Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165)
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
Titolo I
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Capo I
Accertamento con adesione
Articolo 1
Definizione degli accertamenti.
1. Lâaccertamento delle imposte sui redditi e dellâimposta sul valore aggiunto, nonchĂŠ il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.
2. Lâaccertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale [e comunale sullâincremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,] può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dallâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre allâinvito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dellâaccertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. Lâinvito alla presentazione di istanza per la definizione dellâaccertamento con adesione è in ogni caso contenuto nellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero nellâatto di recupero non soggetto allâobbligo del contraddittorio preventivo.
Articolo 2
Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nellâimposta sul valore aggiunto.
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per lâimposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso lâimposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, lâaliquota media risultante dal rapporto tra lâimposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume dâaffari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste lâobbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dellâimposta sul valore aggiunto.
2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. Lâaccertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dellâufficio e non rileva ai fini dellâimposta comunale per lâesercizio di imprese e di arti e professioni, nonchĂŠ ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga allâarticolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilitĂ per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dellâaccertamento; la definizione non esclude comunque la punibilitĂ per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude lâesercizio dellâulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dallâarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo allâaccertamento delle imposte sui redditi, e dallâarticolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante lâimposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societĂ o nelle associazioni indicate nellâarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se lâazione accertatrice è esercitata nei confronti delle societĂ o associazioni o dellâazienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dellâadesione commesse nel periodo dâimposta, nonchĂŠ per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dellâarticolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dellâarticolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchĂŠ di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dallâufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi .
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi dâimposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dellâarticolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dellâarticolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti dâimposta.
Articolo 3
Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui allâarticolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola lâufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene piĂš disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dellâadesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. Lâaccertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dellâufficio.
Capo II
Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nellâimposta sul valore aggiunto
Articolo 4
Competenza degli uffici.
1. Competente alla definizione è lâufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attivitĂ dâimpresa o di arti e professioni in forma associata, di cui allâarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societĂ che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, lâufficio competente allâaccertamento nei confronti della societĂ , dellâassociazione o del titolare dellâazienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o allâaltro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benchĂŠ ritualmente convocati secondo le precedenti modalitĂ non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono allâaccertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.
[3. Fino allâentrata in funzione dellâufficio delle entrate sono competenti lâufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei casi disciplinati dallâarticolo 6, comma 2, lâufficio dellâimposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta.]
4. Non si applicano le disposizioni dellâarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni allâaccertamento dei redditi delle persone fisiche.
Articolo 5
Avvio del procedimento.
1. Lâufficio di iniziativa, nei casi di cui allâarticolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui allâarticolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire lâaccertamento con adesione.
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti [in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis];
d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) (A).
1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dellâinvito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, lâindicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dellâavvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dellâadesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nellâarticolo 2, comma 5, è ridotta alla metĂ .
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nellâinvito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalitĂ di cui allâarticolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sullâimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate provvede allâiscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dellâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dellâarticolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono lâemissione degli accertamenti di cui allâarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e allâarticolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
[2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dellâarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi dâaffari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per lâeventuale definizione dellâaccertamento con adesione.]
[3. Fino allâentrata in funzione dellâufficio delle entrate, lâufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede allâufficio dellâimposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dellâaccertamento con adesione e invia al contribuente lâinvito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione allâufficio dellâimposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. Lâufficio dellâimposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette allâufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.]
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dellâamministrazione dal potere di notificazione dellâatto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dellâatto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
Articolo 5 bis
Adesione ai verbali di constatazione.
[1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dellâarticolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano lâemissione di accertamenti parziali previsti dallâarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dallâarticolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Lâadesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dellâAgenzia delle entrate ed allâorgano che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dellâAgenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente lâatto di definizione dellâaccertamento parziale recante le indicazioni previste dallâarticolo 7.
3. In presenza dellâadesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nellâarticolo 2, comma 5, è ridotta alla metĂ e le somme dovute risultanti dallâatto di definizione dellâaccertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalitĂ di cui allâarticolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sullâimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dellâatto di definizione dellâaccertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate provvede allâiscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dellâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.]
Articolo inserito dallâarticolo 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione e successivamente abrogato dallâarticolo 1, comma 637, lettera c), numero 2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per lâapplicazione del presente articolo vedi quanto disposto dal comma 638 del medesimo articolo 1 Legge 190/2014.
Articolo 5 ter
Invito obbligatorio
[1. Lâufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica lâinvito a comparire di cui allâarticolo 5 per lâavvio del procedimento di definizione dellâaccertamento.
2. Sono esclusi dallâapplicazione dellâinvito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dallâarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dallâarticolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, lâavviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, lâufficio può notificare direttamente lâavviso di accertamento non preceduto dallâinvito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante lâinvito di cui al comma 1 comporta lâinvaliditĂ dellâavviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dellâemissione di un avviso di accertamento. ](A)
Articolo 5 quater
(Adesione ai verbali di constatazione).
1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dellâarticolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. Lâadesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dellâAgenzia delle entrate indicato nel verbale e allâorgano che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dellâadesione condizionata, lâorgano che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate.
4. I termini per lâaccertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dellâadesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate notifica lâatto di definizione dellâaccertamento parziale recante le indicazioni previste dallâarticolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata allâAgenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dellâorgano che ha redatto il verbale.
6. In presenza dellâadesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nellâarticolo 2, comma 5, e nellâarticolo 3, comma 3, è ridotta alla metĂ e le somme dovute risultanti dallâatto di definizione dellâaccertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalitĂ di cui allâarticolo 8.
Sullâimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dellâatto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dellâAgenzia delle entrate provvede allâiscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dellâarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 6
Istanza del contribuente.
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere allâufficio, con apposita istanza [in carta libera], la formulazione della proposta di accertamento ai fini dellâeventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente allâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dellâinvio dellâinvito a comparire di cui allâarticolo 5 comma 1. Lâistanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui allâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per lâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
2-ter. Ă fatta sempre salva la possibilitĂ per le parti, laddove allâesito delle osservazioni di cui allâarticolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltĂ di cui al comma 2-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero.
3. Il termine per lâimpugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dellâimposta sul valore aggiunto accertata, indicato nellâarticolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dellâistanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo; lâiscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dallâufficio, ai sensi dellâarticolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. Lâimpugnazione dellâatto comporta rinuncia allâistanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dellâistanza di cui ai commi 2 e 2-bis, lâufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente lâinvito a comparire. Fino allâattivazione dellâufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. Allâatto del perfezionamento della definizione, lâavviso di cui ai commi 2 e 2-bis perde efficacia.
Articolo 7
Atto di accertamento con adesione.
1. Lâaccertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dellâufficio o da un suo delegato. Nellâatto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchĂŠ la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dallâarticolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni [, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro] (A).
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui allâarticolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltĂ di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dellâarticolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica, ovvero dellâatto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dellâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, lâufficio, ai fini dellâaccertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono lâoggetto dellâavviso di accertamento o rettifica ovvero dellâatto di recupero.
Articolo 8
Adempimenti successivi.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dellâaccertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dellâatto di cui allâarticolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. Lâimporto della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro lâultimo giorno di ciascun trimestre. Sullâimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dallâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. Entro dieci giorni dal versamento dellâintero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire allâufficio la quietanza dellâavvenuto pagamento. Lâufficio, verificato lâavvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dellâatto di accertamento con adesione.
4. Per le modalitĂ di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 9
Perfezionamento della definizione.
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui allâarticolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata [e con la prestazione della garanzia], prevista dallâarticolo 8, comma 2.
Articolo 9 bis
Soggetti aderenti al consoiidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dellâarticolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi allâufficio competente di cui al primo comma dellâarticolo 40-bis stesso, e lâatto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui allâ articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facoltĂ di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
Nellâipotesi di adesione allâinvito, ai sensi dellâ articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata lâistanza prevista dal comma 3 dellâarticolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrĂ essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo allâaccoglimento dellâistanza da parte dellâufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dellâistanza. Lâistanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dellâarticolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui allâarticolo 5-bis del presente decreto; lâufficio competente emette lâatto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.
Capo III
Procedimento per la definizione di altre imposte indirette
Articolo 10
Competenza degli uffici.
1. Competente alla definizione è lâufficio delle entrate.
2. Fino allâentrata in funzione dellâufficio indicato nel comma 1, è competente lâufficio del registro.
Articolo 11
Avvio del procedimento.
1. Lâufficio di iniziativa, nei casi di cui allâarticolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui allâarticolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dellâatto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce lâaccertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire lâaccertamento con adesione.
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti [in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis];
b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).
[1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dellâinvito di cui al comma 1. Per le modalitĂ di definizione dellâinvito, compresa lâassenza della prestazione delle garanzie previste dallâarticolo 8, per la misura degli interessi e per le modalitĂ di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonchĂŠ per i poteri del competente ufficio dellâAgenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dellâadesione allâinvito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nellâarticolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui allâarticolo 1, comma 2, è ridotta alla metĂ .]
1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dellâamministrazione dal potere di notificazione dellâatto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dellâatto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
Articolo 12
Istanza del contribuente.
1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente allâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dellâinvio dellâinvito a comparire di cui allâarticolo 11, comma 1. Lâistanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
1-bis. Il contribuente può presentare lâistanza di adesione di cui allâarticolo 11, con lâindicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui allâarticolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ă fatta salva la possibilitĂ per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per lâimpugnazione dellâatto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni.
1-ter. Il contribuente che si è avvalso della facoltĂ di cui al comma 1-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dellâavviso di accertamento o di rettifica ovvero dellâatto di recupero.
2. La presentazione dellâistanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per lâimpugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. Lâimpugnazione dellâatto da parte del soggetto che abbia richiesto lâaccertamento con adesione comporta rinuncia allâistanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dellâistanza, lâufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente lâinvito a comparire.
4. Allâatto del perfezionamento della definizione, lâavviso di cui al comma 1 perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dellâarticolo 7.
Articolo 13
Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.
1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dellâadesione è effettuato presso lâufficio del registro.
Capo IV
Conciliazione giudiziale
Articolo 14
Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
1. Lâart. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dallâart. 12 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è sostituito dal seguente:
âArt. 48 ( Conciliazione giudiziale ). â 1. Ciascuna delle parti con lâistanza prevista dallâart. 33, può proporre allâaltra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito dâufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo dâimposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in unâunica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalitĂ di cui allâart. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dellâintero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sullâimporto delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalitĂ di versamento si applica lâart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalitĂ possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. Lâufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale lâaltra parte abbia previamente aderito. Se lâistanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilitĂ , dichiara con decreto lâestinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dellâintero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nellâipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.â.
2. Allâart. 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente lâattivitĂ di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
â4- bis. Il dirigente dellâufficio del Ministero delle finanze di cui allâart. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacitĂ di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o lâaccettazione della proposta di conciliazione di cui allâart. 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.â.
Titolo II
Disposizioni finali
Articolo 15
Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nellâarticolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoloi 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare lâavviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piĂš gravi relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4..
[2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metĂ se lâavviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dallâinvito di cui allâarticolo 5 o di cui allâarticolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dellâarticolo 5-bis econ riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono lâemissione degli accertamenti di cui allâarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e allâarticolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni .]
2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare lâavviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dellâarticolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nellâarticolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
Articolo 15 bis
ModalitĂ di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalitĂ stabilite dallâarticolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalitĂ di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalitĂ di versamento.
Articolo 16
Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.
1. Qualora successivamente allâaccertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dellâimposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dellâattivitĂ di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono allâaccertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti giĂ notificati, nonchĂŠ irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonchĂŠ per i soci o associati di societĂ o associazioni di cui allâarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per il coniuge dellâazienda coniugale non gestita in forma societaria.
Articolo 17
Abrogazioni e delegificazione.
1. Sono abrogati:
a) i commi 2 e 3 dellâarticolo 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
b) gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti lâaccertamento con adesione;
c) il quarto comma dellâarticolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante lâapplicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia allâimpugnazione dellâaccertamento.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.






