Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2007, n. 23562
La previsione di unâaltezza minima identica per uomini e donne quale requisito fisico per lâaccesso ad un pubblico concorso viola il principio costituzionale di uguaglianza.
Ribadito il principio di diritto affermato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 1993 ovvero che âla previsione di unâaltezza minima identica per gli uomini e per le donne â quale requisito fisico â per lâaccesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza, vuoi in quanto presuppone erroneamente lâinsussistenza della considerevole diversitĂ di statura mediamente riscontrabile tra gli uomini e le donne, vuoi in quanto comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, che risultano in concreto svantaggiate in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in relazione a differenze antropomorfiche statisticamente riscontrabili e obiettivamente dipendenti dal sessoâ.
Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale per essersi limitata a ritenere la previsione di una altezza minima (nella specie di m. 1,55 per mansioni di addetta di stazione di metropolitana) rispondente a criteri di sicurezza ed incolumitĂ del personale in servizio e dellâutenza, senza accertare a quali mansioni lâattrice potesse adeguatamente attendere nonostante lâaltezza fisica inferiore allâaltezza minima richiesta.
Ă stato inoltre affermato che discendendo la previsione normativa del suddetto limite di altezza da un decreto ministeriale la relativa legittimitĂ può essere apprezzata incidentalmente dal giudice ordinario ai fini dellâeventuale disapplicazione.
Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2007, n. 23562






