Decreto del Ministero Dell’economia E Delle Finanze 7 agosto 2012

(Gazz. Uff., 8 agosto 2012, n. 210)

Art.1 Finalità
Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell’art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione.

Art.2 Ambito di applicazione
Le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell’infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all’effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti.
2. Le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all’avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente.

Art.3 Soggetti Garanti
Per le finalità di cui al presente decreto, le garanzie possono essere prestate:
a) dalle banche italiane e comunitarie, nonché dalle banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia con o senza stabilimento di succursale;
b) dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e successive modificazioni. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del medesimo Testo unico;
c) dalle imprese di assicurazione autorizzate ovvero ammesse in regime di libera prestazione dei servizi all’attività di assicurazione relativa al ramo danni per le classificazioni 14 (Credito) e 15 (Cauzione), di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice della assicurazioni private», e successive modificazioni, iscritte all’Albo delle imprese istituito presso l’Ivarp (ex ISVAP);
d) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di cui all’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) dalla SACE S.p.A., nel limite di cui all’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), e dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
f) dalla Banca Europea degli Investimenti di cui all’art. 308 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, secondo le modalità e nei limiti previsti dal proprio statuto e dalla specifica regolamentazione dalla stessa dettata relativamente alle garanzie.
2. Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno definite le modalità di rilascio delle garanzie da parte delle fondazioni e dei fondi privati.

Art.4 Modalità operative
Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta.
2. Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell’emittente o assoggettamento dell’emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile.
3. Le garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la «Project Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea con il coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della singola emissione.
4. Il documento per l’offerta agli investitori qualificati dei project bond (offeringcircular) indica i soggetti garanti e l’ammontare delle garanzie rilasciate da ciascuno. Il documento indica, altresì, quali soggetti garanti siano, o abbiano manifestato la disponibilità ad essere, anche, direttamente o indirettamente, investitori nei project bonds ovvero collocatori degli stessi ovvero finanziatori della società emittente.
5. In caso di escussione della garanzia, il garante provvede all’adempimento nei confronti dei soggetti garantiti, nei limiti dell’importo massimo garantito, nei termini ed alle condizioni contrattuali convenuti.
6. Il contratto di garanzia disciplina i rapporti con i sottoscrittori nel regresso sulle somme di cui all’art. 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nel subentro di cui all’art. 159 dello stesso decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.