Decreto ministeriale Ministero della Salute 6 ottobre 2006
(Gazz. Uff. 10 novembre 2006, n. 262)
Art. 1. â FinalitĂ e aspetti generali
1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
2. I soggetti di cui allâart. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai fini della corresponsione dellâindennizzo previsto dal medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello giĂ in godimento ai sensi dellâart. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchĂŠ dellâassegno una tantum di cui allâart. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita domanda al Ministero della salute.
3. Per le finalitĂ di cui al presente decreto, lâulteriore indennizzo di cui allâart. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è di seguito indicato come ÂŤindennizzo aggiuntivoÂť, lâindennizzo di cui allâart. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è di seguito indicato come ÂŤindennizzo baseÂť, lâassegno una tantum di cui allâart. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è di seguito indicato come ÂŤassegno una tantum aggiuntivoÂť.
4. Il riconoscimento dellâentitĂ dellâindennizzo aggiuntivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, giĂ titolari dellâindennizzo base. Per i soggetti che acquisiscono la titolaritĂ dellâindennizzo base in data successiva, il riconoscimento dellâindennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dellâindennizzo base.
Art. 2. â ModalitĂ di presentazione della domanda
1. I soggetti di cui allâart. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 presentano la domanda di cui allâart. 1, comma 2, del presente decreto, inoltrandola al Ministero della salute â Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema â Ufficio VIII â Piazzale dellâIndustria, 20 â 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono tenuti a dichiarare di essere beneficiari dellâindennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
2. La domanda volta ad ottenere lâindennizzo aggiuntivo e lâassegno una tantum aggiuntivo è presentata dai soggetti danneggiati o, in alternativa, dallâesercente la potestĂ genitoriale, dal tutore o dallâamministratore di sostegno.
3. La domanda volta ad ottenere i benefici previsti dallâart. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è presentata dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti, nellâordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Art. 3. â Rinuncia ai contenziosi giudiziali in materia di legge n. 210/1992
1. Alla domanda i soggetti di cui allâart. 1, comma 2 del presente decreto allegano la formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, e producono altresĂŹ la documentazione attestante lâestinzione degli eventuali giudizi in atto per la stessa materia.
2. Si intende abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il soggetto che, giĂ beneficiario dellâindennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210.
3. Coloro che hanno giĂ presentato domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la documentazione di cui al comma 1.
4. La Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006 riceve la documentazione di cui al comma 1 e attesta lâavvenuta rinuncia ai contenziosi da parte degli interessati.
Art. 4. â Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa
1. Alla domanda lâinteressato allega una dichiarazione dalla quale risulti se il soggetto danneggiato beneficia o meno di assistenza da parte di congiunti e, in caso positivo, indica i nominativi di coloro che la prestano, alla data di presentazione della domanda, in maniera prevalente e continuativa. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e la data di presentazione della domanda, vanno indicati i nominativi dei congiunti che abbiano prestato tale assistenza, precisando per ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.
2. Nel caso vengano indicati nominativi di congiunti che non si riferiscano al coniuge o a soggetti legati al danneggiato da vincolo di parentela non superiore al quarto grado, occorre allegare specifica documentazione attestante la effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.
3. Coloro che hanno giĂ presentato la domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 5. â Quota spettante a congiunti e familiari
1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da congiunti in maniera prevalente e continuativa, lâindennizzo aggiuntivo è corrisposto per metĂ al soggetto danneggiato e per lâaltra metĂ ai congiunti che prestano od abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di etĂ o incapace di intendere e di volere, lâindennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali altri congiunti conviventi.
2. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, lâindennizzo aggiuntivo è interamente corrisposto al soggetto danneggiato, salva la facoltĂ da parte del soggetto interessato di modificare tale dichiarazione anche in fase successiva.
3. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, lâindennizzo aggiuntivo è corrisposto interamente al danneggiato, salva la facoltĂ , da parte dello stesso, di dichiarare lâeventuale intervenuta assistenza da parte di altri congiunti, mentre, se il danneggiato è minore di etĂ o incapace di intendere e di volere, il medesimo indennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
4. La quota spettante ai congiunti o familiari è ripartita in parti uguali tra loro.
5. Ai fini del presente decreto, in applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con il termine ÂŤconviventiÂť si intendono coloro che dallâanagrafe comunale risultano essere iscritti nello stesso stato di famiglia.
Art. 6. â ModalitĂ di corresponsione dei benefici economici
1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione, ai soggetti interessati, degli importi corrispondenti ai benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, previo riscontro dâufficio circa lâeffettiva titolaritĂ dellâindennizzo base, dopo aver acquisito la documentazione di cui allâart. 3, comma 1, e previa trasmissione allâUfficio competente indicato nellâart. 2, comma 1, da parte degli stessi soggetti, dei propri dati anagrafici, fiscali e bancari.
2. In fase di prima applicazione viene attribuita prioritĂ alle domande presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed alle domande giĂ presentate e perfezionate con lâintegrazione della documentazione mancante entro la scadenza medesima.
3. Lâammontare dellâindennizzo aggiuntivo è corrisposto nella misura degli importi indicati nel prospetto allegato al presente decreto, cosĂŹ come determinati, ai sensi dellâart. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dalla Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.
4. Lâindennizzo aggiuntivo viene corrisposto mensilmente e posticipatamente ed è interamente rivalutato ogni anno in base al tasso di inflazione programmata.
5. Lâammontare dellâassegno una tantum aggiuntivo viene corrisposto sulla base della definizione degli importi da parte della Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.
6. Le modalitĂ di corresponsione degli importi dovuti, per effetto dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono quelle adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e quelle contenute nella circolare del Ministero della sanitĂ del 3 maggio 1994 (ÂŤLiquidazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992Âť).
7. In caso di decesso di un beneficiario delle provvidenze previste dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il Ministero della salute provvede alla liquidazione in favore degli eredi dei ratei rimasti insoluti. A tal fine deve essere presentata dichiarazione sostitutiva dellâatto di notorietĂ da cui risultino gli aventi diritto o, qualora esistente, copia del testamento, oltre ai dati anagrafici, fiscali e bancari.
8. In caso di opzione per lâindennizzo aggiuntivo da parte dellâavente diritto ai sensi dellâart. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, lo stesso è corrisposto per tutto il periodo per cui è corrisposto lâindennizzo base alternativo allâassegno una tantum previsto dallâart. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Il presente decreto verrĂ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
Importi da corrispondere ai sensi dellâart. 1, comma 1, legge 29 ottobre 2005, n. 229
CATEGORIAIMPORTO ANNUALE EX LEGE 210/92
IMPORTO ANNUALE EX LEGE 229/05
IMPORTO MENSILE EX LEGE 210/92
IMPORTO MENSILE EX LEGE 229/05
IMPORTO GIORNALIERO EX LEGE 210/92
IMPORTO GIORNALIERO EX LEGE 229/05
PRIMA7.511,1345.066,78625,933.755,5720,58123,47
2SECONDA7.377,0344.262,18614,753.688,5220,21121,27
0TERZA7.243,8643.463,16603,663.621,9319,85119,08
0QUARTA7.110,0842.660,48592,513.555,0419,48116,88
5QUINTA6.975,9734.879,85581,332.906,6519,1195,56
SESTA6.841,8734.209,35570,162.850,7818,7493,72
SETTIMA6.708,0526.832,20559,002.236,0218,3873,51
OTTAVA6.573,9526.295,80547,832.191,3218,0172,04
Per lâanno 2006 gli importi relativi allâindennizzo ex lege 229/05, tenuto conto del tasso di inflazione programmata pari allâ1,7%, sono cosĂŹ rivalutati:
CATEGORIAIMPORTO ANNUALEIMPORTO MENSILEIMPORTO GIORNALIERO
PRIMA45.832,923.819,41125,57
2SECONDA45.014,643.751,22123,33
0TERZA44.202,033.683,50121,10
0QUARTA43.385,713.615,48118,86
6QUINTA35.472,812.956,0797,19
SESTA34.790,912.899,2495,32
SETTIMA27.288,352.274,0374,76
OTTAVA26.742,832.228,5773,27
Note:
1 Titolo modificato da comunicato di rettifica pubblicato nella G.U. 23 novembre 2006, n. 273.






