Decreto ministeriale 5 luglio 1975
(Gaza. Uff. 18 luglio 1975, n. 190)
Decreto ministeriale 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente allâaltezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali dâabitazione.
Art. 1.
Lâaltezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dellâaltezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti giĂ esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunitĂ montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando lâedificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dellâalloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dellâalloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilitĂ di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri dâaria trasversali e dallâimpiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria (1).
(1) Comma aggiunto dallâart. 1, d.m. 9 giugno 1999.
Art. 2.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3.
Ferma restando lâaltezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte giĂ indicate allâart. 1, lâalloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.
Art. 4.
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dellâaria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5.
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione dâuso.
Per ciascun locale dâabitazione, lâampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrĂ essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nellâedilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, lâadozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrĂ ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
Ă comunque da assicurare, in ogni caso, lâaspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il âposto di cotturaâ, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con questâultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura allâesterno per il ricambio dellâaria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura allâesterno è proibita lâinstallazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8.
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire unâadeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
Allâuopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9.
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

