Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219
(Gazz. Uff., 21 giugno 2006, n. 142 - Suppl. Ord. n. 153)
TITOLO I
DEFINIZIONI
Art.1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine ÂŤmedicinaleÂť:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietĂ curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sullâuomo o somministrata allâuomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando unâazione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dallâorigine; tale origine può essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
b-bis) sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di questâultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale inteso a esercitare unâazione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica (1);
b-ter) eccipiente: qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio (2);
c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli agenti impiegati allo scopo di indurre una immunitĂ attiva o unâimmunitĂ passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato dâimmunitĂ . Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante;
c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito allâarticolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (3).
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere piÚ sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando è pronto per lâuso, include uno o piĂš radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema che include un radionuclide progenitore determinato da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro radionuclide prodotto per essere utilizzato quale tracciante di unâaltra sostanza prima della somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali a base di componenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali medicinali comprendono in particolare lâalbumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate allâuomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilitĂ o incapacitĂ persistente o significativa o comporta unâanomalia congenita o un difetto alla nascita;
n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravitĂ o lâesito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i rapporti periodici che contengono le informazioni specificate nellâarticolo 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo lâautorizzazione: lo studio farmacoepidemiologico o la sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni stabilite allâatto dellâautorizzazione allâimmissione in commercio allo scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un medicinale per il quale è giĂ stata rilasciata unâautorizzazione;
q) abuso di medicinali: lâuso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione allâingrosso di medicinali: qualsiasi attivitĂ consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attivitĂ sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori allâingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico;
r-bis) brokeraggio di medicinali: qualsiasi attivitĂ in relazione alla vendita o allâacquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione allâingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di unâaltra persona fisica o giuridica (4);
s) obbligo di servizio pubblico: lâobbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilitĂ , anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche (5);
t) rappresentante del titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio: la persona designata dal titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato come rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata dallâOrganizzazione mondiale della sanitĂ (OMS), di norma nella versione ufficiale italiana o, se questa non è ancora disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, è utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantitĂ per unitĂ posologica, per unitĂ di volume o di peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario: lâimballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate sullâimballaggio esterno o sul confezionamento primario;
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate allâutente e che accompagna il medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): lâAgenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per lâautorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce lâagenzia europea per i medicinali, di seguito denominato: ÂŤregolamento (CE) n. 726/2004Âť;
gg) rischi connessi allâutilizzazione del medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualitĂ , alla sicurezza o allâefficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili sullâambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai requisiti di cui allâarticolo 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o piĂš sostanze vegetali o una o piĂš preparazioni vegetali, oppure una o piĂš sostanze vegetali in associazione ad una o piĂš preparazioni vegetali;
mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco.
Sono altresĂŹ considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietĂ e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
nn-bis) medicinale falsificato: fatta eccezione per i prodotti con difetti di qualitĂ non intenzionali e delle violazioni dei diritti di proprietĂ intellettuale, qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto a:
1) la sua identitĂ , compresi lâimballaggio e lâetichettatura, la denominazione o la composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il relativo dosaggio;
2) la sua origine, compresi il produttore, il paese di produzione, il paese di origine e il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio;
3) la sua tracciabilitĂ , compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati (6);
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o piĂš sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi (7);
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita dallâarticolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione allâimmissione in commercio.
(1) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 1), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 1), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Lettera inserita dallâarticolo 34, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
(4) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 1), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(5) Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, numero 1), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(6) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 1), lettera d), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(7) Vedi, anche, lâarticolo 1 del D.M. 29 febbraio 2008.
Titolo II
TITOLO II
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.2 Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline
1. Il presente decreto si applica ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3 e degli articoli 52-ter e 112-bis (1).
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dellâinsieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di ÂŤmedicinaleÂť e nella definizione di un prodotto disciplinato da unâaltra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto.
3. I medicinali destinati unicamente allâesportazione, le sostanze attive, gli eccipienti e i prodotti intermedi, ivi compresi i formulati intermedi, i prodotti medicinali sfusi e i prodotti medicinali parzialmente confezionati, sono soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo IV (2) .
4. Le disposizioni sulla produzione dei medicinali contenute nel titolo IV, quelle del titolo VII e quelle del titolo XI si estendono, per quanto applicabili, alle sostanze attive (3).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17 .
(3) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.3 Fattispecie escluse dalla disciplina
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti ÂŤformule magistraliÂť, che restano disciplinati dallâarticolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dellâUnione europea, detti ÂŤformule officinaliÂť, e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
c) ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui allâarticolo 53, commi 13 e 14, e quelle del capo II del titolo IV del presente decreto e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211, relativo allâapplicazione della buona pratica clinica nellâesecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;
d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato, fatto salvo il disposto dellâarticolo 2, comma 3;
e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
f) al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale.
f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualitĂ e utilizzato in un ospedale, sotto lâesclusiva responsabilitĂ professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dallâAIFA. La stessa Agenzia provvede affinchĂŠ la tracciabilitĂ nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonchĂŠ gli specifici requisiti di qualitĂ di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta lâautorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 (1).
(1) Lettera inserita dallâarticolo 34, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
Art.4 Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione
1. Nessuna disposizione del presente decreto può essere interpretata come derogatoria alle norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o a quelle comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. Esulano dal campo di applicazione del presente decreto la disciplina dei prezzi dei medicinali e quella dellâinclusione degli stessi nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
Art.5 Casi di non applicazione del titolo III
1. Le disposizioni del titolo III non si applicano ai medicinali preparati industrialmente su richiesta, scritta e non sollecitata, del medico, a ciò ritenuto idoneo dalle norme in vigore, il quale si impegna ad utilizzare i suddetti medicinali su un determinato paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e personale responsabilitĂ ; a tale ipotesi si applicano, ai fini della prescrizione, le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dallâarticolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata lâimmissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente lâemergenza.
3. Nellâipotesi disciplinata dal comma 2, i titolari dellâautorizzazione allâimmissione in commercio, i produttori e gli operatori sanitari non sono soggetti alla responsabilitĂ civile o amministrativa per le conseguenze derivanti dallâuso di un medicinale al di fuori delle indicazioni autorizzate o dallâuso di un medicinale non autorizzato, quando tale uso è raccomandato o prescritto dal Ministro della salute.
4. Resta salva la responsabilitĂ per danno da prodotti difettosi, prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Titolo III
TITOLO III
IMMISSIONE IN COMMERCIO
Capo I
CAPO I
AUTORIZZAZIONE ALLâIMMISSIONE IN COMMERCIO
Art.6 Estensione ed effetti dellâautorizzazione
1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto unâautorizzazione dellâAIFA o unâautorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007 (1).
2. Quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC ai sensi del comma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonchĂŠ le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 10, comma 1.
3. Il titolare dellâAIC è responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dellâAIC dalla sua responsabilitĂ legale.
4. Lâautorizzazione di cui al comma 1 è richiesta anche per i generatori di radionuclidi, i kit e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonchĂŠ per i radiofarmaci preparati industrialmente.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta dellâAIFA, sono previste particolari disposizioni per la graduale applicazione del disposto del comma 1, con riferimento allâautorizzazione allâimmissione in commercio dei gas medicinali (2).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 34, comma 1, lettera c), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 2 delD.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274. Per lâ attuazione del presente comma vedi il D.M. 29 febbraio 2008.
Art.7 Radiofarmaci preparati al momento dellâuso
1. LâAIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dellâuso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purchĂŠ il radiofarmaco sia preparato a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata lâAIC.
Art.8 Domanda di autorizzazione
1. Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda allâAIFA, ad eccezione dei casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Una AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario.
3. La domanda contiene le informazioni e documentazioni sotto elencate le quali sono presentate conformemente allâallegato 1 al presente decreto, di seguito indicato come ÂŤallegato tecnico sulla domanda di AICÂť:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore, se diverso dal primo; in caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi;
b) denominazione del medicinale;
c) composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti riportati utilizzando la denominazione comune;
d) valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per lâambiente. Tale impatto deve essere studiato e devono essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo;
e) descrizione del metodo di fabbricazione;
f) indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni avverse;
g) posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilitĂ ;
h) motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai pazienti e per lâeliminazione dei residui, unitamente allâindicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per lâambiente;
i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;
i-bis) una dichiarazione sottoscritta del produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi e degli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione eseguendo delle verifiche, conformemente allâarticolo 51, comma 1, lettera e). La dichiarazione sottoscritta contiene il riferimento alla data della verifica e lâesito della verifica a conferma che la produzione è conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione (1);
l) risultati:
1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);
2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);
3) delle sperimentazioni cliniche;
m) descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sarĂ realizzato dal richiedente;
n) una dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dellâUnione europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
o) un riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto a norma dellâarticolo 14, un modello dellâimballaggio esterno, con le indicazioni di cui allâarticolo 73, e del confezionamento primario del medicinale, con le indicazioni di cui allâarticolo 74, nonchĂŠ il foglio illustrativo conforme allâarticolo 77;
p) un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese lâautorizzazione a produrre medicinali;
q) copia di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta in un altro Stato membro della ComunitĂ europea o in un Paese terzo unitamente allâelenco degli Stati membri della ComunitĂ europea, ove è in corso lâesame di una corrispondente domanda, ed alla copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, giĂ approvati dallo Stato membro o solo proposti dal richiedente, nonchĂŠ copia della documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali dinieghi dellâautorizzazione, sia nella ComunitĂ europea che in un Paese terzo;
r) copia dellâassegnazione al medicinale della qualifica di medicinale orfano a norma del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, unitamente a copia del relativo parere dellâEMEA;
s) certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella ComunitĂ europea o in un Paese terzo.
4. Le informazioni di cui alla lettera q) del comma 3 sono aggiornate ogniqualvolta intervengono modifiche nella documentazione o nelle situazioni di diritto e di fatto richiamate nella lettera medesima.
5. I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche, di cui al comma 3, lettera l), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai sensi dellâarticolo 15.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dellâallegato tecnico sulla domanda di AIC possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro della salute, in conformitĂ alle direttive e alle raccomandazioni della ComunitĂ europea.
(1) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 3), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.9 Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi
1. La domanda di AIC di un generatore di radionuclidi è corredata anche delle informazioni e dei documenti seguenti:
a) una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione dei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualitĂ della preparazione del radionuclide derivato;
b) le caratteristiche qualitative e quantitative dellâeluato o del sublimato.
Art.10 Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
1. In deroga allâarticolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la disciplina della tutela della proprietĂ industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato a norma dellâarticolo 6 da almeno otto anni in Italia o nella ComunitĂ europea.
2. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in commercio, finchĂŠ non sono trascorsi dieci anni dallâautorizzazione iniziale del medicinale di riferimento. Un chiaro riferimento a tale divieto è contenuto nel provvedimento di AIC.
3. Se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato in Italia ma in un altro Stato membro della Comunità europea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato.
LâAIFA chiede allâautoritĂ competente dellâaltro Stato membro di trasmettere, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento e, se necessario, ad altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dellâAIC rilasciata nello Stato estero.
4. Il periodo di dieci anni di cui al comma 2 è esteso ad un massimo di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio il titolare dellâAIC ottiene unâautorizzazione per una o piĂš indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare allâautorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) medicinale di riferimento: un medicinale autorizzato a norma dellâarticolo 6 nel rispetto delle prescrizioni dellâarticolo 8;
b) medicinale generico: un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonchĂŠ una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilitĂ . I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal richiedente, differenze significative, NĂŠ delle proprietĂ relative alla sicurezza, NĂŠ di quelle relative allâefficacia. Agli effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Il richiedente può non presentare studi di biodisponibilitĂ se può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle appropriate linee guida. Il medicinale generico è definito equivalente ai sensi dellâarticolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
6. Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico di cui al comma 5, lettera b), o se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di biodisponibilità , oppure in caso di cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazione rispetto a quelli del medicinale di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
7. Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione di medicinale generico a causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie prime o di differenze nei processi di produzione del medicinale biologico e del medicinale biologico di riferimento, il richiedente è tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. I dati supplementari da fornire soddisfano i criteri pertinenti di cui allâallegato tecnico sulla domanda di AIC e le relative linee guida. Non è necessario fornire i risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del medicinale di riferimento. Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti a garantire lâequivalenza del biogenerico o biosimilare con il medicinale biologico di riferimento è presentata una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti dallâarticolo 8.
8. In aggiunta alle disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una sostanza di impiego medico ben noto è presentata una domanda per una nuova indicazione, è concesso per i relativi dati un periodo di esclusiva non cumulativo di un anno, a condizione che per la nuova indicazione siano stati condotti significativi studi preclinici o clinici. Il periodo di esclusiva è riportato nel provvedimento di AIC.
9. Lâesecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dellâapplicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, non comportano pregiudizio alla tutela della proprietĂ industriale e commerciale.
10. I periodi di protezione di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di AIC è stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A tali medicinali continuano ad applicarsi le disposizioni giĂ previste dallâarticolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
Art.11 Domande bibliografiche di AIC
1. In deroga allâarticolo 8, comma 3, lettera l), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietĂ industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella ComunitĂ europea da almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza, secondo le condizioni di cui allâallegato tecnico sulla domanda di AIC. In tale caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono sostituiti dai dati ottenuti dalla letteratura scientifica appropriata.
Art.12 Associazioni fisse
1. Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali autorizzati ma non ancora utilizzati in associazione a fini terapeutici, sono presentati i risultati delle nuove prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative allâassociazione a norma dellâarticolo 8, comma 3, lettera l); il richiedente non è tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva.
Art.13 Consenso allâutilizzazione del dossier da parte di terzi
1. Dopo il rilascio dellâAIC, il titolare dellâautorizzazione può consentire che sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale al fine della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
Art.14 Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto contiene le informazioni riportate nellâallegato 2 al presente decreto nellâordine e con la numerazione indicati.
2. Per le autorizzazioni di cui allâarticolo 10 non sono incluse quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dellâimmissione in commercio del medicinale generico.
3. Il contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere modificato con decreto del Ministro della salute, conformemente alle disposizioni comunitarie.
Art.15 Esperti che elaborano le documentazioni
1. A cura del richiedente, i riassunti dettagliati di cui allâarticolo 8, comma 5, prima di essere presentati allâAIFA, devono essere elaborati e firmati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali, correlate alla materia trattata, specificate in un breve curriculum vitae.
2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali di cui al comma 1 giustificano lâeventuale ricorso alla letteratura scientifica di cui allâarticolo 11, conformemente alle previsioni dellâallegato tecnico sulla domanda di AIC.
3. I riassunti dettagliati sono parte del dossier che il richiedente presenta allâAIFA.
Capo II
CAPO II
NORME SPECIALI APPLICABILI AI MEDICINALI OMEOPATICI
Art.16 Procedura semplificata di registrazione
1. Un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dellâimmissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:
a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sullâetichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere piĂš di una parte per diecimila di tintura madre, NĂŠ piĂš di 1/100 della piĂš piccola dose eventualmente utilizzata nellâallopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta lâobbligo di presentare una ricetta medica.
2. Con decreto del Ministro della salute sono adottati eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla ComunitĂ europea.
3. Al momento della registrazione, lâAIFA stabilisce il regime di fornitura del medicinale.
4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a), b) e c), e 141 si applicano, per analogia, alla procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica.
Art.17 Contenuto della domanda di registrazione semplificata
1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
2. In ogni caso la domanda di registrazione semplificata, da presentare conformemente ad uno specifico modello stabilito dallâAIFA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualitĂ farmaceutica e lâomogeneitĂ dei lotti di produzione:
a) denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici o altra denominazione figurante in una farmacopea, con lâindicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;
b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
c) dossier che descrive le modalitĂ con cui si ottiene e si controlla ciascun materiale di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e ne dimostra lâuso omeopatico mediante unâadeguata bibliografia;
d) documentazione concernente i metodi di produzione e di controllo per ogni forma farmaceutica e una descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione;
e) autorizzazione alla produzione dei medicinali oggetto della domanda;
f) copia di ogni registrazione o autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri Stati membri della ComunitĂ europea;
g) un modello dellâimballaggio esterno e del confezionamento primario dei medicinali da registrare;
h) dati concernenti la stabilitĂ del medicinale.
Art.18 Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione
1. I medicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce lâarticolo 16, comma 1, devono essere autorizzati ed etichettati conformemente agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14. Nei riguardi della documentazione presentata a sostegno della domanda si applica il disposto dellâarticolo 8, comma 4. Per tali prodotti possono essere previste, con decreto del Ministro della salute, su proposta dellâAIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia.
2. Il titolo IX del presente decreto si applica ai medicinali omeopatici, ad eccezione di quelli ai quali si riferisce lâarticolo 16, comma 1.
Art.19 Comunicazioni in ambito comunitario
1. LâAIFA comunica agli altri Stati membri della ComunitĂ europea ogni informazione necessaria a garantire la qualitĂ e lâinnocuitĂ dei medicinali omeopatici prodotti e immessi in commercio nella ComunitĂ europea.
Art.20 Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici (1)
1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dellâarticolo 16.
In alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di cui allâ allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dellâazienda medesima, recante:
a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione;
b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. La disposizione del terzo periodo non si applica ai medicinali omeopatici di origine biologica o preparati per uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta confermato lâobbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di cui allâ allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dellâavvenuta registrazione in forma semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dellâ articolo 16 si applicano le disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.
(1) Articolo modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274e successivamente sostituito dallâarticolo 13, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Capo III
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE TRADIZIONALI
Art.21 Registrazione basata sullâimpiego tradizionale
1. Una procedura di registrazione semplificata, di seguito denominata: ÂŤregistrazione basata sullâimpiego tradizionaleÂť, si applica, ai fini dellâimmissione in commercio, ai medicinali di origine vegetale che soddisfano tutti i seguenti criteri:
a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento;
b) ne è prevista la somministrazione esclusivamente ad un determinato dosaggio e schema posologico;
c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo conforme a quanto previsto dallâarticolo 23, comma 1, lettera c);
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare, hanno dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni dâuso indicate e i loro effetti farmacologici o la loro efficacia risultano verosimili in base allâesperienza e allâimpiego di lunga data.
2. In deroga al disposto dellâarticolo 1, comma 1, lettera ll), la presenza nel medicinale di origine vegetale di vitamine o minerali, per la sicurezza dei quali esistono prove ben documentate, non impedisce al prodotto di essere ammissibile alla registrazione ai sensi del comma 1, a condizione che lâazione delle vitamine o dei minerali sia secondaria rispetto a quella delle sostanze attive vegetali per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.
3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano, tuttavia, nei casi in cui le autoritĂ competenti ritengono che un medicinale di origine vegetale tradizionale soddisfa i criteri per lâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 6 o per la registrazione in base allâarticolo 16.
Art.22 Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autoritĂ competente per la registrazione
1. Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella ComunitĂ europea.
2. La domanda diretta a ottenere una registrazione basata sullâimpiego tradizionale deve essere presentata allâAIFA.
Art.23 Contenuto della domanda
1. La domanda è corredata degli elementi di seguito specificati:
a) le informazioni e i documenti:
1) di cui allâarticolo 8, comma 3, lettere da a) ad i), o) e p);
2) i risultati delle prove farmaceutiche di cui allâarticolo 8, comma 3, lettera l), numero 1);
3) il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui allâallegato 2 privo dei dati di cui alla sezione 5;
4) nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali come quelle descritte nellâarticolo 1, lettera ll), o allâarticolo 21, comma 2, le informazioni di cui allâarticolo 21, comma 1, lettera e), si riferiscono allâassociazione di sostanze o preparazioni vegetali in quanto tale; se le singole sostanze attive non sono sufficientemente note, i dati devono riferirsi anche a ciascuna sostanza attiva;
b) ogni autorizzazione o registrazione ottenuta dal richiedente in un altro Stato membro della ComunitĂ europea o in un Paese terzo per lâimmissione in commercio del medicinale e informazioni particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di unâautorizzazione o registrazione nella ComunitĂ europea o in un Paese terzo, con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun rifiuto;
c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti che il medicinale in questione o un prodotto corrispondente ha avuto un impiego tradizionale per un periodo di almeno trentâanni anteriormente alla data di presentazione della domanda, di cui almeno quindici anni nella ComunitĂ europea; ove necessario lâAIFA può chiedere al Comitato dei medicinali di origine vegetale istituito dalla direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito direttiva 2004/24/CE, di esprimere un parere sullâadeguatezza della dimostrazione dellâuso di lunga data del medicinale in questione o del prodotto corrispondente. In tal caso, lâAIFA presenta la documentazione ritenuta pertinente a sostegno della richiesta;
d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza unitamente alla relazione dellâesperto. LâAIFA può richiedere ulteriori dati per la valutazione della sicurezza del medicinale in questione.
2. Lâallegato tecnico sulla domanda di AIC si applica, per analogia, anche alle informazioni e ai documenti di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Agli effetti del comma 1, lettera c), è considerato corrispondente un prodotto che contiene le stesse sostanze attive a prescindere dagli eccipienti utilizzati, ha le stesse indicazioni o indicazioni analoghe, ha un dosaggio e una posologia equivalenti ed è somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.
4. Il requisito dellâimpiego medicinale per un periodo di trentâanni, di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto anche nel caso in cui il prodotto è stato commercializzato in assenza di unâautorizzazione specifica. Si intende parimenti soddisfatto nel caso in cui durante tale periodo il numero o il quantitativo delle sostanze attive del medicinale è stato ridotto.
5. Se il prodotto è stato impiegato nella ComunitĂ europea da meno di quindici anni, ma risulta per ogni altro aspetto ammissibile alla registrazione semplificata, lâAIFA consulta il Comitato dei medicinali vegetali istituito dalla direttiva 2004/24/CE in merito al prodotto in questione, presentando la documentazione rilevante a sostegno della richiesta di registrazione. Nellâadottare la decisione definitiva lâAIFA tiene conto delle valutazioni del Comitato e della monografia comunitaria sulla sostanza vegetale dallo stesso eventualmente redatta, pertinente per il prodotto oggetto della domanda.
Art.24 Applicazione ai medicinali di origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata.
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 16-nonies, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e successive modificazioni, di seguito direttiva 2001/83/CE, il capo V del presente titolo si applica, per analogia, alle registrazioni concesse ai sensi dellâarticolo 21, purchĂŠ:
a) sia stata redatta una monografia comunitaria sulle erbe, ai sensi dellâarticolo 16-nonies, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE; oppure;
b) il medicinale di origine vegetale sia costituito da sostanze vegetali, preparazioni vegetali o loro associazioni figuranti nellâelenco di cui allâarticolo 26.
2. Per gli altri medicinali di origine vegetale di cui allâarticolo 21, lâAIFA, nel valutare una domanda di registrazione basata sullâimpiego tradizionale, tiene in debita considerazione le registrazioni rilasciate da un altro Stato membro della ComunitĂ europea ai sensi del capo 2-bis del titolo III della direttiva 2001/83/CE.
Art.25 Diniego della registrazione
1. La registrazione del prodotto basata sullâimpiego tradizionale è negata se la domanda non è conforme agli articoli 21, 22 o 23 oppure se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata;
b) le indicazioni non sono conformi alle condizioni di cui allâarticolo 21;
c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni dâimpiego;
d) i dati sullâimpiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o lâefficacia non sono verosimili in base allâesperienza e allâimpiego di lunga data;
e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata.
2. LâAIFA comunica al richiedente, alla Commissione europea e a qualsiasi autoritĂ competente che ne faccia richiesta le decisioni di diniego della registrazione basata sullâimpiego tradizionale e le relative motivazioni.
Art.26 Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario
1. Se la domanda di registrazione del prodotto basata sullâimpiego tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale, ad una preparazione vegetale o una loro associazione che figurano nellâelenco previsto dallâarticolo 16-septies della direttiva 2001/83/CE non occorre fornire le informazioni di cui allâarticolo 23, comma 1, lettere b), c) e d), e conseguentemente il disposto dellâarticolo 25, comma 1, lettere c) e d), non trova applicazione.
2. Se una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro associazione sono cancellati dallâelenco di cui al comma 1, le registrazioni di medicinali di origine vegetale contenenti tale sostanza o associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma sono revocate, salvo nel caso in cui sono presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui allâarticolo 23, comma 1.
Art.27 Altre disposizioni applicabili ai medicinali di origine vegetale tradizionali
1. Alla registrazione basata sullâimpiego tradizionale concessa in forza del presente capo si applicano, per analogia, lâarticolo 3, comma 1, lettera a) e b), lâarticolo 6, comma 1, lâarticolo 15, lâarticolo 29, comma 1, gli articoli 30, 34, 38, 39, gli articoli da 50 a 56, da 87 a 98, da 129 a 134, da 140 a 148, lâarticolo 152, comma 2, e lâarticolo 155, nonchĂŠ le norme di buona fabbricazione relative ai medicinali per uso umano stabilite dalla ComunitĂ europea.
2. In aggiunta a quanto previsto agli articoli da 73 a 82, lâetichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali di origine vegetale tradizionali recano inoltre una dicitura che precisa che:
a) il prodotto è un medicinale di origine vegetale dâuso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sullâimpiego di lunga data; e;
b) lâutilizzatore deve consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante lâimpiego del medicinale in questione o se insorgono reazioni avverse non riportate nel foglio illustrativo.
3. Lâetichettatura e il foglio illustrativo indicano, altresĂŹ, il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento.
4. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli da 113 a 127, qualunque forma pubblicitaria di un medicinale registrato ai sensi del presente capo reca la seguente dicitura: medicinale di origine vegetale tradizionale (o fitoterapico tradizionale) da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sullâimpiego di lunga data.
5. Al fine di consentire la piena applicazione del presente decreto entro il 20 maggio 2011, il Ministero della salute, entro il 20 maggio 2010, anche sulla base degli orientamenti assunti in materia dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia, detta specifiche indicazioni volte a chiarire la linea di demarcazione fra la disciplina dei medicinali tradizionali di origine vegetale di cui al presente capo e quella degli alimenti o di altri tipi di prodotti oggetto di normativa comunitaria.
Art.28 Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale
1. Il componente italiano titolare e il componente italiano supplente del Comitato dei medicinali di origine vegetale istituito dalla direttiva 2004/24/CE sono nominati con decreto del Ministro della salute, nel rispetto della disciplina comunitaria.
Capo IV
CAPO IV
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLâAUTORIZZAZIONE ISTRUTTORIA
Art.29 Durata del procedimento; effetti indotti da domande presentate in altri Stati membri
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lâAIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.
2. Se la domanda di rilascio di unâautorizzazione è presentata, oltre che in Italia, anche in un altro Stato membro della ComunitĂ europea, si applicano gli articoli da 41 a 49.
3. LâAIFA, se nel corso dellâistruttoria rileva che unâaltra domanda di AIC per lo stesso medicinale è allâesame in un altro Stato membro della ComunitĂ europea, non procede alla valutazione della domanda e informa il richiedente che si applicano gli articoli da 41 a 49.
4. LâAIFA, quando nel corso dellâistruttoria è informata, a norma dellâarticolo 8, comma 3, lettera q), che un altro Stato membro della ComunitĂ europea ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di AIC, respinge la domanda se non è stata presentata a norma degli articoli da 41 a 49.
Art.30 Istruttoria della domanda
1. Ai fini della istruttoria della domanda presentata a norma degli articoli 8, 10, 11, 12 e 13, lâAIFA:
a) verifica la conformitĂ del fascicolo presentato a norma degli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 e accerta la sussistenza delle condizioni per il rilascio dellâAIC;
b) può sottoporre il medicinale, le relative materie prime e, eventualmente, i prodotti intermedi o altri componenti al controllo dellâIstituto superiore di sanitĂ , quale laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, per accertare che i metodi di controllo impiegati dal produttore e descritti nella documentazione, conformemente allâarticolo 8, comma 3, lettera i), sono soddisfacenti; lâAIFA può altresĂŹ disporre, riguardo al medicinale oggetto della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad accertare la veridicitĂ dei dati sperimentali, la conformitĂ alle norme di buona fabbricazione del processo di produzione, lâeticitĂ delle sperimentazioni cliniche effettuate e la conformitĂ delle sperimentazioni alle norme vigenti;
c) può, se del caso, esigere che il richiedente completi la documentazione a corredo della domanda con riferimento agli elementi di cui allâarticolo 8, comma 3, e agli articoli 10, 11, 12 e 13.
Quando lâAIFA si avvale di questa facoltĂ , i termini di cui al comma 1 dellâarticolo 29 sono sospesi finchĂŠ non sono stati forniti i dati complementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per il tempo eventualmente concesso al richiedente per fornire i chiarimenti richiesti.
2. LâAIFA accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi sono in grado di realizzare la produzione nellâosservanza delle indicazioni fornite ai sensi dellâarticolo 8, comma 3, lettera e), e di effettuare i controlli secondo i metodi descritti nella documentazione, conformemente allâarticolo 8, comma 3, lettera i). Quando vi è un giustificato motivo, può consentire che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti da paesi terzi, facciano effettuare da terzi talune fasi della produzione e dei controlli di cui sopra; in tale caso, le verifiche dellâAIFA sono effettuate anche nello stabilimento indicato dal produttore o dallâimportatore.
Art.31 Informazione sullâAIC
1. LâAIFA, quando rilascia lâAIC, notifica al titolare la relativa determinazione comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e lâetichettatura.
2. LâAIFA adotta annualmente un programma di controllo della conformitĂ delle informazioni recate dal riassunto delle caratteristiche del prodotto o foglio illustrativo dei medicinali a quelle approvate al momento del rilascio dellâAIC o con successivo provvedimento dellâAIFA.
3. LâAIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e provvede a rendere pubblico il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le sue successive modificazioni.
Art.32 Rapporto di valutazione
1. LâAIFA, avvalendosi della Commissione consultiva tecnico-scientifica, istituita ai sensi dellâarticolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, redige un rapporto di valutazione e formula eventuali osservazioni sulla documentazione presentata a corredo della domanda per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni cliniche. Il rapporto di valutazione è aggiornato ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualitĂ , sicurezza o efficacia del medicinale di cui trattasi.
2. LâAIFA provvede sollecitamente a rendere accessibile al pubblico, tramite il sito internet, il rapporto di valutazione, unitamente alle proprie decisioni motivate, previa cancellazione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato. La motivazione delle decisioni è fornita separatamente per ogni indicazione richiesta.
Art.33 Autorizzazione subordinata a condizioni
1. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, lâautorizzazione può essere rilasciata a condizione che il richiedente ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti alla sicurezza del medicinale, alla notifica allâAIFA di qualsiasi evento avverso collegato allâuso del medicinale e a particolari misure da adottare.
2. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su uno dei motivi previsti nellâallegato tecnico sulla domanda di AIC.
3. Il mantenimento dellâautorizzazione è subordinato alla valutazione annuale del rispetto di tali condizioni. La lista delle condizioni è resa accessibile, senza ritardo, con la pubblicazione nel sito internet dellâAIFA. Con le stesse modalitĂ sono rese pubbliche le scadenze fissate per gli adempimenti e la data della loro realizzazione.
Art.34 Obblighi del titolare dellâAIC
1. Dopo il rilascio dellâAIC, il titolare tiene conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di produzione e di controllo di cui allâarticolo 8, comma 3, lettere e) ed i), e introduce le variazioni necessarie affinchĂŠ il medicinale sia prodotto e controllato in base a metodi scientifici generalmente accettati.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere approvate dallâAIFA.
3. Il titolare dellâautorizzazione informa immediatamente lâAIFA di ogni nuovo dato che può implicare modifiche delle informazioni o dei documenti di cui agli articoli 8, comma 3, e 10, 11, 12, 13 e 14 o allâarticolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE, o allâallegato tecnico sulla domanda di AIC. In particolare, allâAIFA sono comunicati immediatamente i divieti o le restrizioni imposti dalle autoritĂ competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale è immesso in commercio e qualsiasi altro nuovo dato che può influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medesimo.
4. Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, lâAIFA può chiedere in qualsiasi momento al titolare dellâAIC di presentare dati che dimostrano che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.
5. Dopo il rilascio dellâautorizzazione, il titolare informa lâAIFA della data di effettiva commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.
6. Il titolare comunica, inoltre, allâAIFA la cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi prima dellâinterruzione della commercializzazione del prodotto, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili ed eccezionali. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto.
7. Quando adotta unâiniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione, per ragioni attinenti allâefficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica, il responsabile dellâimmissione in commercio del medicinale la notifica immediatamente allâAIFA e alle competenti autoritĂ sanitarie degli altri paesi della ComunitĂ europea interessati; lâAIFA comunica allâEMEA lâiniziativa notificata dal responsabile dellâimmissione in commercio del medicinale.
8. Il titolare dellâAIC fornisce, su richiesta dellâAIFA, in particolare nellâambito della farmacovigilanza, tutti i dati relativi ai volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.
Art.35 Modifiche delle autorizzazioni
1. Alle modifiche delle AIC si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo allâesame delle modifiche dei termini di unâAIC di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da unâautoritĂ competente di uno Stato membro, e successive modificazioni, di seguito regolamento (CE) n. 1084/2003, anche nel caso in cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dallâarticolo 1 del predetto regolamento.
1-bis. In caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dellâAIFA di un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003, dĂ corso alla modifica. LâAIFA conserva documentazione elettronica o cartacea della valutazione effettuata. Per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate in cui lâItalia agisce quale Stato membro di riferimento restano fermi gli obblighi di informazione alle autoritĂ competenti interessate e al titolare previsti per le variazioni di tipo IA e IB nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento (CE) n. 1084/2003 (1) (2) .
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Per lâattuazione del presente comma, vedi la Determinazione 4 novembre 2008.
Art.36 Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
1. Se il titolare di una AIC, rilasciata dallâAIFA ai sensi del presente decreto, prende misure restrittive urgenti in caso di rischio per la salute pubblica, ivi comprese le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed eventualmente del foglio illustrativo, a seguito dellâacquisizione di nuovi dati attinenti alla sicurezza che incidano negativamente sul rapporto rischio-beneficio del medicinale; deve informare immediatamente lâAIFA (1) .
Se lâAIFA non solleva obiezioni entro ventiquattro ore dal ricevimento dellâinformazione, le misure restrittive urgenti si considerano approvate.
2. La misura restrittiva urgente deve essere applicata entro un periodo di tempo concordato con lâAIFA.
3. La domanda di variazione riguardante la misura restrittiva urgente deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della misura restrittiva, allâAIFA, per le conseguenti determinazioni.
4. Se lâAIFA impone per motivi di sicurezza provvedimenti restrittivi urgenti al titolare, il titolare è obbligato a presentare una domanda di variazione che tiene conto dei provvedimenti restrittivi imposti da parte dellâAIFA.
5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con lâAIFA.
6. La domanda di variazione riguardante il provvedimento restrittivo urgente, inclusa la documentazione a sostegno della modifica, deve essere presentata immediatamente e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della imposizione del provvedimento restrittivo urgente, allâAIFA per le conseguenti determinazioni.
7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 lasciano impregiudicato quanto previsto dallâarticolo 47, commi 2 e 3.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274, come corretto con Comunicato 9 aprile 2008.
Art.37 Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni
a seguito di autorizzazione di modifiche
Nei casi di variazioni minori di tipo IA e IB, definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003, autorizzate ai sensi dellâarticolo 35, è concesso lo smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica salvo che lâAIFA, per motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica; nei casi di variazioni di tipo II, definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003, autorizzate ai sensi dellâarticolo 35, lâAIFA quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, valutata lâeventuale richiesta dellâazienda interessata, può concedere un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica. LâAIFA, sentite le associazioni dellâindustria farmaceutica, adotta e rende noti criteri generali per lâapplicazione delle disposizioni del presente comma (1).
1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, lâAIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato (2).
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 44, comma 4 quinquies del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
Art.38 Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dellâautorizzazione
1. Salvo il disposto dei commi 4 e 5, lâAIC ha una validitĂ di cinque anni.
2. LâAIC, anche se rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dallâAIFA. A tal fine, il titolare dellâAIC fornisce allâAIFA, almeno sei mesi prima della data di scadenza della validitĂ dellâautorizzazione ai sensi del comma 1, una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualitĂ , alla sicurezza e allâefficacia, comprensiva di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dellâAIC. Eventuali variazioni del dossier che si rendono necessarie per lâaggiornamento dello stesso ai fini del rinnovo, sono presentate separatamente allâufficio competente dellâAIFA; esse sono elencate nella domanda di rinnovo.
2-bis. Nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, lâAIFA ne dĂ sollecita comunicazione al titolare dellâAIC e rende noto, con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che il medicinale non può essere piĂš commercializzato. Nei casi in cui, a seguito di presentazione di domanda di rinnovo, la valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata non favorevole, lâinteressato può presentare allâAIFA, entro trenta giorni, opposizione al provvedimento di diniego; lâAIFA decide entro i successivi novanta giorni, sentito il Consiglio superiore di sanitĂ . Se la decisione non è favorevole, lâAIFA ne dĂ sollecita comunicazione al titolare dellâAIC e rende noto con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che il medicinale non può essere piĂš commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata favorevole, ma i termini dellâautorizzazione debbano essere modificati, lâAIFA adotta uno specifico provvedimento; negli altri casi lâautorizzazione è automaticamente rinnovata alla data di scadenza di validitĂ dellâautorizzazione originaria (1).
3. Dopo il rinnovo, lâAIC ha validitĂ illimitata, salvo che lâAIFA decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del comma 2.
4. I medicinali che al momento dellâentrata in vigore del presente decreto hanno giĂ ottenuto uno o piĂš rinnovi dellâAIC, presentano unâulteriore domanda ai sensi del comma 2. Dopo tale rinnovo, se non diversamente disposto dallâAIFA, lâAIC ha validitĂ illimitata.
5. Qualsiasi AIC di un medicinale decade se non è seguita dallâeffettiva commercializzazione sul territorio nazionale entro i tre anni successivi al rilascio. Se un medicinale non è immesso in commercio sul territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data di inizio di efficacia dellâautorizzazione rilasciata dallâAIFA, il responsabile dellâimmissione in commercio è tenuto ad avvisare lâAIFA del ritardo della commercializzazione e, successivamente, dellâeffettivo inizio della stessa. I dati relativi alle AIC decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dellâAIFA.
6. Il comma 5 si applica anche ai medicinali autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; per essi il periodo triennale decorre dalla data predetta.
7. Lâautorizzazione decade, altresĂŹ, se un medicinale, autorizzato e immesso in commercio non è piĂš effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi sul territorio nazionale.
8. LâAIFA, in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica, può esentare, con provvedimento motivato, il medicinale dalla decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7.
9. Quando il titolare rinuncia allâautorizzazione concessagli, lâAIFA, nel disporre la revoca dellâautorizzazione può concedere, quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica, un termine per il ritiro dal commercio del medicinale oggetto di revoca.
(1) Comma inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.39 Effetti dellâautorizzazione
1. Il rilascio dellâautorizzazione non esclude la responsabilitĂ anche penale del produttore e del titolare dellâAIC.
Art.40 Diniego dellâautorizzazione
1. LâAIC è negata quando, dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, risulta che:
a) il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole;
b) lâefficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente;
c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
2. Lâautorizzazione è altresĂŹ negata se la documentazione o le informazioni presentate a sostegno della domanda non sono conformi agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
3. Il richiedente o il titolare dellâAIC è responsabile dellâesattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.
4. Il diniego dellâautorizzazione, in ogni caso motivato, è notificato entro i termini di cui al comma 1 dellâarticolo 29.
Lâinteressato può presentare opposizione al provvedimento di diniego allâAIFA, che decide entro novanta giorni.
Capo V
CAPO V
PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO E PROCEDURA DECENTRATA
Art.41 Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
1. Quando, ai sensi dellâarticolo 28 della direttiva 2001/83/CE, il richiedente presenta una domanda basata su un identico dossier anche in altri Stati membri della ComunitĂ europea, il dossier della domanda comprende le informazioni e i documenti di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, nonchĂŠ lâelenco degli Stati membri ai quali è stata presentata la domanda.
Art.42 Ipotesi in cui lâItalia agisce da Stato membro di riferimento
1. Se il richiedente, che presenta una domanda in piĂš Stati membri della ComunitĂ europea ai sensi dellâarticolo 28 della direttiva 2001/83/CE, chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di riferimento, lâAIFA si attiene alle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Se al momento della presentazione della domanda in altri Stati membri, il medicinale ha giĂ ottenuto lâAIC in Italia, lâAIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro novanta giorni dalla data di ricezione di una domanda valida, un rapporto di valutazione del medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione giĂ esistente. LâAIFA trasmette il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, lâetichettatura e il foglio illustrativo approvati agli Stati membri interessati e al richiedente.
3. Se al momento della presentazione della domanda in Italia e in altri Stati membri, il medicinale non ha ottenuto lâAIC, lâAIFA, su istanza del richiedente, prepara, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda riconosciuta come valida, una bozza di rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di etichettatura e di foglio illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3, lâAIFA, dopo novanta giorni dalla data di comunicazione di avvenuto ricevimento, da parte degli Stati membri coinvolti, delle documentazioni di cui agli stessi commi, acquisite le favorevoli valutazioni degli stessi, constata il consenso di tutte le parti, chiude la procedura e informa il richiedente dellâesito.
5. Se lâAIFA, riceve, entro il termine di cui al comma 4, da parte di uno Stato membro coinvolto la comunicazione di non poter approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute pubblica, il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, lâetichettatura e il foglio illustrativo predisposti, si applica la procedura di cui allâarticolo 29 della direttiva 2001/83/CE.
6. Nellâipotesi prevista dal comma 2, entro trenta giorni dalla constatazione del consenso di tutte le parti di cui al comma 4, lâAIFA aggiorna, se del caso, lâAIC del medicinale nonchĂŠ il riassunto delle caratteristiche del prodotto, lâetichettatura e il foglio illustrativo. Nellâipotesi prevista dal comma 3, entro trenta giorni dalla constatazione del consenso, lâAIFA rilascia lâAIC completa di rapporto di valutazione, riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo approvati.
Art.43 Ipotesi in cui lâItalia agisce come Stato interessato
1. Se il richiedente che presenta una domanda in piĂš Stati membri della ComunitĂ europea, ai sensi dellâarticolo 28 della direttiva 2001/83/CE, non chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di riferimento e al momento della domanda il medicinale ha giĂ ottenuto unâAIC in un altro Stato membro, lâAIFA, riconosce, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dellâetichettatura e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro interessato, lâAIC rilasciata da detto Stato membro sulla base del rapporto di valutazione elaborato o aggiornato dallo Stato medesimo. Se al momento della domanda il medicinale non ha giĂ ottenuto unâAIC in un altro Stato membro, lâAIFA approva entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dellâetichettatura e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro interessato, il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, lâetichettatura e il foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro di riferimento, e, entro trenta giorni dalla constatazione, da parte dello Stato membro di riferimento, del consenso generale, lâAIFA adotta, in merito allâautorizzazione richiesta, una decisione conforme al rapporto di valutazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, allâetichettatura e al foglio illustrativo approvati.
2. Se lâAIFA, a causa di un rischio potenziale grave per la salute pubblica, ritiene di non poter approvare il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, lâetichettatura e il foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro di riferimento, comunica, entro il termine previsto dallâarticolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, la motivazione approfondita della propria posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri interessati e al richiedente.
3. Se lâAIFA riceve, entro il termine di cui al comma 2, da parte di uno Stato membro coinvolto, la comunicazione di non poter approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute pubblica, il rapporto di valutazione, la bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto, lâetichettatura e il foglio illustrativo predisposti, su domanda del richiedente, può comunque autorizzare, in via provvisoria, il medicinale in attesa dellâesito della procedura di cui allâarticolo 32 della direttiva 2001/83/CE.
Art.44 Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dellâautorizzazione
1. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dellâarticolo 43 e in ogni altro caso di mancato accordo fra gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda ai sensi dellâarticolo 28 della direttiva 2001/83/CE, si applicano le procedure di cui allâarticolo 29 della direttiva 2001/83/CE. Se sono espletate le procedure comunitarie di cui agli articoli 32, 33 e 34 della stessa direttiva, lâAIFA adotta un provvedimento conforme alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
Art.45 Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
1. Quando uno stesso medicinale è stato oggetto nella ComunitĂ europea di due o piĂš domande di AIC conformi alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE e gli Stati membri interessati hanno adottato decisioni divergenti in merito allâautorizzazione di detto medicinale o alla sospensione o alla revoca della stessa, lâAIFA, anche su richiesta del Ministero della salute, o il richiedente o il titolare dellâAIC, possono adire il Comitato per i medicinali per uso umano, di seguito indicato nel presente capo come ÂŤComitatoÂť, per lâapplicazione della procedura degli articoli 32, 33 e 34 della direttiva citata. Dopo lâespletamento di tale procedura, lâAIFA adegua, ove necessario, le proprie determinazioni alla decisione della Commissione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica, altresĂŹ, quando il Comitato è adito dalla Commissione o da altro Stato membro o dal richiedente o dal titolare dellâAIC in altro Stato membro.
2. Allo scopo di promuovere lâarmonizzazione delle autorizzazioni dei medicinali nella ComunitĂ europea, ogni anno lâAIFA propone, ai sensi dellâarticolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, un elenco dei medicinali per i quali, a proprio avviso, appare opportuno redigere un riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto.
Art.46 Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato
1. In casi particolari che coinvolgono gli interessi della ComunitĂ europea, lâAIFA o il richiedente o il titolare dellâAIC possono adire il Comitato, per lâapplicazione della procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dellâautorizzazione, oppure su qualsiasi altra modifica dellâautorizzazione che appare necessaria, in particolare, per tener conto delle informazioni raccolte a norma del titolo IX.
2. LâAIFA identifica chiaramente la questione sottoposta al Comitato e ne informa il richiedente o il titolare dellâAIC.
3. LâAIFA, il richiedente o il titolare dellâAIC trasmettono al Comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.
4. Dopo lâespletamento della procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, lâAIFA adotta le proprie determinazioni o, ove necessario, adegua le determinazioni giĂ adottate, conformandosi alla decisione della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
Art.47 Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate
1. Il titolare di unâAIC, rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, che chiede di apportare modifiche allâautorizzazione stessa, deve sottoporre la domanda anche agli altri Stati membri che hanno autorizzato il medicinale. Anche in questo caso, se sono espletate le procedure previste dagli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, lâAIFA adotta le proprie determinazioni conformandosi alla decisione della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
2. Se lâAIFA ritiene necessario, per la tutela della salute pubblica, modificare unâAIC rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, oppure sospendere o revocare lâautorizzazione, informa immediatamente di tale valutazione lâEMEA, ai fini dellâapplicazione delle procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE.
3. In casi eccezionali, quando risulta indispensabile lâadozione di un provvedimento urgente a tutela della salute pubblica e fino a quando non è stata presa una decisione definitiva ai sensi della procedura richiamata al comma 2, lâAIFA può sospendere lâimmissione in commercio e lâuso del medicinale interessato. LâAIFA informa la Commissione e gli altri Stati membri, non oltre il giorno lavorativo successivo allâadozione del provvedimento, dei motivi che la hanno indotta a prendere tale decisione.
Art.48 Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE
1. Lâarticolo 47 si applica, altresĂŹ, ai medicinali autorizzati dagli Stati membri della ComunitĂ europea conformemente a quanto previsto dallâarticolo 4 della direttiva 87/22/CEE.
Art.49 Medicinali omeopatici
1. Il presente titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui allâarticolo 20.
2. Agli altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con le limitazioni derivanti dallâarticolo 39 della direttiva 2001/83/CE.
Titolo IV
TITOLO IV
PRODUZIONE E IMPORTAZIONE
Capo I
CAPO I
AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE E ALLâIMPORTAZIONE
Art.50 Autorizzazione alla produzione di medicinali
1. Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di esportazione, un medicinale senza lâautorizzazione dellâAIFA, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente dispone di personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 2.
2. Per ottenere lâautorizzazione alla produzione, il richiedente è tenuto a:
a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende produrre o importare, nonchĂŠ il luogo della produzione e dei controlli;
b) disporre, per la produzione o lâimportazione degli stessi medicinali, di locali, attrezzatura tecnica e strutture e possibilitĂ di controllo adeguati e sufficienti, sia per la produzione e il controllo, sia per la conservazione dei medicinali;
c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dellâarticolo 52 del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata di informazioni dirette a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e il rispetto delle condizioni indicate al comma 2, lâAIFA adotta le proprie determinazioni.
Lâautorizzazione rilasciata può essere integrata dallâimposizione di obblighi per garantire lâosservanza dei requisiti previsti dal comma 1. Il diniego dellâautorizzazione deve essere notificato allâinteressato, completo di motivazione.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso se lâAIFA chiede ulteriori informazioni sullo stabilimento o indica allâinteressato le condizioni necessarie per rendere i locali e le attrezzature idonei alla produzione, assegnando un termine per il relativo adempimento.
5. Per ogni modifica delle condizioni essenziali in base alle quali è stata rilasciata lâautorizzazione deve essere presentata domanda allâAIFA, che provvede sulla stessa entro il termine di trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in casi eccezionali, fatta salva lâapplicazione del comma 4 (1).
5-bis. Con apposita determinazione, da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, lâAIFA individua le modifiche, diverse da quelle previste al comma 5, che lâinteressato è tenuto a comunicare alla stessa Agenzia (2).
6. Quando la modifica concerne lâimprovvisa necessitĂ di sostituire la persona qualificata, il nuovo incaricato può svolgere le proprie mansioni in attesa che lâAIFA si pronunci ai sensi del comma 5.
7. In casi giustificati, il titolare dellâautorizzazione di cui al presente articolo può essere autorizzato dallâAIFA, previo consenso del responsabile dellâimmissione in commercio del medicinale, se diverso dal predetto titolare, a effettuare in altra officina autorizzata fasi della produzione e dei controlli. In tali ipotesi, la responsabilitĂ delle fasi produttive e di controllo interessate è assunta, oltre che dalla persona qualificata del committente, dalla persona qualificata dello stabilimento che effettua le operazioni richieste.
8. LâAIFA inserisce le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate, ai sensi del presente articolo, nella banca dati dellâUnione europea, di cui allâarticolo 53, comma 9. LâAIFA pubblica sul proprio sito istituzionale lâelenco degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla data del 30 giugno di ogni anno (3).
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(3) Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 4), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.51 Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione
1. Il titolare dellâautorizzazione alla produzione è tenuto a:
a) disporre di personale adeguato alla produzione e ai controlli che effettua;
b) vendere i medicinali autorizzati, in conformitĂ del presente decreto e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
c) consentire in qualsiasi momento lâaccesso ai suoi locali agli ispettori designati dallâAIFA;
d) mettere a disposizione della persona qualificata di cui allâarticolo 52 tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni;
e) conformarsi ai principi e alle linee guida sulle norme di buona fabbricazione dei medicinali, di cui al capo II del presente titolo e alle ulteriori direttive al riguardo emanate dallâUnione europea e utilizzare solo sostanze attive prodotte secondo le norme di buona fabbricazione per le sostanze attive e distribuite secondo le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive, in conformitĂ alle direttive e alle raccomandazioni dellâUnione europea. A tale fine, il titolare dellâautorizzazione alla produzione del medicinale verifica che il produttore e i distributori di sostanze attive si attengono alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione effettuando verifiche presso i siti di produzione e di distribuzione del produttore e dei distributori di sostanze attive. Il titolare dellâautorizzazione alla produzione del medicinale verifica tale conformitĂ direttamente oppure, fatta salva la sua responsabilitĂ quale prevista dal capo I, titolo IV, tramite un soggetto che agisce per suo conto in base a un contratto. Il titolare dellâautorizzazione alla produzione del medicinale, inoltre, garantisce che gli eccipienti siano idonei allâimpiego nei medicinali accertando quali siano le norme di buona fabbricazione appropriate, sulla base di una valutazione formale del rischio, in conformitĂ alle linee direttrici di cui al comma 2 dellâarticolo 60. Tale valutazione del rischio tiene conto dei requisiti previsti da altri sistemi di qualitĂ pertinenti, nonchĂŠ della provenienza e dellâimpiego previsto degli eccipienti e di pregressi casi di difetti di qualitĂ . Il titolare dellâautorizzazione alla produzione del medicinale garantisce che le appropriate norme di buona fabbricazione, cosĂŹ accertate, siano applicate e documenta le misure applicate per gli eccipienti (1);
e-bis) informare immediatamente lâAIFA e il titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio qualora ottenga informazioni secondo cui i medicinali, che rientrano nella sua autorizzazione alla produzione, sono falsificati o si sospetta che siano falsificati, a prescindere dal fatto che i medicinali in questione sono stati distribuiti nellâambito della catena di fornitura legale o attraverso canali illegali, inclusa la vendita illegale mediante i servizi della societĂ dellâinformazione (2);
e-ter) verificare che i produttori, gli importatori e i distributori da cui riceve le sostanze attive sono registrati presso lâautoritĂ competente se stabiliti sul territorio nazionale ovvero sono registrati presso lâautoritĂ competente se stabiliti sul territorio di altro Stato membro (3);
e-quater) verificare lâautenticitĂ e la qualitĂ delle sostanze attive e degli eccipienti (4).
(1) Lettera sostituita dallâarticolo 1, comma 1, numero 5), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 5), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 5), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(4) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 5), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.51 bis Controlli sulle sostanze attive (1)
1. LâAIFA, il Ministero della salute, di intesa con lâAgenzia delle dogane e dei monopoli, le regioni e le province autonome secondo le rispettive competenze, in conformitĂ alle direttive e alle raccomandazioni dellâUnione europea, adottano le opportune misure e vigilano affinchĂŠ la produzione, lâimportazione e la distribuzione sul territorio nazionale delle sostanze attive, ivi comprese quelle destinate allâesportazione, sono conformi alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive.
2. Le sostanze attive sono importate solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono state prodotte secondo le norme di buona fabbricazione, ai sensi dellâarticolo 60, comma 1;
b) sono accompagnate da una dichiarazione dellâautoritĂ competente del paese terzo esportatore che fa salvi gli obblighi di cui agli articoli 8 e 51, comma 1, lettera e), attestante che:
1) gli standard, previsti da norme di buona fabbricazione, applicabili agli impianti che producono la sostanza attiva esportata, sono almeno equivalenti a quelli stabiliti dal comma 1 dellâarticolo 60;
2) gli impianti di produzione interessati sono soggetti a controlli periodici, rigorosi e trasparenti e a unâapplicazione efficace delle norme di buona fabbricazione, comprese ispezioni ripetute e senza preavviso, tali da assicurare una tutela della salute pubblica almeno equivalente a quella prevista nellâUnione europea.
3. In caso di constatazione di non conformitĂ alle condizioni di cui al comma 2, le relative informazioni sono trasmesse tempestivamente dal paese terzo esportatore allâUnione europea.
4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera b), non si applicano se il paese esportatore figura nellâelenco di cui allâarticolo 111-ter della direttiva 2001/83/CE.
5. Eccezionalmente e ove necessario per assicurare la disponibilitĂ di medicinali, se un impianto di produzione di una sostanza attiva destinata allâesportazione è stato ispezionato da uno Stato membro o da uno Stato terzo con il quale vige un accordo di mutuo riconoscimento relativo alle ispezioni di cui al presente Titolo ed è risultato conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione di cui allâarticolo 60, comma 1, lâAIFA può derogare alle prescrizioni di cui al comma 2, lettera b), per un periodo non superiore alla validitĂ del certificato di norme di buona fabbricazione. LâAIFA, quando si avvale di tale deroga, effettua una comunicazione alla Commissione europea.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 6), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.51 ter Bollini farmaceutici (1)
1. I bollini farmaceutici, di seguito denominati: âbolliniâ, di cui allâarticolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis), sono rimossi od occultati, completamente o parzialmente, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il titolare dellâautorizzazione alla produzione verifica, prima di rimuovere od occultare completamente o parzialmente tali bollini, che il medicinale in questione è autentico e non è stato manomesso;
b) il titolare dellâautorizzazione alla produzione si conforma allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis), sostituendo tali bollini con bollini equivalenti per la verifica dellâautenticitĂ , dellâidentificazione e per fornire la prova della manomissione del medicinale. Tale sostituzione è effettuata senza aprire il confezionamento primario quale definito allâarticolo 1, comma 1, lettera bb). I bollini si considerano equivalenti se sono conformi ai requisiti stabiliti negli atti delegati adottati ai sensi dellâarticolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE e sono parimenti efficaci per consentire la verifica di autenticitĂ e lâidentificazione del medicinale, nonchĂŠ per fornire la prova della manomissione del medicinale;
c) la sostituzione dei bollini è effettuata in conformitĂ alle norme di buona fabbricazione dei medicinali applicabili ed è soggetta alla supervisione dellâAIFA.
2. Il titolare dellâautorizzazione alla produzione è considerato come produttore e, pertanto, ritenuto responsabile per eventuali danni nei casi e alle condizioni stabilite nella direttiva 85/374/CEE.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 6), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.52 Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dellâautorizzazione alla produzione
1. Il titolare dellâautorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona qualificata e dellâulteriore personale qualificato di cui al comma 10.
2. La persona qualificata svolge la sua attivitĂ con rapporto a carattere continuativo alle dipendenze dellâimpresa. Il titolare dellâautorizzazione alla produzione può svolgere anche le funzioni di persona qualificata se ha i requisiti richiesti dal presente articolo.
3. LâAIFA riconosce lâidoneitĂ della persona qualificata che possiede i seguenti requisiti:
a) è in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa lâanalisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia;
b) ha svolto attivitĂ pratica concernente analisi qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di sostanze attive, prove e verifiche necessarie per garantire la qualitĂ dei medicinali, per un periodo di almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione di medicinali; nei casi di preparazione o produzione di medicinali per terapie avanzate, lâattivitĂ pratica di due anni deve essere compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale la persona qualificata deve svolgere le sue funzioni; in questâultimo caso non si applica la riduzione di cui al comma 4;
c) è provvista di abilitazione allâesercizio della professione ed è iscritta allâalbo professionale.
4. Il periodo di cui alla lettera b) del comma 3 è ridotto di un anno quando lâinteressato ha svolto un ciclo di formazione universitaria della durata di almeno cinque anni; e ridotto di diciotto mesi ove il ciclo stesso ha avuto una durata di almeno sei anni.
5. Ai fini del presente articolo, i diplomi di laurea di cui alla lettera a) del comma 3, conseguiti in base ad insegnamenti diversi da quelli ivi indicati, sono dichiarati validi, in relazione ai requisiti richiesti, dallâAIFA, previo parere favorevole espresso dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, quando lâinteressato dimostra lâacquisizione, dopo il conseguimento del diploma di laurea, di sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di studi.
6. I direttori tecnici di officine di produzione, giĂ riconosciuti dallâAIFA o dal Ministero della salute al momento dellâentrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad esercitare la medesima attivitĂ con la funzione di persona qualificata.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, sulla base della previgente normativa, lâattivitĂ di cui al presente articolo, possono continuare lâattivitĂ medesima presso officine della stessa tipologia di produzione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3.
8. La persona qualificata:
a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con lâosservanza delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla ComunitĂ economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di unâanalisi qualitativa completa, di unâanalisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualitĂ dei medicinali nellâosservanza delle condizioni previste per lâAIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
b-bis) nel caso di medicinali destinati a essere immessi in commercio nellâUnione europea, assicura che sullâimballaggio siano stati apposti i bollini di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis) (1);
c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a), b) e b-bis) (2);
d) è responsabile secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta della documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dellâautoritĂ sanitaria;
e) comunica immediatamente allâAIFA e al responsabile dellâazienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolaritĂ rilevata nel medicinale che è giĂ stato immesso in commercio;
f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dallâautoritĂ sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.
9. La persona qualificata non può svolgere la stessa funzione in piĂš officine, a meno che si tratti di officina costituente reparto distaccato dellâofficina principale.
10. La persona qualificata è coadiuvata almeno dal personale qualificato previsto dal capo II del presente titolo e dalle norme di buona fabbricazione.
(1) Lettera inserita dallâarticolo 1, comma 1, numero 7), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Lettera sostituita dallâarticolo 1, comma 1, numero 7), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.52 bis Produzione e importazione di sostanze attive (1)
1. La produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime farmacologicamente attive, ad eccezione di quelle sterili e di origine biologiche che sono autorizzate con la stessa modalitĂ di autorizzazione previste per la produzione di medicinali, comprende:
a) le fasi di produzione totale e parziale;
b) lâimportazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di altre sostanze attive, come definito nellâallegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b);
c) le varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono lâincorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore allâingrosso di materie prime.
2. I produttori e gli importatori di sostanze attive stabiliti in Italia registrano la loro attivitĂ presso lâAIFA.
3. Il modulo di registrazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale, la sede legale e lâindirizzo dellâofficina di produzione;
b) le sostanze attive da produrre o importare;
c) la documentazione inerente ai particolari relativi ai locali e alle attrezzature tecniche per la loro attivitĂ ;
d) il nominativo e il curriculum vitae della persona qualificata.
4. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono il modulo di registrazione allâAIFA almeno sessanta giorni prima dellâinizio di attivitĂ . LâAIFA, in base alla valutazione del rischio, può decidere di effettuare unâispezione entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di registrazione dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tale caso lâispezione è effettuata nei successivi sessanta giorni e lâattivitĂ non può essere avviata prima di trenta giorni dallâispezione stessa. Resta comunque fermo il potere dellâAIFA di effettuare ispezioni anche dopo lâavvio dellâattivitĂ .
5. LâAIFA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, può, nel termine di cui al secondo e terzo periodo del comma 4, chiedere ulteriore documentazione o adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellâattivitĂ e di rimozione degli effetti della stessa.
6. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono annualmente allâAIFA un elenco delle modifiche non essenziali intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo di cui al comma 3.
7. Qualsiasi modifica essenziale che possa incidere sulla qualitĂ o sulla sicurezza delle sostanze attive prodotte, importate o distribuite deve essere immediatamente notificata. LâAIFA entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di notifica può chiedere la documentazione a supporto della modifica o decidere di effettuare unâispezione ai sensi del comma 4.
8. LâAIFA inserisce nella banca dati dellâUnione europea le informazioni relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive e pubblica sul proprio sito istituzionale lâelenco dei soggetti che risultano registrati alla produzione, allâimportazione e al controllo di sostanze attive alla data del 30 giugno di ogni anno.
9. In via transitoria, fino alla data di validitĂ del certificato GMP (Good Manufacturing Practice), i produttori e gli importatori di sostanze attive che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di tale certificazione, sino alla scadenza della validitĂ del predetto certificato, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Entro 60 giorni dalla scadenza di validitĂ del certificato, i produttori e gli importatori di sostanze attive devono registrare la loro attivitĂ ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.52 ter Controlli su medicinali in transito (1)
1. Fatte salve le previsioni di cui allâarticolo 2, comma 1 e di cui al titolo VII, il Ministero della salute e lâAIFA, attraverso i protocolli e le iniziative di collaborazione in essere con lâAgenzia delle dogane e dei monopoli, adottano, in conformitĂ alle direttive e alle raccomandazioni dellâUnione europea, inclusi i regolamenti doganali vigenti, le misure necessarie per evitare che entrino in circolazione medicinali introdotti in Italia ma non destinati a essere immessi ivi in commercio, se sussistono motivi sufficienti per sospettare che tali prodotti sono falsificati.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.53 Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti (1)
1. LâAIFA, in cooperazione con lâEMA, assicura, mediante ispezioni, anche senza preavviso, che tutte le disposizioni normative sui medicinali siano rispettate. A tale scopo, ove opportuno, lâAIFA può chiedere ad un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o a un laboratorio designato a tal fine, di effettuare controlli su campioni. Tale cooperazione consiste in scambi di informazioni con lâEMA sia sulle ispezioni programmate sia sulle ispezioni che sono giĂ state condotte. LâAIFA coopera con gli Stati membri e lâEMA nel coordinamento delle ispezioni nei paesi terzi. Le ispezioni includono quelle di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, senza tuttavia essere limitate a esse. LâAIFA può:
a) procedere ad ispezioni negli stabilimenti e nei locali dove si effettuano la produzione, lâimportazione, il controllo e lâimmagazzinamento dei medicinali, delle sostanze attive e, ove necessario, degli eccipienti, nonchĂŠ dei laboratori incaricati dal titolare dellâautorizzazione alla produzione dellâesecuzione dei controlli a norma dellâarticolo 30, comma 2;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi anche ai fini di unâanalisi indipendente da parte dellâIstituto superiore di sanitĂ o da parte di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;
c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi allâoggetto delle ispezioni (2).
1-bis. LâAIFA effettua ispezioni ripetute periodicamente presso i produttori di medicinali stabiliti in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso (3).
1-ter. LâAIFA dispone di un sistema di supervisione che include le ispezioni, effettuate con una frequenza appropriata in funzione dei rischi, anche senza preavviso, presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del caso, dei distributori di sostanze attive, stabiliti sul territorio nazionale e un follow-up efficace di tali ispezioni. LâAIFA, se ritiene che sussistono motivi per sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste dal presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione, di cui agli articoli 51, comma 1, lettera e), e 60, nonchĂŠ le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive di cui allâarticolo 51, comma 1, e allâarticolo 110, comma 1, può procedere a ispezioni presso i locali di:
a) produttori e, se del caso, di distributori di sostanze attive stabiliti in paesi terzi;
b) produttori o importatori di eccipienti (4).
1-quater. Le ispezioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono anche essere effettuate nellâUnione europea e nei paesi terzi su richiesta di uno Stato membro, della Commissione europea o dellâEMA (5).
1-quinquies. Le ispezioni possono essere effettuate anche presso i locali dei titolari dellâAIC e dei broker di medicinali (6).
1-sexies. LâAIFA può procedere allâispezione di un produttore di materie prime anche su specifica richiesta del medesimo (7).
1-septies. Le ispezioni sono effettuate secondo le linee direttrici di cui allâarticolo 53-bis (8).
2. Nel corso di ispezioni ad officine di produzione di medicinali immunologici, lâAIFA verifica che i processi di produzione utilizzati, sono debitamente convalidati e consentono di assicurare in modo continuativo la conformitĂ dei lotti.
3. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo di cui al comma 1 sono rinnovate periodicamente.
4. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dellâEMEA o di altro Stato membro.
5. LâAIFA può procedere allâispezione di un produttore di materie prime anche su richiesta specifica del medesimo.
6. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la ComunitĂ europea e Paesi terzi, lâAIFA può chiedere al produttore stabilito in un Paese terzo di sottoporsi allâispezione di cui al comma 1.
7. Dopo ogni ispezione, lâAIFA redige un verbale contenente lâesito dellâispezione, in cui si riporta se il soggetto ispezionato rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, di cui al capo II del presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari. Il contenuto del verbale è comunicato al soggetto ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a tale verbale è data al soggetto ispezionato interessato la possibilitĂ di presentare osservazioni (9).
7-bis. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra lâUnione europea e i paesi terzi, lâAIFA o un altro Stato membro, la Commissione o lâEMA possono chiedere a un produttore stabilito in un paese terzo di sottoporsi allâispezione di cui al presente articolo (10).
8. Nei novanta giorni successivi allâispezione di cui al comma 1, se lâispezione accerta lâosservanza da parte del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, al produttore è rilasciato un certificato di conformitĂ alle norme di buona fabbricazione.
8-bis. Se le ispezioni sono effettuate nellâambito della procedura di certificazione di conformitĂ con le monografie della Farmacopea europea, è redatto un certificato (11).
9. LâAIFA inserisce i certificati di conformitĂ alle norme di buona fabbricazione, rilasciati in una banca dati dellâUnione europea gestita dallâEMA, per conto dellâUnione europea. A norma dellâarticolo 52-bis, comma 7, lâAIFA inserisce nella banca dati dellâUnione europea le informazioni relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive. La banca dati è accessibile al pubblico (12).
10. Se lâispezione di cui al comma 1 accerta lâinosservanza da parte del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, tale informazione è iscritta nella banca dati comunitaria di cui al comma 9.
11. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, lâAIFA può avvalersi di proprio personale, dellâIstituto superiore di sanitĂ , dellâIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle unitĂ sanitarie locali, e di altre strutture pubbliche riconosciute idonee dallâAIFA, purchĂŠ in possesso dei requisiti professionali stabiliti dallâAIFA stessa, attraverso convenzioni con altri istituti.
12. Alle ispezioni delle aziende o laboratori di produzione o preparazione di medicinali per terapia genica, terapia cellulare, di medicinali contenenti organismi geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonchĂŠ di radiofarmaci, partecipano tecnici dellâIstituto superiore di sanitĂ in possesso di specifica esperienza nel settore.
13. Le spese occorrenti per le attivitĂ ispettive alle aziende farmaceutiche, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, dirette a verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, sono a carico delle aziende ispezionate.
14. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al presente articolo è dovuto un compenso comprensivo dellâindennitĂ di missione, da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. LâAIFA, sentito lâIstituto superiore di sanitĂ e la Commissione consultiva tecnico-scientifica, stabilisce il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate dallâIstituto superiore di sanitĂ .
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(4) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(5) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(6) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(7) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(8) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(9) Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(10) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(11) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera d), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(12) Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 9), lettera e), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.53 bis Aggiornamenti su ispezioni, autorizzazioni e certificati (1)
1. Le ispezioni di cui allâarticolo 53 si svolgono in conformitĂ alle direttive ed alle linee guida dettagliate dellâUnione europea, di cui allâarticolo 111-bis della direttiva 2001/83/CE.
2. LâAIFA, in cooperazione con lâEMA, definisce la forma e il contenuto dellâautorizzazione di cui allâarticolo 50, comma 1, dei verbali di cui allâarticolo 53, comma 7, nonchĂŠ dei certificati di norme di buona fabbricazione di cui allâarticolo 53, comma 8.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 10), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.54 Specificazione dellâambito di applicazione della disciplina relativa allâautorizzazione a produrre medicinali
1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche lâesecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonchĂŠ lâesecuzione di controlli di qualitĂ di medicinali nei casi previsti dalla legge.
[2. Il presente titolo si applica altresĂŹ alle attivitĂ di produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione totale o parziale sia allâimportazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di altre sostanze attive, come definito nellâallegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono lâincorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore allâingrosso di materie prime.] (1)
[3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di conformitĂ alle norme di buona fabbricazione rilasciato allâofficina di produzione dalle AutoritĂ competenti di uno Stato dellâUnione europea. Per le domande di AIC presentate ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione del certificato non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei sistemi ispettivi stipulati dallâUnione europea con Paesi terzi. Per le modalitĂ operative verrĂ fatto riferimento a quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attivitĂ previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.] (2)
[3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 3 luglio 2013. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualitĂ che attesti la conformitĂ alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilitĂ , per lâAIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformitĂ delle materie prime alla certificazione resa .] (3)
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformitĂ alle norme di buona fabbricazione rilasciato da unâAutoritĂ competente nellâambito della ComunitĂ europea non esonera lâimportatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilitĂ dellâesecuzione di controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore.
4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica allâAIFA da parte del titolare dellâofficina, è effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in unâofficina autorizzata alla produzione di sostanze attive. Entro il 31 dicembre 2014 lâAIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dallâapplicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dallâAIFA presso le officine di produzione delle sostanze attive (4).
(1) Comma abrogato dallâarticolo 1, comma 1, numero 11), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma abrogato dallâarticolo 1, comma 1, numero 11), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e successivamente modificato dallâarticolo 31, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dallâarticolo 6, comma 4, del D.L.30 dicembre 2009, n. 194, dallâarticolo 10, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 e, da ultimo, abrogato dallâarticolo 44, comma 4, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) Comma aggiunto dallâarticolo 10, comma 1, lettera a) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e successivamente modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.55 Autorizzazione allâimportazione di medicinali
1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 del presente decreto si applicano anche alle importazioni di medicinali in provenienza da Paesi terzi.
2. Gli articoli 50, 51 e 52 non si applicano quando si tratta di medicinali che provengono da Paesi con i quali la ComunitĂ europea ha concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla ComunitĂ e che i controlli di cui allâarticolo 52, comma 8, lettera b), sono stati eseguiti nel paese di esportazione, fatto salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.
Art.56 Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri
1. Quando i medicinali provenienti da altro Stato membro sono prodotti da Paesi terzi, ciascun lotto di medicinale deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli secondo la legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
2. Lâobbligo di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui il medicinale è stato prodotto in uno Stato membro della ComunitĂ europea, ma poi esportato e reimportato nello stesso o in altro Stato membro.
Art.57 Medicinali omeopatici
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali omeopatici.
Capo II
CAPO II
LINEE GUIDA SULLE NORME DI BUONA FABBRICAZIONE
Art.58 Campo dâapplicazione
1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relative alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione è soggetta allâautorizzazione di cui allâarticolo 50 e dei medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta allâautorizzazione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Art.59 Definizioni
1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
a) medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno giĂ ottenuto unâAIC ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
b) assicurazione della qualitĂ farmaceutica: la somma di tutte le precauzioni messe in atto per garantire che i medicinali o i medicinali sperimentali abbiano la qualitĂ richiesta per lâuso cui sono destinati;
c) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative allâassicurazione della qualitĂ che garantiscono che i medicinali sono prodotti e controllati secondo norme di qualitĂ adeguate allâuso cui sono destinati;
d) mascheramento: oscuramento intenzionale dellâidentitĂ di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, cosĂŹ come definito al comma 1, lettera e), dellâarticolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
e) smascheramento: rivelazione dellâidentitĂ di un medicinale mascherato.
2. Nel presente capo con il termine medicinale senza ulteriori specificazioni si intende il medicinale diverso dal medicinale sperimentale, come definito al comma 1, lettera a).
Art.60 Linee guida europee (1)
1. Per interpretare i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e gli importatori di medicinali e sostanze attive e le autoritĂ competenti tengono conto delle linee guida dettagliate di cui allâarticolo 47 della direttiva 2001/83/CE.
2. I produttori e le autoritĂ competenti per effettuare la valutazione formale del rischio, in base alla quale accertare quali siano le norme di buona fabbricazione appropriate per gli eccipienti di cui allâarticolo 51, comma 1, lettera e), tengono conto delle linee guida dettagliate di cui allâarticolo 47 della direttiva 2001/83/CE.
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 12), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.61 ConformitĂ alle norme di buona fabbricazione
1. Il produttore fa sĂŹ che le operazioni di produzione sono conformi alle norme di buona fabbricazione e allâautorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente allâesportazione.
2. Per i medicinali e i medicinali sperimentali importati da Paesi terzi, lâimportatore ne garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nella ComunitĂ .
Lâimportatore di medicinali garantisce inoltre che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati allo scopo.
Lâimportatore di medicinali sperimentali garantisce che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autoritĂ competenti e da queste abilitati allo scopo.
Art.62 ConformitĂ allâautorizzazione allâimmissione in commercio
1. Il produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione dei medicinali soggetti a unâAIC sono eseguite in conformitĂ alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dallâAIFA. Per i medicinali sperimentali, il produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione rispondono alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dellâarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autoritĂ .
2. Il produttore riesamina a intervalli regolari i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una modifica del fascicolo di AIC o della domanda di cui allâarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la richiesta di modifica è presentata allâAIFA.
Art.63 Sistema di garanzia della qualitĂ
1. Il produttore istituisce e mette in opera un efficace sistema di garanzia della qualitĂ farmaceutica, che implica lâattiva partecipazione del personale direttivo e degli addetti a tutte le diverse attivitĂ di produzione, documentazione e controllo.
Art.64 Personale
1. In ogni sito produttivo il produttore dispone di sufficiente personale dotato di competenza e qualifiche idonee per realizzare lâobiettivo di garantire la qualitĂ farmaceutica.
2. I compiti del personale direttivo e di controllo, compresa la persona qualificata responsabile dellâapplicazione e della messa in opera delle norme di buona fabbricazione, sono specificati in appositi mansionari. I livelli di responsabilitĂ sono definiti in un organigramma. Organigrammi e mansionari sono approvati ai sensi delle procedure interne del produttore.
3. Al personale di cui al comma 2 sono conferiti i poteri necessari per il corretto esercizio delle sue funzioni.
4. Il personale riceve una formazione iniziale e permanente, di cui è verificata lâefficacia, vertente in particolare sulla teoria e la pratica dellâassicurazione della qualitĂ e delle norme di buona fabbricazione ed eventualmente su specifici requisiti della produzione dei medicinali sperimentali.
5. Sono organizzati e seguiti corsi di igiene adeguati alle attivitĂ da svolgere. Essi riguardano soprattutto la salute, lâigiene e lâabbigliamento del personale.
Art.65 Stabilimenti e impianti
1. Nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e sanitaria, lâubicazione, la progettazione, la costruzione, lâampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione sono adeguati alle attivitĂ che vi dovranno essere svolte.
2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati, progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare i rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare contaminazioni, contaminazioni crociate e, in genere, effetti deleteri sulla qualitĂ del prodotto.
3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo produttivo decisive per la qualitĂ dei prodotti sono sottoposti a qualifica e convalida, cosĂŹ come disciplinate nella pubblicazione richiamata nellâarticolo 60.
Art.66 Documentazione
1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire lâiter di produzione di ogni lotto e le modifiche introdotte durante lo sviluppo di un medicinale sperimentale. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui allâarticolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è piĂš lungo. Per i medicinali sperimentali, la documentazione dei lotti è conservata per almeno cinque anni dal completamento o dalla sospensione formale dellâultima sperimentazione clinica in cui il lotto è stato usato. Il promotore della sperimentazione o, se è diverso, il titolare dellâAIC è responsabile della conservazione dei documenti necessari a tale autorizzazione ai sensi dellâallegato I del presente decreto se necessari a unâautorizzazione successiva.
2. Se, in luogo di documenti scritti, si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o dâaltro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati per il periodo previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autoritĂ competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è, inoltre, conservata traccia delle modifiche apportate ai dati.
Art.67 Produzione
1. Le varie operazioni di produzione sono effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. Risorse adeguate e sufficienti sono destinate ai controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti. Per i medicinali sperimentali particolare attenzione è prestata alla manipolazione dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento.
3. Per i medicinali, ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi formano regolarmente oggetto di nuova convalida.
4. Per i medicinali sperimentali è eventualmente convalidato lâintero processo di produzione tenendo conto della fase di sviluppo del prodotto. Sono convalidate almeno le fasi piĂš importanti, per esempio la sterilizzazione. Tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo sono minuziosamente documentate.
Art.68 Controllo di qualitĂ
1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o può accedere a uno o piÚ laboratori di controllo della qualità dotati di personale adeguato e di strumenti idonei ad analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finali.
2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, ai sensi dellâarticolo successivo e del secondo periodo del comma 2 dellâarticolo 30.
3. Per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sĂŹ che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui allâarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilitĂ dellâimportatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo standard almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.
4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dellâimmissione in commercio o dellâutilizzazione per sperimentazione clinica, il sistema di controllo della qualitĂ tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i controlli nel corso del processo, lâesame dei documenti di produzione, la conformitĂ del prodotto alle specifiche e dellâimballaggio definitivo.
5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. Per i medicinali sperimentali, campioni sufficienti di ogni lotto di prodotto sfuso e delle principali componenti dâimballaggio usate per ogni lotto di prodotto finito sono conservati, per almeno due anni dal completamento o dalla sospensione formale dellâultima sperimentazione clinica in cui il lotto è stato usato, qualunque sia il periodo piĂš lungo. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilitĂ della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è piĂš breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autoritĂ competenti. Con lâapprovazione dellâAIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantitĂ , o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi.
Art.69 Appalto di operazioni
1. Ogni operazione di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilitĂ delle parti e in particolare lâobbligo dellâappaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.
3. Lâappaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza una autorizzazione scritta del committente.
4. Lâappaltatore rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autoritĂ competenti di cui allâarticolo 53, comma 1, lettera a), e allâarticolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Art.70 Reclami, ritiri del medicinale e smascheramento dâemergenza
1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali giĂ nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa lâAIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato, ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformitĂ alle disposizioni di cui allâarticolo 34, comma 7.
2. Per i medicinali sperimentali, il produttore istituisce, insieme al promotore della sperimentazione, un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali sperimentali giĂ distribuiti. Egli registra ed esamina ogni reclamo riguardante difetti e informa lâAIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri o ad anormali limitazioni delle forniture. Per i medicinali sperimentali sono indicati tutti i centri di sperimentazione e, nei limiti del possibile, anche i Paesi di destinazione. In caso di medicinale sperimentale di cui sia stata rilasciata lâAIC, il produttore di tale medicinale, insieme al promotore della sperimentazione, informa il titolare dellâAIC di ogni possibile difetto del medicinale autorizzato.
3. Se necessario ad accelerare un ritiro di cui al comma 2, il promotore della sperimentazione predispone una procedura per lo smascheramento urgente di medicinali mascherati. La procedura garantisce che lâidentitĂ del medicinale mascherato sia rivelata solo nella misura del necessario.
Art.71 Autoispezione
1. In seno al sistema di assicurazione della qualitĂ , il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare lâapplicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre i necessari correttivi. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi.
Art.72 Etichettatura
1. Lâetichettatura di un medicinale sperimentale deve garantire la tutela del soggetto e la tracciabilitĂ , deve consentire lâidentificazione del medicinale e dello studio clinico e permettere lâuso adeguato del medicinale sperimentale.
Titolo V
TITOLO V
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO
Art.73 Etichettatura
1. Lâimballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario dei medicinali reca le indicazioni e gli strumenti seguenti (1):
a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, aggiungendo se appropriato il termine prima infanzia, bambini o adulti; quando il medicinale contiene fino a tre sostanze attive, e solo quando la denominazione è un nome di fantasia, esso è seguito dalla denominazione comune;
b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive per unitĂ posologica o, in relazione alla forma farmaceutica, per un dato volume o peso, riportata utilizzando le denominazioni comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso in peso, volume o unitĂ posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi nelle linee guida pubblicate a norma dellâarticolo 65 della direttiva 2001/83/CE; tuttavia, se si tratta di un prodotto iniettabile o di una preparazione topica o per uso oculare, tutti gli eccipienti devono essere riportati;
e) la modalitĂ di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione; in corrispondenza di tale indicazione deve essere riservato uno spazio su cui riportare la posologia prescritta dal medico;
f) lâavvertenza: ÂŤTenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambiniÂť;
g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie per il medicinale in questione con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonchĂŠ lâeventuale pericolositĂ per la guida derivante dallâassunzione dello stesso medicinale;
h) il mese e lâanno di scadenza, indicati con parole o numeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati dallo stesso, nonchĂŠ un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
m) il nome e lâindirizzo del titolare dellâAIC, preceduti dallâespressione ÂŤTitolare AICÂť;
n) il numero dellâAIC;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni terapeutiche e le principali istruzioni per lâuso del medicinale;
p-bis) per i medicinali, diversi dai radiofarmaci, di cui allâarticolo 73-bis, commi 1 e 2, bollini, che consentono ai distributori allâingrosso e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, di verificare lâautenticitĂ del medicinale e di identificare le singole confezioni, nonchĂŠ un dispositivo che permette di controllare se lâimballaggio esterno è stato manomesso, in conformitĂ alle direttive e alle raccomandazioni dellâUnione europea (2);
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI
del presente decreto;
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che, limitatamente ai medicinali di cui allâarticolo 96, deve essere indicato in conformitĂ a quanto stabilito dallâarticolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149;
s) lâindicazione delle condizioni di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
s-bis) lâautenticitĂ e lâidentificazione ai sensi dellâarticolo 73-bis, commi 4 e 5 (3).
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, sono riportati, previa notifica allâAIFA, il nome e lâindirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dellâAIC, provvede allâeffettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali indicazioni, nonchĂŠ eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, non devono impedire la chiara lettura delle indicazioni, dei simboli e degli emblemi concernenti il titolare AIC (4) .
3. Fino a sei anni dopo la data di applicazione degli atti delegati di cui allâarticolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni vigenti concernenti lâadozione di sistemi atti a garantire lâautenticitĂ e la tracciabilitĂ dei medicinali di cui al decreto del Ministro della sanitĂ in data ministeriali 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 novembre 2001, n. 270 e al decreto del Ministro della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2005, n. 2, nonchĂŠ quelle riguardanti lâetichettatura dei medicinali dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute adotta opportune iniziative dirette ad evitare che lâapplicazione delle norme concernenti la bollinatura e la tracciabilitĂ dei medicinali comporti oneri eccessivi per i medicinali a basso costo. In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati dallâobbligo di apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanitĂ in data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001 (5).
4. LâAIFA assicura il rispetto delle indicazioni dettagliate previste dallâarticolo 65 della direttiva 2001/83/CE, anche per i medicinali autorizzati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004.
(1) Alinea modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 13), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, numero 13), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, numero 13), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(4) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(5) Comma modificato dallâarticolo 10, comma 1, lettera b) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e successivamente dallâarticolo 1, comma 1, numero 13), lettera d), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.73 bis Medicinali soggetti a bollinatura (1)
1. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 73, comma 3, i medicinali soggetti a prescrizione presentano i bollini di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis), a meno che non figurino nellâelenco compilato secondo la procedura di cui allâarticolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.
2. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 73, comma 3, i medicinali non soggetti a prescrizione non presentano i bollini di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis), a meno che, in via dâeccezione, non figurino nellâelenco compilato secondo la procedura di cui allâarticolo 54-bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, una volta accertato il rischio di falsificazione.
3. LâAIFA notifica alla Commissione europea i medicinali non soggetti a prescrizione medica che ritiene a rischio di falsificazione.
4. Fatti salvi i commi 1 e 2, lâambito di applicazione dellâidentificativo univoco di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis), è esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza. Inoltre, per i suddetti fini, nonchĂŠ per la farmacoepidemiologia, il Ministero della salute e lâAIFA possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui allâarticolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE.
5. Ai fini della sicurezza dei pazienti, lâambito di applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis), è esteso a qualsiasi medicinale.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 14), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.74 Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni
1. I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui allâarticolo 73.
2. PurchĂŠ contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale a norma dellâarticolo 73, lettera a);
b) il nome del titolare dellâAIC;
c) il mese e lâanno di scadenza indicati con parole o numeri;
d) il numero del lotto di produzione.
3. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali è impossibile menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, a norma dellâarticolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione;
b) la modalitĂ di somministrazione;
c) il mese e lâanno di scadenza indicati con parole o numeri;
d) il numero del lotto di produzione;
e) il contenuto in peso, in volume o in unitĂ posologiche.
Art.75 Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti
1. Ad esclusione dei medicinali di cui agli articoli 92 e 94, nonchĂŠ di altre ipotesi eventualmente individuate a livello comunitario, la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica ed eventuali altre informazioni essenziali figurano anche in caratteri Braille sullâimballaggio esterno. Il titolare dellâAIC garantisce che il foglio illustrativo è messo a disposizione, su richiesta delle associazioni dei pazienti, in formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti.
2. Il Ministero della salute, dâintesa con le rappresentanze dellâindustria farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalitĂ per informare i soggetti non vedenti e ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni dâuso o di conservazione, da riportare sullâimballaggio esterno o in un cartoncino pieghevole, o da rendere comunque facilmente accessibile ai non vedenti o ipovedenti con altra modalitĂ , inserito nella confezione.
3. Con decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui al comma 2, sono stabilite le modalitĂ di attuazione del secondo periodo del comma 1, anche tenendo conto di esperienze volontarie giĂ poste in essere su parte del territorio nazionale. Nelle more dellâemanazione del decreto ministeriale, sono osservate le linee guida emanate dalla Commissione europea.
Art.76 Obbligo del foglio illustrativo
1. Ă obbligatorio includere, nellâimballaggio esterno dei medicinali, un foglio illustrativo, salvo il caso in cui tutte le informazioni richieste dagli articoli 74 e 77 figurano direttamente sullâimballaggio esterno o sul confezionamento primario.
Art.77 Contenuto del foglio illustrativo
1. Il foglio illustrativo è redatto in conformitĂ al riassunto delle caratteristiche del prodotto; esso contiene, nellâordine seguente:
a) per lâidentificazione del medicinale:
1) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, ed eventualmente se esso è indicato per prima infanzia, bambini o adulti; quando il medicinale contiene unâunica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune;
2) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attivitĂ , redatte in termini facilmente comprensibili per il paziente;
b) le indicazioni terapeutiche;
c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale:
1) controindicazioni;
2) appropriate precauzioni dâuso;
3) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono influire sullâazione del medicinale;
4) avvertenze speciali;
d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare:
1) posologia;
2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
3) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il momento appropriato in cui il medicinale può o deve essere somministrato, e allâoccorrenza, in relazione alla natura del prodotto;
4) durata del trattamento, se deve essere limitata;
5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio: descrizione dei sintomi di riconoscimento e dellâintervento di primo soccorso);
6) condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa lâassunzione di una o piĂš dosi;
7) indicazione, se necessario, del rischio di effetti conseguenti alla sospensione del medicinale;
8) specifica raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti sullâuso del medicinale;
e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare con il normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure da adottare; il paziente dovrebbe essere espressamente invitato a comunicare al proprio medico o farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo;
f) un riferimento alla data di scadenza che figura sullâetichetta, seguito dagli elementi sottospecificati:
1) unâavvertenza contro lâuso del medicinale successivamente a tale data;
2) allâoccorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la conservazione del medicinale;
3) allâoccorrenza, unâavvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento;
4) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed eccipienti, nonchĂŠ la composizione quantitativa in termini di sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per ogni presentazione del medicinale;
5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unitĂ posologiche, per ogni presentazione del medicinale;
6) il nome e lâindirizzo del titolare dellâAIC;
7) il nome e lâindirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti (1);
g) quando il medicinale è autorizzato ai sensi del capo V del titolo III con nomi diversi negli Stati membri della Comunità europea interessati, un elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati membri;
h) la data in cui il foglio illustrativo è stato revisionato lâultima volta.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, è lecito riportare, previa notifica allâAIFA, il nome e lâindirizzo di chi, in base a uno specifico accordo con il titolare dellâAIC, provvede allâeffettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale. Tali indicazioni, nonchĂŠ eventuali simboli ed emblemi relativi allo stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori alle indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare AIC (2).
3. La lista prevista al comma 1, lettera c):
a) tiene conto della situazione particolare di determinate categorie di utilizzatori (bambini, donne in stato di gravidanza o che allattano, anziani, pazienti con determinate condizioni patologiche);
b) menziona allâoccorrenza i possibili effetti sulla capacitĂ di guidare un veicolo o di azionare macchinari;
c) contiene lâelenco di almeno tutti gli eccipienti che è importante conoscere per un uso efficace e sicuro del medicinale e che sono previsti nelle linee guida pubblicate a norma dellâarticolo 65 della direttiva 2001/83/CE.
4. Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso è leggibile, chiaro e di facile impiego.
5. LâAIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4 in occasione del rilascio dellâAIC, nonchĂŠ in occasione delle successive variazioni che comportano una significativa modifica del foglio illustrativo , secondo i criteri stabiliti con apposita determinazione dellâAIFA (2).
(1) Numero modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.78 Modifiche dellâetichettatura e del foglio illustrativo compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
1. Qualunque proposta di modifica di un elemento relativo allâetichettatura o al foglio illustrativo che non presuppone una variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, si intende approvata se lâAIFA non si pronuncia in senso contrario al progetto di modifica entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata pronuncia dellâAIFA non esclude, comunque, la responsabilitĂ anche penale del produttore e del titolare dellâAIC.
2. Il Ministero della salute, su proposta dellâAIFA, sentite le categorie interessate, individua modalitĂ per rendere immediatamente disponibili al consumatore le modifiche approvate del foglio illustrativo nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.79 Segni o pittogrammi
1. Lâimballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dellâAIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere piĂš esplicite alcune informazioni di cui agli articoli 73 e 77, comma 1, nonchĂŠ altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
Art.80 Lingua utilizzata
1. Almeno le indicazioni di cui agli articoli 73, 77, 79 sono redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Esse debbono essere comunque compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto. La versione del foglio illustrativo in lingua tedesca può essere resa disponibile allâacquirente in farmacia e nei punti vendita previsti dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, allâatto della vendita del medicinale secondo modalitĂ da stabilire con decreto del Ministro della salute, anche tenendo conto di esperienze volontarie giĂ poste in essere su parte del territorio nazionale (1).
2. Per alcuni medicinali orfani, su domanda motivata del richiedente, lâAIFA può autorizzare che le indicazioni di cui allâarticolo 73 siano redatte soltanto in una delle lingue ufficiali della ComunitĂ .
3. Lâuso complementare di lingue estere è ammesso purchĂŠ i relativi testi siano esattamente corrispondenti a quelli in lingua italiana. Il titolare dellâAIC del medicinale che intende avvalersi di tale facoltĂ deve darne preventiva comunicazione allâAIFA e tenere a disposizione dello stesso la traduzione giurata dei testi in lingue estere.
4. Se il medicinale non è destinato ad essere fornito direttamente al paziente, lâAIFA può dispensare dallâobbligo di far figurare determinate indicazioni sullâetichettatura e sul foglio illustrativo e di redigere il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.81 Caratteristiche generali delle informazioni riportate nel foglio illustrativo e nelle etichettature
1. Le informazioni di cui al presente titolo sono riportate in modo da risultare facilmente leggibili, chiaramente comprensibili e indelebili.
2. Il foglio illustrativo, in particolare, deve consentire allâutilizzatore di usare correttamente il medicinale, se necessario ricorrendo allâausilio di operatori sanitari.
Art.82 Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni sullâetichettatura e sul foglio illustrativo
1. In caso dâinosservanza delle disposizioni del presente titolo, lâAIFA, con provvedimento motivato, intima al titolare dellâAIC lâadeguamento dellâetichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per lâadempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, lâAIFA può sospendere lâAIC del medicinale fino allâadempimento. La sospensione è notificata allâinteressato con lâindicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti.
2. Fermo restando lâobbligo di adeguare lâetichettatura e il foglio illustrativo dei nuovi lotti di produzione alle prescrizioni del presente decreto, le confezioni giĂ in commercio conformi alle previgenti disposizioni possono essere vendute fino alla data di scadenza, fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica.
Art.83 Disposizioni particolari per lâetichettatura dei medicinali contenenti radionuclidi
1. Lâimballaggio esterno ed il contenitore dei medicinali contenenti radionuclidi sono etichettati in conformitĂ delle norme sulla sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi emanate dallâAgenzia internazionale dellâenergia atomica. Inoltre, lâetichettatura è conforme ai commi 2 e 3.
2. Lâetichettatura del contenitore blindato di protezione deve riportare le indicazioni richieste allâarticolo 73. Inoltre lâetichettatura del contenitore di protezione deve spiegare chiaramente tutti i codici usati sul flaconcino, indicando, se occorre, per una determinata ora e data, la quantitĂ totale o unitaria di radioattivitĂ ed il numero di capsule o, per i liquidi, il numero di millilitri contenuti nel contenitore.
3. Lâetichettatura del contenitore deve riportare le informazioni seguenti:
a) il nome o il codice del medicinale, compreso il nome o il simbolo chimico del radionuclide;
b) lâidentificazione del lotto e la data di scadenza;
c) il simbolo internazionale della radioattivitĂ ;
d) il nome e lâindirizzo del produttore;
e) la quantitĂ di radioattivitĂ come specificato al comma 2.
Art.84 Foglio illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit
di radionuclidi, precursori di radionuclidi.
1. LâautoritĂ competente verifica che nellâimballaggio dei radiofarmaci e dei generatori, dei kit e dei precursori di radionuclidi sia allegato un foglio illustrativo contenente istruzioni dettagliate. Il testo di questo foglio illustrativo è redatto in conformitĂ dellâarticolo 77. Esso riporta inoltre le precauzioni che lâoperatore e il paziente devono prendere durante la preparazione e la somministrazione del medicinale, nonchĂŠ le particolari precauzioni da prendere per lo smaltimento della confezione e del contenuto non utilizzato.
Art.85 Disposizioni particolari per lâetichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici
1. Senza pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali omeopatici sono etichettati in conformitĂ al presente titolo e contraddistinti dallâindicazione della loro natura omeopatica apposta in caratteri chiari e leggibili.
2. Lâetichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
a) Dicitura: ÂŤmedicinale omeopaticoÂť in grande evidenza, seguita dalla frase: ÂŤsenza indicazioni terapeutiche approvateÂť;
b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dellâarticolo 1, comma 1, lettera d); se il medicinale omeopatico è composto da due o piĂš ceppi omeopatici, nellâetichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia;
c) nome e indirizzo del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore;
d) modalitĂ di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;
e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
f) forma farmaceutica;
g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unitĂ di somministrazione;
h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;
i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto di produzione;
m) numero di registrazione;
n) unâavvertenza allâutilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono;
o) prezzo del medicinale;
p) dicitura: ÂŤmedicinale non a carico del Servizio sanitario nazionaleÂť.
Art.86 Aggiornamento delle disposizioni sullâetichettatura e sul foglio illustrativo
1. Le disposizioni del presente titolo riguardanti i contenuti dellâetichettatura e del foglio illustrativo dei medicinali possono essere aggiornati su proposta o previa consultazione dellâAIFA, con decreto del Ministro della salute, in conformitĂ alle disposizioni comunitarie.
Titolo VI
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI AI FINI DELLA FORNITURA
Art.87 Classi dei medicinali ai fini della fornitura
1. Allâatto del rilascio dellâAIC o successivamente, previa nuova valutazione dellâAIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o piĂš delle seguenti categorie:
a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
1) medicinali da banco o di automedicazione;
2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Art.88 Medicinali soggetti a prescrizione medica
1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attivitĂ o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dellâAIFA.
2. I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le caratteristiche dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94, devono recare sullâimballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase: ÂŤDa vendersi dietro presentazione di ricetta medicaÂť.
2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonchĂŠ le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessitĂ e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 o dallâarticolo 89 (1) .
3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e comunque per non piÚ di dieci volte.
Lâindicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori allâunitĂ esclude la ripetibilitĂ della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute.
(1) Comma inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.89 Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o piĂš delle caratteristiche previste dallâarticolo 88, comma 1, possono determinare, con lâuso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sullâimballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase ÂŤDa vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola voltaÂť.
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validitĂ limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna allâautoritĂ competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalitĂ atte ad escludere lâaccesso di terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validitĂ ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione.
Art.90 Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede specifiche modalitĂ di distribuzione e prescrizione.
2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano lâattuazione.
Art.91 Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.
Art.92 Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovativitĂ , per modalitĂ di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, lâAIFA può stabilire che lâuso dei medicinali previsti dal comma 1 è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sullâimballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: ÂŤUso riservato agli ospedali.
Vietata la vendita al pubblicoÂť. Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata in rapporto allâimpiego autorizzato del medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.
Art.93 Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sullâimballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: ÂŤDa vendersi dietro presentazione di ricetta medicaÂť, o ÂŤDa vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola voltaÂť, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
Art.94 Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalitĂ di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale.
2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sullâimballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: ÂŤUso riservato aâŚÂť, con specificazione dello specialista autorizzato allâimpiego del medicinale, e ÂŤVietata la vendita al pubblicoÂť.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.
Art.95 Accertamenti sullâosservanza delle disposizioni in materia di classificazione
1. Le ASL verificano a campione il rispetto da parte dei farmacisti delle disposizioni del presente titolo, informando dellâesito della verifica il Ministero della salute e lâAIFA.
Art.96 Medicinali non soggetti a prescrizione
1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista può dare consigli al cliente [ ,in farmacia,] sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purchÊ siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme (1).
3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui allâarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura ÂŤmedicinale di automedicazioneÂť. Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura ÂŤmedicinale non soggetto a prescrizione medicaÂť. I medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (1) .
4. Lâimballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dellâ8 febbraio 2002 (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Vedi, anche, lâarticolo 9, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 .
Art.97 Pubblicazione dellâelenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lâAIFA procede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di tutti i medicinali dei quali è autorizzata lâimmissione in commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza prevista dal presente titolo.
2. Ogni anno lâAIFA comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri della ComunitĂ europea le modifiche apportate allâelenco di cui al comma 1, limitatamente ai medicinali la cui fornitura è soggetta allâobbligo di prescrizione medica, precisandone la classificazione.
Art.98 Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione
1. Quando una modifica della classificazione di un medicinale è stata autorizzata in base a prove precliniche o sperimentazioni cliniche significative, lâAIFA, per un anno dalla data di tale autorizzazione, non tiene conto di tali prove precliniche o sperimentali ai fini dellâesame della domanda di classificazione di un altro medicinale a base della stessa sostanza presentata da diverso richiedente o titolare.
Art.98 bis
Art. 98-bis Sperimentazioni sulle modalitĂ di fornitura dei medicinali
1. Il Ministero della salute può autorizzare, previo parere favorevole della regione interessata, sperimentazioni sulle modalità di fornitura di medicinali in deroga alle disposizioni del presente titolo, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della tutela della salute pubblica. Il parere favorevole delle regioni si intende comunque acquisito trascorsi trenta giorni dalla richiesta del Ministero della salute (1).
(1) Articolo inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolo VII
TITOLO VII
Distribuzione allâingrosso e brokeraggio di medicinali, nonchĂŠ distribuzione di sostanze attive (1)
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo 1, comma 1, numero 15), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.99 Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina la distribuzione allâingrosso dei medicinali per uso umano, nonchĂŠ delle sostanze attive (1).
2. LâattivitĂ di distribuzione allâingrosso sul territorio nazionale di medicinali può riguardare unicamente medicinali per cui è stata rilasciata una AIC ai sensi del presente decreto o del regolamento (CE) n. 726/2004.
3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare dellâAIC, il quale intende importare un medicinale da un altro Stato membro ne dĂ comunicazione al titolare dellâAIC, al Ministero della salute e allâAIFA almeno quarantacinque giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale.
3-bis. Il Ministero della salute, con proprio decreto, su proposta dellâAIFA, fissa una tariffa che deve essere corrisposta per lâesame della notifica di cui al comma 3, limitatamente ai medicinali per i quali non è stata rilasciata unâautorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 (2).
3-ter. Per quanto riguarda i medicinali per i quali è stata rilasciata unâautorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, il distributore presenta la comunicazione, ai sensi del comma 3, al titolare dellâautorizzazione allâimmissione in commercio e allâEMA (3).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 16), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 16), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.100 Autorizzazione alla distribuzione allâingrosso dei medicinali
1. La distribuzione allâingrosso di medicinali è subordinata al possesso di unâautorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autoritĂ competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida (1).
1-bis. I farmacisti e le societĂ di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dellâarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonchĂŠ le societĂ che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attivitĂ di distribuzione allâingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le societĂ che svolgono attivitĂ di distribuzione allâingrosso di medicinali possono svolgere attivitĂ di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali (2).
1-ter. Ă fatto divieto al produttore e al distributore allâingrosso di praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto (3).
[ 2. Le attivitĂ di distribuzione allâingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili. ] (4)
3. Lâautorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se lâinteressato è in possesso dellâautorizzazione alla produzione prevista dallâarticolo 50 a condizione che la distribuzione allâingrosso è limitata ai medicinali, comprese le sostanze attive, oggetto di tale autorizzazione (5).
4. Il possesso dellâautorizzazione ad esercitare lâattivitĂ di grossista di medicinali non dispensa dallâobbligo di possedere lâautorizzazione alla produzione ottenuta in conformitĂ al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando lâattivitĂ di produzione o di importazione è esercitata a titolo di attivitĂ collaterale .
4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a societĂ che svolgono attivitĂ di distribuzione allâingrosso di medicinali, nonchĂŠ dellâacquisizione da parte di tali societĂ di partecipazioni in societĂ affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (6).
5. Ă esclusa dallâambito di applicazione del presente titolo lâattivitĂ di intermediazione del commercio allâingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali allâingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 17), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(3) Comma inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(4) Comma abrogato dallâarticolo 5, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(5) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(6) Comma inserito dallâarticolo 20, comma 1, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
Art.101 Requisiti richiesti per lâottenimento dellâautorizzazione
1. Per ottenere lâautorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b) disporre di adeguato personale nonchĂŠ di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, NĂŠ condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dellâarticolo 104.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2-bis deve svolgere la propria attivitĂ a carattere continuativo nella sede indicata nellâautorizzazione con un orario compatibile con le necessitĂ derivanti dalle dimensioni dellâattivitĂ di distribuzione espletata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita lâAIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo (1).
2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente allâentrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 , funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione allâingrosso o di deposito di gas medicinali (2);
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis) (3).
3. La responsabilitĂ di piĂš magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purchĂŠ lâattivitĂ da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e successivamente dallâarticolo 38, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(2) Comma inserito dallâarticolo 38, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(3) Comma inserito dallâarticolo 38, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
Art.102 Distribuzione allâingrosso esercitata in piĂš magazzini
1. Per esercitare la distribuzione allâingrosso mediante piĂš magazzini, dislocati in differenti regioni, lâinteressato deve ottenere distinte autorizzazioni, inoltrando domanda a ciascuna autoritĂ competente.
Art.103 Procedura di autorizzazione e ispezioni (1).
1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, lâautoritĂ competente comunica allâinteressato lâesito della stessa. Se i dati forniti dallâinteressato non sono sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dallâarticolo 101, la stessa autoritĂ può richiedere le necessarie integrazioni; in tale caso il termine di novanta giorni è sospeso fino alla presentazione dei dati complementari richiesti.
2. Lâautorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalitĂ della persona responsabile, ai sensi dellâarticolo 101;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dellâattivitĂ di distribuzione allâingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2 dellâarticolo 105.
3. Contemporaneamente alla notifica allâinteressato, lâautoritĂ competente provvede ad inviare copia dellâautorizzazione al Ministero della salute.
4. In caso di diniego dellâautorizzazione, che deve essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso può essere proposto.
4-bis. Lâispezione di cui allâalinea del comma 2 è reiterata dopo lâautorizzazione. Dopo ogni ispezione, lâautoritĂ competente di cui allâarticolo 100, comma 1, redige un verbale sul rispetto da parte dellâinteressato dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione di cui allâarticolo 110. Il contenuto di tale verbale è comunicato allâinteressato che può presentare osservazioni. Entro novanta giorni è rilasciata la certificazione se sono rispettati i suddetti principi e orientamenti (2).
4-ter. Copia della certificazione di cui al comma 4-bis è trasmessa al Ministero della salute che provvede a inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dellâUnione europea di cui allâarticolo 53, comma 9 (3).
4-quater. Il Ministero della salute, in cooperazione con lâEMA, definisce la forma e il contenuto dellâautorizzazione, del verbale di ispezione, nonchĂŠ della certificazione di cui al presente articolo, ai quali si uniformano le autoritĂ territoriali competenti (4).
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo 1, comma 1, numero 18), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 18), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 18), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(4) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 18), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.104 Obblighi e facoltĂ del titolare dellâautorizzazione
1. Il titolare dellâautorizzazione alla distribuzione allâingrosso dei medicinali è tenuto a:
a) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature di cui allâarticolo 101, comma 1, lettera a), accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli;
b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o societĂ che possiedono esse stesse lâautorizzazione ovvero sono esonerate dallâobbligo di possederla ai sensi dellâarticolo 100, comma 3; tale obbligo riguarda anche le forniture provenienti da altri Paesi della ComunitĂ europea, compatibilmente con le legislazioni ivi vigenti;
c) fornire medicinali unicamente a persone, societĂ o enti che possiedono essi stessi lâautorizzazione alla distribuzione allâingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali;
c-bis) accertare che i medicinali ricevuti non sono falsificati, verificando i bollini riportati sullâimballaggio esterno, conformemente alle disposizioni degli atti delegati di cui allâarticolo 54-bis, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE (1);
d) possedere un piano dâemergenza che assicura lâeffettiva applicazione di qualsiasi azione di ritiro dal mercato disposta dallâAIFA o avviata in cooperazione con il produttore o il titolare dellâAIC del medicinale in questione;
e) conservare una documentazione sotto forma di fatture degli acquisti e delle vendite, oppure sotto forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta, per ogni operazione relativa a medicinali ricevuti, spediti od oggetto di brokeraggio, almeno le informazioni seguenti:
1) la data;
2) la denominazione del medicinale;
3) il quantitativo ricevuto, fornito od oggetto di brokeraggio;
4) il nome e lâindirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi;
5) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve essere indicato nella bolla di consegna della merce fornita al grossista;
6) il numero di lotto dei medicinali in uscita od oggetto di brokeraggio, almeno per i prodotti che presentano i bollini di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis) (2);
f) tenere la documentazione di cui alla lettera e) a disposizione delle autoritĂ competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di cinque anni;
g) avvalersi, sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi durante il trasporto, nellâosservanza delle norme tecniche eventualmente adottate dal Ministero della salute, assicurandone lâosservanza anche da parte di terzi;
h) rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto del Ministro della sanitĂ in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1999;
h-bis) istituire un sistema di qualitĂ che precisa le responsabilitĂ , i processi e le misure di gestione del rischio in relazione alle sue attivitĂ (3);
h-ter) informare immediatamente la regione o la provincia autonoma territorialmente competente, che ne dĂ tempestiva comunicazione allâAIFA e al Ministero della salute in ordine ai medicinali ricevuti o proposti che identifica come falsificati o sospetta che sono stati falsificati e, se del caso, informarne anche il titolare dellâAIC (4);
i) assolvere agli obblighi previsti dallâarticolo 105.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera b), se lâapprovvigionamento del medicinale avviene:
a) presso un altro distributore allâingrosso, i titolari dellâautorizzazione di distribuzione allâingrosso devono verificare che il distributore allâingrosso da cui si sono riforniti rispetta i principi e gli orientamenti sulle norme di buona distribuzione. Ciò comprende la verifica del possesso di unâautorizzazione di distribuzione allâingrosso;
b) presso il produttore o lâimportatore, i titolari dellâautorizzazione di distribuzione allâingrosso devono verificare che il produttore o lâimportatore è titolare di unâautorizzazione alla produzione;
c) tramite brokeraggio, i titolari dellâautorizzazione di distribuzione allâingrosso dei medicinali devono verificare che il broker interessato soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto (5).
(1) Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, numero 19), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Lettera sostituita dallâarticolo 1, comma 1, numero 19), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, numero 19), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(4) Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, numero 19), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(5) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 19), lettera d), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.105 Dotazioni minime e fornitura dei medicinali
1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente sostanze attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, ovvero dallâarticolo 96 o medicinali di cui detiene lâAIC o la concessione di vendita, il titolare dellâautorizzazione alla distribuzione allâingrosso è tenuto a detenere almeno (1):
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di unâAIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dellâarticolo 18; tale percentuale deve essere rispettata anche nellâambito dei soli medicinali generici. Lâobbligo di chi commercia allâingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialitĂ in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilitĂ del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista (2).
2. Il titolare di unâAIC di un medicinale e i distributori di tale medicinale immesso effettivamente sul mercato assicurano, nei limiti delle loro responsabilitĂ , forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
3. La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico ÂŤ, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nellâambito territoriale indicato nella dichiarazione di cui allâarticolo 103, comma 2, lettera d) (3).
3-bis. Qualora la fornitura di cui al comma 3 non venga effettuata entro i termini ivi previsti, il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, deve segnalare alla regione o alla provincia autonoma ovvero alle altre autoritĂ competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma, il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione regionale nonchĂŠ il grossista a cui ha avanzato la richiesta (4).
3-ter. La regione, o la provincia autonoma ovvero le altre autoritĂ competenti individuate dalla legislazione della regione o della provincia autonoma, individuano sulla base della segnalazione di cui al comma 3-bis lâautoritĂ che ha concesso lâautorizzazione di cui al comma 1 dellâarticolo 100, e trasmettono a questâultima la segnalazione medesima affinchĂŠ effettui le verifiche opportune ad accertare che non sia stato violato lâobbligo di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera s) da parte del grossista (5).
3-quater. LâautoritĂ che effettua le verifiche di cui al comma 3-ter , applica al grossista che viola lâobbligo di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera s), la sanzione di cui allâarticolo 148, comma 13, nonchĂŠ la sospensione, non inferiore a 30 giorni dellâautorizzazione rilasciata ai sensi dellâarticolo 100, comma 1; nellâipotesi di reiterazione della violazione, lâautorizzazione può essere revocata (6).
4. Il titolare dellâAIC è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali previsti dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale (7).
5. Per ogni operazione, il distributore allâingrosso deve consegnare al destinatario un documento da cui risultano, oltre al proprio nome e indirizzo e al codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute ai sensi dellâarticolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005 (8):
a) la data;
b) la denominazione, la forma farmaceutica e il numero dellâAIC del medicinale (9);
c) il quantitativo fornito al destinatario;
c-bis) il numero di lotto dei medicinali almeno per i prodotti che presentano i bollini di cui allâarticolo 73, comma 1, lettera p-bis) (10);
d) il nome e lâindirizzo del destinatario e del fornitore (11).
(1) Alinea modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e successivamente dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Lettera modificata dallâarticolo 5, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(3) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(4) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 20), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(5) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 20), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(6) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 20), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(7) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(8) Alinea modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(9) Lettera sostituita dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(10) Lettera aggiunta dallâarticolo 1, comma 1, numero 20), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(11) Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, numero 20), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.106 Disposizioni concernenti medicinali particolari
1. I radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti soltanto a grossisti in possesso di autorizzazione a detenere sostanze radioattive, a istituti universitari o a reparti ospedalieri di medicina nucleare.
2. Ove medicinali immunologici o medicinali derivati dal sangue risultano prodotti e posti in commercio in quantitĂ insufficienti a soddisfare in modo ottimale le esigenze terapeutiche, il Ministero della salute, sentita lâAIFA, può adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili.
3. Restano ferme le disposizioni sul commercio allâingrosso contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art.107 Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali
1. Le farmacie aperte al pubblico, i punti vendita di medicinali previsti dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autoritĂ competenti che ne fanno richiesta le informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.108 Depositari di medicinali
1. Le disposizioni del presente titolo ad eccezione dellâarticolo 105, comma 1 e 3, disciplinano, per quanto applicabili, anche lâattivitĂ di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso umano sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dellâAIC dei medicinali o con loro rappresentanti.
1-bis. Il farmacista che esplica lâattivitĂ professionale prevista dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è responsabile, oltre che della gestione del reparto e dellâattivitĂ di vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso, funzionale allâesercizio commerciale (1).
1-ter. Nellâipotesi prevista dal comma 1-bis, quando al reparto per la vendita di medicinali sono assegnati piĂš farmacisti, il titolare dellâesercizio commerciale individua il farmacista responsabile, il quale deve risultare identificabile dallâutente (1).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.108 bis Distribuzione di sostanze attive (1)
1. I distributori di sostanze attive stabiliti in Italia registrano la loro attivitĂ allâautoritĂ territoriale competente di cui allâarticolo 100, comma 1.
2. Il modulo di registrazione, comprende almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale e lâindirizzo permanente;
b) le sostanze attive da distribuire;
c) i particolari relativi ai locali e alle attrezzature tecniche utilizzati per le loro attivitĂ .
3. I distributori di cui al comma 1 trasmettono il modulo di registrazione allâautoritĂ territoriale competente almeno sessanta giorni prima dellâinizio dellâattivitĂ .
4. LâautoritĂ competente, entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di registrazione, in base alla valutazione del rischio, può effettuare ispezioni, dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tal caso lâattivitĂ non può essere avviata prima di trenta giorni dallâispezione. Resta comunque fermo il potere dellâautoritĂ competente di effettuare ispezioni anche dopo lâavvio dellâattivitĂ .
5. I distributori di cui al comma 1 trasmettono annualmente allâautoritĂ competente un elenco delle modifiche intervenute in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione. Qualsiasi modifica che possa incidere sulla qualitĂ o sulla sicurezza delle sostanze attive distribuite deve essere immediatamente notificata.
6. LâautoritĂ competente trasmette copia del modulo di registrazione di cui al comma 2 al Ministero della salute, che provvede a inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dellâUnione europea di cui allâarticolo 53, comma 9.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 21), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.109 Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e lâAIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzati, sul territorio nazionale, in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza (1).
2. Su richiesta del Ministero della salute e dellâAIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 22), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 22), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.110 Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione
1. Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, in conformitĂ di nuove disposizioni comunitarie, le buone pratiche di distribuzione dei medicinali di cui allâarticolo 104, comma 1, lettera h) e le buone pratiche di distribuzione delle sostanze attive di cui allâarticolo 51, comma 1 (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 23),del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.111 Obblighi di comunicazione
1. LâautoritĂ competente che ha concesso lâautorizzazione di cui al comma 1 dellâarticolo 100, se modifica, sospende o revoca la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
2. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autoritĂ da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
3. Il Ministero della salute inserisce le informazioni relative alle autorizzazioni di cui allâarticolo 100, nonchĂŠ le certificazioni di cui allâarticolo 103, nella banca dati dellâUnione europea di cui allâarticolo 53, comma 9. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile riguardante le singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dellâarticolo 100 (1).
(1) Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, numero 24), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.112 Medicinali omeopatici
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai distributori di medicinali omeopatici.
Art.112 bis Distribuzione di medicinali in transito e verso paesi terzi (1)
1. Nel caso di distribuzione allâingrosso di medicinali verso paesi terzi, lâarticolo 99 e lâarticolo 104, comma 1, lettera c), non si applicano. Inoltre le disposizioni dellâarticolo 104, comma 1, lettere b) e c-bis), non si applicano nel caso di un prodotto ricevuto direttamente da un Paese terzo ma non importato. Tuttavia, in tal caso i distributori allâingrosso garantiscono che i medicinali sono stati ottenuti unicamente da persone che sono autorizzate o abilitate a fornire medicinali ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili del paese terzo interessato. Qualora i distributori allâingrosso forniscano medicinali a persone in paesi terzi, essi garantiscono che le forniture siano eseguite solo a persone che sono autorizzate o abilitate a ricevere i medicinali per la distribuzione allâingrosso o la fornitura al pubblico ai sensi delle disposizioni giuridiche e amministrative del paese terzo interessato. Le disposizioni di cui allâarticolo 105, comma 5, si applicano alla fornitura di medicinali a soggetti di paesi terzi autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 25), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.112 ter Broker di medicinali (1)
1. I broker di medicinali garantiscono che i medicinali oggetto di brokeraggio siano coperti da una AIC rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 oppure dallâAIFA a norma del presente decreto.
2. I broker di medicinali dispongono di un indirizzo permanente e di recapiti nellâUnione europea, onde garantire lâaccurata identificazione, localizzazione, comunicazione e supervisione delle loro attivitĂ da parte del Ministero della salute e delle autoritĂ competenti degli altri Stati membri.
3. Le prescrizioni di cui allâarticolo 104, comma 1, lettere da d) a h-ter), si applicano, per quanto compatibili, al brokeraggio di medicinali.
4. I soggetti stabiliti sul territorio nazionale ai sensi del comma 2 possono svolgere attivitĂ di brokeraggio di medicinali soltanto se registrati presso il Ministero della salute. Tali soggetti forniscono il loro nome, la loro ragione sociale e il loro indirizzo permanente ai fini della registrazione e notificano tempestivamente al Ministero della salute eventuali variazioni degli stessi.
5. Il Ministero della salute inserisce le informazioni di cui al comma 1 in un registro accessibile al pubblico.
6. Le linee guida di cui allâarticolo 110 includono disposizioni specifiche per lâattivitĂ di brokeraggio.
7. Il presente articolo fa salvi gli articoli 53, 109 e quanto previsto dallâarticolo 1, commi 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 e 362 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le ispezioni di cui ai suddetti articoli sono effettuate sotto la responsabilitĂ del Ministero della salute se il broker di medicinali ha sede sul territorio nazionale.
8. Se un broker di medicinali non osserva le prescrizioni di cui al presente articolo, il Ministero della salute può eliminarlo dal registro di cui al comma 4. Il Ministero della salute ne dĂ notifica allâinteressato.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 25), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Titolo VII-BIS
TITOLO VII-bis
Vendita a distanza al pubblico (1)
(1) Titolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, numero 26), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17
Art.112 quater Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 1. Ă vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della societĂ dellâinformazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n 317, e successive modificazioni, è consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autoritĂ competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
a) comunicazione allâautoritĂ competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2) data dâinizio dellâattivitĂ di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della societĂ dellâinformazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dellâautorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societĂ dellâinformazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:
a) i recapiti dellâautoritĂ competente di cui al comma 3;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dellâesercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nellâelenco di cui al comma 7, lettera c).
6. In conformitĂ alle direttive e alle raccomandazioni dellâUnione europea il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta lâUnione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo è chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformitĂ al comma 3.
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della societĂ dellâinformazione, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalitĂ del logo comune;
c) lâelenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della societĂ dellâinformazione e lâindirizzo dei loro siti web;
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della societĂ dellâinformazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di cui allâarticolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nellâambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione con lâUnione delle Camere di commercio, al fine di assicurare lâidentificazione dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci on line.
10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 26), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Titolo VIII
TITOLO VIII
PUBBLICITĂ
Art.113 Definizione di pubblicitĂ dei medicinali e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente titolo si intende per ÂŤpubblicitĂ dei medicinaliÂť qualsiasi azione dâinformazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
a) la pubblicitĂ dei medicinali presso il pubblico;
b) la pubblicitĂ dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi gli aspetti seguenti:
1) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
2) la fornitura di campioni di medicinali;
3) lâincitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, lâofferta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;
4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
5) il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione.
2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
a) lâetichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V;
b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale;
c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nellâambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purchĂŠ non vi figurino informazioni sul medicinale;
d) le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purchĂŠ non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.
Art.114 Principi fondamentali della disciplina
1. Ă vietata qualsiasi pubblicitĂ di un medicinale per cui non è stata rilasciata unâAIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.
2. Tutti gli elementi della pubblicitĂ di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
3. La pubblicitĂ di un medicinale:
a) deve favorire lâuso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietĂ ;
b) non può essere ingannevole.
Art.115 Limiti della pubblicitĂ presso il pubblico
1. Possono essere oggetto di pubblicitĂ presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.
2. à vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
3. Ă vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del presente articolo, è vietata la pubblicitĂ presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonchĂŠ dei medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dellâarticolo 3, comma 1, e allâarticolo 5.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, è vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione in un contesto che può favorire il consumo del prodotto.
Art.116 Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicitĂ presso il pubblico
1. Fatte salve le disposizioni dellâarticolo 115, la pubblicitĂ di un medicinale presso il pubblico:
a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; lâindicazione di questâultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da piĂš sostanze attive;
2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sullâimballaggio esterno; nella pubblicitĂ scritta lâinvito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto dâosservazione;
nella pubblicitĂ sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.
Art.117 Contenuti pubblicitari non consentiti
1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che:
a) fa apparire superflui la consultazione di un medico o lâintervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
b) induce a ritenere lâefficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;
c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui allâarticolo 115, comma 2;
e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;
g) assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
h) induce a ritenere che la sicurezza o lâefficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza ÂŤnaturaleÂť;
i) può indurre ad una errata autodiagnosi;
l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione;
m) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dellâazione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte.
2. Parimenti, in coerenza con quanto previsto dallâarticolo 116, comma 1, lettera a), non è consentita la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario è occultato dalla ridondanza di altre informazioni.
3. Con decreto del Ministro della salute può essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi dellâarticolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.
Art.118 Autorizzazione della pubblicitĂ presso il pubblico
1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute, ad eccezione:
a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica e sulle pagine web che, ferme restando le disposizioni dellâarticolo 116, comma 1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni dâimpiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con lâeventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dellâimballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale (1);
b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche dellâimballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui siti internet autorizzati ai sensi dellâarticolo 112-quater e sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attivitĂ di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmaci di cui allâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (2).
2. Lâautorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista dallâarticolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (3).
[ 3. La Commissione di cui al comma 2, nominata dal Ministro della salute, è costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione generale competente in materia di dispositivi medici, un membro in rappresentanza del Ministero delle attivitĂ produttive, un membro designato dallâAIFA, uno appartenente allâIstituto superiore di sanitĂ , due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La partecipazione ai lavori della Commissione non dĂ diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennitĂ , compenso o rimborso spese;
c) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.] (4)
[ 4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.] (5)
[ 5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero della salute.] (6)
6. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 114, 115 e 116, comma 1, lettera b), e dellâarticolo 117, comma 1, lettere c) ed f);
b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della salute;
c) se il messaggio costituisce parte di altro giĂ autorizzato su parere della Commissione.
7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza delle valutazioni dellâIstituto di cui al comma 6, lettera b), con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana estende la procedura di cui al predetto comma 6, lettera b), ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.
8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere lâautorizzazione alla pubblicitĂ di un medicinale, la mancata comunicazione al richiedente, da parte del Ministero della salute, della non accoglibilitĂ della domanda costituisce, a tutti gli effetti, rilascio dellâautorizzazione richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere riportata lâindicazione: ÂŤautorizzazione su domanda del âŚÂť seguita dalla data in cui la domanda di autorizzazione è pervenuta al Ministero della salute.
9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il Ministero della salute comunica al richiedente che la pubblicitĂ sanitaria oggetto della domanda può essere accolta soltanto con le modifiche specificate nella comunicazione ministeriale, il richiedente è autorizzato a divulgare un messaggio pubblicitario conforme alle modifiche indicate dallâUfficio. In tale caso nel messaggio deve essere riportata lâindicazione ÂŤautorizzazione del âŚÂť seguita dalla data della comunicazione ministeriale. Se, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 8, il Ministero della salute comunica al richiedente che la domanda non può essere accolta, la domanda stessa è da intendersi definitivamente respinta qualora lâinteressato non presenti osservazioni entro il termine di dieci giorni; se lâinteressato presenta osservazioni finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio, diverse da quelle previste nella comunicazione ministeriale, il relativo atto è considerato, a tutti gli effetti, come nuova domanda di autorizzazione; se le osservazioni dellâinteressato si limitano a ribadire, con lâeventuale supporto di documentazione, il contenuto della domanda iniziale, su di essa si pronuncia, in via definitiva, il competente ufficio del Ministero della salute, senza necessitĂ di una nuova consultazione della commissione di cui al comma 2 (7).
10. Eventuali provvedimenti del Ministero della salute volti a richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
11. I messaggi diffusi per via radiofonica sono esentati dallâobbligo di riferire gli estremi dellâautorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.
12. Le autorizzazioni alla pubblicitĂ sanitaria dei medicinali hanno validitĂ di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilitĂ del Ministero della salute di stabilire, motivatamente, un periodo di validitĂ piĂš breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio divulgato. Il periodo di validitĂ decorre dalla data, comunque di non oltre sei mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal richiedente per lâinizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il periodo di validitĂ decorre dalla data dellâautorizzazione. Le autorizzazioni in corso di validitĂ alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di validitĂ , decadono decorsi 24 mesi da tale data.
13. Se la pubblicità presso il pubblico è effettuata in violazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero della salute:
a) ordina lâimmediata cessazione della pubblicitĂ ;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalitĂ stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque salvo il disposto dellâarticolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano, altresĂŹ, ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in vitro utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o di altro professionista sanitario, nonchĂŠ agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso umano, soggetti alla disciplina prevista dallâarticolo 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
(1) Lettera modificata dallâarticolo 1, comma 1, numero 27), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e successivamente modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 27), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Per la proroga dellâorganismo di cui al presente comma, vedi lâarticolo 1, comma 2, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89. A norma dellâarticolo 2, comma 1, lettera e) del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni in atto esercitate dalla Commissione di cui al presente comma sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: ÂŤComitato tecnico sanitarioÂť.
(4) Comma soppresso dallâarticolo 4, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86. Per la composizione della Commissione e le modalitĂ di nomina dei suoi componenti vedi ora lâarticolo 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 86/2007.
(5) Comma soppresso dallâarticolo 4, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86. Per la durata dellâincarico dei componenti della Commissione vedi articolo 9 del medesimo D.P.R. n. 86/2007.
(6) Comma soppresso dallâarticolo 4, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86. Vedi lâarticolo 4, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 86/2007 (7) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274, come corretto con Comunicato 9 aprile 2008.
Art.119 PubblicitĂ presso gli operatori sanitari
1. Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo, lâinformazione scientifica presso gli operatori sanitari deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dallâAIFA, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dellâindustria farmaceutica.
3. La pubblicitĂ di un medicinale presso gli operatori sanitari deve sempre includere il riassunto delle caratteristiche del prodotto che risulta autorizzato al momento della diffusione della pubblicitĂ , specificare la classificazione del medicinale ai fini della fornitura e indicare il prezzo di vendita e le condizioni dellâeventuale dispensazione del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 3, la pubblicitĂ di un medicinale presso gli operatori sanitari può limitarsi alla sola denominazione del medicinale, con la specificazione della denominazione comune della sostanza o delle sostanze attive che lo compongono. A tali indicazioni può aggiungersi il nome del titolare dellâAIC seguito, nellâipotesi prevista dal comma 5, dal nome di chi provvede allâeffettiva commercializzazione del prodotto.
5. Lâattuazione della pubblicitĂ presso gli operatori sanitari può essere realizzata, anche in forma congiunta con il titolare dellâAIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo con questo, da altra impresa [farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di unâautorizzazione alla produzione di medicinali]. In tali ipotesi restano fermi, peraltro, sia gli obblighi e le responsabilitĂ dellâimpresa titolare AIC del medicinale, in ordine allâattivitĂ di informazione svolta dallâaltra impresa, sia lâobbligo di cui allâarticolo 122, comma 3 (1).
6. Se lâinformazione promozionale presso gli operatori sanitari è effettuata in violazione delle disposizioni e dei criteri e delle direttive adottate dallâAIFA ai sensi del comma 2, lâAgenzia stessa:
a) ordina lâimmediata cessazione o sospensione dellâinformazione promozionale;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, la cui redazione sarĂ curata secondo le modalitĂ stabilite dallâAIFA. Tale comunicato potrĂ essere inserito a cura dellâAIFA sul Bollettino di informazione sui farmaci e sul sito internet istituzionale della medesima e, a cura e a spese dellâAzienda, sul sito internet di questâultima o anche su quotidiani a tiratura nazionale.
7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 e le disposizioni degli articoli 121 e 125 si applicano senza pregiudizio di quanto disciplinato dalle regioni ai sensi del comma 21 dellâarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(1) Comma modificato dallâarticolo 34, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
Art.120 Disposizioni particolari sulla pubblicitĂ presso i medici
1. La documentazione sul medicinale, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dellâarticolo 8, comma 3, lettera o), deve essere depositata presso lâAIFA, prima dellâinizio della campagna pubblicitaria e può essere fornita al medico dallâimpresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla data di deposito. La data di deposito deve essere indicata nel materiale divulgato.
1-bis. Per i medicinali omeopatici o antroposofici senza indicazioni terapeutiche, al medico può essere consegnata la documentazione utile a ricordare posologia e campi di applicazione mediante pubblicazioni tratte da una delle farmacopee europee o dalla letteratura omeopatica o antroposofica. In questâultimo caso, deve essere stampigliato in modo visibile che trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale omeopatico o antroposofico (1).
2. LâAIFA può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 dellâarticolo 119, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui al comma 1, se la ritiene in contrasto con le disposizioni e i principi del presente decreto.
3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1 devono essere esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete per permettere al destinatario di essere adeguatamente informato sullâeffetto terapeutico e sulle caratteristiche del medicinale. Le informazioni stesse devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dellâAIC del medicinale o ai suoi aggiornamenti.
4. Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con lâindicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali o distorsive.
5. La pubblicità rivolta ai medici può essere realizzata anche attraverso visite dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca delle imprese farmaceutiche, purchÊ siano orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.121 Disposizioni particolari sulla pubblicitĂ presso i farmacisti
1. La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
2. Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicitĂ può comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al cliente, allâoccorrenza, consigli sulla utilizzazione del prodotto.
3. La documentazione che non consiste nella semplice riproduzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto è sottoposta alle disposizioni dellâarticolo 120.
4. La disciplina richiamata nel comma 3 non si applica alle informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.
Art.122 Requisiti e attivitĂ degli informatori scientifici
1. Lâinformazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, allâAIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nellâanno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare allâAIFA lâelenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dellâanno precedente, con lâindicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con lâazienda farmaceutica.
2. Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1994, o della corrispondente laurea di cui ai citati decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270. Il Ministro della salute può, sentito il Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, cosĂŹ da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto piĂš complete sui medicinali presentati. Le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici.
3. LâattivitĂ degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con unâunica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dellâAIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo.
4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il medicinale può essere prescritto con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
5. Lâadempimento di cui al comma 4 non è necessario se il medico è in possesso di una pubblicazione che riproduce i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dallâAIFA e se, per il medicinale presentato dallâinformatore scientifico, il riassunto delle caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni rispetto al testo incluso nella pubblicazione predetta.
6. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui allâarticolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dellâarticolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.
Art.123 Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura
1. Nel quadro dellâattivitĂ di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili allâattivitĂ espletata dal medico e dal farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio 2008 su proposta dellâAgenzia italiana del farmaco. Fino allâadozione del predetto decreto, il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche (1).
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
(1) Comma sostituito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.124 Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali
1. Ogni impresa farmaceutica in possesso delle autorizzazioni previste dal titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno specifico accordo con il titolare dellâAIC, provvede allâeffettiva commercializzazione di medicinali, che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilitĂ anche indiretti, in Italia o allâestero, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti allâimpiego di medicinali dalla stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al competente ufficio dellâAIFA, almeno sessanta giorni prima della data dellâinizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dellâiniziativa;
d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui lâimpresa è titolare, programma e razionale scientifico della manifestazione;
e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando lâimpresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati lâentitĂ e le modalitĂ dello stesso, nonchĂŠ eventuali diritti o facoltĂ concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono piĂš imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformitĂ da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dei criteri e delle linee guida stabilite dallâAIFA ai sensi del comma 2 dellâarticolo 119. Ă vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.
4. Nellâambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalitĂ devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. LâospitalitĂ non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti lâinizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, NĂŠ presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalitĂ tecnico-scientifiche della manifestazione. Ă consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e allâAIFA.
5. Lâimpresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, lâAIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede lâevento. Lâimpresa farmaceutica o, nellâipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dellâevento, devono inviare allâAIFA il consuntivo analitico delle spese.
6. Per le manifestazioni che si svolgono allâestero e per quelle che comportano, per lâimpresa farmaceutica, un onere superiore a 25.822,85 euro, lâimpresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dallâAIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, corredata dellâattestazione del pagamento della tariffa di cui allâarticolo 158, comma 8, lettera b). Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purchĂŠ integrali e regolarmente depositati presso lâAIFA ai sensi dellâarticolo 120, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale rilasciate in altri Paesi, purchĂŠ medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali.
9. Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o allâestero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicitĂ presso gli operatori sanitari dei propri medicinali.
10. Se le manifestazioni di cui al presente articolo sono effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto e dei criteri e delle direttive stabilite dallâAIFA, lâAgenzia medesima può vietare lo svolgimento della manifestazione.
Art.125 Campioni gratuiti
1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici.
I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non piĂš di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nellâambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da piĂš di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione piÚ piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purchÊ risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nellâipotesi prevista dal comma 5 dellâarticolo 122.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficoltĂ tecniche, sullâimballaggio esterno, sul confezionamento primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo indelebile lâindicazione ÂŤcampione gratuito â vietata la venditaÂť o altra analoga espressione.
9. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione eventualmente riportate sullâimballaggio esterno o sul confezionamento primario del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico. In particolare le imprese dovranno fornire ai propri informatori scientifici tutte le informazioni necessarie relative alle modalitĂ di corretta conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente, dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici devono essere consegnati campioni gratuiti in quantitĂ proporzionale al numero di visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici giorni , comunque non superiore al mese (1).
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
13. Il Ministro della salute, su proposta dellâAIFA, tenuto conto dellâandamento dei consumi dei medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli informatori scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche ulteriori limitazioni per determinate categorie di medicinali.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.126 Servizio scientifico
1. Ogni impresa titolare dellâAIC di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dellâinformazione sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio è diretto da un laureato in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di laurea specialistica o magistrale appartenente alle classi di laurea specialistica o magistrale cui fanno riferimento i settori scientifico-disciplinari dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche. Il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dellâimpresa farmaceutica.
2. Per i medicinali il cui titolare di AIC ha sede allâestero, lâadempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto dallâimpresa che rappresenta in Italia il titolare dellâautorizzazione o che, comunque, provvede alla importazione e distribuzione dei medicinali.
3. Il titolare dellâAIC e i soggetti previsti dal comma 2:
a) si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria impresa è conforme alle prescrizioni del presente decreto;
b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto;
c) forniscono allâAIFA lâinformazione e lâassistenza eventualmente richiesta per lâesercizio delle competenze della stessa;
d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della salute e dallâAIFA ai sensi del presente decreto sono rispettati immediatamente e integralmente.
4. Gli adempimenti indicati nei commi 1 e 3 devono essere soddisfatti sia dal titolare dellâAIC, sia da chi provvede allâeffettiva commercializzazione del medicinale, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dellâarticolo 119.
Art.127 PubblicitĂ presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente
1. In caso di pubblicitĂ irregolare svolta presso gli operatori sanitari, lâAIFA adotta, se del caso, i provvedimenti indicati allâarticolo 118, comma 13.
Art.128 Disposizioni particolari per la pubblicitĂ sui medicinali omeopatici
1. La pubblicitĂ dei medicinali omeopatici di cui allâarticolo 16, comma 1, è soggetta alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione dellâarticolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicitĂ di tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui allâarticolo 85.
2. Ă vietata qualsiasi forma di pubblicitĂ al pubblico dei medicinali omeopatici di cui allâarticolo 20, comma 1.
Titolo IX
TITOLO IX
FARMACOVIGILANZA (1)
A norma dellâarticolo 1, comma 345, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le disposizioni di cui al presente Titolo sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alcomma 344 del medesimo articolo 1.
Art.129 Sistema nazionale di farmacovigilanza
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo allâAIFA.
2. LâAIFA conformemente alle modalitĂ concordate a livello comunitario e definite dallâEMEA , nonchĂŠ alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE (1):
a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo allereazioni avverse, allâuso improprio, nonchĂŠ allâabuso degli stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;
b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari alla farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche; collabora altresĂŹ con lâEMEA, con i competenti organismi degli Stati membri della ComunitĂ europea e con la Commissione europea alla costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella ComunitĂ europea per consentire a tutte le autoritĂ competenti di condividere le informazioni simultaneamente;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con lâIstituto superiore di sanitĂ , studi e ricerche di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli operatori sanitari;
f) provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in collaborazione con il Consiglio superiore di sanitĂ , a predisporre la relazione annuale al Parlamento sulla farmacovigilanza.
3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con lâAIFA nellâattivitĂ di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono allâAIFA ai sensi dellâarticolo 131. Le regioni provvedono, nellâambito delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivitĂ anche di appositi Centri di farmacovigilanza.
4. LâAIFA organizza, con la partecipazione dellâIstituto superiore di sanitĂ , riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza presso le regioni per concordare le modalitĂ operative relative alla gestione della farmacovigilanza.
5. Su proposta dellâAIFA, previa consultazione delle Associazioni dellâindustria farmaceutica, sentito lâIstituto superiore di sanitĂ , con decreto del Ministro della salute, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie (1).
(1) Alinea modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.130 Disposizioni concernenti il titolare dellâAIC
1. Il titolare dellâAIC è tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia, nellâUnione europea o in un Paese terzo. Il titolare dellâAIC è tenuto, altresĂŹ, a registrare e a notificare con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in Italia e segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare tale struttura, allâAIFA. Il titolare dellâAIC è tenuto, altresĂŹ, a notificare allâAIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui è venuto a conoscenza.
2. Il titolare dellâAIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse gravi ed inattese e la presunta trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia, notificate allâAIFA secondo le modalitĂ , previste dalle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE (1).
3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali lâItalia è il Paese membro di riferimento, il titolare dellâAIC provvede inoltre a segnalare allâAIFA, secondo le modalitĂ ed i tempi stabiliti in accordo con essa, qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella ComunitĂ europea. AllâAIFA competono lâanalisi e il controllo di tali reazioni avverse.
4. Il titolare dellâAIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresĂŹ ritenuti validi i diplomi di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo organico-biologico purchĂŠ il piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo settore scientifico-disciplinare. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dallâarticolo 111 del presente decreto, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui AIC è titolare lâazienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.
5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il rilascio dellâautorizzazione, è fatto obbligo al titolare dellâAIC di presentare alle autoritĂ competenti le informazioni sulle sospette reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali rapporti periodici sono inviati allâAIFA almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dellâautorizzazione e fino al momento dellâimmissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresĂŹ presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta allâanno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza devono includere una valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.
6. Dopo il rilascio dellâAIC il titolare può chiedere una modifica dei tempi specificati nel presente articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza â PSUR â sono presentati secondo la scadenza prevista, in base a modalitĂ operative stabilite dallâAIFA.
8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE, i titolari dellâAIC utilizzano la terminologia medica concordata a livello internazionale per le segnalazioni di reazioni avverse (2).
9. Il titolare dellâAIC non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativamente al suo medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica alle autoritĂ competenti. Il titolare dellâAIC assicura comunque che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.
10. Ă fatto obbligo al titolare dellâAIC di diffondere ai medici prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalitĂ stabilite dallâAIFA, ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al profilo di tollerabilitĂ del medicinale.
11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le modalitĂ previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente lâistituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali allâinterno del sistema distributivo (3).
[ 12. Lâobbligo previsto al comma 11 è esteso alle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali.] (4)
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(3) Comma sostituito dallâarticolo 10, comma 1, lettera c) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
(4) Comma abrogato dallâ articolo 10, comma 1, lettera d), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Art.131 Responsabile del servizio di farmacovigilanza
1. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dellâarticolo 130, risiede in un Paese membro della ComunitĂ europea; egli assicura:
a) lâistituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale dellâazienda ed agli informatori medico-scientifici, sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;
b) che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive allâatto dellâautorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda;
c) lâelaborazione dei rapporti di cui al comma 5 dellâarticolo 130, da sottoporre alle autoritĂ competenti secondo le modalitĂ stabilite dallâAIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari;
d) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza;
e) la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dellâAIFA, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso;
f) la presentazione allâAIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi.
Art.132 Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dellâAIFA
1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dellâabilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al comma 4 dellâarticolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I medici , i farmacisti anche operanti nei punti vendita previsti dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nellâambito della propria attivitĂ . Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dallâAIFA (1).
3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione clinica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 24 giungo 2003, n. 211.
4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite lâapposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite lâapposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o, qualora prevista, tramite la Direzione sanitaria. I responsabili di farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruitĂ dei dati, allâinserimento della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di farmacovigilanza nazionale e alla verifica dellâeffettivo inoltro del messaggio, relativo allâinserimento, alla regione ed alla azienda farmaceutica interessata. In caso di impossibilitĂ di trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che non è stato possibile raggiungere per via telematica, copia della segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni.
5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia allâAIFA, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto.
6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti al segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da personale dellâAIFA, in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario. Gli aggiornamenti devono comunque essere richiesti in caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia giĂ completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di farmacovigilanza è comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere allâAIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.
7. Eventuali integrazioni alle modalitĂ operative circa la gestione e lâaggiornamento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse, di cui ai commi 4, 5 e 6, potranno essere incluse nelle linee guida di cui al comma 5 dellâarticolo 129 (1) .
8. LâAIFA provvede affinchĂŠ tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi sul territorio nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano immediatamente messe a disposizione del titolare dellâAIC e comunque entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione.
9. LâAIFA provvede affinchĂŠ tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale siano messe a disposizione dellâEMEA e degli altri Stati membri della ComunitĂ europea entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della loro comunicazione. LâAIFA dĂ , altresĂŹ, tempestiva notizia al pubblico, mediante il sito internet, del contenuto di tali segnalazioni.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.133 Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza
1. Se, a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza, lâAIFA ritiene necessario sospendere, revocare o modificare una AIC conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dellâ articolo 106, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, ne informa immediatamente lâEMEA, gli altri Stati membri della ComunitĂ europea e il titolare dellâAIC (1).
2. Quando è necessaria unâazione urgente per tutelare la salute pubblica, lâAIFA può sospendere lâAIC di un medicinale, a condizione che ne informi lâEMEA, la Commissione europea e gli altri Stati membri della ComunitĂ europea entro il primo giorno lavorativo seguente.
3. LâAIFA revoca o modifica, se del caso, il proprio provvedimento nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 107 della direttiva 2001/83/CE.
4. LâAIFA porta a conoscenza del pubblico, con i mezzi piĂš opportuni, le decisioni assunte ai sensi del presente articolo.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.134 Accertamenti sullâosservanza delle norme di farmacovigilanza
1. LâAIFA assicura lâosservanza delle disposizioni del presente titolo ispezionando i locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attivitĂ di cui al presente titolo.
2. A conclusione di ogni ispezione, è redatta una relazione sullâosservanza delle disposizioni di cui al presente titolo.
3. Alle ispezioni previste dal presente articolo, si applica quanto disposto dai commi 13 e 14 dellâarticolo 53.
Titolo X
TITOLO X
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI MEDICINALI DERIVATI DAL SANGUE O DAL PLASMA UMANI E SUI MEDICINALI IMMUNOLOGICI
Art.135 Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani
1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di recepimento della direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualitĂ e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.
2. I provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 191 del 2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti destinati alla trasfusione; la valutazione di tale equivalenza deve, peraltro, tener conto delle garanzie che possono essere ottenute attraverso i processi di produzione degli emoderivati.
Art.136 Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani
1. Il Ministero della salute e lâAIFA prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere lâautosufficienza della ComunitĂ europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dellâutilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea.
Art.137 Resoconti dei controlli di analisi
1. LâAIFA può esigere dai produttori di medicinali immunologici o di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani la trasmissione di copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona qualificata, conformemente allâarticolo 52, comma 8.
Art.138 Controllo di stato dei medicinali immunologici
1. Prima della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo di stato, lotto per lotto:
a) i vaccini vivi;
b) i medicinali immunologici utilizzati per lâimmunizzazione attiva dei bambini o di altri gruppi a rischio;
c) i medicinali immunologici utilizzati in programmi di immunizzazione attiva collettiva;
d) limitatamente ad un periodo transitorio, di norma stabilito nellâAIC, i medicinali immunologici nuovi o preparati con lâausilio di tecniche nuove o modificate, ovvero che presentano carattere innovativo per il produttore.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentiti lâIstituto superiore di sanitĂ ed il Consiglio superiore di sanitĂ , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate prescrizioni e procedure tecniche per lâesecuzione dei controlli previsti dal comma 1, che, effettuati dallâIstituto superiore di sanitĂ , devono essere completati entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
3. Con le modalitĂ indicate nel comma 2:
a) possono essere sottoposti a controllo di stato, tenuto conto delle direttive della ComunitĂ europea, medicinali immunologici diversi da quelli indicati nel comma 1 quando lo richiedano particolari esigenze di tutela della salute pubblica;
b) può essere stabilito che, per determinati prodotti, il controllo di stato è effettuato, anzichÊ su campioni dei medicinali, sulla documentazione relativa ai controlli eseguiti dal produttore;
c) possono essere esentati dal controllo di stato medicinali immunologici che offrono sufficienti garanzie di sicurezza e uniformitĂ .
4. Il controllo di stato non è richiesto quando il lotto è stato giĂ sottoposto ad analogo controllo da parte dellâautoritĂ sanitaria di altro Stato membro della ComunitĂ europea o di uno Stato con il quale esistono accordi bilaterali.
Art.139 Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
1. Il Ministro della salute, sentiti lâIstituto superiore di sanitĂ e il Consiglio superiore di sanitĂ , può sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente a singole tipologie, i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o giĂ pronti per lâuso; con la stessa procedura sono dettate prescrizioni e modalitĂ per lâeffettuazione di tale controllo, che deve essere completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
Art.140 Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
1. Ai fini del rilascio dellâAIC di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, il produttore deve dimostrare che i processi di produzione e di purificazione adottati, opportunamente convalidati, consentono di ottenere costantemente lotti omogenei, nonchĂŠ di garantire, per quanto consentito dagli sviluppi della tecnica, lâassenza di contaminanti virali, specifici, nonchĂŠ di patogeni suscettibili di essere trasmessi; la documentazione sui processi di produzione e purificazione, unitamente alla documentazione di convalida, deve essere sottoposta allâAIFA, che acquisisce al riguardo il giudizio tecnico dellâIstituto superiore di sanitĂ .
Titolo XI
TITOLO XI
VIGILANZA E SANZIONI
Art.141 Sospensione, revoca e modifica dâufficio di una AIC
1. LâAIC di un medicinale, rilasciata dallâAIFA, può essere revocata.
2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal commercio del medicinale, è disposta quando, a motivato giudizio dellâAIFA:
a) il medicinale è nocivo nelle normali condizioni di impiego;
b) il medicinale non permette di ottenere lâeffetto terapeutico o lâeffetto per il quale è stato autorizzato;
c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle normali condizioni dâimpiego;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
3. Lâautorizzazione può essere revocata anche nel caso in cui si riscontra che le informazioni presenti nel fascicolo a norma dellâarticolo 8 o degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono errate o non sono state modificate a norma dellâarticolo 33, o quando non sono stati eseguiti i controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per lâAIC, nonchĂŠ nei casi in cui le sperimentazioni presentate a supporto della richiesta di AIC siano state condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria.
3-bis. Le disposizioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche quando la produzione del medicinale non è conforme alle informazioni fornite ai sensi dellâarticolo 8, comma 3, lettera e), o i controlli non sono effettuati secondo i metodi descritti allâarticolo 8, comma 3, lettera i) (1).
4. La revoca è disposta previa contestazione dei fatti al titolare dellâAIC, il quale ha facoltĂ di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita audizione, entro quindici giorni dalla contestazione stessa. Il provvedimento è adottato dallâAIFA.
Contro il provvedimento di revoca adottato dallâAIFA può essere proposta opposizione sulla quale lâAIFA decide, sentito il Consiglio superiore di sanitĂ .
5. Se, nei casi previsti dal comma 2, è opportuno acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del medicinale, lâAIFA sospende lâautorizzazione. La sospensione è disposta, altresĂŹ, quando le irregolaritĂ di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entitĂ , sanabili in un congruo periodo di tempo. La sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata (2).
6. In luogo della revoca o della sospensione, lâAIFA provvede, nei casi previsti dal comma 2, a modificare lâAIC.
7. Con il provvedimento di modifica dellâAIC di cui al comma 6, lâAIFA stabilisce il termine entro il quale devono essere ritirate dal commercio le confezioni non modificate.
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 28), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma modificato dallâarticolo 10, comma 1, lettera f), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Art.142 Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro dal commercio e sequestro del medicinale
1. LâAIFA vieta la vendita e la utilizzazione del medicinale e dispone il ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a singoli lotti, se a giudizio motivato della stessa, ricorre una delle condizioni di cui al comma 2 dellâarticolo 141 ovvero risulta che non sono stati effettuati i controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della produzione, o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti allâatto del rilascio dellâautorizzazione alla produzione o successivamente, o il medicinale presenta difetti di qualitĂ potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
2. LâAIFA può disporre altresĂŹ il sequestro del medicinale, anche limitatamente a singoli lotti, quando sussistono elementi per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilitĂ del medicinale può assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono, per quanto applicabili, anche alle sostanze attive (1).
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.142 bis Sistema nazionale anti-falsificazione (1)
1. Il sistema nazionale antifalsificazione, inteso a impedire sia la circolazione sul territorio nazionale di medicinali di cui si ha notizia che siano falsificati e potenzialmente pericolosi per la salute sia che essi possano raggiungere i pazienti, è gestito dallâAIFA con il supporto della task-force nazionale anti-falsificazione di cui allâarticolo 142-ter.
2. Il sistema di cui al comma 1 comprende:
a) la ricezione e la gestione delle segnalazioni di medicinali dei quali si hanno notizie che inducono a ritenere si tratti di medicinali falsificati e di medicinali che si ritiene presentino difetti di qualitĂ ;
b) i richiami di medicinali a opera dei titolari delle autorizzazioni allâimmissione in commercio o i ritiri di medicinali dal mercato disposti dallâAIFA presso tutti i soggetti della catena di fornitura, anche al di fuori del normale orario di lavoro;
c) il ritiro dei suddetti medicinali anche presso i pazienti che li hanno ricevuti se necessario con lâassistenza di operatori sanitari.
3. Qualora si hanno notizie che inducono a ritenere che un medicinale sia stato falsificato e rappresenti un rischio per la salute pubblica e non si sia giĂ provveduto al riguardo, lâAIFA trasmette immediatamente una notifica di allerta rapida alle autoritĂ competenti degli altri Stati membri e a tutti i soggetti della catena di distribuzione sul territorio nazionale.
4. Se si ritiene che il medicinale di cui al comma 3 abbia giĂ raggiunto i pazienti, entro 24 ore dalla notifica di allerta rapida sono diramati dâurgenza comunicati pubblici per raggiungere i pazienti medesimi e procedere al ritiro del medicinale presso il loro domicilio. Tali comunicati contengono brevi informazioni sul difetto di qualitĂ o sulla falsificazione, nonchĂŠ sui rischi connessi per la salute dei pazienti.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 29), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.142 ter Informazione sulle attivitĂ anti-falsificazione (1)
1. LâAIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio provvedimento una task-force nazionale anti-falsificazione per la condivisione delle informazioni sulle attivitĂ e i casi di falsificazione con la partecipazione del Ministero della salute, dellâIstituto superiore di sanitĂ , del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli, nonchĂŠ con la collaborazione degli altri Ministeri interessati e con il supporto della Direzione generale per la lotta alla contraffazione â Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
2. LâAIFA, con il supporto della task-force di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza incontri con la partecipazione di organizzazioni di pazienti e di consumatori e, se necessario, dei responsabili delle azioni di vigilanza sul territorio nazionale, al fine di informare il pubblico sulle azioni intraprese nel settore della prevenzione e dellâapplicazione delle norme per contrastare la falsificazione di medicinali.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 29), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.142 quater Cooperazione con lâAgenzia delle dogane e dei monopoli (1)
1. Ai sensi del presente decreto, e, in particolare degli articoli 52-ter e 112-bis, nonchĂŠ lâarticolo 118-quater della direttiva 2001/83/CE, al fine di contrastare lâingresso nel territorio nazionale di medicinali falsificati, lâAIFA, di intesa con il Ministero della salute e il Ministero dellâeconomia e delle finanze, adotta, sentita la task-force di cui allâarticolo 142-ter, le misure necessarie a garantire la cooperazione tra lâAIFA stessa, lâAgenzia delle dogane e dei monopoli e, per gli aspetti di competenza, gli uffici di sanitĂ marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 29), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.142 quinquies Conferenza dei servizi (1)
1. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali offerti a distanza al pubblico, mediante i servizi della societĂ dellâinformazione, il Ministero della salute e lâAIFA, rispettivamente per i profili di rispettiva competenza, anche dâufficio, esercitano le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche in qualitĂ di autoritĂ competente per lâapplicazione del presente decreto.
2. LâAIFA indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata dâintesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), finalizzata allâidentificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della societĂ dellâinformazione di farmaci. Alla conferenza dei servizi partecipano come amministrazioni interessate il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, lâAutoritĂ garante per la concorrenza e il mercato e il Consiglio nazionale delle ricerche (Registro IT).
3. Il Ministero della salute, su proposta dellâAIFA resa a seguito dellâistruttoria espletata dalla conferenza di cui al comma 2, dispone con provvedimento motivato, anche in via dâurgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta di farmaci attraverso i mezzi della societĂ dellâinformazione accertate come illegali ai sensi del presente decreto.
4. Ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è lâautoritĂ competente ad emanare disposizioni per impedire lâaccesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del presente decreto da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono eseguiti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.).
6. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, entro il termine nei medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duececentocinquantamila.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 29), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.143 Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
1. LâAIFA può stabilire, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della ComunitĂ europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sullâetichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalitĂ di prescrizione e di impiego.
Art.144 Provvedimenti dellâautoritĂ amministrativa in caso di irregolaritĂ nel commercio dei medicinali
1. In caso di vendita di un medicinale per il quale lâAIC non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, lâAIFA ne dispone lâimmediato ritiro dal commercio e può, ove sussiste responsabilitĂ anche del produttore, provvedere alla immediata chiusura, parziale o totale, dello stabilimento in cui risulta prodotto il medicinale. Lâordine di ritiro dal commercio è facoltativo se la modifica di composizione non appare rilevante sotto il profilo sanitario.
2. LâAIFA può altresĂŹ disporre il sequestro del medicinale quando sussistono elementi per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilitĂ del medicinale può assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lâautoritĂ amministrativa competente ai sensi della legislazione regionale, può ordinare la chiusura, per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della farmacia o dellâapposito reparto del punto vendita previsto dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presso la quale i medicinali sono stati posti in vendita o detenuti per la vendita, nonostante il divieto imposto dallâAIFA (1).
4. Se successivamente si ripetono, almeno due volte, i fatti previsti dal comma 1 presso la stessa farmacia o lo stesso punto vendita, lâautoritĂ amministrativa competente dispone la decadenza della farmacia o, nel caso previsto dallâarticolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la chiusura del reparto (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
Art.145 Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dellâarticolo 38, comma 9, di sospensione o di modifica dâufficio, nonchĂŠ il divieto di vendita e di utilizzazione di cui allâarticolo 142, sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dallâemanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.
Art.146 Sospensione e revoca dellâautorizzazione alla produzione
1. LâAIFA sospende o revoca lâautorizzazione alla produzione per una categoria di preparazioni o per lâinsieme di queste quando è venuta meno lâosservanza di una delle condizioni previste dallâarticolo 50, commi 1 e 2 e dallâarticolo 52-bis, commi 1, 2 e 3 (1).
2. LâAIFA, fatto comunque salvo quanto previsto dallâarticolo 142, nel caso in cui non sono stati osservati gli obblighi degli articoli 50, 51 e 52, comma 8 e 52-bis, ovvero nei casi in cui non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti dallâAIFA allâatto del rilascio dellâautorizzazione o successivamente o non sono stati rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali e delle sostanze attive fissati dalla normativa comunitaria, o infine nel caso in cui il titolare dellâAIC e, se del caso, il titolare dellâautorizzazione alla produzione non forniscono la prova dellâavvenuta esecuzione dei controlli effettuati sul medicinale e/o sui componenti, nonchĂŠ sui prodotti intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per lâAIC, può sospendere la produzione o lâimportazione di medicinali e di sostanze attive provenienti da paesi terzi o sospendere o revocare lâautorizzazione alla produzione per una categoria di preparazioni o per lâinsieme di queste (2).
3. Tranne che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di sospensione e di revoca dellâautorizzazione prevista dallâarticolo 50 e dallâarticolo 52-bis sono emanati previa contestazione dei fatti al titolare, che ha facoltĂ di presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni; i provvedimenti stessi sono notificati ai titolari delle autorizzazioni e pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).
4. LâAIFA può provvedere alla chiusura dellâofficina in via definitiva o per la durata della sospensione dellâautorizzazione.
5. I titolari delle autorizzazioni alla produzione hanno lâobbligo di comunicare allâAIFA la temporanea o definitiva chiusura del sito produttivo.
(1) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 30), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 30), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma modificato dallâarticolo 1, comma 1, numero 30), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.147 Sanzioni penali
1. Il titolare o il legale rappresentante dellâimpresa che inizia lâattivitĂ di produzione di medicinali o materie prime farmacologicamente attive senza munirsi dellâautorizzazione di cui allâarticolo 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dellâautorizzazione stessa, è punito con lâarresto da sei mesi ad un anno e con lâammenda da euro diecimila a euro centomila. Le medesime pene si applicano, altresĂŹ, a chi importa medicinali o materie prime farmacologicamente attive in assenza dellâautorizzazione prevista dallâarticolo 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui medicinali i controlli di qualitĂ di cui allâarticolo 52, comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a chi prosegue lâattivitĂ autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza della persona qualificata di cui allâarticolo 50, comma 2, lettera c), o la sopravvenuta inidoneitĂ delle attrezzature essenziali a produrre e controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti autorizzati.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, il titolare o il legale rappresentante dellâimpresa che inizia lâattivitĂ di produzione, distribuzione, importazione ed esportazione di sostanze attive senza aver ottemperato alle disposizioni di cui allâarticolo 52-bis, commi 1, 2 e 3, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro diecimila a euro centomila (1).
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali lâautorizzazione di cui allâarticolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con lâarresto sino a un anno e conlâammenda da duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte della metĂ quando la difformitĂ della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali lâautorizzazione di cui allâarticolo 6 non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata , o medicinali di cui è stata comunque vietata la vendita, in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, è punito con lâammenda da ottocento euro a duemilaquattrocento euro e con la sospensione dallâesercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena è dellâarresto da due a otto mesi, dellâammenda da milleseicento euro a quattromila euro e della sospensione dallâesercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metĂ quando la difformitĂ della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica (2).
4. Il titolare o il legale rappresentante dellâimpresa che inizia lâattivitĂ di distribuzione allâingrosso di medicinali senza munirsi dellâautorizzazione di cui allâarticolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dellâautorizzazione stessa, è punito con lâarresto da sei mesi ad un anno e con lâammenda da diecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue lâattivitĂ autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui allâarticolo 101.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, i titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che mettono in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della societĂ dellâinformazione, medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro duemila a euro diecimila (3).
4-ter. Fatta eccezione per le farmacie e gli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque, sul territorio nazionale, mette in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della societĂ dellâinformazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro tremila a euro diciottomila (4).
5. Chiunque, in violazione dellâarticolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con lâarresto fino ad un anno e con lâammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dellâarticolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dallâesercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dellâarticolo 123, si applica la sanzione dellâammenda da quattrocento euro a mille euro.
6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo periodo, si applicano altresĂŹ in caso di violazione dei provvedimenti adottati dallâAIFA ai sensi del comma 1 dellâarticolo 142.
7. Il produttore di medicinali o il titolare dellâAIC che immettono in commercio medicinali privi del requisito della sterilitĂ quando prescritto ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti agenti patogeni suscettibili di essere trasmessi, è soggetto alle pene previste dallâarticolo 443 del codice penale aumentate di un terzo.
7-bis. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della societĂ dellâinformazione medicinali falsificati, nonchĂŠ esercita attivitĂ di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro duemilaseicento a euro quindicimilaseicento (5).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 31), lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 31), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(4) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 31), lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(5) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 31), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
Art.148 Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 34, comma 7, il responsabile dellâimmissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare dellâAIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza lâautorizzazione prevista dallâarticolo 35.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, a seguito della notifica da parte dellâAIFA della relazione di cui al comma 7 dellâarticolo 53, non ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di notifica nei tempi in questo stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dallâarticolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione dellâobbligo di cui alla lettera e) del comma citato.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e gli importatori di eccipienti che non ottemperano alle disposizioni del presente decreto e in particolare dellâarticolo 51, comma 1, lettere e) ed e-quater), nonchĂŠ dellâarticolo 60, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila (1).
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, gli importatori e i distributori di sostanze attive, nonchĂŠ i broker di medicinali che non ottemperano alle disposizioni di cui allâarticolo 52-bis, comma 5, articolo 108-bis, comma 5, nonchĂŠ allâarticolo 112-ter, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila (2).
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro al titolare di AIC che non provvede a richiedere le variazioni necessarie ad inserire nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo dei propri medicinali le informazioni di sicurezza di cui allâarticolo 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale è posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dallâAIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto dallâarticolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il titolare dellâAIC è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
6. Nellâipotesi prevista dal comma 5, lâAIFA, con provvedimento motivato, intima al titolare dellâAIC lâadeguamento dellâetichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per lâadempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, lâAIFA può sospendere lâAIC del medicinale fino allâadempimento. La sospensione è notificata allâinteressato con lâindicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 dellâarticolo 88 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 dellâarticolo 88 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dallâarticolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. LâautoritĂ amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dellâarticolo 89 senza attenersi alle modalitĂ di cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a una struttura non autorizzata un medicinale disciplinato dallâarticolo 92 è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 11.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dallâarticolo 93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro.
LâautoritĂ amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al pubblico o a un medico non autorizzato allâimpiego un medicinale disciplinato dallâarticolo 94 è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 11.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste al comma 4 dellâarticolo 147 soggiace alla sanzione amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
13-bis. Il distributore allâingrosso che non osserva il divieto previsto dallâarticolo 100, comma 1-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro (3).
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5 dellâarticolo 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
15. Chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8 dellâarticolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila euro. In caso di violazione delle restanti disposizioni dello stesso articolo 125 si applica il disposto dellâarticolo 127.
17. Chiunque viola le disposizioni dellâarticolo 126 soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro a trecentomila euro.
18. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicitĂ presso gli operatori sanitari comporta lâapplicazione della sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
19. Per i medicinali inclusi nellâelenco dei medicinali che possono essere dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale la violazione di cui al comma 18 può comportare, altresĂŹ, la sospensione del medicinale dal predetto elenco per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravitĂ del fatto. Il provvedimento di sospensione è adottato previa contestazione del fatto al titolare dellâAIC, il quale può far pervenire controdeduzioni allâAIFA entro quindici giorni dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dellâAIC di medicinali che viola gli obblighi previsti dallâarticolo 130 è soggetto alla sanzione del pagamento da trentamila euro a centottantamila euro. Lâimporto della sanzione è incrementato di una quota variabile dallo 0,1 per cento allâ1 per cento del fatturato del medicinale per il quale è stata riscontrata la violazione.
21. Il titolare dellâAIC di medicinali che viola gli obblighi previsti dallâarticolo 130, è altresĂŹ obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per tre giorni consecutivi sui principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate con lâAIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dellâazienda farmaceutica, che viola gli obblighi dellâarticolo 131, è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila euro.
[23. Chiunque viola lâobbligo previsto dallâarticolo 130, comma 12, è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da diecimila euro a sessantamila euro.] (4)
24. Lâinosservanza delle disposizioni previste per i responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie, comporta lâinstaurazione nelle sedi competenti di procedimenti per lâerogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 32), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(2) Comma aggiunto dallâarticolo 1, comma 1, numero 32), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma inserito dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(4) Comma abrogato dallâarticolo 10, comma 1, lettera e), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
Art.149 Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
1. Ad eccezione del potere di revoca dellâAIC, le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. In tale ipotesi lâAIFA, quando adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.
Art.150 Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali omeopatici.
Titolo XII
TITOLO XII
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art.151 Osservanza degli obblighi di comunicazione allâinterno della comunitĂ
1. Il Ministero della salute verifica lâosservanza, da parte dellâAIFA, di tutti gli obblighi di comunicazione in ambito comunitario previsti dal presente decreto.
2. LâAIFA accetta, di norma, le conclusioni di una ispezione effettuata in altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/83/CE, che interessano medicinali commercializzati sul territorio italiano. In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per motivi di salute pubblica lâAIFA non può accettare le conclusioni di unâispezione, ne informa immediatamente la Commissione, lâEMEA e il Ministero della salute.
Art.152 Obblighi di comunicazione nei confronti dellâOrganizzazione mondiale della sanitĂ
1. LâAIFA comunica immediatamente allâOrganizzazione mondiale della sanitĂ informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in commercio che possono incidere sulla tutela sanitaria in Paesi terzi.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è inviata allâEMEA e al Ministero della salute.
Art.153 TassativitĂ delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
1. LâAIFA può rifiutare, sospendere o revocare lâAIC solamente per i motivi specificati nel presente decreto.
2. Le decisioni di sospensione della produzione, o dellâimportazione di medicinali provenienti da Paesi terzi, di divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli articoli 146 e 142.
Art.154 Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza
1. Le disposizioni del titolo IX che prevedono obblighi a carico degli operatori e delle strutture sanitarie e le correlate sanzioni previste nel titolo XI trovano applicazione anche nei riguardi delle reazioni avverse conseguenti allâimpiego di un medicinale per unâindicazione o una via di somministrazione o una modalitĂ di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, secondo quanto previsto dallâarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Il Ministro della salute può vietare la utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
Art.155 Misure dirette ad assicurare lâindipendenza e la trasparenza delle valutazioni
e un miglior coordinamento fra le attivitĂ dellâAIFA e del Ministero della salute.
1. LâAIFA e, per quanto di competenza, il Ministero della salute, le regioni e le autoritĂ dalle stesse delegate, adottano adeguate misure affinchĂŠ il proprio personale, i relatori e gli esperti incaricati di valutazioni concernenti le autorizzazioni previste dal presente decreto e la sorveglianza dei medicinali non abbiano alcun interesse finanziario o personale nellâindustria farmaceutica che può incidere sulla loro imparzialitĂ . I soggetti predetti rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro interessi finanziari.
Le dichiarazioni non veritiere che occultano interessi ricompresi nel primo periodo del presente comma comportano lâimmediato allontanamento del soggetto dalle attivitĂ previste dal presente decreto, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.
2. LâAIFA rende accessibili al pubblico, con modalitĂ da pubblicare sul sito internet, i propri regolamenti interni e quelli dei propri organi collegiali che intervengono nelle materie disciplinate dal presente decreto, nonchĂŠ gli ordini del giorno delle relative riunioni. Su richiesta, fornisce i verbali delle predette riunioni, accompagnati dalle decisioni adottate e dalle informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi i pareri della minoranza.
3. Un rappresentante della competente Direzione generale del Ministero della salute partecipa, con facoltĂ di esporre la posizione del Ministero della salute su particolari questioni, alle riunioni degli organi collegiali dellâAIFA disciplinati dagli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro della salute in data 20 settembre 2004, n. 245. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dellâAIFA non dĂ diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennitĂ , compenso o rimborso spese.
Art.156 Certificazioni concernenti la produzione di medicinali
1. LâAIFA certifica, a richiesta del produttore, dellâesportatore o delle autoritĂ di un paese terzo importatore, il possesso da parte del produttore dellâautorizzazione alla produzione di medicinali e materie prime farmacologicamente attive. Nel rilasciare il certificato, lâAIFA:
a) tiene conto delle disposizioni dellâOrganizzazione mondiale della sanitĂ ;
b) fornisce, per i medicinali giĂ autorizzati e destinati allâesportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
2. Il produttore che non sia in possesso di unâAIC è tenuto a fornire allâAIFA, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i motivi della mancanza di tale autorizzazione, nonchĂŠ copia dellâAIC nel Paese di destinazione, o la domanda di autorizzazione presentata alle autoritĂ di tale Paese.
Art.157 Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellâambiente e tutela del territorio e il Ministro delle attivitĂ produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate alla raccolta. Con lo stesso decreto sono individuate modalitĂ che rendono possibile lâutilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validitĂ .
Titolo XIII
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.158 Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate;
conferma di disposizioni specifiche.
1. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 10, comma 10, sono abrogati i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dellâarticolo 12, 30 dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dellâarticolo 5-bis, 30 dicembre 1992, n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n. 44, 8 aprile 2003, n. 95, e loro successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni sui medicinali contenute nella legge 14 dicembre 2000, n. 376, e relativi provvedimenti di attuazione, nonchĂŠ ogni altra disposizione in vigore che impone vincoli e condizioni per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di tutela della salute pubblica. Sono abrogati lâarticolo 3, comma 9, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, lâarticolo 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e lâarticolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute in data 27 gennaio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 (1).
2. Le competenze attribuite allâAIFA dal presente decreto si applicano anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e ancora in essere, instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei decreti legislativi abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe competenze al Ministero della sanitĂ o della salute.
3. Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi previsti dalla legislazione regionale in conformitĂ di quanto giĂ disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, i quali, sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di importazione di sostanze attive ovvero di divisione, riconfezionamento e rietichettatura delle stesse per le quali è oggi richiesta unâautorizzazione ai sensi del titolo IV, possono continuare le stesse operazioni a condizione che ottengano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto lâautorizzazione da esso prevista (2) .
5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta dal capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di scadenza dellâautorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle domande di rinnovo o per lâaggiornamento delle domande ancora in corso, è prorogato di tre mesi.
6. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanitĂ in data 11 febbraio 1997, recanti modalitĂ di importazione di specialitĂ medicinali registrate allâestero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997, e successive modificazioni. Tali medicinali sono utilizzati esclusivamente per indicazioni approvate nel paese di provenienza e in accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli uffici di sanitĂ marittima, aerea, di confine e di dogana interna del Ministero della salute, trasmettono allâAIFA, dandone comunicazione alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, i dati indicati allâarticolo 4 del citato decreto ministeriale.
7. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanitĂ in data 29 agosto 1997, concernente le procedure di autorizzazione allâimportazione parallela di specialitĂ medicinali per uso umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dellâ8 ottobre 1997, fatta salva lâattribuzione allâAIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute.
8. Il viaggiatore ha facoltĂ di portare con sè, al momento dellâingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati in altri Paesi, purchĂŠ destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le condizioni e le procedure che possono essere stabilite con decreto del Ministro della salute.
9. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali richiamati ai commi 6 e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della salute, su proposta dellâAIFA o previa consultazione della stessa.
Resta in ogni caso ferma la necessitĂ dellâautorizzazione ministeriale per lâintroduzione nel territorio nazionale, nelle ipotesi previste dai commi 6 e 7, di medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per lâuso compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ per lâuso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso lâutilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e lâuso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003.
11. Sono confermate:
a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilitĂ dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dallâarticolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
b) le tariffe giĂ previste dallâarticolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
c) le tariffe stabilite per lâesame di domande di AIC di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse, in applicazione dellâarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
12. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1Âş gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinitĂ tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed è stabilito, nella misura del 20 per cento dellâimporto dovuto per ciascuna autorizzazione allâimmissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sullâimpiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalitĂ , sulla base delle variazioni annuali dellâindice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. Il Ministro della salute, su proposta dellâAIFA, identifica le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di consequenzialitĂ o correlazione, alle quali non si applica la tariffa in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte dellâAIFA (3) (4).
13. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso, lâazienda interessata ha acquisito lâautorizzazione richiesta, nessunâaltra domanda concernente il medesimo medicinale può essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta.
(1) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e dallâarticolo 13, comma 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
(2) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274, dallâarticolo 13, comma 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e successivamente dallâarticolo 1, comma 1, numero 2), lettera c), del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(3) Comma modificato dallâarticolo 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e dallâarticolo 13, comma 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.
(4) Per lâaggiornamento degli importi di cui al presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.
Art.159 Disposizioni finanziarie
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate svolgono gli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art.160 Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dallâarticolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli articoli 102, 119 e 125 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive modificazioni, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dallâordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
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