lâinformazione allâinterno dellâarea riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dellâAgenzia delle entrate. Il pagamento dellâimposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dallâAgenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio lâassolvimento dellâimposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dellâimposta ai sensi del presente decreto (A)(1)
3. Lâimposta sui libri e sui registri di cui allâart. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalitĂ informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
[1] Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2018, con applicazione alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Articolo 7
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze del 23 gennaio 2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti giĂ conservati al momento dellâentrata in vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformitĂ delle disposizioni del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.






