Decreto del Ministero degli Affari Esteri, 11 maggio 2011, n. 57104
(Gazz. Uff., 1° dicembre 2011, n. 280)
Art.1
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi dâingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.
Art.2
Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti dâingresso dallâart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per lâottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nellâallegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.3
Lâingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato allâacquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dellâatto di assenso allâespatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestĂ genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. Lâassenso allâespatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.
2. Lâingresso di minori stranieri nellâambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato allâesplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui allâart. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.4
Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nellâesame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sullâuscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta lâesibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresĂŹ il colloquio con il richiedente il visto.
Lâanalisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sullâautenticitĂ e sullâaffidabilitĂ della documentazione presentata, nonchĂŠ sulla veridicitĂ e sullâattendibilitĂ delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrĂ dal rilascio del visto.
Il presente decreto sarĂ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per âadozioneâ (V.N.)
Il visto per adozione consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autoritĂ straniera in conformitĂ alla legislazione locale.
Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa allâingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosĂŹ come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
2. Visto per âaffariâ (V.S.U.)
Il visto per affari consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalitĂ economico-commerciali, per contatti o trattative, per lâapprendimento o la verifica dellâuso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nellâambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
Per lâottenimento del visto dâingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
b) la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;
c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la disponibilitĂ di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalitĂ , prestata da cittadino dellâU.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da unâimpresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per lâapprendimento o la verifica dellâuso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nellâambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dellâimpresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, lâistanza di rilascio del visto dâingresso deve essere accompagnata da una âdichiarazione dâinvitoâ sottoscritta dallâEnte o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonchĂŠ lâattivitĂ che sarĂ svolta dallo straniero invitato.
Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per âcure medicheâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per cure mediche consente lâingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessitĂ di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono previsti dallâart. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dallâart. 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.
Il visto per cure mediche viene altresĂŹ rilasciato, secondo le modalitĂ previste dallâart. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nellâambito dei programmi umanitari di cui allâart. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le cure mediche da prestarsi nellâambito dei programmi dâintervento umanitario delle Regioni previsti dallâarticolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente AutoritĂ regionale, che certifichi lâesistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.
Il visto per cure mediche potrĂ essere rilasciato anche allâeventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Visto âdiplomaticoâ per accreditamento o notifica (V.N.)
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta dâidentitĂ , che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
PotrĂ essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.
5. Visto per âgara sportivaâ (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente lâingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nellâambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, è necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorietĂ della competizione, confermi lâinvito a partecipare rivolto allâatleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto dâingresso.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza diplomatico-consolare farĂ riferimento alle liste ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare lâindicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
Per lâottenimento del visto dâingresso per gara sportiva è in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilitĂ di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalitĂ , prestata da cittadino dellâU.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di unâassicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Per lâingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dallâarticolo 3, comma 1 del presente Decreto.
6. Visto per âinvitoâ (V.S.U.)
Il visto per invito consente lâingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.
Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico dellâente invitante, lo straniero dovrĂ in ogni caso dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e la disponibilitĂ di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalitĂ , prestata da cittadino dellâU.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
Il visto verrĂ parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto dallâart. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per lâesercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione allâingresso rilasciata dal Questore competente.
7. Visto per âlavoro autonomoâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare unâattivitĂ professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
I. I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono stabiliti dallâart. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dallâart. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare:
1. per le attivitĂ in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dellâart. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta è resa dallâamministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivitĂ , ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
Per le attivitĂ iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, lâattestazione relativa allâastratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dellâart. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivitĂ ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Per le attivitĂ soggette ad iscrizione negli ordini professionali, lâattestazione è resa dai competenti ordini stessi La dichiarazione o lâattestazione dovrĂ essere dâimporto comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dellâimporto mensile pari allâassegno sociale.
2. Il visto dâingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivitĂ , anche da cittadini stranieri che rivestano â limitatamente in societĂ per azioni, a responsabilitĂ limitata, o in accomandita per azioni, giĂ in attivitĂ da almeno tre anni â la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dellâart. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ă però richiesto il possesso di:
2.a) certificato di iscrizione della societĂ nel registro delle imprese;
2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilitĂ , preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societĂ alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verrĂ instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societĂ che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lâesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente allâUnione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dellâart. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
a) un alloggio idoneo, mediante lâesibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dellâarticolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lâesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per lâanno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
c) nulla osta provvisorio ai fini dellâingresso, rilasciato â conformemente a quanto previsto dal comma 5 dellâart. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni â dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovrĂ anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.
Le dichiarazioni e le attestazioni â ovvero la documentazione sostitutiva â sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvederĂ , ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dellâart. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dellâart. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.
II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui allâart. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto è rilasciato alle condizioni stabilite dallâart. 40, comma 22 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
III. Per gli sportivi stranieri che â in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 â sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta lâesibizione della dichiarazione nominativa dâassenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrĂ indicare le generalitĂ dellâatleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societĂ di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui allâarticolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nellâambito delle aliquote dâingresso di cui allâarticolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto dâingresso per lavoro autonomo â di breve o lunga durata â è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono:
IV.a) copia dellâatto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dellâimpresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilitĂ , preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtĂš del contratto stipulato non verrĂ instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allâestero, la dichiarazione è rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali â Direzione Generale del Mercato del Lavoro â Div. II â Lavoratori dello spettacolo;
IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dellâingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dellâart. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
IV.d) disponibilitĂ di unâidonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante lâesibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per i visti dâingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui allâarticolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sarĂ sufficiente lâesibizione di copia dellâatto contrattuale.
In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dellâeventuale accertamento dellâeffettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.
8. Visto per âlavoro subordinatoâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro subordinato consente lâingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare unâattivitĂ lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R. stesso per lâesercizio di attivitĂ professionali.
Ai fini del rilascio del visto dâingresso, lo Sportello Unico per lâImmigrazione provvederĂ a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalitĂ telematiche, il proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui allâart. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e allâart. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta â fino allâattivazione dei previsti collegamenti telematici â è rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dallâUfficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui allâart. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e allâart. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta â denominato dichiarazione nominativa dâassenso â è rilasciato, fino allâattivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
Il nullaosta per âlavoro subordinatoâ rilasciato dallo Sportello Unico per lâImmigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.
Il visto dâingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivitĂ di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrĂ svolta lâattivitĂ lavorativa dovrĂ rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societĂ estere, destinati allâimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui allâart. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato, ai sensi di quanto previsto dallâart. 27, comma 1 lettera âhâ del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dallâart. 40, comma 12 del dPR 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle societĂ armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto dâappalto, e certificato dâiscrizione della nave nel Registro Internazionale.
I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dallâart. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dallâart. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivitĂ sportiva, anche presso societĂ non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto dâingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa dâassenso.
In favore degli stranieri di cui allâart. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e allâart. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato un visto dâingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per lâottenimento di un permesso di soggiorno che â a seguito dellâeventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro â consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici â o impiegati amministrativi e tecnici â in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui allâarticolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è sempre subordinata allâacquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
Ai fini del rilascio del visto dâingresso in favore dei docenti di scuole e universitĂ straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per lâimmigrazione provvede a comunicare, con modalitĂ telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
9. Visto per âmissioneâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per missione consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilitĂ debba recarsi in territorio italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nellâespletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per lâimportanza della loro attivitĂ e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilitĂ per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e lâItalia.
Il visto per missione può essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è in ogni caso subordinata allâacquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa.
Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando questâultimo sia esente dal visto.
10. Visto per âmotivi familiariâ (V.N.)
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare lâunitĂ familiare.
I. Se familiare di cittadino di un Paese dellâUnione Europea o di un Paese aderente allâAccordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
Il visto per motivi familiari sarĂ anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dallâAutoritĂ giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione â da parte di cittadini italiani â di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di visto dâingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui al comma 1, 2 e 6 dellâart. 29 del testo unico 286/98 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono stabiliti dallâart. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dallâart. 6 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
Per lâottenimento del visto dâingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per âfamiliare al seguitoâ o âricongiungimento familiareâ, rilasciato dallo Sportello Unico per lâImmigrazione presso la Prefettura â Ufficio Territoriale del Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autoritĂ straniere, in ragione della mancanza di unâautoritĂ riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sullâautenticitĂ della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto dallâart. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dellâesame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta onere del richiedente il visto comprovare lâassenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui allâarticolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Visto per âmotivi religiosiâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per motivi religiosi consente lâingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivitĂ ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del viso sono:
a) lâeffettiva condizione di âreligiosoâ, o di ministro di culto nellâambito della propria organizzazione di appartenenza
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivitĂ addotte a motivo del soggiorno in Italia
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, lâinteressato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâInterno con la Direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrĂ rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dellâInterno della natura di culto dellâente e della conformitĂ del suo statuto ai principi dellâordinamento italiano.
12. Visto di âreingressoâ (V.N.)
Il visto di reingresso consente lâingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validitĂ risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validitĂ ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono stabiliti dallâart. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:
a) scaduto da non oltre 60 giorni â da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge â e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
b) scaduto da oltre 60 giorni â senza limiti di tempo â e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto dâingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.
II. Ai sensi di quanto previsto dallâart. 8, comma 4 del dPR n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perchĂŠ smarrito o sottratto.
III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60
giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente.
13. Visto per âresidenza elettivaâ (V.N.)
Il visto per residenza elettiva consente lâingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivitĂ lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovrĂ fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilitĂ di unâabitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuitĂ nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dellâimporto annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dellâinterno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per lâingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolaritĂ di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietĂ immobiliari, dalla titolaritĂ di stabili attivitĂ economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrĂ essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacitĂ finanziarie siano giudicate adeguate anche per questâultimi.
14. Visto per âricercaâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per ricerca consente lâingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di unâattivitĂ di ricerca da parte di unâuniversitĂ o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dallâart. 27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
LâattivitĂ di ricerca cui è chiamato lo straniero può essere svolta, a seconda dellâapposita convenzione di accoglienza stipulata con lâuniversitĂ o lâistituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nellâambito di una borsa di addestramento alla ricerca.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono stabiliti dallâart. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del rilascio del visto dâingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per lâImmigrazione provvederĂ a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto è rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.
Il nullaosta per âricercaâ rilasciato dallo Sportello Unico per lâImmigrazione ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il visto dâingresso per lo svolgimento in Italia di unâattivitĂ di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivitĂ di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrĂ svolta lâattivitĂ di ricerca dovrĂ rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
15. Visto per âstudioâ (V.S.U. o V.N.)
I. Il visto per studio consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che â nellâambito della quota stabilita dal decreto di cui allâarticolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui allâarticolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni â intenda seguire corsi universitari.
Il visto per studio è concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universitĂ vaticane, universitĂ straniere presenti in territorio nazionale, ovvero universitĂ private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui allâarticolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
II. Ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dallâarticolo 44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto per studio, di breve o lunga durata, è concesso anche in favore di studenti stranieri:
A) maggiori di etĂ , che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F), ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri lâavvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
B) maggiori di etĂ ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
C) minori di etĂ , comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca (o, in luogo di questâultimo, dal Ministero per i Beni e le AttivitĂ Culturali) nonchĂŠ nelle ipotesi ed alle condizioni previste dallâarticolo 39-bis lettera c) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dallâ articolo 44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
D) stranieri chiamati a partecipare ad attivitĂ previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nellâambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987, 180/1992, 212/1992 e 84/2001;
E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivitĂ di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui allâart. 27-ter del Tu 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
F) maggiori di etĂ che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui allâarticolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed allâarticolo 40, comma 9 lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nellâambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui allâarticolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione;
G) maggiori di etĂ che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui allâarticolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e allâarticolo 44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nellâambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero lâattivitĂ di ricerca da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entitĂ non inferiore al suddetto importo, da parte dellâEnte erogatore;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto allâassistenza sanitaria in Italia in virtĂš di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
d) disponibilitĂ di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalitĂ , prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.
Il visto dâingresso per la partecipazione ad attivitĂ di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino lâesercizio di attivitĂ sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivitĂ di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrĂ svolta lâattivitĂ di studio dovrĂ rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Il visto per studio è altresĂŹ rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dallâart. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
16. Visto per âtransito aeroportualeâ (V.T.L.)
Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. Lâobbligo del visto costituisce unâeccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono:
a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
b) biglietto aereo o prenotazione.
17. Visto per âtransitoâ (V.S.U.)
Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito lâingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.
La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per âturismoâ. Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito è altresÏ rilasciato ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana.
18. Visto per âtrasportoâ (V.S.U.)
Il visto per trasporto consente lâingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di unâattivitĂ professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
I requisiti e le condizioni previsti per lâottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata attivitĂ da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la disponibilitĂ di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalitĂ , prestata da cittadino dellâU.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non è autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi dellâUnione Europea.
19. Visto per âturismoâ (V.S.U.)
Il visto per turismo consente lâingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la direttiva di cui allâart. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilitĂ di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilitĂ di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalitĂ , prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrĂ riportare la disponibilitĂ del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilitĂ di un alloggio;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.
In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dellâUnione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui allâart. 4 del presente decreto.
Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto allâatleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.
Per lâingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dallâarticolo 3, comma 1 del presente Decreto.
Per i minori di etĂ che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui allâarticolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
a) lâassenso allâespatrio da parte di chi eserciti la potestĂ genitoriale o da parte del tutore;
b) lâautorizzazione scritta dello stesso Comitato.
20. Visto per âvacanze-lavoroâ (V.N.)
Il visto per vacanze-lavoro consente lâingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui lâItalia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dellâart. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dellâart. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dellâattivitĂ lavorativa disposte dallâart. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999, cosĂŹ come modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti e le condizioni per lâottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dellâinterno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui allâart. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
21. Visto per âvolontariatoâ (V.S.U. o V.N.)
Il visto per volontariato consente lâingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di etĂ compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dellâart. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nellâart. 27-bis, comma 2 lettera a) del predetto testo unico.
Il visto è concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per lâimmigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e nellâambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dellâinterno e degli affari esteri.
Il nullaosta per âvolontariatoâ rilasciato dallo Sportello Unico per lâImmigrazione ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dellâAgenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivitĂ in Italia nellâambito del Servizio Volontario Europeo.
Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dellâAgenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivitĂ in Italia nellâambito del Servizio Volontario Europeo.






