Decreto ministeriale Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
(Gazz. Uff., 7 giugno 2000, n. 131)
Art.1 Contenuto del capitolato generale.
1. Il capitolato generale dâappalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui allâart. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Art.2Â Domicilio dellâappaltatore.
1. Lâappaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede lâufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societĂ legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dellâappaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art.3Â Â Indicazione delle persone che possono riscuotere.
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a ) il luogo e lâufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalitĂ , secondo le norme che regolano la contabilitĂ della stazione appaltante;
b ) la persona o le persone autorizzate dallâappaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dallâincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalitĂ del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilitĂ può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dallâappaltatore a riscuotere.
Art.4Â Â Condotta dei lavori da parte dellâappaltatore.
1. Lâappaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti dâidoneitĂ tecnici e morali, per lâesercizio delle attivitĂ necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Lâappaltatore rimane responsabile dellâoperato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso lâamministrazione committente, che provvede a dare comunicazione allâufficio di direzione dei lavori.
3. Lâappaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dellâappalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi lâamministrazione committente, previa motivata comunicazione allâappaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennitĂ allâappaltatore o al suo rappresentante.
Art.5 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dellâappaltatore.
[1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale dâappalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dellâappaltatore:
a ) le spese per lâimpianto, la manutenzione e lâilluminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b ) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo dâopera;
c ) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d ) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dallâorgano di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o allâemissione del certificato di regolare esecuzione;
e ) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f ) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per lâufficio di direzione lavori;
g ) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h ) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allâemissione del certificato di regolare esecuzione;
i ) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.]
2. Lâappaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi dâopera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dallâappaltatore.
Comma abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.6 Disciplina e buon ordine dei cantieri.
1. Lâappaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha lâobbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. Lâappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lâorganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dellâimpresa o da altro tecnico formalmente incaricato dallâappaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dellâart. 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, lâincarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione allâappaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitĂ o grave negligenza.
6. Lâappaltatore è comunque responsabile dei danni causati dallâimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dellâamministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nellâimpiego dei materiali.
Art.7Â Tutela dei lavoratori.
[1. Lâappaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sullâimporto netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dellâemissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. Lâamministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo lâapprovazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato allâamministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.8Â Â Spese di contratto, di registro ed accessorie.
1. Sono a carico dellâappaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dellâappaltatore provvedere allâassolvimento dellâonere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dellâeseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art.9 Riconoscimenti a favore dellâappaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori.
[1. Nel caso di accoglimento dellâistanza di recesso dellâappaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dellâart. 129, commi 8 e 9, del regolamento, lâappaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dellâart. 112 del regolamento, nonchĂŠ delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sullâimporto netto dellâappalto: 1,00 per cento per la parte dellâimporto fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, lâappaltatore ha altresĂŹ diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nellâimporto quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietĂ del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove lâistanza dellâimpresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lâappaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari allâinteresse legale calcolato sullâimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dellâistanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta allâappaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dellâistanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilitĂ con le modalitĂ di cui allâart. 165 del regolamento.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.10Â Variazione al progetto appaltato.
[1. Ai sensi dellâart. 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dellâappaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta lâobbligo dellâappaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformitĂ , fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dallâart. 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante lâesecuzione dellâappalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dellâimporto dellâappalto, e lâappaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva lâeventuale applicazione dellâart. 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennitĂ ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dĂ comunicazione allâappaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare allâappaltatore le proprie determinazioni. Qualora lâappaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontĂ di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dallâappaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, lâimporto dellâappalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dellâimporto degli atti di sottomissione per varianti giĂ intervenute, nonchĂŠ dellâammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allâappaltatore ai sensi dellâart. 31- bis della legge e dellâart. 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dellâart. 25, comma 1, lettera d ) della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantitĂ previste superino il quinto dellâimporto totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dellâart. 25 comma 1, lettera d ) della legge, lâappaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma lâimpossibilitĂ di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dellâappalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantitĂ dei vari gruppi di lavorazioni comprese nellâintervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico allâappaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dellâimporto dellâappalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantitĂ del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantitĂ originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilitĂ la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dellâappaltatore di formulare la relativa riserva per lâulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dellâappaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili allâappaltatore stesso, sono a suo totale carico lâonere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.11 Varianti in diminuzione migliorative proposte dallâappaltatore.
[1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, lâimpresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dellâart. 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dellâimporto originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonchĂŠ singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneitĂ delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio lâanalisi del valore.
3. La proposta dellâappaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica allâappaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dellâappaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nellâesecuzione dei lavori cosĂŹ come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e lâappaltatore.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.12Â Diminuzione dei lavori.
[1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dallâart. 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare lâesecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale dâappalto, nel limite di un quinto dellâimporto di contratto, come determinato ai sensi dellâart. 10, comma 4, e senza che nulla spetti allâappaltatore a titolo di indennizzo.
2. Lâintenzione di avvalersi della facoltĂ di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata allâappaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellâimporto contrattuale.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.13Â Â Pagamento dei dipendenti dellâappaltatore.
[1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, lâappaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimitĂ della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso dâopera direttamente: ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute allâappaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dellâappaltatore, il responsabile del procedimento provvede allâinoltro delle richieste e delle contestazioni allâufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.14Â Â Danni.
[1. Sono a carico dellâappaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allâambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dellâappalto.
2. Lâonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dellâappaltatore, indipendentemente dallâesistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.15 Accettazione, qualitĂ ed impiego dei materiali.
[1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualitĂ : possono essere messi in opera solamente dopo lâaccettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dellâart. 138 del regolamento.
2. Lâaccettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso lâappaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove lâappaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dellâappaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita dâufficio.
4. Anche dopo lâaccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dellâappaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. Lâappaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piĂš accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitĂ o convenienza da parte del direttore dei lavori lâimpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitĂ , ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che lâopera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dellâorgano di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale dâappalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dallâorgano di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o lâorgano di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorchè non prescritte dal capitolato speciale dâappalto ma ritenute necessarie per stabilire lâidoneitĂ dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dellâappaltatore.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.16 Provvista dei materiali.
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, lâappaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchĂŠ essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, NĂŠ allâincremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti allâappaltatore dalla loro fornitura a piè dâopera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante lâappaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitĂ , ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennitĂ per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art.17Â Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto.
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piĂš o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, lâappaltatore non può cambiarli senza lâautorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti lâespressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica lâart. 16, comma 2.
Art.18Â Â Difetti di costruzione.
1. Lâappaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se lâappaltatore contesta lâordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora lâappaltatore non ottemperi allâordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con lâappaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dellâappaltatore, in caso contrario lâappaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art.19 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori.
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellâappalto non escludono la responsabilitĂ dellâappaltatore per vizi, difetti e difformitĂ dellâopera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, NĂŠ la garanzia dellâappaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali giĂ controllati. Tali controlli e verifiche non determinano lâinsorgere di alcun diritto in capo allâappaltatore, NĂŠ alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art.20Â Compensi allâappaltatore per danni cagionati da forza maggiore.
[1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. Lâindennizzo per i danni è limitato allâimporto dei lavori necessari per lâoccorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi dâopera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dellâappaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. Lâappaltatore non può sospendere o rallentare lâesecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito lâaccertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi dâacqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, lâappaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.21 Tempo per la ultimazione dei lavori.
[1. Lâappaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dellâart. 130 del regolamento, dallâultimo dei verbali di consegna.
2. Lâultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dallâappaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. Lâappaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto NĂŠ ad alcuna indennitĂ qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dellâart. 119 del regolamento, ai fini dellâapplicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dallâappaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui allâart. 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.22Â Penali.
[1. Per il maggior tempo impiegato dallâappaltatore nellâesecuzione dellâappalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nellâammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dallâart. 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista lâesecuzione dellâappalto articolata in piĂš parti, il ritardo nella singola scadenza comporta lâapplicazione della penale nellâammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. ĂŠ ammessa, su motivata richiesta dellâappaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allâimpresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto allâinteresse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi allâappaltatore.
5. Sullâistanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e lâorgano di collaudo ove costituito.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.23Â Â Premio di accelerazione.
[1. In casi particolari che rendano apprezzabile lâinteresse a che lâultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che allâappaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che lâesecuzione dellâappalto sia conforme alle obbligazioni assunte.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.24Â Â Sospensione e ripresa dei lavori.
[1. Ă ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dellâart. 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola dâarte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessitĂ di procedere alla redazione di una variante in corso dâopera nei casi previsti dallâart. 25, comma 1, lettere a ), b ), b- bis ) e c ) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dellâesecuzione dellâappalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessitĂ ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. Lâappaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perchĂŠ provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva allâatto della ripresa dei lavori, qualora lâappaltatore intenda far valere lâillegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dallâart. 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessitĂ che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piĂš di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per lâesecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, lâappaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitĂ , se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, lâappaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dallâultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta allâappaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili allâappaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per lâesecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dellâart. 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresĂŹ il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e lâimporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dallâimpresa.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.25 Sospensione illegittima.
[1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dallâart. 24 sono considerate illegittime e danno diritto allâappaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dellâart. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a ) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metĂ della percentuale minima prevista dallâart. 34, comma 2, lettera c ) del regolamento, rapportata alla durata dellâillegittima sospensione;
b ) la lesione dellâutile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dellâutile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dallâart. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dallâart. 34, comma 2, lettera d ) del regolamento, rapportata alla durata dellâillegittima sospensione;
c ) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano dâopera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dellâart. 133, comma 5, del regolamento;
d ) la determinazione dellâammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.26 Proroghe.
[1. Lâappaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti allâappaltatore per lâeventuale imputabilitĂ della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito allâistanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.27Â Durata giornaliera dei lavori.
1. Lâappaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare lâesercizio di tale facoltĂ qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso lâappaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva lâosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessitĂ che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dĂ ordine scritto allâappaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art.28Â Â Valutazione dei lavori in corso dâopera.
[1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè dâopera, e prevedere il loro accreditamento in contabilitĂ prima della messa in opera, in misura non superiore alla metĂ del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, allâimporto dei lavori eseguiti è aggiunta la metĂ di quello dei materiali provvisti a piè dâopera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dellâappalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilitĂ rimangono a rischio e pericolo dellâappaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dellâart. 18, comma 1.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.29 Termini di pagamento degli acconti e del saldo.
[1. Il termine per lâemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dellâart. 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dallâemissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dellâart. 28, comma 9, della legge. Nel caso lâappaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.30Â Interessi per ritardato pagamento.
[1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dellâart. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano allâappaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dellâart. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano allâappaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino allâeffettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dallâart. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dellâart. 1224, secondo comma, del codice civile.]
La misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi del presente comma è fissata per il periodo 1 gennaio 2001 â 31 dicembre 2001 allâ8 per cento dallâart. unico del D.M. 3 aprile 2001; per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002 al 7,25% dallâart. unico del D.M. 31 luglio 2002; per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2003 al 7,375 % dallâart. unico del D.M. 19 marzo 2003; per il periodo 1° gennaio 2004 â 31 dicembre 2004 al 7,125% dallâart. unico del D.M. 12 marzo 2004; è confermata per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005 al 7,125 % dallâart. unico del D.M. 12 aprile 2005; e da ultimo è fissata per il periodo 1° gennaio 2006 â 31 dicembre 2006 al 5,35 % dallâart. unico del D.M. 12 maggio 2006.
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.31 Forma e contenuto delle riserve.
[1. Lâappaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellâappalto idoneo a riceverle, successivo allâinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellâappaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilitĂ allâatto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilitĂ la precisa quantificazione delle somme che lâappaltatore ritiene gli siano dovute; qualora lâesplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, lâappaltatore ha lâonere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dallâart. 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilitĂ di successive integrazioni o incrementi rispetto allâimporto iscritto.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.32Â Definizione delle riserve al termine dei lavori.
[1. Le riserve e le pretese dellâappaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dellâart. 31- bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dellâart. 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dallâart. 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, lâappaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dellâappaltatore dellâimporto offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese giĂ oggetto di riserva ai sensi dellâart. 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.]
Articolo abrogato dallâart. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dallâart. 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008, n. 152, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dallâart. 257 del decreto 163/2006.
Art.33Â Â Tempo del giudizio.
[1. Lâappaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui allâart. 149, comma, 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dellâart. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dellâart. 32.
3. Se nel corso dellâappalto sono state proposte piĂš domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.34Â Â Controversie.
[1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dellâart. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo allâart. 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nellâipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalitĂ previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dallâart. 32 della legge.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Art.35 ProprietĂ degli oggetti trovati.
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietĂ degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, lâarte o lâarcheologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per lâesecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. Lâappaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne lâintegritĂ ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. Lâappaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, NĂŠ può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art.36 ProprietĂ dei materiali di demolizione.
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietĂ dellâamministrazione.
2. Lâappaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali allâappaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dallâimporto netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata giĂ fatta nella determinazione dei prezzi.
Art.37Â Collaudo.
[1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilitĂ eventualmente accertate a carico dellâappaltatore dal collaudo stesso, determina lâestinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dellâart. 30, comma 2, della legge e dellâart. 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dallâart. 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dellâappaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dallâorgano di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare allâimpresa.]
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Articolo abrogato dallâart. 358, comma 1, lettera e), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.






