Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2012, n. 62472

(Gazz. Uff., 9 agosto 2012, n. 185)

Art.1 Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità
1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
2. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.
3. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art.2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità e delle autocertificazioni
1. Agli effetti di quanto previsto dall’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalità stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.
3. La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10.
4. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi della normativa richiamata all’art. 1, comma 3.
5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o più autocertificazioni redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1.
6. Per le unità immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’unità immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell’annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 del richiamato regio decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

Art.3 Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni
1. La domanda di cui all’art. 2, è sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sull’immobile.
2. L’autocertificazione di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sottoscritta dal richiedente, ovvero dal conduttore dell’azienda agricola, con le modalità previste dall’art. 38 dello stesso decreto.

Art.4 Verifica delle domande e delle autocertificazioni
1. L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande di cui all’art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all’art. 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994.
2. L’Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all’Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all’art. 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza.
3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell’autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l’acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l’accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.
4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni all’Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma 2.

Art.5 Aggiornamento degli atti del catasto
1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, dell’avvenuta presentazione delle domande di cui all’art. 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità.
2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell’Agenzia delle entrate, è accertato con provvedimento motivato del direttore dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Per le dichiarazioni di cui all’art. 2, comma 5, l’Agenzia del territorio procede ad effettuare l’accertamento, anche a campione, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.

Art.6 Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall’art. 13, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province.
2. Ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l’Agenzia del territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili.

Art.7 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
2. Ai sensi dell’art. 29, comma 8, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all’art. 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.